CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15826/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’Avv.toMaria [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale su separato atto da intendersi allegato al ricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, VialeGiuseppe Mazzini n. 145;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,Data pubblicazione 22/05/2026rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 1323/03/2022, della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 22 marzo 2022, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] 3000 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in personadel liquidatore pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale del Lazio, aveva rigettato l’appelloproposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttorepro tempore, avverso la sentenza n. 4091/16/2020 della CommissioneTributaria Provinciale di Roma che aveva accolto parzialmente il ricorsoproposto dalla suddetta società, esercente attività di “noleggio diautovetture con conducente”, avverso avviso di accertamento esecutivocon il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 29,comma 1, lett. b) del d.l. n. 78/2010, aveva ripreso a tassazione, ai finiIres, Irap e Iva, per il 2015, maggiori ricavi non dichiarati, per euro638.292,00, e disconosciuto costi per euro 4.718,00.2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la CTR rigettato l’appello dellacontribuente con una motivazione apparente senza esplicitare le ragioniNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026giuridiche a fondamento della decisione. In particolare, il giudice diappello avrebbe omesso di procedere alla disamina logica-giuridica deglielementi posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa anche alla luce deglierrori di calcolo evidenziati dalla contribuente e di tutte le allegazionidifensive della medesima rendendo impossibile ogni controllosull’esattezza e logicità del suo ragionamento. La mera adesione acriticaall’atto di accertamento impugnato senza indicazione né della tesi in essosostenuta né delle ragioni di condivisone comportava la nullità dellasentenza impugnata.1.1.Il quinto motivo- da esaminare logicamente, in via preliminare, inquanto rivestente, in ipotesi, valenza assorbente- è infondato.1.2.E’ nulla la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, contenga una motivazione che non consente di«comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo intal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui siperviene sulla res decidendi» (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n.22232). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipica fattispeciedi «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n.13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). Nella sentenza impugnata, in punto didiritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) l’avviso diaccertamento impugnato che conteneva anche l’intimazione dipagamento entro un determinato termine era stato emesso ai sensidell’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. n. 78/2010, per cui non trovavaapplicazione, diversamente da quanto prospettato dalla contribuente, ildivieto del solve et repete, dichiarato costituzionalmente illegittimo; 2)quanto all’assunto vizio di notifica per essere stata effettuata a mezzoposta raccomandata e non nelle forme di cui all’art. 60 del DPR n. 600/73,l’art. 14 della legge n. 890/82 prevedeva in via generalizzata l’utilizzodella notifica postale come modalità ordinaria di trasmissione degli attiimpositivi; in ogni caso la modalità di trasmissione dell’atto impositivoutilizzata dall’Ufficio aveva raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;3) era infondata la censura concernente l’assunta violazione dell’art. 39,comma 1, del d.PR n.600/73 atteso che la società, pur avendo dichiaratorisultati negativi, aveva continuato a tenere una condottaeconomicamente irragionevole (quale quella del soggetto che, per piùanni, aveva affermato di essere andato in perdita costante e che,comunque, aveva continuato nell’esercizio della propria attivitàimprenditoriale) che era sintomatica di un occultamento di maggioriricavi, spettando alla contribuente dimostrare concretamente l’effettivasussistenza delle perdite dichiarate; in particolare, essendo sufficientedesumere elementi di prova di una maggiore redditività anche da unosolo degli indici presuntivi di redditività, nella specie, l’Agenzia avevafocalizzato l’attenzione sui consumi di carburante delle auto aziendalidella società, tenendo conto dei dati rinvenuti sul sito specialisticoNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026“Autodata” in luogo di quello del Sole 24 Ore, ed operando unabbattimento percentuale degli stessi in considerazione della vetustàdelle vetture; l’Ufficio aveva poi indicato nell’avviso, facendo riferimentoa calcoli specifici, le ragioni per le quali non potessero accogliersi legiustificazioni addotte dalla società; 4) non era stata sufficientementeprovata la decurtazione dei ricavi in ragione delle commissioni versate aUber così come dei presunti chilometri improduttivi di reddito anche pervia di un uso extra-lavorativo degli automezzi; 5) da ultimo, quanto allacontestata scarsa rappresentatività del campione di trenta fatture attiveconsiderate dai verificatori, sarebbe stato onere della società dimostrarela rilevanza che sarebbe emersa dall'assunzione di un campionequantitativamente superiore a quello esaminato. Trattasi di unamotivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”(Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014) potendosi da essa ricavare ilprocedimento logico-giuridico sotteso alla decisione. Né il giudice delmerito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario esufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gliargomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020,n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17maggio 2013, n. 12123).2. Con il primo motivo si denuncia l’omessa pronuncia della CTR sulmotivo di appello con il quale la società aveva dedotto “l’erratavalutazione da parte della CTP della eccezione di illegittimità dell’avvisodi accertamento per essere stato emesso in forza del principio del solveet repete dichiarato costituzionalmente illegittimo unitamente alla normache lo prevedeva nonché in violazione degli artt. 3,24, e 113 Cost.” e,dunque, l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; l’omessa motivazione sulpunto, essendosi la CTR limitata ad asserire che sarebbe stato del tuttoinapplicabile il divieto del solve et repete senza che, perciò, venisseroNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026disattesi i principi enunciati dalla Corte costituzionale. Diversamente, adData pubblicazione 22/05/2026avviso della ricorrente, il mero richiamo all’art. 29, comma 1, lett. b) deld.l. n. 78/2010 che consentirebbe di riunire in un solo atto i contenutidella pretesa erariale e dell’intimazione al pagamento delle sommedovute, non era tale da superare il dettato della sentenza n. 21 del 1961del Giudice delle Leggi che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’istitutodel solve et repete per cui, di fatto, la CTR aveva omesso di pronunciarsisu un punto decisivo della controversia.2.1. In primo luogo, il mezzo si espone ad un profilo di inammissibilitàcontenendo un'indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni diricorso per cassazione riconducibili ai vizi eterogenei (omessa pronunciae omessa motivazione). Occorre ribadire, infatti, l’orientamento secondoil quale nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione cheprospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dallaelencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili inquanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola dellachiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto adenucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separatecensure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in ununico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessamotivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti,implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per lasoluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a normadell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e non con la denuncia della violazionedi norme di diritto sostanziale, ovvero (come impropriamente effettuatonel caso di specie) del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc.civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto didoglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti laNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguataData pubblicazione 22/05/2026giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ(Cass.Sez. L, Sent. n. 13866 del 18/06/2014;Sez. 5, Ord. n. 6150 del 5/03/2021).2.2. In ogni caso, il motivo - che si sostanzia nella denuncia di unaomessa pronuncia- è infondato.2.2. Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l’omessoesame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevantiai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronunciaricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo delladomanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti cheabbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sullaquale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass.n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).2.3. Nella sentenza impugnata la CTR - a fronte del motivo di appello,riportato nella parte in fatto della pronuncia, relativo all’assunta “erroneavalutazione [da parte della CTP] dell’eccezione di illegittimità dell’avvisodi accertamento per essere stato emesso in forza del principio del solveet repete, dichiarato costituzionalmente illegittimo” in quanto dettoavviso conterrebbe inammissibilmente sia la pretesa erariale chel’intimazione di pagamento del dovuto - ha escluso – pronunciandosipuntualmente su tale motivo di censura- che, nella specie, trovasseapplicazione la richiamata regola del solve et repete (contenuta nel 2comma dell’art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,sull’abolizione del contenzioso amministrativo, che subordinaval’ammissibilità degli atti di opposizione in controversie d’imposte allaprova del previo pagamento dell’imposta stessa) senza che venissero,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026perciò, disattesi i principi enunciati in proposito dalla Corte costituzionaleData pubblicazione 22/05/2026(nella sentenza n. 21 del 1961 che ha dichiarato incostituzionale talenorma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.) atteso che l’avviso inquestione era stato emesso dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 29, comma 1,lett. b) del d.l. n. 78/2010 conv. con modif. nella legge n. 122/2010,prevedendo tale norma la possibilità che gli avvisi contengano anchel’intimazione al pagamento entro un determinato termine, divenendoesecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, conespresso avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo peril pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alledisposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agentidella riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Invero, non ricorreil vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d'appello fondi ladecisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura onecessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto (Cass. 19maggio 2006, n. 11756; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13866 del18/06/2014).2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 29, lett. a) deld.l. n. 78/2010 conv. nella legge n. 122/2010 nonché l’erratainterpretazione e applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazioneall’eccezione di inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato. Inparticolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe erroneamenteritenuto l’avviso di accertamento impoesattivo in questione ritualmentenotificato a mezzo posta raccomandata in applicazione dell’art. 14 dellalegge n. 890/1982 sebbene tale disposizione facesse riferimento ad attidi natura diversa rispetto a quello impoesattivo e fosse anteriore allaintroduzione nell’ordinamento tributario dell’accertamento impoesattivo.Diversamente, proprio dall’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 78/2010(al quale rinviava la lett.b) si evinceva che mentre l’atto impoesattivo c.d.primario doveva essere notificato ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/73,quello impoesattivo secondario e, dunque, successivo poteva essereNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026notificato “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, l’avviso impoesattivo impugnato era giuridicamente inesistentené poteva essere – come erroneamente ritenuto dalla CTR che aveva fattoriferimento all’art. 156 c.p.c.- sanata dal raggiungimento dello scopo lamodalità di notifica dello stesso mediante posta raccomandata. Aconferma di tale tesi, la ricorrente fa riferimento anche all’art. 1, comma792, della legge n. 160/2019 che, tipizzando un accertamentoimmediatamente esecutivo a disposizione degli Enti locali, equiparabile aquello di cui all’art. 29 del d.l. 78/2010, non distingueva tra atti primarie secondari, non prevedendo la possibilità di notificare alcunprovvedimento a mezzo del servizio postale.2.1.Il motivo è infondato.2.2.Questa Corte ha precisato che non incide sulla regolarità della notificala particolare struttura dell'atto "impo-esattivo" di cui all'art. 29, del d.l.n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, secondo cui l'avviso diaccerta mento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsisessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessitàdell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e l’attribuzionedella natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazionefinanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività diriscossione. Infatti, se è ammessa la notifica diretta della cartella dipagamento effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione consemplice consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessunaltro adempimento ad opera dell'ufficiale postale (Cass. Sez. 5, ordinanzan. 946 del 17/01/2020), a maggior ragione la notifica dell’atto “impoesattivo” può essere compiuta a mezzo posta direttamente dall’Agenziadelle entrate, quale titolare del credito tributario. Del resto, non vi sonoelementi per ritenere che il legislatore, nell’introdurre l’articolo 29 del d.l.n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010,seppure abbia previsto che l’avviso di accertamento rechi anchel’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026abbia anche inteso introdurre deroghe all’ordinaria disciplina in tema diData pubblicazione 22/05/2026notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, diconseguenza, possono legittimamente es sere notificati dall’ufficio anchein via diretta a mezzo del servizio postale (Cass. n. 23435/2022). Daquanto sopra ricostruito consegue che si deve ritenere che nessunamodifica sia stata apportata dalla nuova disciplina al regime notificatoriodi cui all'art. 14 della legge n.890 del 1982, il quale continua a prevedere«la notificazione degli avvisi (…) che per legge devono essere notificati alcontribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari»,senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o “impo-esattivi”.2.3.Pertanto, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragionisistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche allastregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sen tenze n.175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notificadiretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accerta mento),secondo cui, «nella fattispecie della notificazione "diretta", vi è unsufficiente livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga,per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto — stante l’avvenutaconsegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anchealternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non ècompromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica», deveritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta di un avvisodi accertamento “impoesattivi”, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 78 del2010, cit. Inoltre, dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato, quantoalla facoltà di notificare «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti «successivi» all'avviso di accertamento in tutti i casi in cuisiano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, non si puòricavare, come opina parte della dottrina, alcuna implicita abroga zionedella facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di pro cedere allanotifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, previstadall'art. 14 della legge n. 890 del 1982. Infatti, il citato art. 29, commaNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/20261, lett. a), non si pone su un piano di incompatibilità logica o di implicitaData pubblicazione 22/05/2026contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14(riferito agli «avvisi» e agli «altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente») e nemmeno prevede che la notificazione amezzo posta è consentita «solo» per gli atti successivi all'avviso diaccertamento. Al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti puòessere effettuata «anche mediante raccomandata con avviso diricevimento», la novella rende evidente l'intento del legislatore dispecificare che an che per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d."atti successivi" (non è più prevista infatti l’emissione della cartella dipagamento la cui modalità di notifica è prevista dall'art. 26 del d.P.R. n.602 del 1973), è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà diprocedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più agilemodalità rappresentata dall'invio diretto a mezzo raccomandata postalecon avviso di ricevimento (Cass. sez. 5, n. 483 del 2026).2.4.Da tutto quanto esposto discende, in diritto, che la particolarestruttura dell'atto "impo-esattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010,conv. dalla l. n. 122 del 2010 non osta all’applicazione del regimenotificatorio di cui all'art. 14 della legge n.890 del 1982 non essendonecessario per il corretto espletamento del procedimento notificatoriol’intervento dell’ufficiale giudiziario, con conseguente reiezione dellacensura in disamina avendo correttamente la CTR ritenuto rituale lanotifica dell’avviso in questione effettuata a mezzo posta raccomandata.2.5. Peraltro, la CTR ha anche aggiunto che, nella specie, la notifica amezzo posta raccomandata dell’atto impositivo aveva, in ogni caso,raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la errata interpretazione e applicazione dell’art. 39, comma 1,lett. d) del DPR n. 600/73, per la insussistenza di presunzioni gravi,precise e concordanti a fondamento dell’accertamento in questione; inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa pronuncia su unNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026punto decisivo della controversia nonché l’inconferenza ed illogicità dellamotivazione posta a sostegno del rigetto del motivo di appello con il qualeera stata lamentata la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) cit. pernon essere l’accertamento fondato su elementi presuntivi gravi, precisie concordanti; al riguardo, la CTR - omettendo di pronunciarsi sullospecifico motivo di appello- si sarebbe limitata ad asserire che da “unacondotta economica irragionevole” inferiva la possibilità di configurareuna condotta evasiva spettando al contribuente dimostrareconcretamente l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate; con ciòinvertendo illegittimamente l’onere probatorio senza chel’Amministrazione avesse provato il fondamento dell’accertamento suelementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Peraltro, la CTR avevaritenuto di potere desumere elementi di prova anche da uno solo degliindici presuntivi di redditività sebbene tutti gli elementi posti alla basedell’accertamento dovessero essere valutati secondo proporzionalità eragionevolezza, tenendo in considerazione anche le giustificazioni addottedalla contribuente.4. Con il quarto motivo si denuncia “l’errata valutazione e travisamentodella ricostruzione induttiva effettuata dall’Ufficio; l’omessa valutazione etravisamento delle giustificazioni prodotte dalla ricorrente; l’omessapronuncia su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione”. In particolare, la CTR sisarebbe limitata ad affermare che l’Agenzia aveva focalizzato la sua(e non su una congerie di elementi gravi, precisi e concordanti) dal qualeavrebbe desunto “con relativa certezza in assenza di prova contraria”l’esistenza di ricavi non dichiarati sebbene l’accertamento fosse basato suerrati calcoli aritmetici che non erano stati presi in considerazione dalgiudice di appello. Pertanto, anche alle prove dedotte dalla contribuenteera stato attribuito un significato oggettivamente diverso da quello suoproprio atteso che la ricostruzione dei maggiori ricavi era stata basata suerrori di calcolo algebrico. Ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbeNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026dovuto specificare le ragioni di infondatezza delle allegazioni difensive edegli elementi di prova in relazione ai motivi di appello invece di limitarsiad affermare che l’Ufficio aveva motivato l’avviso di accertamento “inmaniera precisa e con calcoli specifici”. La sentenza era, dunque, affettaanche da una lacuna sotto il profilo motivazionale avendo la CTR omessodi pronunciarsi sull’eccepita erroneità dei numeri indicati nell’avviso diaccertamento quanto ai costi del carburante e di indicare, in relazione aimotivi di gravame, le ragioni di infondatezza delle allegazioni difensive(ad es. in ordine alla superiorità rispetto alla media operatadall’Amministrazione del costo effettivo del carburante nel periodoconsiderato; alla inutilizzabilità dei dati scaricati da internet - senzaalcuna indicazione, peraltro, del sito di riferimento - privi di ufficialità,indice di aggiornamento e/o riferibilità effettiva ai veicoli; alla mancataindicazione dei criteri di quantificazione dei coefficienti di vetustà deiveicoli e di applicazione degli stessi; all’erroneità del riferimento ad utiliextracontabili emergenti da otto contravvenzioni per omessa o carentefatturazione del servizio di trasporto nel 2015; alla fornita provadocumentale circa la riduzione dei ricavi relativi ai servizi UBER nellapercentuale del 25% trattenuta per contratto; al mancato calcolo dichilometri mensili per attività di lavaggio e riparazione dei mezzi ditrasporto nonché dei chilometri percorsi per andare e ritornare dallerimesse; alla non rappresentatività del campione delle trenta fattureesaminate dai verificatori laddove, in sede di appello, erano state indicatee nuovamente allegate, a tiolo esemplificativo, quattrocentosettantottofatture contenenti, nella relativa scheda degli spostamenti, l’indicazionedel percorso e dei chilometri percorsi).5. I motivi terzo e quarto- da trattare congiuntamente per connessione-presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.5.1. In primo luogo, i mezzi contengono un'indistinta unificazione esovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili, per ilterzo motivo, ai vizi di violazione di legge, omessa pronuncia, difetto diNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026motivazione (sotto il profilo dell’illogicità ed inconferenza dellaData pubblicazione 22/05/2026motivazione nonché sotto quello dell’omesso esame), per il quarto, alvizio di travisamento della prova, omessa pronuncia e difetto dimotivazione (sotto il profilo della omessa motivazione nonché sotto quellodell’omesso esame).5.2.Va premesso che l'accertamento con metodo analitico-induttivo, concui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchédi rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett.d), del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza dicontabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone,appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza divalutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordantiche facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà dellacontabilità esaminata (ex multis: Cass., sez. 5, n. 33508 del 2018; Cass.,ord., 12 dicembre 2018, n. 32129; Cass. 11 aprile 2018, n. 8923; n. 6047del 2020); in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di unmaggior reddito, compiuto con metodo analitico induttivo ex art. 39,comma 1, lett. d), secondo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsisulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perditadell'imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni delcontribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazionedei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri dieconomicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (Cass. n.4410 /2020); in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenzadi contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla basedi presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioniData pubblicazione 22/05/2026(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015; Cass. sez. 5,Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018; n. 6667/20).5.3.Quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da partedel giudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione,nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecieconcreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizioè soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendovalore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez.5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n.1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione econcordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a queirequisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3,c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendoalla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia,controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto ilprofilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultinoascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008). Ebbene, inordine all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanzadegli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola,è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmenterilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007),quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre diulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza diNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice diData pubblicazione 22/05/2026merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisionee concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivoesame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei qualipuò essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e adun tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le piùrecenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017; Sez.5, Ordinanza n. 37404 del 2021). Ciò che dunque rileva, in base adeduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe,è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, oanche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzionesemplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuentea fornire la prova contraria.5.4.Nella sentenza impugnata, la CTR, ben governando i suddetti principinonché il criterio distributivo dell’onere della prova, con una motivazionecongrua ed esente da vizi logico-giuridici, prendendo espressamente inesame il motivo di appello con cui si denunciava la violazione dell’art. 39,comma 1, lett. d) cit., ha ritenuto, da un lato, assolto l’onere probatorioa carico dell’Amministrazione, essendo la ricostruzione, con metodoanalitico-induttivo, dei maggiori ricavi risultata, sulla base del p.v.c.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fondata sulla “condotta economica irragionevole” – qualequella del soggetto che per più anni aveva affermato di essere andato inperdita costante e che, comunque, aveva continuato nell’esercizio dellapropria attività imprenditoriale – e, in particolare, sul significativoelemento presuntivo di redditività - stimato grave, preciso e concordante- del consumo di carburante relativo alle auto aziendali nell’annualitàverificata, riscontrato in base ai “dati rinvenuti sul sito specialistico“Autodata” anziché da quello del Sole 24Ore”, con “un abbattimentopercentuale dello stesso in considerazione della vetustà delle vetture”;dall’altro, quanto alla prova fornita a contrario, con un apprezzamento diNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026merito non sindacabile in sede di legittimità, la CTR ha ritenuto che “nonData pubblicazione 22/05/2026era stata sufficientemente provata la decurtazione dei ricavi in ragionedelle commissioni versate a Uber così come dei presunti chilometriimproduttivi di reddito anche per via di un uso extra-lavorativo degliautomezzi” (con ciò riferendosi anche ai dedotti chilometri mensili perpercorsi per andare e ritornare dalle rimesse) e che “quanto allacontestata scarsa rappresentatività del campione di trenta fatture attiveconsiderate dai verificatori, sarebbe stato onere della società dimostrarela rilevanza che sarebbe emersa dall'assunzione di un campionequantitativamente superiore a quello esaminato”; la CTR ha ancheevidentemente disatteso (implicitamente) le altre allegazioni difensive(quali l’erroneità della media dei costi operata dall’Amministrazione; ilriferimento fuorviante ad utili extracontabili emergenti da ottocontravvenzioni per omessa o carente fatturazione del servizio ditrasporto) della contribuente riportate nella parte in fatto della pronuncia,senza che in merito possa essere denunciato il vizio di omesso esame aisensi del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.; va al riguardo ricordatoche, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se ilfatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie offerte dalle parti(Sez. 5, Ordinanza n. 15507 del 2025). L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.nella I. 7 agosto 2012, n. 134, riguarda infatti un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmaNumero registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 13024/2022; 2268/2022). NellaData pubblicazione 22/05/2026specie, la ricorrente si è limitata a proporre una diversa valutazione deglielementi istruttori apprezzati dal giudice di appello.5.5.Quanto alla denunciata omessa pronuncia della CTR sulla dedottaerroneità dei calcoli aritmetici dei consumi di carburante con riguardo ainumeri riportati nell’avviso di accertamento, la CTR ha osservato - conun apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - che il“provvedimento” aveva motivato “in maniera precisa e con calcolispecifici il perché non potessero ritenersi accettabili le giustificazioniaddotte dalla contribuente”, con ciò escludendo la sussistenza deidenunciati errori nei calcoli aritmetici.5.6.Inammissibile è poi la sub censura (del quarto motivo) con la qualesi denuncia il “travisamento” della ricostruzione induttiva effettuatadall’Ufficio e delle giustificazioni prodotte a contrario dalla ricorrente.Premesso che, come statuito da questa Corte, a sezioni unite,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in casodi svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova ilsuo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta lalettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fattovalere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale(Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), nella specie, il denunciato“travisamento” tende, in sostanza, a contestare inammissibilmentel’esito della valutazione probatoria operata dal giudice di appello.6.In conclusione, il ricorso va rigettato.7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25480/2022Numero sezionale 4146/2026Numero di raccolta generale 15826/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti