CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8634 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv.to D’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan.1174/16/2025, della Corte di Giustizia di II grado della Campania, depositata in data 6.2.2025,notificata, a mezzo PEC,in data 10 febbraio 2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1Euro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione,in persona del Presidente pro tempore , avverso la sentenza n. 10450/06/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso intimazione di pagamento per l’importo di euro 16.449,02 relativamente a sottesa cartella di pagamento emessa ai fini Iva per l’anno 2009. 2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione. 3.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. La societàcontribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 47- ter(Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione) , 52 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado pronunciato la sentenza impugnata,ai sensi dell’art. 47- ter cit. sebbene – in quanto introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024 -non applicabile ai giudizi, come nella specie, iniziati nel 2023 (essendo stato il ricorso introduttivonotificato in data 11.12.2023). In particolare, ad avviso della ricorrente,la sentenza impugnata era nulla mancando i presupposti per definire il giudizio in forma semplificata tenuto conto del numero deimotivi (n.13) di appello (tra cui la doglianza di nullità delle controdeduzioni dell’ADER per deposito da parte dell’avvocato del libero foro della procura in formato pdf senza controfirma digital e per l’autentica con conseguente invaliditàdi tutta la documentazione depositata in primo grado) e dell’opposizione del difensore della rico rrente avendo dichiaratoquest’ultimo di volere proporre motivi aggiunti. Peraltro, la CGT avrebbe fissato la trattazione della istanza di sospensione oltre il termine di cui all’art. 52, comma 3, cit. facendola coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia in violazione dell’art. 52, comma 6-bis, cit. 1.1.In disparte l’indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ilmotivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.2. Mette conto in proposito rammentare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizifondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014; 26831/14; 11354/16; sez. 6 -1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass.n. 26419 del 2020; v. anche, Cass. n. 12567/2021; Cass. n. 26087/2019); in particolare,“la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi dieconomia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata” (Cass. Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017). Nella specie, la censura,nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza in quanto emessa, in forma semplificata , in mancanza dei presupposti di legge (per non essere l’art. 47 - ter applicabile ratione temporis ai procedimenti iniziati nel 2023, per essere stati proposti diversi motivi di appello proposti e per avere la parte “dichiarato di voler proporre motivi aggiunti”)– e dunque nel lamentare un errore sul rito adottato - si profila inammissibile in quanto la ricorrente non ha indicato quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale. Ugualmente la ricorrente non prospetta - con riguardo alla dedotta violazione del termine di cui all’art. 52 comma 3, cit. nonché del comma 6- bis dell’art. 52 per essere coincisa l’udienza di trattazione della istanza di sospensione con l’udienza di trattazione del merito della controversia- le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avrebbe comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., l’erronea assegnazione delle spese di giudizio (di primo e di secondo grado) a favore dell’ADER sebbene quest’ultima fosse risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti nel corso del giudizio (come si evinceva dai fascicoli processuali telematici), essendo tenuto, in tal caso, il giudice alla compensazione delle stesse ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/92. 2.1.Il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 15, comma 2, cit., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del d.lgs. n. 220 del 2023, per mancata compensazione da parte della CGT delle spese dei due gradi di giudizio (avendo condannato al pagamento delle spese di secondo grado e confermato la statuizione della CTP anche in punto di condanna di spese, rigettando il relativo motivo di appello, v. pag. 6 del ricorso),si profila inammissibile. 2.2. In termini generali, la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 riposa, come la norma generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione delprincipio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (Cass.,12 ottobre 2018, n. 25594). 2.3. L ’art. 15, comma 2, nella formulazione come novellata dall’ art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ( Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio ) trovaapplicazione ai giudizi instaurati « in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione»a decorrere, in base alla norma transitoria di cui all’art. 4 del detto decreto,dalla data di entrata in vigore dello stesso (04/01/2024), e, dunque , nella specie, sarebbe , in ipotesi, applicabile limitatamente al giudizio di appello depositato il 29.10.2024 (come si evince dal frontespizio della sentenza impugnata). Invero, la ricorrente non ha, al riguardo, assolto all’onere di specificitàdella censura, non avendo indicato sulla base di quali documenti prodotti nel corso del giudizio (né in quale fase) ADER sarebbe risultata vittoriosa. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., eccepisce la nullità per violazione degli artt. 16-bis, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 e della legge 53/94 (applicabile al processo civile e non a quello tributario) della notificaeffettuata, a mezzo pec, in data 10.2.2025, della sentenza di secondo grado da parte dell’avvocato del libero foro di ADERai difensori della contribuente. Ad avviso della ricorrente, tale notifica era nulla, se non giuridicamente inesistente, in quanto effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994(applicabile al processo civile) e non già ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 546/92. Peraltro, l’avvocato del libero foro dell’ADER non aveva depositato nel fascicolo processuale di primo grado la copia della sentenza notificata e la relativa notifica ai sensi dell’ar t. 38 del d.lgs. n. 546/92. Inoltre –come eccepito nell’atto di appello - anche la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata dall’avvocato di libero foro dell’ADER ai difensori della contribuente con le medesime modalità. 3.1.Il motivo – sia sotto il profilo dell’assunto vizio di notifica della sentenza di primo grado ad opera di avvocato del libero foro di ADER che sotto quello dell’assunto vizio di notifica della sentenza di appello dall’avvocato del libero foro di ADER ai sensi della legge 53/94 ( non applicabile al processo tributario) e senza il deposito nel fascicolo processuale di I grado della copia della sentenza notificata- si profila complessivamente inammissibile. 3.2. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui “ la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di normeprocessuali non tutela l'interesse all'astrattaregolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito “ ( ex multis, Sez.3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020). Nella specie, la contribuente, quanto all’assunto vizio di notifica della sentenza di primo grado ad opera dell’avvocato del libero foro di ADER non ha dedotto un concreto pregiudizio derivato dallo stesso che si fosse tradotto in un vizio della sentenza di appello; tantomeno con riguardo all’assunto vizio di notifica della sentenza di appelload opera d e ll’avvocato del libero foro di ADER ai sensi della legge 53/94 (non applicabile al processo tributario) e senza il deposito nel fascicolo processuale di I grado della copia della sentenza notificata, la ricorrente non ha prospettato le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regolaprocessuale avesse comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; tanto più che la contribuente ha tempestivamente proposto sia l’appello che il ricorso per cassazione essendo ogni nullità sanata in forza del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3 c.p.c. Questa Corte ha, infatti, precisato che “ l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento delloscopo” (Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 31085 del 20/10/2022 ; v. SU Sentenzan. 14916 del 20/07/2016 ). 3.3.In ogni caso, il motivo è infondato . 3.4.Invero, questa Corte ha in realtà affermato l’applicabilità della legge n. 53 del 1994 nel processo tributario, precisando che anche in questo la notifica della sentenza –effettuata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto affidata a formalità di maggior rigore rispetto all'ordinaria notifica diretta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed avente pertanto eff etti equipollenti rispetto alla stessa (Cass.,Sez. 6 - 5, n. 24909/2018 ). 3.5.Quanto all’eccepito mancato deposito da parte dell’avvocato del libero foro dell’ADER,nel fascicolo processuale di primo grado, della copia della sentenza notificata e della relativa notifica ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/92, questa Corte ha affermato che nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali, tuttavia, l’unica conseguenza è l’applicabilità del termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass., sez.5, n. 27758 del 2025). 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per avere la CGT rigettato l’appello della contribuente con una motivazione apparente, senza esternarele ragioni della decisione, e, quindi, l’iter logico-giuridicoseguito per pervenire al risultato enunciato. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata apparirebbe viziata da insanabile contraddizione basandosi su affermazioni tra di loro contrastanti. Peraltro, la sentenza sarebbe nulla anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. sia sotto il profilo della omessa pronuncia che dell’extrapetizione. 4.1.In disparte l’improprio richiamo in rubrica (oltre che del n. 4) anche del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., laddove viene denunciato esclusivamente un error in procedendo , il motivo – che si articola in due sub censure- si profila inammissibile. 4.2. In primo luogo, il mezzo contiene un'indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni di ricorsoper cassazione riconducibili al vizio di difetto di motivazione (sotto forma di motivazione apparente) e di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sotto il profilo della omessa pronuncia e dell’extrapetizione). Occorre ribadire l’orientamento secondo il quale,nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016 Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023). 4.3.La (sub) censura con la quale si denuncia la motivazione apparente e/o contraddittoria è inammissibile per difetto di specificità non soddisfacendo il requisito di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che la decisione difetti di motivazione sostanziale, o che presenti una insanabile contraddizione, essendo tenuta la ricorrente ad indicare le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, apparente o contraddittoria (v. Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 25/07/2002;Sez. 5, Sentenza n. 12187 del 13/08/2002). 4.4.In ogni caso, la doglianza è infondata. 4.5.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018;Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo, in relazione ai proposti motivi di gravame,una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello. In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto rituale la prova della notifica della presupposta cartella di pagamento, escludendo altresì la sussistenza di vizi propri dell’atto impugnato –ha osservato che: 1) erano inammissibili, in quanto nuove ( prima che infondate ) le censure proposte dalla contribuente con l’atto di appello concernenti la presunta violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/92, la presunta nullità della documentazione prodotta da ADER, della prescrizione delle irrogate sanzioni tributarie; 2) erano inammissibili (prima che infondate)le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo (nullità dell’atto impugnato per vizio di notifica a mezzo pec; indebita richiesta di compensi di riscossione; nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione) e non riproposte dalla contribuente in sede di appelloe, dunque, rinunciate ex art. 346 c.p.c. (recte: art. 56 del d.lgs. n. 546/92); 3) essendo stata la presupposta cartella regolarmente notificata alla società in data 3.4.2013 tramite consegna al portiere, risultava cristallizzata la pretesa tributaria ed impugnabile l’intimazione di pagamento solo per vizi propri, inidonei, nella specie, a comportare la caducazione dell’atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/90; in particolare, l’atto impugnato risultava sufficientemente motivato per relationem in quanto indicava le ragioni giuridiche della pretesa e gli elementi di fatto dell’istruttoria;rituale appariva la sua notifica a mezzo pec, avendo comunque, alla luce delle doglianze formulate dalla contribuente in giudizio, raggiunto il suo scopo ex art.156 c.p.c.; non sussistevano i vizi di calcolo degli interessie degli ulteriori accessori stante il richiamo alle “modalità dosimetriche” puntualmente presenti negli atti presupposti e non tempestivamente censurate; la mancata indicazione, ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, nell’atto della Commissione tributaria competente, delle forme e del termine per proporre ricorso, non comportava la nullità dell’atto, trattandosi soltanto di una mera irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l’atto medesimo; 4) infineera infondato il motivo di appello con il quale si eccepiva la costituzione, in violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/92, di ADER a mezzo di procura ad un avvocato esterno, atteso che, quando, come nella specie, la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (è richiamata Cass. n. 31917 del 2022). Trattasi di motivazione tale da attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). 4.5. Inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza è anche la (sub) censura relativa alla denuncia di nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (sia sotto forma di omessa pronuncia che di extrapetizione);al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non èmeno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020). Nella specie, la ricorrente -sia con riguardo al denunciato vizio di omessa pronuncia che di extrapetizione- non ha, in difetto del principio di autosufficienza e specificità, riportato nel ricorso per cassazione gli esatti termini delle doglianze di merito impedendo, in tal modo, a questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordina ta ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez.1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 8.La Corte fissa in euro 1.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 600,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 600,00in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002