CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21725/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore,rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso;ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 2343/06/2023, della Corte di Giustiziadi II grado della Lombardia, depositata in data 21.07.2023, non notificata;Numero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato ad un articolato motivo, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delleentrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n.7/01/2022 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio che avevarigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso diaccertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza,aveva contestato, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2014, maggiori ricavi, relativiad alcune compravendite immobiliari rogitate a corrispettivi ritenuti inferioria quelli effettivamente percepiti.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c.4. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e380 bis.1 c.p.c.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per “motivazione apparente, inesistente ocomunque insufficiente” per avere la CGT di II grado reso una motivazioneapparente e, per alcuni aspetti contraddittoria, sulla valenza probatoria dei“sunti” delle intercettazioni telefoniche sui quali era stato fondatol’accertamento a fronte delle censure fatte valere dalla società nel ricorsointroduttivo e riproposte in appello in ordine alle numerose criticità deglistessi (assenza di data della captazione, mancanza dei nomi dei soggettiNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026intercettati, opinioni personali dei verbalizzanti sul relativo contenuto, etc.)e alle contraddittorietà rispetto alle intercettazioni integrali depositate ingiudizio dall’Ufficio, peraltro effettuate oltre due anni dopo le compravenditeoggetto di contestazione; in particolare, la ricorrente denuncia: 1)insufficiente (ovvero assente) motivazione sulla legittimitàdell’accertamento emesso prima della conoscibilità per la società del testointegrale delle intercettazioni telefoniche avendo la CGT di II grado, con unamotivazione apparente (secondo cui i verbali delle intercettazionitelefoniche non erano stati prodotti in giudizio prima “per causa nonimputabile all’Ufficio”), disatteso l’eccezione - riproposta in sede di appello- di illegittimità dell’avviso richiamante atti di indagine penale notificati allacontribuente nel 2020 dopo la notifica nel 2019 dell’atto impositivo; 2)Violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/73 sull’obbligo dimotivazione degli atti, per non avere la CGT rilevato - come dedotto dallacontribuente nei gradi di merito- l’illegittimità dell’atto impositivo per difettodi motivazione per relationem non essendo, al momento della notifica dellostesso conoscibili (in quanto coperti da segreto d’ufficio) dalla società (matantomeno dall’Ufficio) i verbali delle intercettazioni integrativi delcontenuto dell’avviso medesimo; 3) insufficiente (ovvero assente)motivazione sulla inadeguatezza dei “sunti” degli anni 2016 e 2017 rispettoall’accertamento per il 2014 avendo la CGT, da un lato, affermato esserel’accertamento fondato su ulteriori elementi oltre i “sunti” senza indicarli, edall’altro, giustificato la compatibilità dei (superiori) prezzi degli immobiliemersi dalle conversazioni captate nel 2017 con quelli oggetto dellecompravendite contestate del 2014 limitandosi a fare riferimento ad unaflessione del mercato immobiliare nel 2017 sebbene proprio dalle captazioniritenute significative dal giudice di appello fosse emerso essersi trattato ditrattative in stato embrionale, suscettibili di giungere ad un prezzo più bassonei rogiti definitivi; peraltro, la CGT non aveva chiarito quali caratteristichedegli immobili – cui si riferivano le captazioni nel 2017- fossero stateconsiderate per giungere alla conclusione dell’adeguatezza del prezzoNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026desunto da mere trattative nel 2017 anche nel 2014; 4) insufficiente(ovvero assente) motivazione sulla contraddittorietà del testo integrale delleintercettazioni rispetto ai “sunti” per avere la CGT di II grado ritenuto –confermando la decisione di prime cure - che gli stessi godevano di fedeprivilegiata sebbene quest’ultima potesse valere soltanto per i fatti accadutiin presenza del pubblico ufficiale, essendo il “sunto” una merarielaborazione di quanto udito, frutto anche di personali considerazioni; pernon avere il giudice di appello indicato quali fossero le ragioni della ritenutacorrispondenza tra gli importi dei prezzi che l’Ufficio assumevaeffettivamente praticati e quelli emergenti dalle intercettazioni telefoniche,essendo da queste ultime emerso trattarsi di appartamenti diversi (nellaspecie della residenza Ronch); 5) contraddittoria (o comunque carente)motivazione sulla vicenda della permuta intervenuta tra la societàcontribuente e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per avere la CGT ritenuto corretta la ripresadell’Ufficio dell’importo di euro 197.762,00 - asseritamente percepito dallasocietà in più rispetto al valore dell’immobile permutato (stimato dall’Ufficiosulla base delle intercettazioni in euro 362.762,00 rispetto a euro165.000,00 dichiarati oltre conguaglio di euro 200,00 a fronte del rudereceduto alla società valutato in euro 400.000,00) - senza spiegare la ratiodelle discrasie della permuta configurata in questi termini (tanto più se siconsiderava che la società avrebbe potuto evitare di versare euro200.000,00 se il valore dell’appartamento fosse stato davvero euro362.762,00); 6) violazione sul presupposto impositivo per le imposte dirette(DPR n. 917/86 e 600/73) per avere la CGT - nel convalidare la stimaaccertata dell’appartamento in euro 362.762,00 dinanzi ad una permuta icui valori erano stati confermati - di fatto confermato una tassazione del“valore” e non del reddito (al pari di come generalmente avveniva ai finidell’imposta di registro), nonostante che dagli atti fosse evidentementeemersa la circostanza incontestata del “pagamento” (tramite permuta) divalori molto inferiori.Numero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/20261.1.In primo luogo, il motivo si espone ad un profilo di inammissibilità inquanto articolato in plurime sub-censure di cui alcune riconducibilieffettivamente al vizio di motivazione altre al vizio di violazione di legge.Occorre ribadire, al riguardo, l’orientamento secondo il quale nel ricorso percassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità diquestioni precedute unitariamente dalla elencazione delle normeasseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituisconouna negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono unintervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le particoncernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016 Sez. 5,Ordinanza n. 20690 del 2023).1.2. In ogni caso - anche a volere enucleare dal mezzo i diversi profilid'impugnazione - quanto alla denunciata motivazione apparente e/ocontraddittoria, il mezzo è manifestamente infondato.1.3.Va premesso che, non essendo più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelleipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazionequale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di"motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" edi "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Va, infatti, ricordato chesussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice dimerito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico eNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23maggio 2019, n. 13977; 1° marzo 2022, n. 6758). È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass. n. 27783/2025; Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).1.4.Orbene, nel caso di specie non è configurabile un vizio di motivazioneapparente e/o irriducibilmente contraddittoria essendo la sentenzaimpugnata ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”.In particolare, nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha ritenutolegittima la ripresa di maggiori ricavi, ai fini delle imposte dirette e Iva, perl’anno 2014 operata rideterminando il prezzo di alcune compravenditeimmobiliari, avvenute a prezzi ritenuti superiori a quelli dichiarati, sullabase di elementi indiziari - stimati gravi precisi e concordanti -costituiti dalcontenuto dei “sunti” delle intercettazioni telefoniche corroborati da ulteriorielementi emergenti da riscontri documentali “quali rogiti con importiinferiori ai contratti preliminari”. La CGT ha ritenuto, da un lato, che tali“sunti” delle intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini dallaGuardia di Finanza concretassero indizi del modus operandi della societàper stabilire se le vendite avvenissero a prezzi superiori a quelli dichiarati,e, dall’altro - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità - che l’univocità degli indizi emergenti dai riassunti risultavaessere stata confermata dalla lettura integrale delle intercettazioni,correttamente prodotte dall’Ufficio in grado di appello ai sensi dell’art. 58del d.lgs. n. 546/92, a seguito del venire meno del segreto istruttorio. LaCGT ha altresì precisato che dalla lettura dei verbali era emerso che“l'effettivo prezzo, a metro quadro, applicato dalla società agli immobilivariava in relazione alle zone di collocazione di essi ed era diverso da quelloNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicato, per le stesse zone, nei rogiti notarili relativi alle venditecontestate”. L’Ufficio aveva, dunque, operato le rettifiche, applicando allecompravendite, aventi ad oggetto immobili del fabbricato denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, il prezzo più basso di euro 5.861,00 al m.q. emerso nel corsodelle intercettazioni ambientali del 13 novembre 2017 tra Bracchi, legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., e il sig. [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente, e allecompravendite aventi ad oggetto immobili del fabbricato denominato“[OSCURATO:PERSONA]” il prezzo di euro 3.571,00 al m.q. emerso dalleintercettazioni del 5 gennaio 2017 tra Bracchi e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Quantoalla compravendita stipulata con i coniugi Galimberti-Sironi, il giudice diappello ha precisato che dalla intercettazione del 27 maggio 2017 tra ilBracci e i detti coniugi era emersa la volontà dei clienti di vendere quantoacquistato in precedenza e che la trattativa pregressa si era chiusa al prezzodi euro 780.000,00 in luogo di quello dichiarato nell’atto di euro 560.000,00.Né i documenti prodotti dalla contribuente (preliminare di compravenditaindicante un prezzo di euro 820.000,00 e successiva scrittura privataintercorsa tra le parti mancante delle planimetrie allegate), erano idonei acomprovare l’avvenuta riduzione del prezzo a euro 560.000,00 risultantedal rogito quale conseguenza dell’acquisto da parte dei coniugi di unaporzione minore di immobile e di un solo box. Per le medesime ragioni(ovvero per l’assenza di prova circa la rinuncia da parte dei coniugiGalimberti- Sironi ad una porzione di immobile), non poteva, ad avviso delgiudice di appello, ritenersi che la vendita fatta ai sigg.ri Grugni-Castelnuovoavesse avuto ad oggetto la porzione rinunciata, con determinazione delprezzo pari alla differenza tra quello indicato nel preliminare di euro820.000,00 e quello di euro 560.000,00 indicato nel rogito relativo allavendita ai coniugi Galimberti-Sironi.1.5.Quanto alla contestata omessa e/o apparente motivazione circal’assunta illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione (per relationem)in quanto richiamante atti di indagine penale notificati alla contribuente nel2020 dopo la notifica nel 2019 dell’atto impositivo, la CGT, con unaNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici, ha precisato che“l'utilizzo dei sunti delle intercettazioni, reso necessario dalla presenza delsegreto istruttorio sulla trascrizione dei verbali, non aveva precluso alcontribuente di avere chiari i termini delle contestazioni e di poterapprestare le relative difese”.1.6. Sotto il medesimo profilo la ricorrente denuncia anche la violazionedegli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 42 del DPR n. 600/73 sull’obbligo dimotivazione degli atti, sub censura che è manifestamente infondata.Questa Corte ha, infatti, chiarito che «nel regime introdotto dall'art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari puòessere adempiuto anche «per relationem», ovverosia mediante ilriferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che sianocollegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenutoessenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari)dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenutodel provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuarei luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorsoche formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass., 11settembre 2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile2013, n. 131109). Pertanto, la riproduzione del contenuto essenzialedell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizzanecessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nelcontesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva. Ne consegue la sufficienza motivazionale dell’impugnato avvisofacente richiamo ai c.d. “sunti” (allegati al p.v.c.) dei verbali delleintercettazioni svolte dalla Guardia di Finanza atteso che l'utilizzo dei "sunti"delle intercettazioni- come osservato dal giudice di appello- non ha preclusoNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026al contribuente di avere chiari i termini delle contestazioni e di poterapprestare le relative difese.1.7.Quanto all’assunta motivazione apparente sulla inadeguatezza dei“sunti” degli anni 2016 e 2017 rispetto all’accertamento per il 2014, ilgiudice di appello ha precisato che “l'ufficio ha individuato indizi gravi edunivoci per l'esatta determinazione del prezzo delle vendite oggetto dicontestazione, che non possono essere confutati dal fatto che leconversazioni intercettate siano avvenute nel 2017, mentre lecompravendite risalgono al 2014, né dal fatto che, dalla conversazione delBracchi con il dipendente sig. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emerso un aumento del 5%dei prezzi. Queste circostanze, infatti, così come l'incidenza del valore deigiardini sul prezzo di alcuni immobili, sono neutralizzate sia dalla flessionedel mercato immobiliare, che nel 2017 ha registrato una diminuzionerispetto agli anni precedenti, sia dal fatto che l'ufficio ha preso a valoreunitario di riferimento il prezzo più basso tra quelli risultanti dalleintercettazioni”. Peraltro, la CGT ha aggiunto che detti riassunti delleintercettazioni, quali indizi - stimati gravi, precisi e concordanti - del modusoperandi della società (di concludere compravendite a prezzi effettivamentesuperiori rispetto a quelli dichiarati), costituivano la “chiave di lettura”rispetto ad ulteriori elementi emergenti da riscontri documentali, “qualirogiti con importi inferiori ai contratti preliminari stipulati”. In particolare,come emerso dalle intercettazioni (riassunte nel p.v.c.), l’indicazione di unprezzo diverso nel preliminare corrispondeva al modus operandi del legalerappresentante della società contribuente (che redigeva un preliminare dicompravendita all’effettivo prezzo di acquisto pattuito onde garantirsil’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento salvo poiaffiancarlo ad un altro preliminare di vendita ad un prezzo inferiorecorrispondente a quello indicato nel rogito definitivo, dietro pagamento diparte della somma originariamente pattuita “in nero”).1.8.In ordine alla assunta motivazione apparente sulla contraddittorietà deltesto integrale delle intercettazioni rispetto ai “sunti”, la CGT- con unNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- ha affermatoche “L'univocità degli indizi emergenti dai riassunti risultava confermatadalla lettura integrale delle intercettazioni, che erano state correttamenteprodotte in grado di appello, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n 546 del 1992,a seguito del venir meno del segreto istruttorio che, in primo grado, neaveva comportato la non producibilità per causa non imputabile all'ufficio.”Quanto alla asserita valenza indiziaria dei “sunti delle intercettazioni”, poiconfermata dalla lettura integrale dei relativi verbali prodotti in sede digravame, va ricordato che, come chiarito da questa Corte, "un attolegittimamente assunto in sede penale - nella specie, sommarieinformazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed intercettazionitelefoniche - e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, apieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito devevalutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972; talenorma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza dellecomunicazioni di cui all'art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hannopermesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con ildiritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore nonpartecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processotributario l'atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quelloriconosciutogli nel processo penale" (Cass. n. 2916/2013) e che "In tema diviolazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di poliziatributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indaginicondotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia difinanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, senza esclusione deiverbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sedepenale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione)allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nellamotivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materialeindiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutareNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza" (Cass. n.4306/2010; Sez. 5, Sentenza n. 32185 del 2019).1.9. Quanto alla assunta contraddittoria (o comunque carente) motivazionesulla vicenda della permuta, la CGT ha precisato che «Quanto alla venditacon la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l'appellante si duole del fatto che la determinazionedel prezzo in € 362.762,00, di cui all'accertamento, sarebbe avvenuta senzatener conto della permuta intercorsa tra le parti. Invero, dalladocumentazione in atti risulta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha permutato unrudere, a cui è stato attribuito il valore di € 400.000,00, con unappartamento nel complesso di "Villa ai Ronch" che la [OSCURATO:SOCIETA]. siimpegnava a terminare e a cui le parti, nel rogito, hanno attribuito il valoredi € 200.000, di cui € 35.000,00 per il box ed € 165.000,00 per l'immobile,prevedendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. versasse alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], a titolo diconguaglio, la somma di € 200.000,00. Va, però, considerato che, come siè detto, dalle intercettazioni svolte è emerso che il valore al metro quadrodegli immobili situati nel complesso di "Villa ai Ronch" era pari a € 5.851,00e, quindi, avendo l'appartamento in discussione una superficie di 62 mq, ilsuo prezzo è stato stimato dall’Agenzia in € 362.762,00 e non in €165.000,00 come dichiarato nell'atto notarile. La differenza tra tali importi,pari a € 197.762,00 concorrendo a determinare il prezzo effettivo del bene,integra il maggior ricavo non dichiarato dalla società, a prescindere dagliulteriori adempimenti, previsti nella permuta e a cui non è contestato chesia stato dato corso, aventi ad oggetto la dazione del rudere di € 400.000,00e il pagamento del conguaglio di € 200.000,00». Invero, la CGT di II grado- con una motivazione congrua e non contraddittoria - proprio alla luce delmaggior valore al m.q. degli immobili situati nel complesso di “Villa aiRonch” emerso dalle intercettazioni, ha ritenuto legittima la ripresa delmaggior ricavo non dichiarato pari a euro 197.762,00 - corrispondente alladifferenza tra il prezzo dell’appartamento, facente parte di tale complesso (oggetto della permuta insieme al garage di valore pari a euro 35.000,00)rettificato in euro 362.762,00 e quello di euro 165.000,00 dichiarato nelNumero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026rogito- che aveva concorso a determinare il prezzo effettivo del bene, oltreagli altri adempimenti previsti nella permuta ed ottemperati quali la dazioneda parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del rudere di euro 400.000,00 e il pagamentoda parte della società contribuente del conguaglio di euro 200.000,00.1.10. Inammissibile per difetto di specificità è, invece, la sub-censura diviolazione sul presupposto impositivo per le imposte dirette (DPR 917/86 eDPR 600/73) invero, quando nel ricorso per cassazione è denunziataviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenzaprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve esserededotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntualeindicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediantespecifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual mododeterminate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata,debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalentegiurisprudenza di legittimità” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015;Sez. 1 - , Sentenza n. 24298 del 29/11/2016); in altri termini, l'eserciziodel diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato sitraducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essereenunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che lasorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, ilmotivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamentesanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così cosìCass., sez. 5, n. 37402 del 2021; Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6- 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n.359 del 2005 e altre).2. In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/20263.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.4.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte …quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e ilquarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio,come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023;Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). Lanorma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, inragione della quale l’applicazione delle sanzioni — di quelle del terzo commacome di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad unavalutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione delgiudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novitànormativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, unavalutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulterioresomma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 afavore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In talmodo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistemaprocessuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n.26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguardala disciplina intertemporale).5.La Corte fissa in euro 8.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenzialiapplicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Numero registro generale 4071/2024Numero sezionale 5084/2026Numero di raccolta generale 21725/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 8.200,00 per compensi oltre spese prenotatea debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 8.200,00 infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5.000,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]