CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale incalce al ricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9;- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 5654/12/2024, emessa della Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio, depositata in data 17 settembre 2024,non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. 06 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio avevarigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 8666/12/2022 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società, esercente l’attività di conduzione campagnemarketing e altri servizi di pubblicità, avverso avviso di accertamento con ilquale, previo p.v.c. della GdF del 26.3.2019, l’Ufficio aveva ripreso a tassazione,per il 2015, costi ritenuti indeducibili, ai fini Ires e Irap, e indetraibili ai fini Iva,in quanto ritenuti non inerenti ai sensi dell’art. 109 TUIR, oltre interessi esanzioni.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la decisione ed è stata quindidisposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,380bis e 380 bis.1 c.p.c.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONE DELLA DECISIONENumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/20261. Con il sesto motivo- da esaminare logicamente in va preliminare- sidenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp.rigettato l’appello della contribuente con una motivazione apparente e/ocontenente affermazioni inconciliabili, senza palesare l’iter logico-giuridico adessa sottesa. In particolare, ad avviso della ricorrente, il percorso argomentativoadottato nella sentenza impugnata sarebbe del tutto generico, contenenteargomentazioni non ancorate né ai presupposti di fatto specifici propri dellavicenda esaminata, né a ragioni di diritto idonee a supportare la decisione inrapporto alle eccezioni evidenziate dal contribuente nel corso del giudizio.Peraltro, la sentenza sarebbe nulla anche per vizio di extra-petizione e di omessapronuncia.1.1.Il motivo è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato.1.2.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez.5, Ordinanza n. 6044 del 2024). Nella specie, la motivazione assolve in misuraadeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui ilricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e di dirittodella decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo dellapronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventualeverifica in sede di impugnazione. In particolare, nella sentenza impugnata, inpunto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: 1)andava disattesal’eccezione di nullità dell’avviso impugnato per difetto di motivazione perrelationem atteso che, in primo luogo, non era dato comprendere quali fosseroNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026gli atti prodromici che si assumevano non essere stati notificati alla societàcontribuente, e che, ove per tali fosse inteso il p.v.c. della GDF, lo stesso nonera stato solo richiamato nell’atto impositivo ma ne erano stati delineati anche isuoi elementi essenziali, attenendo la contestazione mossa alla ritenutaindeducibilità, per difetto di inerenza, dei costi riportati in 108 fatture, aventi adoggetto “materie prime e servizi” per un totale di euro 796.016,42; 2) a frontedella contestazione da parte dell’Amministrazione della generica descrizionedelle prestazioni indicate nelle fatture – del tipo ”acquisti materie prime e servizi”rispetto all’attività svolta dalla società in ambito conduzione campagnemarketing e altri servizi di pubblicità – la società aveva unicamente allegato le108 fatture utilizzate per dedurre i costi senza fornire né in sede amministrativané in sede giudiziale “alcuna documentazione contabile ed extracontabile chepotesse provare l’effettività e l’inerenza dei costi al fine di dare contezza deirapporti commerciali intercorsi con i propri fornitori” (emergeva, altresì, che perl’annualità in verifica la società non aveva redatto né depositato il bilancio diesercizio); pertanto, a fronte di fatture irregolari - ovvero redatte senzarispettare i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del DPR n.633/72 – in base alle quali, per giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass.n. 9846/2016), essendo venuta meno la presunzione di veridicità di quanto inesse rappresentato e la idoneità a costituire titolo per il contribuente ai fini deldiritto alla deduzione del relativo costo, l’Amministrazione aveva disconosciutola deducibilità dei detti costi ai fini della determinazione del reddito di impresa,la società contribuente non aveva assolto adeguatamente all’onere della provacirca l’effettività e la inerenza degli stessi. La motivazione è, pertanto, conformeal “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez.U, 07/04/2014, n. 8053, nonché, ex multis: Cass., 07/04/2021, n. 9288; Cass.,30/06/2020, n. 13248 Sez. 5, Ordinanza n. 15889 del 2024).1.3.Inammissibili per difetto di specificità sono invece le (sub) censure di omessapronuncia e di extrapetizione. Questa Corte ha precisato che qualora si deducala violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ.,riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il qualeNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, nonessendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere delgiudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali siacondizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento, da parte del ricorrente,per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente,tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere diindicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procederead una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex aliis,Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass.n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007). In tema diricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un"error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parteriporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed iriferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e nongenericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare ilcontrollo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generaliverifiche degli atti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del DPRn. 917/86 e 19 del DPR n. 633/1972, per avere la CGT di II grado ritenuto nonfornita dalla contribuente alcuna documentazione contabile o extracontabile percomprovare la contestata inerenza dei costi ripresi a tassazione sebbenequest’ultima – come risultava dal fascicolo processuale dei gradi di merito -avesse prodotto la documentazione (bilancio 2015 come da ricevuta depositoCCIAA, elenco n. 108 fatture con specifica causale di acquisto; n. 108 fattureanno 2015; relazione tecnica pec ADE invito del 2.7.2020; verbali contraddittorioanno 2014) atta a comprovare l’inerenza dei costi in questione. Peraltro, adavviso della ricorrente, il giudice di appello, da un lato, non avrebbe rilevato lalacunosità dell’attività istruttoria dell’Agenzia che aveva contestatogenericamente -nell’avviso di accertamento e nelle controdeduzioni nei gradi diNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026merito - sulla base di una tabella contenuta nel p.v.c. della GDF, la non inerenzaall’attività di impresa della società dei costi di cui alle n. 108 fatture, senzavisionarle una per una, né allegarle in giudizio, non essendone in possesso e,dall’altro, non avrebbe verificato che le causali delle n. 108 fatture erano tutterientranti – come debitamente documentato in atti- nell’oggetto sociale dellasocietà (di svolgimento dell’attività di conduzione di campagne marketing eservizi pubblicitari nei confronti di società multinazionali) e correlate ai relativiricavi, dovendo essere compiuto il giudizio sull’inerenza dei costi, di caratterequalitativo, non in termini di congruità o utilità, anche solo di potenziale oindiretta, ma di afferenza all’attività di impresa, escludendo quelli che sicollocano in una sfera estranea ad essa.3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo l’avviso sebbene l’Agenzia avessecontestato del tutto genericamente- nell’avviso e negli atti difensivi dei gradi dimerito- la mancanza di inerenza dei costi dedotti, non allegando nè producendoin giudizio alcuna fattura, con ciò non assolvendo, quale attore “in sensosostanziale” all’onere della prova circa l’assunta non inerenza dell’operazionecommerciale oggetto di fattura. Diversamente, ad avviso della ricorrente, lasocietà contribuente avrebbe addotto, a contrario, prove documentali, nonesaminate dal giudice di appello (come ad es. il bilancio 2015) idonee acomprovare l’inerenza dei contestati costi.4.I motivi primo e secondo- da trattare congiuntamente per connessione- sono,in parte, inammissibili, in parte, infondati.4.1.Questa Corte (Cass., sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 450) ha affermato che ilprincipio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di redditod'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109,comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazionetra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime "la necessità di riferire i costisostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale", escludendo quelli che siNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto èconfigurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico enon assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenzaè di carattere qualitativo e non quantitativo. In particolare, la Corte ha precisatoche, comunque, "l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indicirivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa". Lagiurisprudenza successiva si è adeguata a tale principio di diritto, evidenziandoche "l'impostazione da ultimo riferita è ben meno lontana dalla tradizionaleinterpretazione", proprio tenendo conto della argomentazione per cuil'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanzadi inerenza ( ex multis, Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14579; Cass., sez. 5,26 settembre 2018, n. 22938). La nozione di inerenza, dunque, implica quelladi congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati oeccessivi, in quanto non inerenti (Cass., sez. 5, 30 maggio 2018, n 13596),ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., sez. 5, 17gennaio 2020, n. 902; Cass., sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29179; anche Cass.,sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12738).4.2.Questa Corte ha descritto compiutamente il riparto dell'onere della prova inmateria di inerenza ed il contenuto della stessa, condividendo il nuovoorientamento aperto dalla sentenza 450/2018, ma con alcune precisazioni(Cass., sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904). Pertanto, nella detta pronuncia si èsottolineato che l'inerenza integra un giudizio sulla riferibilità del costo all'attivitàd'impresa, quindi con natura qualititativa. Spetta, però, al contribuente l'oneredella prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza dicontrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentarel'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fattigiustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresaperchè in correlazione con l'attività di impresa. Solo quando l'Amministrazioneritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguatiNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati,può contestare l'inerenza con due modalità. Da un lato, può contestare lacarenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loroinsufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre dall'altro può addurre l'esistenza diulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (v.in tal senso anche Cass. sentenza, sez. 5, n. 2224 del 2021).4.3.Pertanto, si è da ultimo precisato che in tema di IVA, la detrazione dei costirichiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità diriferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendoquelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazionequalitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazionidell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la naturadel costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresae non ai ricavi in sé (Cass., sez. 5, ord n. 3747 del 2025).4.4.Nella specie, l'Agenzia delle entrate ha contestato la indeducibilità, ai finidelle imposte dirette, e indetraibilità, ai fini Iva, per difetto di inerenza, dei costiafferenti a n. 108 fatture passive della società acquisite in sede di indagini dellaGDF in quanto recanti una causale generica del tipo “acquisti materie prime eservizi” a fronte dell’attività svolta dalla contribuente in ambito di “conduzionecampagne marketing e altri servizi di pubblicità”.4.5.Questa Corte ha precisato che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolaritàdella fattura, non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art.21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quantoivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai finidel diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziariapuò contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibilii costi nella stessa indicati (Cfr. Cass., Sez. V, n. 9912 del 27/05/2020, n. 15143del 16/07/2020;Sez. 5, Ordinanza n. 247 del 2021). Peraltro, in tema di Iva, laNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06- [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] eAduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n.23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazionedell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietàdell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 delladirettiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sestadirettiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui èeffettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alleamministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e,se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA. Senz'altro, haaggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esamedella sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementarifornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 delladirettiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi chemodificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fatturainiziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere didimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornireelementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, chel'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no,la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018).4.6.Nella specie, la CGT di II grado – conformemente ai suddetti principi - haaffermato che - a fronte della puntuale contestazione contenuta nell’attoimpositivo della causale generica delle fatture in questione del tipo “acquistimaterie prime e servizi” avuto riguardo all’attività svolta dalla società in ambitodi “conduzione champagne marketing e altri servizi di pubblicità”- lacontribuente - in base ad un apprezzamento di fatto insindacabile in sede dilegittimità – aveva “unicamente allegato le 108 fatture utilizzate per dedurre icosti” e “non aveva fornito alcuna documentazione contabile o extracontabileche potesse provare l’effettività e l’inerenza dei costi ai fini di dare contezza deirapporti commerciali intercorsi con i propri fornitori”; con ciò ritenendo, in baseNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026agli atti di causa, il mancato assolvimento da parte di quest’ultima dell’onereprobatorio su di essa gravante in ordine alla effettività ed inerenza dei costidedotti in relazione alle contestate fatture risultate irregolari. Quantoall’apprezzamento da parte del giudice di appello dei fatti e delle prove, va poiribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass.37623/22). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, alquale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente laprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 9554 del 09/04/2024;Cass. 4novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846;Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).4.7.Né sussiste la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura quando ilgiudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova inmodo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. n. 33906del 2024).Numero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/20264.8.Quanto all’incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia dionere probatorio, di cui al comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, cui la ricorrente ha fattoriferimento nella memoria deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del2022) ha già chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudiziosull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate alcontribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportinol'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onereprobatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, maè coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnanoall'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». D’altro canto, la nuovaformulazione legislativa, che prevede che «L’amministrazione prova in giudiziole violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione suglielementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se laprova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunqueinsufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque incoerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui sifondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni», non costituisceabrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali inmateria tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti dicui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazionedella prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornitadall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria oinsufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso mododovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pureprevede la disposizione in esame. A quanto detto aggiungasi che taledisposizione ha chiaramente natura sostanziale posto che, in base al consolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali le norme che, come quellain esame, consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta unadecisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hannoNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione,ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del17/07/2018, Rv. 649717 - 01). Ne consegue che la disposizione in esame, dinatura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni intema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva e,quindi, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022 datadi entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, perla quale il successivo art. 8, dettato in materia di «disposizioni transitorie efinali», non prevede una diversa decorrenza (Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n.16493).5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione degli artt. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, 7 della legge212/2000, 2697 c.c., 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546/92, 42 del DPR n. 600/73,54 del DPR N. 633/72 per avere la CGT di II grado disatteso l’eccezione di difettodi motivazione dell’atto impositivo in questione, sebbene gli atti prodromici inesso richiamati ( n. 108 fatture contestate) non fossero stati dall’Agenzia delleentrate allegati ad esso né tantomeno depositati in corso di giudizio. Peraltro,ad avviso della ricorrente, nell’atto impositivo in questione l’Agenzia avrebbefatto riferimento al p.v.c. della GDF senza procedere ad una valutazioneautonoma del materiale raccolto dai militari (controllando le n. 108 fatture) inordine alla assunta insussistenza del presupposto della inerenza dei costi dedotti,limitandosi acriticamente a riportare nell’atto impositivo quanto già rilevato nelp.v.c. e, dunque, facendo propri i risultati conseguiti nelle precedenti fatiprocedimentali senza una adeguata motivazione. In particolare - comeevidenziato dalla ricorrente - considerata la netta distinzione tra gli organi dipolizia tributaria deputati al controllo della posizione fiscale dei contribuenti e gliuffici dell’Amministrazione finanziaria ai quali soltanto spetta il potere diaccertamento, consentire un richiamo di mero stile ed acritico ai risultati delp.v.c. significherebbe svilire a semplice attività burocratica la redazione dellamotivazione dell’avviso di accertamento.Numero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/20265.1. Il motivo si espone, in primo luogo, ad un profilo di inammissibilità nonavendo la ricorrente aggredito la statuizione della sentenza impugnata con laquale la CGT ha, in primo luogo, dichiarato sostanzialmente inammissibile pergenericità la censura relativa all’assunta carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento per mancata allegazione degli atti prodromici (“In primo luogo,non è dato comprendere quale sia l’atto prodromico all’avviso di accertamentoche non sarebbe stato notificato alla società contribuente”).5.2.In ogni caso, nel merito, è infondato.5.3.Quanto alla denunciata erroneità della statuizione della CGT di rigettodell’eccezione di difetto di motivazione per relationem dell’atto impugnato permancata allegazione ad esso dei richiamati atti prodromici, va ricordato che, aisensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso diaccertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi eoggettivi della posizione creditoria – soltanto l'indicazione di fatti astrattamentegiustificativi, idonei a delimitare l’àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficionell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loroidoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700;Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del2017). Questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento, imposto dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, èsoddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in gradodi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, dicontestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur", e ciò può fare ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti daaltri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, purché ne riproducail contenuto essenziale, in quanto l’obbligo di allegazione di cui all'art. 7, comma1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi riferito ai soli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 23923del 2016; n. 9323 e n. 28713 del 2017; n. 19615 e n. 20248 del 2018; n. 29289Numero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026del 2018). Peraltro, la legittimità dell'avviso di accertamento postula laconoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato soloallorché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo,con esclusione, quindi, dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altrinell'atto noto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2749; Cass 17573 del 2024). In tema dimotivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione diallegare tutti gli atti citati nell'avviso ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio2000, n. 212, va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa»delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo,secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchéad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamoad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, ilcontenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini dellamotivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in casodi impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuentedimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti,non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16maggio 2012, n. 7654), con la conseguenza che, in difetto di prova, non offertadalle società contribuente, che il contenuto della nota richiamata dall’avviso diaccertamento fosse necessario ad integrare la motivazione dell’atto impositivoemesso a suo carico, deve ritenersi che ogni ulteriore allegazione avrebbe potutoessere utilizzata dall'Ufficio eventualmente ai fini probatori, ma non ai finimotivazionali (Sez. 5, Ordinanza n. 10721 del 2024).5.4.Questa Corte ha, altresì, condivisibilmente affermato che in tema di avvisodi accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 èNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche aquelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devonoeventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità dellapretesa impositiva (Sez. 5, Ord. n. 20428 del 28/09/2020).5.5.Nella specie, la CGT di II grado, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenutoadeguatamente motivato per relationem l’avviso impositivo in questioneessendo stato in esso riprodotto, negli elementi essenziali, il contenuto delrichiamato p.v.c. afferente alla contestazione della indeducibilità dei costi relativia n. 108 fatture passive. Quanto ai documenti (nella specie, tra l’altro, n. 108fatture) cui il p.v.c aveva fatto riferimento l'onere di allegazione di cui all'art. 7della l. n. 212 del 2000- in base alla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata- non è applicabile, tanto più che nella specie (come si evince dallostesso ricorso) trattavasi di documenti conosciuti e prodotti in giudizio dallastessa ricorrente.5.6.Quanto alla denunciata mancata autonoma valutazione da parte dell’Ufficiodel contenuto del recepito p.v.c. della GDF, questa Corte ha precisato che lamotivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbaleredatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, nonè illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio deglielementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alcontribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 32957 del 2018; Cass. sez. 5, ord.Sez. 5, Ordinanza n. 28135 del 2023). Tale motivazione è quindi sufficiente adindividuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione alcontenuto dell'atto richiamato ed a porre il contribuente in grado diadeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi dellapretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo medianteacquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei aNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo,distinguere nettamente la questione relativa all'esistenza della motivazionedell'atto impositivo, quale "requisito formale di validità" dell'avviso diaccertamento (art. 7 legge n. 212/2000), dalla questione attinente, invece, allaindicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutividella pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; n. 5/6/1998 n. 5544), che nonè richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo e cherimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoriache trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dalcontribuente con il ricorso di opposizione all'atto impositivo (Cass. n. 8399 del5/4/2013; Cass. n. 32957 del 20/12/2018 e, più recentemente, Cass. n. 19984del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 28135 del 2023).6.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 23 e 54 del d.lgs. n.546/92 per avere la CGT di II grado violato il principio di non contestazionedel ricorso il che equivaleva ad una ammissione delle affermazioni che lisostanziavano. In particolare, ad avviso della ricorrente, in base al principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., come novellato dalla legge n.69/2009, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, lacontestazione generica dei fatti – come quella operata dall’Ufficio- era daequiparare a tutti gli effetti ad una omessa contestazione divenendo rilevanteanche ai fini probatori.6.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto, da un lato, non è attinente aldecisum e, dall’altro, mira a porre in discussione l'apprezzamento dellasussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice dimerito.6.2.In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione proveNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).6.3.Orbene, l’apprezzamento della sussistenza o della insussistenza della noncontestazione compiuta dal giudice di merito esige l'interpretazione delladomanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito,essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa. Sul punto, va ribadito ilprincipio di diritto, secondo cui l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizioneprocessuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenutoe dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, nonsindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L,n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore diuna condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Cass., Sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019).6.4.Invero, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado - con un insindacabileapprezzamento in fatto - ha accertato la puntuale contestazione nell’avviso diaccertamento da parte dell’Ufficio (“attrice in senso sostanziale e resistente insenso formale”) della indeducibilità, per difetto di inerenza, dei costi relativi allen. 108 fatture passive in quanto afferenti a fatture recanti una causale generica(“l’accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza all’esitodella quale venivano ritenuti non deducibili i costi dedotti dalla società, espostiin 108 fatture, aventi ad oggetto materie prime e servizi per un totale di euro796.016,42 in quanto non inerenti” e “la contestazione mossa attiene allaNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026ritenuta indeducibilità dei costi riportati in 108 fatture che sono staticonseguentemente recuperati a tassazione”, “emerge dalla motivazione dell’attoimpugnato che dette fatture recavano causale generica del tipo acquisti materieprime e servizi a fronte dell’attività svolta dalla società in ambito conduzionecampagne marketing e altri servizi di pubblicità” pagg. 2 e 4-5). Ne consegueche la censura proposta non coglie la ratio decidendi e tende, in ogni caso, aduna inammissibile rivisitazione di valutazioni di merito operate dal giudice diappello.7.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 - come sostituitodall’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 220 del 2023 - per avere la CGT di IIgrado condannato la contribuente alla rifusione delle spese del grado di appelloe confermato la sentenza di primo grado anche in punto di spese processuali inluogo di compensare le spese di entrambi di gradi di merito pur essendol’Agenzia risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti soltanto “nel corsodel giudizio” (come si evinceva dal fascicolo processuale telematico).7.1.Il motivo si profila inammissibile.7.2.Va premesso che la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15 deldecreto legislativo n. 546 del 1992 riposa, come la norma generale di cui all'art.91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressionedel principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessitàdell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius ètenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (Cass., 12 ottobre2018, n. 25594). Questa Corte ha anche precisato che, in materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici delmerito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non èNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026tenuto a motivare (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez.5, Ord. n. 23310 del 2024; Cass., sez. 5, 7673 del 2025).7.3.Posto quanto sopra, quanto alla denunciata mancata applicazione da partedel giudice di appello- nel condannare la contribuente al pagamento delle spesedel grado di appello e nel confermare la statuizione del giudice di primo gradoin punto di condanna al pagamento delle spese - dell’art. 15, comma 2, comesostituito dall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 220/2023, con riguardoall’ipotesi della compensazione delle spese “quando la parte sia risultatavittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corsodel giudizio” la ricorrente, in difetto del principio di specificità, non ha indicatoné quali documenti a carattere decisivo l’Agenzia avesse prodotto né in qualegrado di giudizio lo avesse fatto, essendosi sul punto limitata a dedurre chequest’ultima era risultava vittoriosa “sulla base di documenti che aveva prodottosolo nel corso del giudizio così come si evinceva dal fascicolo processualetelematico”.7.4.Va altresì, in ogni caso, rilevato che l’art. 15, comma 2, come sostituitodall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 220/2023, trova applicazione, ai sensidell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto “ai giudizi instaurati, in primo e insecondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivoall'entrata in vigore del presente decreto” (4.1.2024) laddove, nella specie(come si evince dal frontespizio della sentenza impugnata) l’atto di appello dellacontribuente è stato depositato il 14.3.2023.8.In conclusione, il ricorso va rigettato.9.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.10.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancoraNumero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).11.La Corte fissa in euro 5.300,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 10.600,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5.300,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;Numero registro generale 6460/2025Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 8907/2026Data pubblicazione 09/04/2026condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak