CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata edifesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso;ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;controricorrente –Numero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026nonchéAgenzia delle entrate-Riscossione-ADER, in persona del Presidente pro tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza n. 6182/07/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Campania, depositata in data 4.11.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania avevarigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,in persona del Presidente pro tempore e dell’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 932/03/2023 della Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Benevento che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento notificata da ADERin data 8.6.2022, relativa al mancato versamento dell’Iva dovuta nel terzotrimestre del 2018.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3. E’ rimasta intimata ADER.4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/20261. Con il primo motivo si denuncia, relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4del c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 14 e 23e 32 del D.Lgs. n. 546/92, dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nonché degli artt.3, 23, 24, 97 e 111 Cost., per avere la CGT di II grado ritenuto rituale l’interventovolontario, effettuato dall’Agenzia delle entrate in data 15/09/2023 - a seguitodella chiamata in causa, notificata via pec in data 9/01/2023, da parte di ADE-sebbene fosse mancata – come eccepito dalla contribuente nell’atto di appello -l’autorizzazione del giudice con conseguente erronea mancata estromissione diADE dal processo unitamente alla documentazione prodotta. Invero, ad avvisodella ricorrente, ammettere in capo alla parte pubblica resistente la facoltà dieffettuare un intervento volontario, costituiva un modo per raggirare l’art.39 delD.Lgs. n. 546/92 che impone la chiamata in causa dell’Ente impositore. Era daritenersi inammissibile l’intervento di un terzo non essendo applicabili al ritotributario gli artt. 344 e 404 c.p.c., in quanto incompatibili con le caratteristichedelle controversie tributarie aventi ad oggetto l’impugnativa di determinati attiimpositivi. Invero, nel giudizio tributario, potevano intervenire volontariamenteo essere chiamati in giudizio soltanto i soggetti destinatari dell'atto impugnato,oppure le parti di un unico rapporto tributario controverso, laddove il ricorso nonfosse stato presentato da tutti gli interessati o nei confronti di tutti i medesimi.Peraltro, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, dovevaescludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore edil concessionario del servizio di riscossione, essendo dirimente in tal sensoquanto previsto dall’art. 39 DLGS 112/1999 (“il concessionario, nelle litipromosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o lavalidità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato;in mancanza, risponde delle conseguenze della lite“) per cui la chiamata in causadell’ente creditore doveva essere ricondotta all’articolo 106 c.p.c. (secondo cuiciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune lacausa o dal quale pretende essere garantita). Da qui l’assunta violazione daparte dell’Agenzia delle Entrate di norme di legge anche di rango costituzionalee delle norme che disciplinano il processo tributario.Numero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/20261.1.In disparte l’indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma1 dell’art. 360 c.p.c., il motivo è infondato.1.2.Per affrontare il nodo interpretativo sottoposto, occorre muovere dall’art. 39d. lgs. 112/1999 -rubricato “Chiamata in causa dell'ente creditore”- laddove siprevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che nonriguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delleconseguenze della lite”. La disposizione contiene un precetto che riguarda l’oneredella chiamata imposto al concessionario, per le ipotesi in cui i motivi diimpugnazione riguardino, in via mediata, il merito della pretesa tributaria -e nonsolo od anche gli atti esecutivi- da cui discendono alcuni corollari. Ed inparticolare:-il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del creditoerariale, è l’ente impositore (cfr. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione).-la citazione del concessionario in luogo dell’ente titolare della pretesa tributarianon comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda (da ultimo exmultis: Sez. 6 - 5, n. 3955 del 18/02/2020; Sez. 6 - 5, n. 97 del 08/01/2015)essendo, al contrario, previsto che il primo resti soggetto alle conseguenze dellalite, qualora ometta di provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore.-fra Ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzionecessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilitàintercorrenti fra l’uno e l’altro (ancora: Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione; Sez. 5, n. 2803 del 09/02/2010); tanto è vero che la disposizione,prevedendo la soggezione del secondo alla conseguenze della lite, in assenzadella chiamata del primo, ne ammette l’omissione, benché si tratti del legittimatopassivo. -l’assenza del litisconsorzio necessario implica l’insussistenza del doveredel giudice di disporre d’ufficio la chiamata dell’ente impositore (Sez. 6-5, n.3955 del 18/02/2020, nello stesso senso Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).Numero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026-l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione del giudice perchiamare in causa l’ente impositore, in quanto la chiamata di cui all’art. 39 d.lgs. 112/1999 assume la natura di litis denuntatio, posto che essa “è preordinataa rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso,così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nelgiudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto almedesimo imputabili” (Sez. 6-5, n. 16685 del 21/06/2019). In definitiva“L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confrontidell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi unaipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà delconcessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'entecreditore” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, in motivazione; v.da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 14445 del 2025).1.3.L’ente impositore è, invero, il titolare della pretesa tributaria messa indiscussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire sechiamato, ma non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensidell’art. 39 d. lgs. 112/1999, a denunciare la lite. La previsione secondo la qualeladdove il concessionario non provveda alla chiamata dell’ente impositore“risponde delle conseguenze della lite” inerisce esclusivamente al rapporto fra ilprimo ed il secondo ed all’estensione all’ente impositore degli effetti del giudicatoformatosi nei confronti dell’agente della riscossione, indipendentemente dallalitis denuntiatio (Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021; Sez. 5, Ordinanzan. 31476 del 03/12/2019), e non autorizza ad escludere la legittimitàdell’intervento volontario del legittimato passivo (ente impositore) che, aprescindere dalla sua chiamata in causa, sia venuto a conoscenza della lite. Lachiamata in causa, infatti, ha quale scopo la sollecitazione della parte chiamataall’intervento e non è pensabile che chi non è sollecitato, non possaautonomamente svolgere quelle stesse difese che avrebbe potuto svolgere se lofosse stato, tanto più se si tratta del legittimato passivo della pretesa e se ilgiudicato formatosi fra le parti originarie gli sia comunque esteso,indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio, come accade nell’ipotesiNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026configurata dall’art. 39 d. lgs. 112/1999. D’altro canto, se, da un lato, l’art. 39cit. si pone come eccezione al disposto dell’art. 14, commi 1 e 2 d. lgs. 546/1992-che regola l’intervento nel processo tributario ed impone la partecipazione algiudizio di tutte le parti su cui possono riverberarsi gli effetti giuridici dellapronuncia rispetto all’oggetto del ricorso- perché ammette che il legittimatopassivo-ente impositore possa essere sostituito dall’agente della riscossione,quando questi non provveda alla chiamata, sul primo ricadendo in ogni casol’efficacia del giudicato. Dall’altro, la disposizione di cui al terzo comma dell’art.14 cit. secondo la quale “Possono intervenire volontariamente o essere chiamatiin giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente sono destinatari dell’attoimpugnato o parti del rapporto tributario controverso” va ritenuta applicabileanche all’ente impositore, non potendo dubitarsi che sia parte “del rapportotributario controverso”.1.4.E’ chiaro, nondimeno, che l’intervento volontario soggiace alle decadenze epreclusioni già formatesi in giudizio, nel momento in cui l’intervento vienespiegato, secondo il disposto dell’art. 268, comma 2 cod. proc. civ., applicabileal processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2 d. lgs. 546/1992. Si pone,infatti, l’obbligo per l’interventore di accettare il processo nello stato in cui sitrova al momento della sua costituzione, in relazione alle preclusioni istruttoriegià verificatesi per le parti originarie, non essendo consentito -ove sia giàintervenuta la relativa preclusione- dedurre nuove prove costituende o produrredocumenti. Siffatto divieto, tuttavia, opera solo sul piano probatorio e noncoinvolge quello assertivo, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso(ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 25/01/2018, Sez. 1, Sentenza n. 25798del 22/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014; cfr. in tema diprocesso tributario: Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/12/2016; Cass., Sez. 5,n. 14445 del 2025).1.5.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado si è attenuta ai suddettiprincipi nel ritenere legittimo l’intervento volontario dell’Agenzia delle entrate -Numero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026nella specie, peraltro, conseguito alla denuntiatio litis da parte di ADER- senzanecessità di autorizzazione del giudice.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.11 del D.Lgs. n.546/92, per non avere rilevato la CGT che, in sede di gravame, l’ADER si eracostituita dando procura ad un avvocato esterno in violazione all’art.11 delD.Lgs. n. 546/92. La ricorrente denuncia la rilevabilità d’ufficio del vizioprocessuale non potendo l’ADER costituirsi in giudizio con Avvocato munito disemplice procura alle liti ma essendo tenuta alla allegazione delle fonti del poteredi rappresentanza ed assistenza tecnica e, tanto, a pena di nullità dellacostituzione stessa. Era, infatti, inammissibile la difesa e la rappresentanzaprocessuale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato di liberoforo, qualora nel ricorso o nella procura speciale ad litem non vi fosse alcunriferimento alle ragioni di necessità di una deroga rispetto al patrocinioautorizzato in via esclusiva all’Avvocatura erariale.2.1. In disparte l’improprio richiamo in rubrica (oltre che del n. 4) anche del n.3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., laddove viene denunciato esclusivamente unerror in procedendo, il motivo è infondato.2.2.Questa Corte costantemente afferma (tra molte Cass. Sez. 5, Sentenza n.31241 del 29/11/2019; conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24967 del19/08/2022) che per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delleEntrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsirappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed algiudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dallaconvenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarlasoltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4,r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agliorgani di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale;quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e larappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera oNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del liberoforo, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generaleadottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.L. n. 193 del 2016 e dei principidel codice dei contratti pubblici (ex multis,Sez. 5, Ordinanza n. 13880 del 2025); conseguentemente, in modo legittimoquanto alla sua rappresentanza e difesa il riscossore ha partecipato al giudiziodi appello a mezzo avvocato del libero foro.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e4, cpc., la violazione art.15, comma 2, del D.lgs. n.546/92, per non avere la CGTcompensato le spese di secondo grado e per avere rigettato il motivo di appellocon il quale la contribuente aveva dedotto la erronea assegnazione da parte dellaCTP delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione edell’Agenzia delle Entrate in luogo di procedere alla compensazione delle stesse.Al riguardo, la contribuente evidenzia che, in entrambi i gradi di merito, leresistenti erano risultate vittoriose sulla base di documenti decisivi prodotti solonel corso del giudizio per cui il giudice di merito sarebbe stato tenuto, in tal caso,alla compensazione delle stesse ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n.546/92.3.1.Il motivo si profila inammissibile.3.2.In termini generali, va ricordato che la disciplina della condanna alle spesedi cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 riposa, come la normagenerale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, checostituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa allanecessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosicontra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (Cass., 12ottobre 2018, n. 25594).3.3.L’art. 15, comma 2, nella formulazione come novellata dall’ art. 1, comma1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (≪ Le spese del giudizio sonocompensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quandoNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamentemotivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documentidecisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio≫) trova applicazioneai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» adecorrere, in base alla norma transitoria di cui all’art. 4 del detto decreto, dalladata di entrata in vigore dello stesso (04/01/2024), e, dunque, nella specie,sarebbe, in ipotesi, applicabile limitatamente al giudizio di appello depositato il30.05.2024 (come si evince dal frontespizio della sentenza impugnata).3.4.Invero, la ricorrente non ha, al riguardo, assolto all’onere di specificità dellacensura, non avendo indicato sulla base di quali documenti prodotti nel corso delgiudizio (né in quale fase) ADER e l’Agenzia delle entrate sarebbero risultatevittoriose.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3e 4, cpc., la nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma1, disp. att. cpc, dell’art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell’art.112 cpc, per avere laCGT di II grado rigettato l’appello della contribuente con una motivazioneapparente, senza esternare le ragioni della decisione, e, quindi, l’iter logico-giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato. Peraltro, la sentenzasarebbe nulla anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. sia sotto il profilo dellaomessa pronuncia che dell’extrapetizione.4.1.In disparte l’improprio richiamo in rubrica (oltre che del n. 4) anche del n. 3del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., laddove viene denunciato esclusivamente unvizio in procedendo, il motivo – che si articola in due sub censure - si profilainammissibile.4.2.In primo luogo, il mezzo contiene un'indistinta unificazione e sovrapposizionedelle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di difetto dimotivazione (sotto forma di motivazione apparente) e di violazione del principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sotto il profilo della omessapronuncia e dell’extrapetizione). Occorre ribadire, infatti, l’orientamento secondoil quale nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino unaNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono unanegazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento dellaCorte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti leseparate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).4.3.Peraltro, la (sub) censura con la quale si denuncia la motivazione apparentesi profila inammissibile per difetto di specificità non soddisfacendo il requisito dicui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., che prescrive l'indicazione dei motivi per iquali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che ladecisione difetti di motivazione sostanziale, o che presenti una insanabilecontraddizione, essendo tenuta la ricorrente ad indicare le specifiche ragioniper le quali la motivazione appaia omessa, apparente o contraddittoria (v.Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 25/07/2002;Sez. 5, Sentenza n. 12187 del 13/08/2002).4.4.In ogni caso, la (sub) censura con la quale si denuncia la motivazioneapparente è infondata.4.5.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento»(Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass.,Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n.9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Nella specie, tuttavia, non si puòritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo, in relazione ai proposti motivi di gravame, una sufficienteesposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello. In particolare, in puntodi diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) allaNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026luce della documentazione depositata da ADER, doveva ritenersi rituale lachiamata in causa da parte della stessa dell’Agenzia delle entrate e, quindi,legittimo l’intervento volontario di quest’ultima nel primo grado di giudizio; 2)era infondato il motivo di appello relativo alla invalidità della notifica della cartellain quanto proveniente da indirizzo pec non contenuto nei pubblici elenchi, attesoche la stessa aveva consentito, comunque, alla società destinataria di svolgerecompiutamente le proprie difese, come si evinceva dalla rituale proposizione delricorso avverso la cartella medesima; 2) infondato era il motivo di censurarelativo all’assunta nullità della cartella per carenza di motivazione stante lamancata allegazione degli atti prodromici (nella specie, la previa comunicazioneemessa dall’ente impositore), dovendo ritenersi soddisfatto l’obbligo prescrittodall’art. 7 della legge n. 212/2000, allorquando la cartella di pagamento avessefatto seguito ad atto fiscale già determinante il quantum del debito di imposta egli interessi, attraverso il semplice richiamo a tale atto con riguardo al calcolodegli interessi nel frattempo maturati; 3) quanto all’assunta violazione dell’art.17-bis del d.lgs. n. 546/92, ADER aveva notificato ai procuratori costituiti ildiniego di reclamo, depositando in atti copia del provvedimento di diniego; 4)era legittima la richiesta di pagamento dei compensi di riscossione da parte diADER, essendo avvenuto l’affidamento dei carichi all’ADER in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],prima della novella di cui all’art. 1, comma 15, della legge n. 234/2021 che avevamodificato l’art. 17 del d.lgs. n. 112/99 relativo agli oneri di funzionamento delservizio nazionale della riscossione, escludendo l’addebito dei compensi diriscossione in capo al contribuente a partire dal 1° gennaio 2022; 5) erainfondato il motivo di appello con cui si denunciava la violazione dell’art. 15,comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere il giudice di primo grado liquidato lespese a favore delle resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate in luogo dicompensarle, in considerazione del mancato svolgimento di una attività difensivacomplessa e articolata, non avendo ADER attivato l’istituto della mediazioneobbligatoria ed essendo l’Agenzia delle entrate intervenuta in giudizio senzal’autorizzazione del giudice; invero, era legittima la liquidazione delle spese infavore delle resistenti, applicandosi, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies delNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026DPR cit., a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione, se assistitida propri funzionari, le disposizioni per la liquidazione del compenso spettanteagli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto.4.6.Trattasi di motivazione tale da attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5,7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).4.7. Inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, è anche la (sub)censura relativa alla denuncia di nullità della sentenza per mancatacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (sia sotto forma di omessapronuncia che di extrapetizione); al riguardo, si è precisato che, se è vero chela Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito siaincorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere diesaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo ilpredetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificareautonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che laparte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzionerispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentirealla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa delricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Sez.U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020). Nella specie, laricorrente -sia con riguardo al denunciato vizio di omessa pronuncia che diextrapetizione- non ha, in difetto del principio di autosufficienza e specificità,riportato nel ricorso per cassazione gli esatti termini delle doglianze di meritoimpedendo, in tal modo, a questa Corte di verificare la sussistenza dell’error inprocedendo denunciato.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/20266.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).8.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 3.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MNumero registro generale 10436/2025Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 15837/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente