CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 06225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27199del ruolo generale dell’anno 2019 proposto [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Amato e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via le Mazzini n. 121; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi: intimazione di pagamento- notifica via PEC con allegato documento in formato ".pdf" e non ".p7m"-sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 723/05/2019, depositata in data 4 giugno 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di Amato e [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato dinanzi alla Corte tributaria provinciale di Verbania atto di intimazione di pagamento per l’importo complessivo di euro 2.203.985,33 deducendo l’inesistenza dellanotificazione a mezzo PEC dell’atto, privo di firma digitale e di attestazione di conformità nonché vizi propri dell’atto medesimo (omessa allegazione degli atti pregressi; mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessidi mora; mancata indicazione dell’Autorità e del termine entro cui proporre il ricorso; liquidazionedi un importo unico e forfet tizzato di spese e aggi di riscossione); 2) aveva controdedottol’Agenzia delle entrate- Riscossione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo, e, nel merito, la infondatezza dello stesso; 3) la CTP di Verbania, con sentenza n. 70/01/2017, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva iscrizione a ruolo, rigettandolo comunque nel merito sia con riguardo alle doglianze afferenti al vizio di notifica dell’atto che ai vizi propri di quest’ultimo; 4) avverso la sentenza di primo grado, la società aveva proposto appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte deducendo la tempestività della spedizione del ricorso per l’iscrizione a ruolo (in data 29.3.2017) entro trenta giorni dalla notifica dello stesso in data 27.2.2017 e, ribadendo, nel merito, le censure afferenti alla notifica dell’atto di intimazione e ai vizi propri dell’atto medesimo; 5) era rimasta contumace l’ADER; 6) la CTR del Piemonte, con sentenza 723/05/2019, depositata in data 4.6.2019, in parziale accoglimento dell’appello (in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso), confermava la legittimità della impugnata intimazione di pagamento. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTRha osservato che: 1) era fondato il motivo di appello circa la illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario atteso che la spedizione dell’originale notificato alla segreteria della Commissione era avvenuta in data 29.3.2017 (data di accettazione della raccomandata)entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso in data 27.2.2017; 2) la notificaalla società dell’atto di intimazione – originariamente informatico - v ia pec, con allegato PDF, privo dei requisiti di validità prescritti dal Codice dell’Amministrazione digitale come l’attestazione di conformità e la firma digitalee senza la estensione informatica .p7m, non era giuridicamente inesistente; in particolare, costituendo l’atto di intimazione il riepilogo di una serie di cartelle in ordine alla cui avvenuta notifica negli anni pregressi non vi erastata contestazione , tali atti presupposti non attenevano al contenuto dell’atto informatico notificato via PEC né erano state dedotte questioni sulla intelligibilità dell’atto ovvero sulla menomazione del diritto di difesa; l’Agente della Riscossione si era mosso nell’ambito dell’art. 26 del DPR n. 602/73, e la nullità della notifica era stata comunque sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo ; 2) non sussisteva il difetto di motivazione dell’atto di intimazione per mancata allegazione delle cartelle presupposte atteso che le stesse erano atti dalla contribuente già conosciuti; 3) gli interessi e gli aggi di riscossione trovavano la loro fonte in norme di legge quanto alla loro quantificazione mentre la relativa decorrenza risultava dalle cartelle notificate; 4) l’omessa indicazione dell’autorità amministrativa o giurisdizionale a cui ricorrere non aveva impedito la regolare impugnazione dell’atto. 3. Avverso la suddetta sentenza, la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4. Resiste, con controricorso, l’ADER. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 156 e 160 c.p.c. in combinato con l’art. 24 Cost. per avere la CTR ritenuto che la notifica dell’atto di intimazione, originariamente informatico, con allegato PDF, privo di attestazione di conformità e firma digitale, senza estensione .7pm, in considerazione della funzione “riepilogativa” dell’intimazione con riguardo alle cartelle già notificate alla contribuente e della mancata rappresentazione di menomazioni al diritto di difesa fosse nulla e , nella specie , sanata con il raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156, comma 3 e 160 c.p.c.; ciò sebbene difettando la conformità dell’intimazione al suo originale anche con riguardo alle cartelle “ riepilogate” nella stessa nonchè la firma digitale la notifica della stessa via pec fosse giuridicamente inesistente e, pertanto, non sanabile. 1.1. Il primo motivo è infondato. 1.2.Questa Corte, nell’esaminare i vizi relativi al procedimento di notificazione di atti tramite pec ha, ormai da tempo, scelto di aderire ad un’interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l’incidenza sul processo delle difformità degli atti compiutirispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli. 1.3.In materia di processo civile telematico, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte di cassazione hanno avuto modo di affermare che, “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02). 1.4.Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", che costituisce la “ratio” ispiratrice dell’insegnamento che ne occupa, è stato esplicitato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo, “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo ‘CAdES’ e di tipo ‘PAdES’ sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ‘.p7m’ e ‘.pdf’, posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato ‘PAdES’” (Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01). L’equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall’Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”: invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella,quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). 1.5.Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità dell’atto impositivo al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343- 01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza delpotere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03). 1.6.Orbene, alla stregua di questa impostazione, si è da ultimo ritenuto che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 3/12/2024). 1.7.Ne consegue che la notificazione, nella specie, dell’atto di intimazione tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all’originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, vigente ratione temporis), ha la stessa efficacia probatoria dell’originale analogico. 1.8.Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025;sez.5, Ordinanza n. 29048 del 2025 ). 1.9.Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere la notifica via pec dell’atto di intimazione,originariamente informatico, con allegato PDF, senza estensione .7pm., non già giuridicamente inesistente ma nulla e, dunque - in mancanza di specifiche contestazioni in ordine a menomazioni del diritto di difesa nonché alla non intellegibilità dell’atto medesimo (peraltro considerando anche la funzione riepilogativa dell’intimazione di pregresse cartelle già notificate alla contribuente) – sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., avendo la contribuente proposto tempestivo ricorso. Ciò in ossequio all’orientamento di questa Corte - applicabile evidentemente anche alla notificazione degli atti tributari originariamente informatici come nella specie - secondo cui “ qualora l'atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né un'asseverazione di conformità all'originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF" (Sez.3, Sentenza n. 17020 del 2018 ). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 7, comma 2, della legge n. 212/2000 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per avere la CTR, con una motivazione apparente e, al contempo, in violazione dell’art. 7, comma 2, cit., rigettato gli altri motivi di appello della società contribuente afferenti al difetto di motivazione dell’atto di intimazione; al riguardo, il giudice di appello-riportando pedissequamente le statuizioni del giudice di primo grado- avrebbe disatteso la censura relativa alla mancata allegazione all’atto di intimazionedelle cartelle presupposte sul presupposto che si trattasse di atti già conosciuti dalla contribuente sebbene ai sensi dell’art.7 cit. sebbene, qualora la motivazione di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria facesse riferimento ad altro atto, questo dovesse essere allegato all’atto che lo richiamava;la CTR avrebbe poi- riprendendo la motivazione del giudice di primo grado- ritenuto irrilevante la mancata indicazione nell’atto di intimazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora in quanto derivanti direttamente dalla legge, sebbene nell’atto di intimazione non fossero indicati né la percentuale di interesse applicata alla somma capitale né la data di decorrenza di tali interessi; peraltro, la CTR –recependo apoditticamente le statuizioni della CTP - avrebbe ritenuto irrilevante la mancata specifica indicazione nell’atto di intimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale proporre il ricorso, senza peraltro pronunciarsi sulla, pur dedotta, omessa indicazione del termini entro cui proporre il ricorso; infine, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di sopravvenuta parziale prescrizione con riferimento ad alcune delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione (per essere alcuni crediti maturati nel 2003 altri nel 2005) e di indicazione, in un importo unico e forfettizzato, delle spese ed aggi di riscossione, senza possibilità da parte della contribuente di verificare la correttezza della liquidazione operata da Equitalia. 2.1. In primo luogo, il mezzo contiene un'indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di violazione di legge (con riguardo all’assunto difetto di motivazione dell’atto impugnato) e al vizio di difetto di motivazione( sia sotto forma di motivazione apparente che di omesso esame di un fatto decisivo e controverso). Occorre ribadire, infatti, l’orientamento secondo il quale nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023 ). 2.2.In ogni caso il motivo- che consta di tre sub censure - è , in parte inammissibile, in parte,manifestamente infondato. 2.3. Quanto alla denunciata in completezza motivazionale dell’a tto impositivo impugnato, questa Corte ha affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente ingrado di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25321 del 20/09/2024). A i sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria –soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017). In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16 maggio 2012, n. 7654).In tema di motivazione per relationemdegli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della L n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 634243-01; Cass. n. 32127 del 2018). Se la motivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essere allegato all'atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv. 626304; Cass. n. 26290 del 2016). In definitiva, infatti, l'avviso di accertamento è legittimamente motivato "per relationem" attraverso il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo ad esempio alle risultanze di un'indagine di mercato, purché, nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato (v. in quest’ottica Cass. n. 4396 del 2018). 2.4. Quanto al dedotto vizio di motivazione dell’atto di intimazione con riguardo alla mancata indicazione in esso delle modalità di calcolo degli interessi di mora richiesti le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, oggetto di contrasto,in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, hanno affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori(Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; v. anche nello stesso senso, sentenza CDS, sez. 6, n. 893 del 2025, punto 11.2.4.). 2.4.Quanto al denunciato vizio di motivazione apparente questa Corte ha affermatoche «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018;Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Questa Corte ha anche statuito che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsiun percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., 2 agosto 2022, n. 23997, in motivazione). Peraltro, si è precisato che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., 6 ottobre 2022, n. 29028). 2.5.Nella sentenza impugnata la CTR - con una motivazione , per quanto succinta, nè apparente né tantomeno una meramente per relationem – ha ritenuto, in ossequio ai sopra richiamati principi di diritto , non sussistente il denunciato difetto di motivazione dell’atto di intimazione in quanto: 1) “ le cartelle presupposte erano atti che il contribuente già conosceva per cui non necessitava una loro allegazione” (la notifica delle sottese cartelle risulta , peraltro, dallo stesso atto di intimazione allegato al ricorso) essendo l’atto di intimazione “il riepilogo di una serie di cartelle di cui non vi era contestazione essere avvenuta la loro contestazione in anni pregressi”; 2) gli importi richiesti atitolo di interessi (….) “trovavano la loro fonte in norme di legge circa la loro quantificazione e la decorrenza risulta dalle cartelle notificate”; 3) la omessa indicazione dell’autorità amministrativa o giurisdizionale a cui ricorrere non aveva impedito la regolare impugnazione dell’atto.Peraltro, va osservato che, quanto alla contestazione della mancata indicazione nell’atto di intimazione delle modalità di calcolo degli interessi, la contribuente non ha, in difetto del principio di specificità, precisato gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi medesimi. Ugualmente, quanto alla contestata mancata indicazione nell’atto di intimazione dell’Autorità giurisdizionale presso la quale proporre il ricorso e dei termini entro cui proporre lo stesso(profilo ultimo sul quale la CTR non si sarebbe neanche pronunciata) la ricorrente, in difetto del principio di autosufficienza e di specificità, non ha indicato, sotto quale profilo , tale mancanza av rebbe impedito alla medesima di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria, essendo stata, di converso, accertata dalla CTR, in punto di fatto , la regolare impugnazione dell’atto medesimo. 2.6.Infondata è poi la (sub) censura con la quale - i n disparte l’impropria evocazione in rubrica del parametro di cui al comma 1 n. 5 dell’art. 360 c.p.c.- si denuncia in sostanza una omessa pronuncia della CTR quanto all’assunto difetto di motivazione dell’atto impugnatoin relazione all’avvenuta liquidazione di un unico e forfettizzato importo a titolo di spese e aggi di riscossione; invero, sul punto, la CTR– pronunciandosi sulla doglianza - ha osservato che gli importi richiesti a titolo di aggio di riscossione “trovavano la loro fonte in norme di legge circa la loro quantificazione”; ciò peraltro, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l'attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto - contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo (Cass. sez. 5 n. 3416 del 2020). 2.7.In disparte l’impropria evocazione in rubrica del mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è inammissibile la (sub) censura con la quale si denuncia in sostanza l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di sopravvenuta parziale prescrizione con riferimento ad alcune delle cartelle sottese all’atto di intimazione; invero, come affermato da questa Corte l 'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto unadomanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Sez. 5, Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021). 2.8.Nella specie, la ricorrente, fa riferimento ad una eccezione di prescrizione sollevata nei gradi di merito per “essere stato richiesto il pagamento di importi a vario titolo alcuni dei quali indicati come maturati addirittura nel 2003 molti altri nel 2005 e perciò da ritenere prescritti”, per cui ad una tale eccezione, difettante di specificità, non conseguiva l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato; 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 18.000,00per compensi