CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 15889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15712/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vulcano; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 192/2016depositata il 18/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Considerato che: 1. In data 02/05/2006 è stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi Exilles) una cartella di pagamento (n. 06820060026832845000) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633 relativa (anche) all’iscrizione a ruolo, per all’anno 2001, di Euro 11.346,46 per IVA, oltre interessi e sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano (d’ora in poi CTP) ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 410/47/07, depositata in cancelleria il 06/11/2007, annullando l’atto impugnato. 3. Un’identica decisione di annullamento fu a dottata , sempre dalla CTP di Milano, cui era stata rimessa la causa a seguito dell’annullamento della sentenza n. 410/47/07 da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza n. 102/49/09, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. 3. Anche la seconda sentenza della CTP di Milano (n. 2454/2014) fu impugnata davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. 4. Contro tale decisione Exilles ha proposto ricorso in cassazione, con cinque motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, illustrato da memoria depositata. 7. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo di ricorso Exilles ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La parte ricorrente ha rilevato che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata consta di due paragrafi, nel primo dei quali si legge: «Nell’atto di appello si deduce che la cartella riguardava l’IVA dovuta dalla società controllante, e non quella del gruppo, e che infatti il credito spettante al gruppo non è stato disconosciuto, sicché la difesa della società, accolta dal primo giudice, interamente fondata sulla liquidazione dell’IVA di gruppo, era inconferente». Nel secondo paragrafo si legge che: «L’appello è fondato. Si ricorda che il controllo automatico ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 si basa sui dati indicati dal contribuente, dati che non sono stati contestati. Nel merito, non è in discussione l’Iva di gruppo, né il credito Iva spettante al gruppo, bensì l’Iva dovuta per il 2001 dalla società controllante.» La ricorrente rileva, quindi, che a prescindere dall’errato riferimento normativo – considerato che nel caso di IVA il controllo automatico della dichiarazione è regolato dall’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, mentre l’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 riguarda il controllo automatico nel caso delle imposte dirette – non si comprende cosa intenda dire il giudice di seconde cure quando menziona il controllo automatico e rileva che quest’ultimo si basa sulla dichiarazione del contribuente, i cui dati non sono contestati. Allo stesso modo non è comprensibile a cosa si riferisca la CTR quando menziona l’Iva di gruppo e fa riferimento all’Iva dovuta per il 2001 dalla società controllante. 2. Con il secondo motivola ricorrente contesta l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi della controversia oggetto di discussione delle parti ai sensi dell’art. 360, prima comma, n. 5, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata ha omesso di esaminare elementi di fatto essenziali, come la valutazione della correttezza dei versamenti effettuati dalla controllante sulla base della propria dichiarazione e, quindi: 1) l’avvenuto trasferimento alla liquidazione di gruppo di tutti i saldi attivi e passivi relativi all’anno 2000 delle tre società del gruppo; 2) l’avvenuto pagamento mediante compensazione in F24 dellesomme risultanti dalle dichiarazioni di tutti i partecipanti al gruppo. La ricorrente ha evidenziato che: a) il fatto storico riguarda i versamenti eseguiti nel 2001 con liquidazione di gruppo: a tal fine occorre tener conto del trasferimento a quest’ultimo dei saldi maturati in capo alle società del gruppo (controllante e controllata) nel 2000 e il pagamento della somma algebrica degli importi risultati dalle dichiarazioni di tutti i partecipanti al gruppo; b) la decisività sussiste, dal momento che l’ammontare dei versamenti IVA, che Exilles doveva eseguire nell’anno 2001, dipendeva non solo dalla propria personale dichiarazione e liquidazione, ma anche dalla liquidazione di altre società del gruppo e, più in generale, dalla combinazione algebrica di tutti i dati e gli importi trasferiti al gruppo e, quindi, dei saldi attivi e passivi IVA maturati nell’anno 2000 e trasferiti al gruppo, nonché dall’ammontare dei pagamenti eseguiti sulla base della liquidazione di gruppo; c) in merito ai documentida cui risultano i fatti storici la ricorrente ha fatto rifermento al ricorso in primo grado e alle controdeduzioni in appello indicando le relative pagine; c) i fatti storici sono stati oggetto di discussione tra le parti e la CTR ha erroneamente ritenuto irrilevante e incongruente tutto ciò che concerneva l’IVA di gruppo. 3. Con il terzo motivodi ricorso Exilles ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212 e dell’art. 53 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente contesta che l’Amministrazione finanziaria abbia indebitamente integrato i motivi della pretesa indicati nella cartella: nel caso di specie dalla cartella di pagamento impugnata in merito all’IVA viene fatto riferimento al controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, precisando: «Imposta sul valore aggiunto omesso o carente versamento 11.343,46», cui seguono incolonnate una serie di somme per sanzioni e interessi. Sotto il totale delle somme la pagina è bianca. La parte ricorrente evidenzia che: «In assenza di alcuna precisazione (anche solo a mezzo di sintetico prospetto), circa il motivo per cui l’Agenzia riteneva carente e/o omesso un versamento IVA, ovvero delle voci, righi o quadri della dichiarazione IVA (individuali della società e/o del gruppo) interessati dalla ripresa, l’esponente non poteva nemmeno avere conferma se l’imposta richiesta avesse a che fare con l’IVA maturata in capo a sé, ovvero con l’IVA complessiva del gruppo (o ancora l’IVA maturata singolarmente in capo ad altra società del gruppo, per il versamento della quale la capogruppo è responsabile –art. 4, co. 2, D.M. 13/12/1979.» Solo nel giudizio l’Amministrazione finanziaria ha fornitospiegazioni in ordine all’IVA pretesa, a partire dall’atto di controdeduzioni in primo grado (acquisito al fascicolo d’ufficio dopo l’udienza di discussione del 23/10/2007, al quale Exilles non aveva potuto, pertanto, replicare), evidenziando che «l’iscrizione contestata non è relativa alla liquidazione dell’IVA di gruppo», essendo legata al «quadro VL del Modello IVA/2002 in merito all’ammontare dei crediti e dei debiti trasferiti» (pag. 2 delle controdeduzioni in primo grado e pagg. 4 del primo e del secondo atto d’appello). L’Agenzia allegava, quindi, un prospetto ricavato dal quadro VL della dichiarazione IVA, in cui variava il credito trasferito. [OSCURATO:SOCIETA] rileva che, non essendo possibile per l’amministrazione integrare le motivazioni dell’atto impositivo successivamente alla notificazione della cartella impugnata, neppure i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in considerazione le integrazioni tardivamente introdotte. Nel caso di specie, tuttavia, la CTR non solo ha esaminato le integrazioni tardive dell’Amministrazione, ma le ha altresì poste a fondamento della decisione, che deve essere, pertanto, considerata nulla. 4. Con il quarto motivola ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata si fonda su una pretesa separazione tra l’IVA della controllante a quella del gruppo. L’art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, tuttavia, che: «le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante … e … i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti … per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili.» L’art. 30, secondo e sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, poi, la disciplina del riporto agli anni successivi delle eccedenze detraibili e l’applicabilità della disciplina dei rimborsi delle eccedenze detraibili alledichiarazioni IVA di gruppo. L’art. 4, secondo comma, d.m. 13/12/1979 prevede che: «Entro lo stesso termine la società controllante deve calcolare, in apposita sezione dello stesso registro e tenendo conto delle eccedenze detraibili, l’ammontare complessivo dell’imposta ed eseguire il relativo versamento. Se dal calcolo risulta una differenza a credito, il relativo importo è computato in detrazione nel mese o trimestre successivo a cura e sotto la responsabilità esclusiva della società controllante, salva l’applicabilità del terzo comma dell’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.» La ricorrente evidenzia, quindi, che: a) ciascuna delle società controllate, dal momento dell’adesione alla procedura di gruppo, perde la disponibilità del proprio saldo IVA (attivo o passivo), trasferendolo interamente alla società controllante; b) prima dell’intervento ad opera della finanziaria dell’anno 2008 (art. 1, comma 63 legge n. 244 del 2007) le istruzioni dell’amministrazione finanziaria erano di trasferire anche il saldo (attivo o passivo) derivante dalla dichiarazione del periodo di imposta precedente l’opzione per l’IVA; c) dopo l’opzione per l’IVA di gruppo la società controllante annota, in apposito registro, i dati della propria liquidazione personale e i dati delle liquidazioni delle controllate, così come i saldi trasferiti al gruppo, ottenendo l’eventuale ammontare dovuto in pagamento alle scadenze periodiche (mensili o trimestrali) o annuali. Non è prevista un’apposita liquidazione(con conseguente versamento) periodica e annuale per il gruppo e per le controllate ; d) in sede di versamenti periodici o annuali è possibile la compensazione verticale in F24, in capo alla controllante; e) l’unico soggetto ammesso al versamento dell’acconto annuale IVA (e quindi alla sua utilizzazione per la determinazione dei saldi dovuti) è la società controllante. Non esistono, quindi, liquidazioni e versamenti IVA della società controllante diversi dalla liquidazione e dai versamenti di gruppo. La parte ricorrente evidenzia, quindi, che: «la correttezza dei versamenti (periodici ed annuali) effettuati dalla controllante, pertanto, non può che essere valutata in rapporto ai prospetti delle liquidazioni IVA di gruppo ed erra il giudice che pretenda di valutare la correttezza dei versamenti IVA senza tenere conto della liquidazione di gruppo, come pare vorrebbe l’impugnata sentenza.» 5. Con il quinto motivo la ricorrente ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell’art.54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il controllo automatico «si basa sui dati indicati dal contribuente, dati che non sono stati cointestati [rectius: contestati]». Il giudice d’appello non chiarisce, infatti, tale affermazione, né quali siano le sue conseguenze sulla fattispecie oggetto di giudizio. Nell’ipotesi in cui si intendesse che, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’attività di controllo si svolgasulla base dei dati e degli elementi esposti dallo stesso contribuente, non verrebbe meno, comunque, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, dal momento che il controllo automatizzato deve, comunque, produrre un risultato rispettoso del principio di capacità contributiva. 6. L’Agenzia delle Entrate nel controricorso ha evidenziato l’infondatezza di tutti i motivi proposti da Exilles, contestando sia il vizio di omessa motivazione oggetto del primo motivo di ricorso che l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. oggetto del secondo motivo di ricorso. Ad avviso della controricorrente, infatti, la CTR ha esaminato le argomentazioni svolte sia dall’ufficio che dalla parte ricorrente , confermando la pretesa tributaria. In merito al terzo motivo di ricorso ha evidenziato che non è stata eseguita alcuna impropria integrazione da parte dell’amministrazione, dal momento che la cartella di pagamento conteneva tutti gli elementi sufficienti all’individuazione della pretesa tributaria. Ha, poi, evidenziato come l’iscrizione a ruolo sia legata a due differenti motivazioni. La prima riguarda l’anomalia riscontrata nel quadro VH del Modello IVA 2022: a fronte delle liquidazioni periodiche dell’IVA mensile a debito (al netto dei crediti trasferiti alle società controllate), Exilles ha omesso di versare l’imposta dovuta alle scadenze per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio, mentre ha eseguito un versamento carente per il mese di agosto, con la conseguente iscrizione a ruolo solamente delle sanzioni e degli interessi per gli omessi versamenti dell’IVA periodica. La seconda anomalia riguarda il quadro VL del Modello IVA 2002: sono stati iscritti crediti e debiti trasferiti in misura superiore all’entità effettiva, non generando il debito IVA di Euro 11.343, che si sarebbe verificato se Exilles avesse versato gli importi periodicamente. La controricorrente contesta l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, dal momento che la pretesa tributaria riguarda solamente la società controllante e non l’intero gruppo. 7.Il ricorso è infondato. 7.1. Il quarto motivo, da cui appare opportuno muovere e con il quale è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972, è infondato, poiché finalizzato a contestare la separazione dell’IVA della controllante da quella del gruppo. Come emerge da quanto indicato dall’amministrazione controricorrente nella specie la contestazione riguardava i ritardati versamenti riferibili alla società controllante. L’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie (cui è stato dato attuazione con il d.m. 13/12/1979) stabilisce che: «[OSCURATO:PERSONA] delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili.Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.» La norma appena richiamata costituisce, come correttamente rilevato, un’interpretazione « ristretta» dell’art. 11 Direttiva n. 2006/112/CE, il quale prevede che: «Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato "comitato IVA"), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.» Mentre la norma europea prevede che la pluralità di soggetti possa essere identificata, anche per mera fictio, come un unico soggetto passivo, tale possibilità non è statainizialmente tradotta nell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, ma è diventata ammissibile solo in esito all’introduzione, all’interno del testo unico in materia di IVA, degli artt. da 70-bisa 70-duodecies ad opera dell’art. 1, comma 24, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 232. Nell’ambito dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 ciascuna società appartenente al gruppo mantiene la propria individualità (Cass., 01/10/2014, n. 20708). Di conseguenza, la circostanza che la controllante contabilizzi i saldi attivi e passivi in un ammontare unico a debito o a credito ai fini della liquidazione dell’imposta non esclude che mantenga la propria autonoma individualità e responsabilità. La disciplina della cd. IVA di gruppo contenuta nell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 – nella versione applicabile ratione temporisal caso di specie - non porta , quindi, alla creazione di un soggetto passivo unitario ai fini dell’applicazione dell’imposta, ma conserva, comunque, l’autonomia delle singole società, compresa la società controllante. Di conseguenza, nell’ambito dei versamenti eseguiti da Exillis devono essere tenuti distinti quelli riferibili alle società controllate rispetto a quelli di pertinenza della società controllante. 7.2. Anche il quinto motivo, incentrato sulla contestazione della violazione e della falsa applicazione dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992,è infondato. Come emerge dallo stesso tenore letterale dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 la liquidazione avviene avvalendosi di procedure automatizzate e sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, tenendo conto dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria. L’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che: «Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziariaprovvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.» L’attività descritta dall’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 si caratterizza per l’assenza di ricerca di informazioni da parte dell’amministrazione, trattandosi di una verifica che avviene esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal contribuente ed è funzionale alla correzione di errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione del volume d’affari o di imposta, nella correzione di errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni e nel controllo della tempestività dei versamenti. Tale forma di controllo automatizzato non costituisce rettifica della dichiarazione, in quanto la procedura non si conclude con l’emanazione di un avviso di accertamento, attenendo esclusivamente alla fase della riscossione, cioè a «questioni liquidative dell’imposta», sulla base di quanto dichiarato dal contribuente. La distinzione tra rettificazione e controllo automatizzato è nitida nella giurisprudenza di questa Corte, che proprio con riferimento all’obbligo di motivazione ha affermato che: «In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all'esito del disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione).» (Cass., 28/11/2014, n. 25329). L’art. 60, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che: «L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione.» Il controllo automatizzato conduce, quindi, all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, con la successiva notificazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, quando la CTR fa riferimento al controllo automatizzato sulla base dei dati forniti dal contribuente è lapalissiano che si riferisca al meccanismo descritto negli artt. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 (con riferimento all’IVA) e all’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 (con riferimento alle imposte dirette). Non è poi fondato neppure quanto affermato dalla ricorrente in merito al fatto che «il controllo automatizzato deve comunque produrre un risultato rispettoso del principio di capacità contributiva», trattandosi di questione che non può venire neppure in rilievo in relazione a un controllo che si incentra, in via esclusiva, sui (soli) dati forniti dal contribuente e non è l’esito di un’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, per effetto della quale sia, invece, contestato quanto dichiarato dalcontribuente stesso. 7.3. Il primo motivo–con il quale è stata contestata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - è infondato. Nella sintetica esposizione della pronuncia della CTR si legge: «L’appello è fondato. Si ricorda che il controllo automatico ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 si basa sui dati indicati dal contribuente, dati che non sono stati contestati. Nel merito, non è in discussione l’Iva di gruppo, né il credito Iva spettante al gruppo, bensì l’Iva dovuta per il 2001 dalla società controllante.» La CTR ha ritenuto, in primo luogo, che il controllo automatizzato si basa sui dati forniti dal contribuente (v. supra, anche con riferimento a quanto rilevato in merito al quinto motivo di ricorso) e, in secondo luogo, che nel caso di specie non venisse in rilievo l’IVA di gruppo, ma quella della società controllante. La motivazione è pertanto conforme al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, nonché, ex multis : Cass., 0 7 /04/ 2021, n. 9288; Cass., 30/06/2020, n. 13248). 7.4. Il secondo motivo (con il quale viene contestato l’omesso esame di fatti decisivi della controversia oggetto di discussione delle parti ai sensi dell’art. 360, prima comma, n. 5, cod. proc. civ.) è inammissibile. A pag. 23 del ricorso si legge, infatti, che: «la sentenza impugnata risulta viziata, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, ha omesso di esaminare elementi di fatto essenziali, ai fini della valutazione degli adempimenti IVA contestati dall’Agenzia alla società, e, in particolare, della valutazione della correttezza dei versamenti effettuati dalla controllata sulla base della propria dichiarazione, ossia (1) l’avvenuto trasferimento alla liquidazione di “gruppo” di tutti i saldi attivi e passivi relativi all’anno 2000 delle tre società del gruppo; (2) l’avvenuto pagamento mediante compensazione in F24 delle somme risultanti dalle dichiarazioni di tutti i partecipanti al gruppo.» La ricorrente indica come omessa «la correttezza dei versamenti effettuati dalla controllante sulla base della propria dichiarazione» (ricorso, pag. 23), facendo riferimento, quindi, non a un «fatto», ovvero uno specifico accadimento in senso storico-naturalistico, come pretende la predetta disposizione (arg. da Cass. n. 24035 del 2018), ma alle valutazioni operate dalla CTR. Nell’argomentare tale motivo la ricorrente presuppone, inoltre, un meccanismo cumulativo dell’IVA riferendola a un unico soggetto, senza, invece, tener conto che nell’ambito dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 il sintagma cd. IVA di gruppo non è riferibile a una soggettività passiva unitaria (in termini fiscali), ma a un calcolo che se, da un lato, consente alla controllante un’operazione di sintesi dei saldi attivi e passivi con le conseguenti compensazioni, non esclude, dall’altro lato, l’autonomia delle singole società anche in relazione ai singoli obblighi periodici di versamento dell’imposta, che possono venir in rilievo anche in relazione alla società controllante (v. supra, sub 7.1). 7.3. Il terzo motivoè parimenti infondato. La parte ricorrente rileva, infatti, un’impropria integrazione delle motivazioni addotte dall’amministrazione a sostegno del proprio atto, facendo leva sul deposito di una memoria da parte dell’Amministrazione finanziaria solo successivamente all’udienza di discussione nell’ambito del giudizio di primo grado. Tale contestazione non si misura, tuttavia, con la circostanza che il controllo automatizzato costituisce l’esito di un’attività svolta in via informatizzata sui dati forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione e non è l’esito di un’attività di accertamento propriamente intesa. Considerato che l’esito del controllo automatizzato non comporta alcuna rettificazione e contestazione dei dati forniti dal contribuente, ma una mera liquidazione fondata sugli stessi dati forniti da quest’ultimonella dichiarazione, non solo l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a quest’ultima («perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.», Cass., n. 21804 del 2017 cit.), ma le difese svolte dall’amministrazione a fronte dell’impugnazione di una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972 integrano necessariamente mere deduzioni, come tali ammissibili anche davanti al giudice di prime cure. 8. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotat