CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2013
Cassazione n. 20690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26595/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Plotino n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 3275/44/20 16, depositata il 7.04. 201 6. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Iscrizione ipotecaria–Cartella - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Nap o li rigettava i l ricors o proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ipoteca iscritta con nota n. 34712/3393 dell’8.08.2013, a seguito del mancato pagamento di alcunecartelle esattoriali; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello propost o da lla contribuenterilevando, in sintesi, che: - la notificazione delle dieci cartelle di pagamento, contestata dalla contribuente, appariva regolare, avendo Equitalia prodotto in giudizio le relative relate di notificazione e gravando sull’appellante l’onere di disconoscimento ex art. 2718 cod. civ. della conformità tra originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio; - anche l’eccezione relativa alla nullità della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era infondata, atteso che la contribuente, dopo avere fatto riferimento ad una presunta firma apocrifa sulla relata di notifica, non ha poi proposto querela di falso; - ad ogni modo, dalla lettura degli atti risultava la piena coincidenza tra il soggetto che aveva ricevuto e sottoscritto la comunicazione preventiva e quello a cui era stata consegnata e ha sottoscritto la comunicazione di iscrizione ipotecaria; - l’iscrizione ipotecaria era stata, peraltro, tem pestivamente impugnata; - la soc ietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -C on i l prim o motiv o , la ricorrente , nel premettere di avere proposto analoga censura nel ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza impugnata con ricorso per cassazione, denuncia il difetto di motivazione, omessa pronuncia, maturato giudicato, carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul l’eccezione di giudicato in relazione alla sentenza della CTP di Napoli n. 347/14/2011 del 27.06.2011, divenuta definitiva per mancata impugnazione, riguardante la cartella di pagamento n. 071/2010/01135172/73/00 (“una di quelle oggetto di causa”), annullata in quanto mai notificata alla contribuente; - con il secondo motivo, deduce il difetto di motivazione, omessa pronuncia, carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 149 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 3 della l. n. 890 del 1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’omessa o carente motivazione sulle altre eccezioni sollevate dalla contribuente che aveva contestato tutte le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria e aveva eccepito l’inesistenza della loro notificazione, in quanto il concessionario non avrebbe potuto notificare le stesse direttamente a mezzo del servizio postale, essendo sempre necessario l’intervento di soggetti abilitati; - con il terzo motivo, denuncia il difetto di motivazione, omessa pronuncia, carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 156 del 1973 e della direttiva 97/67/CE, recepita con d.lgs. n. 261 del 1999, in quanto tutte le cartelle di pagamento e gli atti ad esse prodromici sono stati notificati a mezzo di una società di posta privata, in violazione della normativa che riserva in via assoluta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli invii di raccomandate e assicurate; - con il quarto motivo, lamenta il difetto di motiva zione, omessa pronuncia, carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e prescrizione, non avendo la CTR rilevato l’eccepita prescrizione dell’avversa pretesa, in mancanza di valiti atti interruttivi; - con il quinto motivo, deduce il difetto di motivazione, omessa pronuncia, carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, motivazione insufficiente in ordine alla prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate, nel loro contenuto integrale, omettendo di pronunciarsi sulla mancata sottoscrizione delle cartelle, ritenendo esaustiva la mera esibizione di copie delle relate di notifica delle cartelle, prive dell’indicazione del destinatario e non apposte in calce alle cartelle , unitamente agli estratti di ruolo, privi di sottoscrizione, di motivazione ed i indicazione del calcolo dell’importo preteso, che la contribuente ha espressamente disconosciuto, in quanto non muniti di attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale; - i motiv i possono essere esaminati congiuntamente, in quant o connessi, e sono tuttiinammissibili sotto diversi profili; - in primo luogo sono inammissibili perché evocano, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, adducendo la violazione di alcune norme di legge e sovrapponendo le censure in fatto a quelle relative alla asserita violazione di legge, alla reiterata denuncia di una pretesa carenza o contraddittorietà di motivazione e all’omessa pronuncia, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. n. 36881 del 26.11.2021, n.26874 del 23.10.2018 ) , richiedendo un inesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto;- occorre ribadire , infatti, l’orientamento secondo il quale nelricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n.18021 del 14.09.2016) ; - a prescindere dalla confusa formulazione dell e varie censur e, poi, i motivi sono enunciat i anche come vizio di motivazione, non più proponibile ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza pubblicata il 9.12.2013 (Cass. Sez. U.7.04.2014, n. 8053). L'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - i l ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: - tutti i motivi sono comunque inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità, non avendo la ricorrente riportato, almeno nelle parti essenziali, il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, non essendo sufficiente a tale fine il generico rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, senza riassumerne il contenuto, al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass.n. 6769 dell’1.03.2022); - con riferimento specifico alla notificazione di atti tributari, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermatoil principio secondo cui, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine diconsentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); - l a ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione dellecartelle impugnat e e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati; - con riferimento specifico al primo motivo di ricorso, poi, lo stesso è inammissibile anche perchè la ricorrent e solleva una questione meramente processuale(omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno) che non può dar luogo ad un vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (cfr. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 4191 del 24/02/2006; Cass. n. 22860 del 06/12/2004); - in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio, che liquida, in euro 10.000,00per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato