CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA], inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4;- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente ericorrente incidentale (condizionato)-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaEmilia-Romagna n. 2238/11/2019 depositata in data 26 novembre 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) avverso iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ecomunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, originate dadiverse cartelle di pagamento asseritamente notificate alla contribuente, nellaqualità di socia accomandataria - condebitore solidale di RMG di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per mancato pagamento di debiti fiscali imputabili alla società risalentiagli anni 1999-2004, quest’ultima aveva proposto ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bologna deducendo l’inesistenza e/o nullitàdella notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento, la decadenza e laprescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l’illegittimità, per violazione dei limiti dicui all’art. 170 c.c., del gravame ipotecario iscritto dal concessionario ex art. 77del DPR n. 602/73 su bene costituito in fondo patrimoniale, in relazione a debiticontratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, l’insussistenza dellaresponsabilità solidale ex art. 2291 c.c. in capo alla ricorrente successivamenteal 4.11.2003, essendo da quella data cessata la qualifica di socia di RMG diTebaldi [OSCURATO:SOCIETA].; 2) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo - in via preliminare- il difetto di giurisdizione del giudiceadito con riguardo ad alcune pretese non aventi natura tributaria, nonché latardività del ricorso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92, e, nel merito, la ritualità dellaNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026notifica delle pregresse cartelle, il mancato decorso dei termini di decadenza,l’interruzione del termine decennale di prescrizione e la validità della iscrizioneipotecaria ancorché su beni costituiti in fondo patrimoniale; 3) la CTP di Bologna,con sentenza n. 1082/17/2016, aveva accolto il ricorso ritenendo fondatal’assorbente eccezione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per violazione deilimiti di cui all’art. 170 c.c. atteso che il bene oggetto del gravame ipotecario erastato conferito nel fondo patrimoniale (nel novembre del 2010 congiuntamenteal coniuge) e i debiti fiscali della società – dei quali la contribuente si assumevacondebitrice – contratti nell’esercizio dell’impresa erano estranei ai bisogni dellafamiglia; 4) avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:SOCIETA]. (cui erasubentrata ADER a decorrere dal 10 luglio 2017) aveva proposto appello dinanzialla CTR dell’Emilia-Romagna eccependo il difetto di giurisdizione per i carichiinerenti alle posizioni debitorie di natura non tributaria; nel merito, avevadedotto la legittimità della iscrizione ipotecaria, non essendo la circostanza chesi trattasse di debiti sorti nell’esercizio dell’attività di impresa tale da escludere,in via di principio, che si trattasse di debiti contratti per soddisfare i bisognifamiliari, ed essendo onere della contribuente, nella specie non assolto,dimostrare la estraneità dei debiti in questione a tali bisogni; aveva ancheribadito le difese spiegate in primo grado circa la ritualità della notifica dellecartelle, e il mancato decorso della decadenza e della prescrizione; 5) erarimasta contumace [OSCURATO:PERSONA]; 6) la CTR dell’Emilia-Romagna consentenza n. 2238/11/2019, depositata in data 26 novembre 2019, aveva accoltol’appello dell’[OSCURATO:PERSONA].2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – posto che l’iscrizioneipotecaria di cui all’art. 77 del DPR n. 602 del 1973 era ammissibile anche subeni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate nell’art. 170c.c., sicché era legittima solo se l'obbligazione tributaria fosse strumentale aibisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conoscesse l'estraneità atali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solodella regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità alNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contrattoper scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatoredell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (è richiamata Cass.sez.3., n. 20998 del 2018) - ha ritenuto la legittimità dell’iscrizione ipotecariacostituita dal concessionario sul bene immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nel fondo patrimoniale in quanto la contribuente non aveva assoltoall’onere probatorio su di essa gravante circa: 1) la estraneità dei debiti contrattiai bisogni della famiglia, non avendo - posto che la circostanza della insorgenzadel debito nell’esercizio dell’impresa non era idonea, in linea di principio, adescludere che il debito si potesse considerare contratto per soddisfare queibisogni - prodotto documenti riferiti all’origine dei debiti medesimi (c.d. fattogeneratore dell’obbligazione) ovvero elementi e/o titoli da cui trarre, anche invia presuntiva, trattandosi di crediti di natura tributaria, l’esclusione della lororiconducibilità alla soddisfazione dei bisogni alla famiglia; 2) (quand’anche ildebito fosse stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni), la conoscenzada parte del creditore-concessionario della estraneità dei debiti ai bisogni dellafamiglia, non avendo allegato o indicato fatti o elementi riferiti alla destinazioneo all’impiego delle somme sottratte all’Erario per il soddisfacimento di bisogniextra-familiari o per altri fini secondari.3. Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso spiegandoricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.5. In data 30.12.2025, la contribuente ha depositato memoria denominata "notedi trattazione scritta".CONSIDERATO CHE1.Preliminarmente quanto all’istanza formulata da ADER in controricorso di“trattazione congiunta” del presente procedimento con quello RG n. 21714/2020(avverso la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 2237/11/2019) vaNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricordato che, nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e diuniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo dellariunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art.19, lett. f) decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, possono utilmente essereperseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizioneal giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienzae davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienzauna situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus"in senso tecnico (Sez. L, n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612005 - 01), situazionenella specie sussistente, posto che le cause, per le quali la riunione è richiesta,sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con laconseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non apparenecessario disporre la riunione dei procedimenti (ex multis, Cass. n. 28687 del2017).2.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170 c.c.e 77 del DPR n. 602/73 per avere la CTR ritenuto legittima l’iscrizione ipotecariasul bene personale della contribuente incluso nel fondo patrimoniale sebbene idebiti fiscali iscritti a ruolo, contratti dalla società (di cui la contribuente avevadetenuto una quota fino al 4 novembre del 2003) nell’esercizio dell’impresa(gestita esclusivamente dal padre della ricorrente avendo quest’ultima, all’epocadei fatti, un proprio nucleo familiare e svolgendo altra attività lavorativa),fossero – come accertato, in punto di fatto, dal giudice di primo grado avutoriguardo alla relazione tra fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni dellafamiglia - estranei ai bisogni familiari della contribuente e il concessionario-creditore fosse a conoscenza di tale estraneità.2.1.Il primo motivo è infondato.2.2.Sulla questione concernente l'aggredibilità del fondo patrimoniale per creditiesattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr.Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevanoNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c. fosse estraneaall'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita,ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intendedare continuità, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizioneipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche suibeni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentaleai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneitàai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 22761/2016; Cass.n. 23876/2015; v. Cass., sez. 5, sentenza 10166/2020; Cass., sez. 5, n. 5206del 2025); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenential coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costorosia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovveroquando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattoreprocede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso,l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse taleestraneità. (Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 5385/2013). Ulteriore conseguenza èanche l'irrilevanza della anteriorità o posteriorità del credito rispetto allacostituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitatoai soli crediti, estranei ai bisogni della famiglia, sorti successivamente alla suacostituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilitàper il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria (Cass. n.15862 del 2009).2.3.Ciò posto, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei benicostituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché,ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il dirittodel creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrarenon soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditoreprocedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto perNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine delgiudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, aprescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondopatrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditoriquando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisognidella famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma comecomprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzodella vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilitàeconomiche familiari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 2022; Cass. n. 15251del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015; Cass. n.4011 del 2013). Con particolare riferimento ai debiti tributari si è anche statuitoche "In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i qualipuò avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella naturadell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni dellafamiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’eserciziodell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità,fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debitoderivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare chel'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambitovanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppodella famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e nonper esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramentespeculativi” (cfr Cass. n. 3738 del 2015; Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020;Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 2022 ). Se è vero (Cass. 12998/06) che talefinalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sortonell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmenoidonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto,appunto, per soddisfare detti bisogni (Cass. n. 3738 del 2015; Cass.10166/2020; Cass. n. 15741/ 2021). Con particolare riferimento ai debitiderivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, si è anche precisatoche l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualoraNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano "inerenza diretta edimmediata con i predetti bisogni" (Cass. n. 2904/2021, Cass. n. 15741 del 2021;v. anche Cass. 16176/2018). Spetta, pertanto, al giudice di merito di accertare- in fatto - se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisognidella famiglia, (Cass. n.12998/2006) a prescindere dalla natura della stessa(Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020).2.4.Il rischio di imporre al debitore una probatio diabolica si può in veritàscongiurare ammettendo, così come la giurisprudenza di questa Corte ammette,che la prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità deldebito ai bisogni della famiglia possa darsi per presunzioni semplici ( Cass.2904/2021), che sono da leggersi nel contesto normativo specifico, poiché leobbligazioni che si contraggano nell'interesse della famiglia non hanno una fontepuramente volontaria ma discendono da obblighi legali fondati sullo status, chene definiscono i confini entro i quali si esercita l'autonomia privata, tramitel'accordo sull'indirizzo della vita familiare. Ancora deve osservarsi che, se ilcreditore è l'erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non neconosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli attifiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario),è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamenterilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale dellafamiglia, ed alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logicodeduttivo. Sulla base di questi principi, deve ritenersi consentito al contribuenteche abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità dipartecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine dicontrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura diciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertarese l'obbligazione tributaria grava su un reddito destinato al mantenimento dellafamiglia, o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personaleovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinatialla soddisfazione di altri interessi e all'assolvimento di altri obblighi, tra essiNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte diquella "famiglia" per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale(Cass. n. 15741 del 2021).2.5.Ne consegue l’enunciazione del suddetto principio di diritto: ≪In tema diriscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR n.602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondopatrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè, a fronte didebito di natura tributaria di società di persone sorto nell’eserciziodell’impresa di quest’ultima della quale il contribuente, in quanto socio,sia ritenuto co-debitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest’ultimol’onere di provare non solo la regolare costituzione del fondopatrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche,pure avvalendosi di presunzioni semplici: 1) la contrazione del debitoper scopi estranei alle necessità familiari, e, dunque, il fatto generatoredell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa, e la relazionetra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni familiaridimostrando, in concreto, la destinazione del maggior reddito societarioconseguito all'evasione a scopi voluttuari estranei ai bisogni della suafamiglia; 2) la consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità≫.2.6. Nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi inquanto - premettendo che il credito di natura tributaria sorto nell’eserciziodell’impresa non è idoneo, in linea di principio, ad escludere, per il solo fatto diessere sorto nell’esercizio dell’impresa, la strumentalità dello stesso ai bisognidella famiglia – ha ritenuto legittima l’iscrizione di ipoteca in questione inrelazione a debiti fiscali imputabili a RMG di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sul benerientrante nel fondo patrimoniale costituito dalla contribuente- sociaaccomandataria non avendo quest’ultima - in base ad un accertamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità e senza che rilevasse la data di insorgenzadel credito rispetto a quella di costituzione del fondo - prodotto “documentiriferiti all’origine dei debiti fiscali” che dimostrassero il contesto nel quale questiNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026ultimi erano stati contratti (c.d. fatto generatore) né tantomeno i “titoli dai qualiemergessero le condizioni in ordine alla destinazione da cui trarre, anche in viapresuntiva, trattandosi di crediti di natura tributaria, l’esclusione della lororiconducibilità alla soddisfazione dei bisogni di famiglia”. Peraltro, ad avviso delgiudice di appello, la contribuente non ha assolto - sempre in base ad unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – l’onere diprovare – quand’anche i crediti fossero stati contratti per scopi estranei a talibisogni – la conoscenza della estraneità di tali debiti in capo al creditore-concessionario non avendo allegato “fatti ed elementi riferiti alla destinazione oall’impiego delle somme sottratte all’Erario per il soddisfacimento ai bisogniextrafamiliari per necessità voluttuarie o altri e diversi fini secondari”.2.7.Invero, sarebbe stato, invece, onere del ricorrente quanto meno allegare (epoi provare) che il maggior reddito conseguito all'evasione era stato destinato ascopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionariovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale (Cass.n.4593/2017 in motiv.); e, del resto, la difficoltà di provare la conoscenzadell'Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia non integrasul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzionedell'onere probatorio (Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020).2.8. Inammissibile è poi la (sub) censura con la quale si aggredisce la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della iscrizione ipotecariaanche con riferimento ai debiti fiscali relativi all’anno 2004, pur essendo laqualifica di socia della contribuente cessata a decorrere dal 4 novembre 2003.2.9.Invero, posto che sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso dellacontribuente per la ragione assorbente della ritenuta sussistenza dell’estraneitàdei debiti fiscali in questione ai bisogni della famiglia, avuto riguardo alla naturadegli stessi derivanti dall’attività imprenditoriale della società, con assorbimentodelle altre censure, era onere della contribuente, vittoriosa in prime cure,riproporre, costituendosi ritualmente in grado di appello, specificamente etempestivamente le eccezioni rimaste assorbite - tra cui quella relativa allaassunta illegittimità dell’ipoteca per insussistenza della responsabilità solidaleNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026successivamente al 4 novembre 2003 - pena la rinuncia alle medesime; ciò inossequio all’orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissionetributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituitodall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezionidell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamenteriproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando ilcontribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita aqualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile diessere dedotta come autonomo motivo di impugnazione (Cass. n.Sez. 5 - , Ordinanza n. 11594 del 03/05/2025).3. Con il secondo motivo si denuncia “l’omessa pronuncia e il difetto dimotivazione su punti fondamentali della controversia” per avere la CTR avereomesso di pronunciare e/o del tutto di motivare sulla dedotta: 1) estraneità delcredito cautelato ai bisogni della famiglia, avendo il giudice di appello, insostanza, presunto che i debiti contratti da una società di persone fossero, difatto, identificabili con le esigenze familiari della contribuente laddovel’estraneità del debito a tali bisogni era, nella specie, in re ipsa, trattandosi didebiti di natura tributaria contratti dalla società nell’esercizio dell’attività diimpresa ed essendo tale estraneità ai bisogni familiari conosciuta dalconcessionario, risultando dai ruoli medesimi; 2) violazione del beneficiumescussionis di cui all’art. 2304 c.c. non essendovi stato, prima di procedere adiscrizione ipotecaria sui beni personali della socia, alcun tentativo da parte delconcessionario- creditore di preventiva escussione del patrimonio sociale di RMGdi [OSCURATO:PERSONA] C.; 3) violazione dell’art. 169 c.c. in merito all’esigenza dellavolontà di entrambi i coniugi a costituire ipoteca sul fondo patrimoniale; nellaspecie, appariva evidente che la costituzione del fondo patrimoniale (nel 2010),destinato a fare fronte ai bisogni della famiglia della contribuente, fosse anteriorealla iscrizione ipotecaria (nel 2015). Al riguardo, ad avviso della ricorrente,l’accertamento in fatto operato dal giudice di primo grado circa la estraneità deidebiti fiscali alle esigenze di famiglia sarebbe stato ribaltato dalla CTRNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026omettendo, sul punto, una esaustiva motivazione. In particolare, premesso chei beni costituiti nel fondo patrimoniale potevano costituire oggetto di iscrizioneipotecaria ad opera di terzi soltanto nei limiti in cui fossero suscettibili diesecuzione forzata e, dunque, soltanto in relazione all’inadempimento diobbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, la CTR avrebbe omesso unaccertamento relativo alla riconducibilità del debito, oggetto di iscrizioneipotecaria, alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistentetra gli scopi per cui i debiti erano stati, in concreto, contratti e tali bisogni,considerando che, nel novero di tali bisogni, andavano ricomprese anche leesigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, alpotenziamento della capacità lavorativa e a scongiurare pregiudizi a danno delnucleo familiare.3.1.In primo luogo, il mezzo contiene un’indistinta unificazione esovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio diomessa pronuncia e a quello di difetto di motivazione richiedendo un inesigibileintervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo,dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto;occorre ribadire, infatti, l’orientamento secondo il quale nel ricorso percassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioniprecedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violatesono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione dellaregola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto adenucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure(Cass. n. 18021 del 14.09.2016 Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).3.2. Inoltre, il motivo è inammissibile perchè censura la sentenza impugnatadeducendo il vizio di omesso pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e il vizio diomessa motivazione, che, com'è noto, sono vizi tra di loro eterogenei. Ed inverose il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione,ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabilein Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prenderein esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambitodi quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ. (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268).3.3. Quanto alla (sub) censura con la quale si denuncia il difetto di motivazionesulla dedotta estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia, trattasi divizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc,come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie (v. nellostesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; Cass. n. 16823 del 2020). Invero, pur aprescindere dal riferimento al parametro di sindacato dell'omessa, insufficientemotivazione, non più attuale, ma inopportunamente evocato, il vizio specificodenunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fattostorico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzionidifensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); nella specie, la (sub) censura formulata dallaricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di meritoconcernenti la dedotta estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia.Peraltro, nella sentenza impugnata, la CTR – con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità- ha ritenuto che la contribuente non avessefornito la prova né della estraneità dei debiti fiscali in questione alle esigenzefamiliari né della consapevolezza del creditore- concessionario.3.4.Quanto alla (sub) censura di omessa pronuncia della CTR sulle doglianzecirca la violazione del beneficium escussionis di cui all’art. 2304 c.c. e laviolazione dell’art. 169 c.c. in merito all’esigenza della volontà di entrambiconiugi a costituire l’ipoteca sul fondo patrimoniale va osservato che èinammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso perNumero registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/2026cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello suuno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nellaloro integralità nel ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questionisottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senzadovere procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte"( cfr. Cass. 39869del 2021; Cass. n. 7536 del 2019; Cass. 17049 del 2015; Cass 29366 del 2022).Invero, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio diomessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero staterivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro,che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esattitermini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei qualile une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne,in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività»(Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021). Invero, la ricorrentenon ha assolto a tale onere, in punto di autosufficienza, non avendo indicato inquale atto difensivo tali censure fossero state proposte né tantomeno laformulazione delle stesse si evince dal ricorso di primo grado allegato al ricorso.In ogni caso era, comunque, onere della contribuente, vittoriosa in prime cure -per la ragione assorbente della ritenuta estraneità dei debiti fiscali derivantidall’attività imprenditoriale della società ai bisogni familiari della contribuente -riproporre, costituendosi ritualmente in grado di appello, specificamente etempestivamente le eventuali eccezioni rimaste assorbite, pena la rinuncia allemedesime. Alla inammissibilità della (sub) censura di omessa pronuncia,consegue l’assorbimento della (sub) censura di assunto difetto di motivazionesu tali doglianze - che di per sé costituirebbe, in ogni caso, già vizio non piùcensurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, comemodificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21716/2020Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 8396/2026Data pubblicazione 03/04/20264. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato ADER denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. peravere la CTR omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello dell’Agente dellariscossione in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ditributario con riguardo alle cartelle di pagamento contenenti l’iscrizione a ruolodi contributi previdenziali e assistenziali ovvero di contravvenzioni.5.L’infondatezza del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorsoincidentale condizionato.6. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentalecondizionato.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio dellasoccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore della controricorrentele spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.900,00,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, sedovuto.Così deciso in Roma il 13.01.2026La PresidenteTania Hmeljak