CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vatore Prattichizzo, elettivamente domiciliata presso lo studio legaleAssociato S.R.S.- Stoduto, Ripoli, Sarti, in Roma, Via G. Paisiello n. 15;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia n. 417/26/2018 depositata in data 9 febbraio 2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) previo p.v.c. della GDF di Foggia derivante dalla verifica effettuata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, l’Agenzia delle entrate aveva emesso neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale, per il 2011,aveva contestato maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, avendo laGDF rinvenuto presso il locali della [OSCURATO:PERSONA] srl numerose fotocopie diassegni bancari per un ammontare complessivo di euro 133.302,00, privi diindicazione del beneficiario, incassati da [OSCURATO:SOCIETA]., i cui soggetti“traenti” non erano risultati clienti di quest’ultima, per cui gli incassi erano statiassimilati a cessioni di merci non documentate, in violazione degli artt. 23 delDPR n. 633/1972 e 85 del DPR n. 917/86 (TUIR), non essendovi nelle scritturecontabili traccia di corrispondenti operazioni commerciali intercorse tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) avverso il suddetto avviso lacontribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Foggia deducendo che i titoli di credito tradotti dalla GDF incorrispettivi non registrati erano in realtà proventi derivanti da rapporticommerciali intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. essendo stati gli assegnibancari emessi da terzi, clienti di quest’ultima, negoziati dalla [OSCURATO:SOCIETA] peril pagamento di forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avevachiesto, pertanto, l’annullamento dell’avviso e, in subordine, l’ammissioneNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026all’ordine di esibizione delle fatture relative ai rapporti commerciali intercorsi nel2011 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i traenti gli assegni, la nomina di un CTUcontabile, nonché la registrazione contabile delle fatture attive emesse daDAUNIA [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei traenti gli assegni; 3)avevacontrodedotto l’Agenzia delle entrate, eccependo preliminarmente la tardivitàdel ricorso introduttivo, e nel merito la fondatezza della pretesa tributaria,essendo legittimo presumere che gli incassi da parte della contribuente degliassegni emessi da terzi corrispondessero ad operazioni non dichiarate, nonavendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrato l’avvenuto pagamento delle operazioniregistrate mediante gli assegni contestati; 4) la CTP di Foggia, con la sentenzan. 1917/02/2016, aveva rigettato il ricorso non avendo la contribuentericonciliato gli assegni con le singole operazioni contabili; 5) avverso la suddettasentenza aveva proposto appello la contribuente eccependo la carenza/illogicitàdella motivazione della sentenza di primo grado, la erronea valutazione dei fattidi causa, l’omessa considerazione delle risultanze probatorie (documentazione econsulenza di parte) e ammissione della richiesta CTU; deduceva altresì il vizioprocedurale dovuto alla mancata considerazione da parte dell’Ufficio dell’istanzadi adesione; 6) aveva controdedotto l’Agenzia chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado; 7) con sentenza 417/26/2018 depositata in data 9febbraio 2018, la CTR aveva rigettato l’appello.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) inbase alle risultanze del p.v.c., gli incassi relativi alle fatture emesse venivanoregistrati, nella quasi totalità dei casi, in pari data; inoltre, gli importi degliassegni contestati non corrispondevano mai con gli importi indicati come “incassifattura” e, nella maggior parte dei casi, non corrispondevano nemmeno la datadi emissione del titolo con quella della registrazione del pagamento; pertanto, iverificatori, dopo avere analizzato le singole operazioni intercorse tra FI PETROLIe [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso che gli assegni reperiti presso quest’ultimasi riferissero alle operazioni regolarmente registrate in contabilità nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], peraltro non contestate; 2) la “cassa assegni” del conto diNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026mastro nella quale, ad avviso della contribuente, sarebbero stati riportati gliassegni ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA] – “al pari di come risultavano anche dairiscontri bancari eseguiti dai militari della GDF nell’ambito del p.p. a carico dellaDaunia [OSCURATO:SOCIETA]” - si riferiva evidentemente ai rapporti regolati tramite assegnibancari emessi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ai quali corrispondevano leregistrazioni contabili, considerato che la stessa contribuente per giustificarel’incasso diretto di assegni di terzi a fronte di operazioni commerciali intercorsecon [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento al divieto di trasferibilità degliassegni; 3) la contribuente non aveva prodotto agli atti alcuna registrazionecontabile che dimostrava l’avvenuto pagamento delle operazioni definite“regolari” ovvero quelle registrate mediante gli assegni contestati, per cui eralegittimo presumere che quei pagamenti si riferissero ad operazioni nonregistrate e dichiarate; 4) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all’obbligo a suocarico di riconciliare gli assegni con le singole operazioni contabili; 5) non avendola contribuente prodotto alcuna prova contraria non era dato neanche disporrela richiesta CTU; peraltro nello stesso atto di appello la contribuente avevaammesso che non era possibile rinvenire la corrispondenza tra importo dei titolie importo delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PETROLIin quanto quest’ultima si approvvigionava di prodotti petroliferi per quantitàdiverse rispetto alle forniture dei traenti dei detti titoli; il fatto che sussistesse lacoincidenza della data di registrazione degli incassi e delle fatture non erasufficiente a fornire la prova, in assenza di una riconciliazione “assegni -fatture”,che detti assegni, in assenza di coincidenza tra fattura e importo pagato,potessero “inequivocabilmente” essere riferiti alle operazioni regolarmenteregistrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.4. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. La società contribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con il primo motivo si denuncia, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 115 e 116c.p.c. nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTRconsiderato una serie di documenti (conto di mastro della [OSCURATO:SOCIETA]intestato alla cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il 2011, n. 125 fatture di venditaemesse da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2011 da cui sievincerebbe che, nel periodo in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato forniture afavore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 812.416,94; conto di mastrodi [OSCURATO:SOCIETA]. intestato alla [OSCURATO:PERSONA] per il 2011 dal quale si sarebbepotuto rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva riportato nella propria contabilità, a ciascunadata, tutti gli assegni bancari ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come anche lerispettive negoziazioni bancarie; conti di mastro intestati alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di Puglia eBasilicata da cui si evincerebbe l’avvenuta negoziazione degli assegni bancari inesame sui conti correnti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]; tre dichiarazioni sostitutive dinotorietà rilasciate dai traenti degli assegni bancari in questione, i quali avevanoconfermato di avere versato, negli anni 2010-2011, a [OSCURATO:PERSONA] srl, qualiclienti di quest’ultima, gli assegni bancari a loro facenti capo, per il pagamentodi forniture di carburante relative al detto periodo; una perizia di parte a firmadel dott. [OSCURATO:PERSONA] nella quale veniva dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettatogli assegni bancari in questione in pagamento delle forniture di carburantieseguite alla [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a rilevaretutti gli assegni nelle scritture contabili a norma di legge) idonei a condurre aduna decisione diversa da quella adottata. Da qui la motivazione della sentenzaimpugnata da ritenersi erronea o, comunque, apparente, stante l’omesso esamedelle risultanze probatorie.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per avere la CTR esclusoche gli assegni in questione si riferissero ad operazioni intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]. regolarmente registrate in contabilità, sull’erroneo presupposto chela GDF avesse analizzato ogni singola operazione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dauna [OSCURATO:SOCIETA]. laddove l’organo accertatore non aveva fatto alcun tipo dicontrollo con riguardo alle operazioni intercorse tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. In merito, la ricorrente evidenzia l’assolvimento del proprio onereprobatorio attraverso l’avvenuta produzione in giudizio di una serie di documenti(v. punto 1.) avallati da una perizia tecnico- contabile denotanti la regolareregistrazione degli assegni bancari in questione, ricevuti in pagamento da [OSCURATO:SOCIETA], nelle scritture contabili della società contribuente. Peraltro, eraevidente il travisamento dei fatti da parte della CTR avendo la [OSCURATO:SOCIETA]., sindal primo atto difensivo, ammesso di avere negoziato i contestati assegni bancaridi terzi (in violazione della normativa sulla trasferibilità dei titoli) al fine digarantirsi il pagamento delle forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] srltutte regolarmente contabilizzate. Da qui la denunciata erroneità o comunqueapparenza della motivazione della sentenza impugnata in ragione della diversaprospettazione operata dalla CTR rispetto alle argomentazioni esposte dallaricorrente.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che la GDF avesseescluso l’associazione tra gli assegni indagati e le operazioni regolarmenteregistrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non contestate, sebbene tale“ipotesi accusatoria” fosse contrastata dalla documentazione prodotta dallacontribuente in giudizio (in particolare i conti di mastro relativi agli istituti bancaridove era riportata tutta la movimentazione bancaria della società, inclusi i titoliin contestazione) avvallata dalla perizia di parte. Da qui la erroneità o comunqueapparenza della motivazione della sentenza impugnata laddove non ha posto afondamento della decisione le prove nella sua disponibilità.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che lacontribuente non avesse prodotto alcuna registrazione contabile che dimostrassel’avvenuto pagamento delle operazioni definite “regolari” ovvero registrate- siache riguardassero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che gli stessi soggetti figuranti qualiNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026traenti- mediante gli assegni contestati. Diversamente, la contribuente avevaprodotto in atti la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale, previo esame delladocumentazione contabile di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconciliato i singoli assegni conle diverse fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(v. pagg. 14-21 delricorso). Peraltro, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non haammesso le prove richieste dalla [OSCURATO:SOCIETA]. negli atti difensivi ( ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c. a [OSCURATO:PERSONA] e/o ai singoli traenti degli assegniin questione delle fatture relative ai rapporti commerciali intercorsi con lacontribuente nel 2011; la CTU contabile) incorrendo nel vizio di omessa e/oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Da qui laerroneità o comunque la non congruità della motivazione della sentenzaimpugnata avuto riguardo alla compiuta disamina delle risultanze probatorie.5.I primi quattro motivi- da trattare congiuntamente per connessione- siprofilano inammissibili per le ragioni di seguito indicate.5.1.In primo luogo, il primo mezzo contiene un'indistinta unificazione esovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione (riconducibili al vizio diomessa pronuncia, violazione di legge e al vizio di difetto di motivazione, sottoforma di omesso esame e di motivazione apparente). Occorre ribadire, infatti,l’orientamento secondo il quale nel ricorso per cassazione, i motivi diimpugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamentedalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili inquanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e,dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dallamescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021del 14.09.2016 Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).5.2.In ogni caso, sulla valutazione delle prove, le Sezioni Unite di questa Cortehanno affermato che «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione» (Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867).5.3. Ciò posto- premesso che, come da orientamento consolidato di questaCorte, le movimentazioni bancarie possono essere oggetto di accertamentopresuntivo di maggiori ricavi, ove non vi sia indicazione del beneficiario, sulpresupposto che tali operazioni non risultino dalle scritture contabili (Cass., Sez.V, 9 giugno 2020, n. 10973), in quanto l'art. 32 cit., al pari dell'art. 51 d.P.R. n.633/1972, «impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti suconto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sonoregistrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinatibeneficiari» (Cass., Sez. V, 4 aprile 2022, n. 10712; conf. Cass., Sez. V, 5 luglio2021, n. 18965; Cass., Sez. V, 18 febbraio 2021, n. 4332; Cass., Sez. VI, 3dicembre 2020, n. 27634; Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21707; Cass., Sez.V, 26 giugno 2020, n. 12820; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2020, n. 432; Cass.,Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 714; Cass. n. 14353 del 2022) - nel caso di specie,la CTR ha escluso l’associazione tra gli assegni contestati, le cui fotocopie eranostate rinvenute presso i locali di [OSCURATO:PERSONA] (privi di indicazione delbeneficiario, incassati dalla [OSCURATO:SOCIETA], senza che i traenti i titoli fossero risultaticlienti di quest’ultima), e le operazioni regolarmente registrate nei confronti diDaunia [OSCURATO:SOCIETA] – in quanto, da un lato, come si evinceva dal p.v.c della GDF “gliincassi relativi alle fatture emesse venivano, nella quasi totalità dei casi,registrati in pari data. Inoltre, gli importi degli assegni oggetto di controllo, noncorrispondevano in alcun caso, agli importi indicati come incasso fattura e, nellamaggior parte dei casi, non corrispondeva nemmeno la data di emissione delNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026titolo con quella della registrazione del pagamento” e, dall’altro- con unapprezzamento di merito insindacabile in questa sede – in base agli atti delprocesso, “la contribuente non aveva prodotto alcuna registrazione contabile chedimostrasse l’avvenuto pagamento delle operazioni definite “regolari” ovveroquelle registrate – sia che riguardino la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia che riguardino glistessi soggetti che figurano quali traenti – mediante gli assegni contestati”. Varicordato che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale diconstatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura deifatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello dic.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti oavvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine diapprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b)quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o daterzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa partee/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualorala specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle partil'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) inmancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengonoriportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudicedeve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo esseredisatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto conaltri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, chequei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore” (Sez. 5,Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10429 del 2025). Va,altresì, ricordato che le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagliaccertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analiticoonere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorsoa dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di proveesclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, aNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026fondare il convincimento del giudice (Cass. sez. 5, Ord. n. 22302 del 2022). Dital che era legittimo presumere che gli incassi degli assegni de quibus,confermati dagli istituti di credito interessati, si riferissero ad operazioni nonregistrate e non dichiarate. Pertanto, il giudice di appello- a fronte dellerisultanze di cui al p.v.c. della GDF in ordine alla mancata corrispondenza tra gliimporti degli assegni oggetto di controllo e gli importi indicati come incasso-fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] - ha ritenuto– con un apprezzamento di fattoinsindacabile in questa sede- non offerta dalla contribuente alcuna prova inordine alla necessaria riconciliazione degli assegni con le singole operazionicontabili. Il giudice di appello ha, quindi, operato una valutazione che non ècensurabile quale violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. E’ sufficiente,al riguardo, rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da partedel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma edinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (Cass., 28 settembre 2017, n. 22707). In definitiva, i suddetti mezzi,nella parte in cui denunciano l’omessa considerazione da parte del giudice diappello dei documenti contabili prodotti in atti, in realtà tendono a sollecitare uninammissibile riesame dell’apprezzamento del giudice di merito in ordine allavalenza probatoria degli elementi fattuali presi in esame.5.4.Inammissibile si profila altresì il denunciato – con il secondo motivo-“travisamento dei fatti” da parte della CTR per avere ritenuto che, “allorquandola ricorrente narrava di una cassa assegni in cui sarebbero stati riportati i titoliricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA]- al pari di come risultavano anche dai riscontribancari eseguiti dai militari della GDF nell’ambito del p.p. a carico della [OSCURATO:SOCIETA]- evidentemente si riferiva a rapporti regolati tramite a/b emessi dallastessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai quali corrispondevano registrazioni contabiliconsiderato che la stessa ricorrente, per giustificare l’incasso diretto di assegniNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026di terzi a fronte del regolamento di operazioni commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] invocato la legge che impedisce la trasferibilità degli assegni, per cui secosì non fosse stato le affermazioni della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero portato aconcludere che quest’ultima avesse consapevolmente inserito in contabilitàprove relative ad una legge dello Stato”, laddove [OSCURATO:SOCIETA]., sin dal primodi terzi (in violazione della normativa sulla trasferibilità dei titoli) al fine digarantirsi il pagamento delle forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] srltutte regolarmente contabilizzate. Invero, il mezzo non coglie la ratio decidendiavendo il giudice di appello negato, in sostanza, la valenza probatoria a contrariodella “cassa assegni” in cui sarebbero stati riportati i titoli ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA] non già in base alla considerazione che la contribuente avrebbe fattoriferimento evidentemente “ai rapporti regolati tramite a/b emessi da [OSCURATO:SOCIETA].”, ma in base alla valutazione delle risultanze delle indagini della GDF,avendo quest’ultima “escluso l’associazione tra gli assegni indagati e leoperazioni regolarmente registrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peraltro noncontestate”. In particolare, la CTR ha anche precisato che la ricostruzioneemergente dall’atto di appello, secondo cui “non poteva trovarsi lacorrispondenza tra importo dei titoli e importo delle fatture emesse da FI petroliin quanto la fatturazione era avvenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che siapprovvigionava di prodotti petroliferi per quantità diverse rispetto alle fornituredei traenti detti titoli”, non provava - in assenza di una riconciliazione “assegni-fatture”- che quegli assegni potessero “inequivocabilmente” essere riferiti adeterminate operazioni proprio in quanto non vi era corrispondenza tra la fatturae l’importo pagato; né la sola coincidenza della data di registrazione degli incassirelativi alle fatture emesse costituiva prova necessaria a tal fine.5.5. Il quarto motivo nella parte in cui denuncia l’omesso esame delle risultanzedella perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe, in base alla documentazionecontabile della società, riconciliato i singoli assegni con le diverse fatture emessedalla contribuente in favore di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Invero, come èstato precisato da questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, il vizio diNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di unaperizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmenorispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio,al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento èaffidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale nonè obbligato in nessun caso a tenere conto”(Sez. 5, Ordinanza n. 2052 del 29/01/2025).5.6. Peraltro, i motivi primo (nella parte in cui denuncia l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso) e quarto sono altresì inammissibili anche perché inpresenza di una cd. doppia conforme di merito, la ricorrente, per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54,comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizid'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiestala notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023;Sez. 5, Ordinanza n. 14064 del 2024), il che non è avvenuto nel caso in esameemergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio factiesaminata dalle due commissioni.5.7.Quanto alla denunciata - con il quarto motivo - “omessa e/o insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia” per mancata ammissionedella CTU, la sub censura - in disparte la formulazione in termini di “omessa e/oinsufficiente motivazione” non più attuale in base alla nuova formulazionedell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis) - è inammissibile atteso che in base a consolidato principio di questaCorte “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova verae propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudenteNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale lavalutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazionedell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contestogenerale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass., 1, n. 15219del 5/7/2007; Cass., L, n. 9461 del 21/4/2020; Cass., 6-1, n. 326 del13/1/2020). Peraltro, nella specie, la CTR ha congruamente motivato il diniegodi CTU osservando che “nessuna prova contraria è stata offerta dalla ricorrentetanto da chiedere al giudice di disporre una consulenza tecnica sulla contabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero di un soggetto estraneo al giudizio per verificarei rapporti commerciali intercorsi tra questa e i traenti degli assegni”. Quanto allaistanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla [OSCURATO:PERSONA] e ai singoli traenti degliassegni bancari oggetto di controllo e delle fatture relativi ai rapporti commercialiintercorsi tra loro nell’anno 2011, il relativo diniego risulta implicitamentedesumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazionedel quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice diappello.6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73 e 54 del DPR n. 633/72, in combinatocon gli artt. 24 e 97 Cost., 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per avere laCTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stato dedottoil vizio procedurale per non avere l’Ufficio dato avvio al procedimento diaccertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, essendo stata larelativa istanza, inviata dalla contribuente (dopo la notifica dell’avviso in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]) con raccomandata del 29.1.2016, inserita un altro fascicolo relativoa diverso contribuente (come scoperto dalla contribuente a seguito di accessoagli atti effettuato al fine di contrastare l’avversa eccezione di inammissibilitàper supposta tardività del ricorso). Da qui, ad avviso della ricorrente, laviolazione dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale conNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026conseguente invalidità dell’avviso in questione. A tal riguardo, non rilevava cheil legislatore non avesse testualmente disposto l’obbligo dell’Amministrazione diconvocare il contribuente a seguito della presentazione della istanza daaccertamento adesivo poiché tale obbligo conseguiva al necessario rispetto deldiritto di difesa, quale principio generale (anche) del diritto comunitario (èrichiamata sentenza della Corte di giustizia del 18.12.2008, C- 349/07). Nonessendo stata esperita la fase dell’accertamento con adesione ne era conseguital’illegittimità dell’avviso in oggetto per mancato rispetto della necessaria fasepartecipativa atteso che la contribuente avrebbe potuto in tale fase esibire ladocumentazione prodotta poi in giudizio, richiedere l’esibizione delladocumentazione contabile di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, all’esito di tale fase, in casodi mancata archiviazione, beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 delminimo.6.1. Premessa l’ammissibilità, in punto di autosufficienza e specificità del motivo,avendo la contribuente riportato in ricorso lo stralcio dell’atto di appellorelativamente alla censura concernente l’assunto vizio procedimentale permancato avvio da parte dell’Ufficio della procedura di accertamento con adesioneex art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, lo stesso è infondato. Va, al riguardo, ribaditoche “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòevitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causanel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto” (ex multis, Sez. 5, n. 21968 del 28/10/2015; va, alriguardo, ribadito che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata edecidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che nonNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026richiede ulteriori accertamenti di fatto” (ex multis, Sez. 5, n. 21968 del28/10/2015 Cass., Sez. T, 24 novembre 2022, n. 34689). Trattasi, dunque, diquestione, quand’anche pretermessa, risolta pacificamente da questa Corte.6.2.L'art. 6 dello stesso decreto legislativo, al comma 1, sempre nel testo vigenteratione temporis, prevedeva poi che «il contribuente nei cui confronti sono statieffettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'Ufficio, conapposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamentoai fini dell'eventuale definizione»; al successivo comma 2, stabilisce che «ilcontribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o direttifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulareanteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributariaprovinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando ilproprio recapito, anche telefonico». L'art. 3 dello stesso art. 6 prevede, quindi,che «il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamentodell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazionedell'istanza del 3 contribuente...»; in pendenza di tale sospensione, il successivocomma 4 attribuisce all'Ufficio un termine di giorni quindici per formulare alcontribuente un invito a comparire.6.3.Questa Corte ha affermato che "in tema di accertamento con adesione, lapresentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l’inefficacia dell'avviso diaccertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per unperiodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata ladefinizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenzadi impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, checostituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazioneNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti abase dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria",Cass. sez. V, 30.12.2009, n. 28051. Nello stesso senso, le Sezioni Unite,fornendo anche la chiara motivazione del fondamento del richiamatoorientamento, hanno statuito che "in tema di accertamento con adesione, lamancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazionedell'istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullitàdel procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo talesanzione prevista dalla legge" (Cass. SU, 17.2.2010, n. 3676). L'orientamento èstato, peraltro, confermato anche successivamente da questa Corte precisandoche "in tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme proceduralidi cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, inquanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazionedello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza didefinizione, il contribuente può fare valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avvisodi accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivopregiudizio al diritto di difesa del medesimo" (Cass. sez. 5, n. 21096 del 2018;Cass. sez. 5, n. 474 del 2018; Cass., sez. 5, n. 32982 del 2018). Si è precisato,poi, che, in tema di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.218 del 1997, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsinel tempo della relativa procedura, non toglie efficacia all'accertamento, masterilizza per novanta giorni il termine d'impugnazione, decorsi i quali, senza chesia stata perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento, inassenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degliarticoli 6 e 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, soltanto all'atto delperfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia (Cass. n. 3368 del2012), secondo un meccanismo non dissimile da quello per il normaleconsolidamento del silenzio-rifiuto (art. 2 legge n. 241 del 1990; art. 21 proc.trib.), il che rende coerente con l'ordinamento generale considerare tacitamenterigettata l'istanza di accertamento con adesione, una volta che sia spirato queltermine dalla presentazione della istanza senza che l'Ufficio abbia risposto (Cass.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026n. 993 del 21 gennaio 2015; Cass. n. 15401 del 21 giugno 2017). Se noninterviene la definizione dell'avviso di accertamento, l'omessa convocazione delcontribuente non può infatti impedire che l'atto impositivo divenga definitivo, senon impugnato entro il termine di legge, che decorre dalla data di cessazione delperiodo di sospensione di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997.Quest'ultimo termine, infatti, è volto a garantire uno spatium deliberandi in vistadell'accertamento con adesione (Cass. n. 16347 del 28/6/2013), sicchè, decorsolo stesso senza che sia stata definita la composizione bonaria, riprende adecorrere il termine per l'impugnazione sospeso dalla presentazione dell'istanza,senza che la mancata definizione della stessa ne comporti un'ulterioresospensione sine die (Cass., sez. 5, n. 34491 del 2019).6.4.Dal tenore letterale della disposizione normativa in esame si evince, quindi,che la sospensione dei termini opera solo con riguardo all'istanza diaccertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell'avviso diaccertamento, prevista al comma 2 dell'ad. 6 citato, e non anche con riguardoall'istanza di accertamento con adesione prevista al comma 1 dello stesso art.6, stante l'espresso richiamo, contenuto al comma 3 dell'art. 6 citato,all'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale indicata alcomma 2 dello stesso articolo proponibile soltanto avverso l'atto impositivo(Cass., sez. 5, n. 34491 del 2019). Questa Corte si è pronunciata con unorientamento sufficientemente consolidato, appunto, nel senso che "in tema diaccertamento con adesione, il contribuente perde il diritto a formulare la relativaistanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997, qualora sia giàstato reso destinatario di un invito a comparire, da parte dell'Amministrazionefinanziaria, contenente tutti gli elementi previsti all'art. 5, comma 1, del citatodecreto, sicché ove tali elementi peculiari difettino, l'istanza in parola non èpreclusa e rimane suscettibile di determinare l'effetto della sospensione pernovanta giorni del termine di impugnazione dell'avviso ed ha ritenuto pure chel'invito a comparire, ai sensi dell'ad. 5, ai fini di consentire la consumazione delperiodo di sospensione, debba essere specifico, non essendo all'uopo sufficienteo assimilabile un invito ordinario ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (v. Cass.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026Sez. 5 -, Ordinanza n. 30577 del 20/12/2017 Rv. 646680 —01; da ultimo Sez.5-, Ordinanza n. 13172 del 16/05/2019 Rv. 653865 - 01).6.5.Solo in virtù del Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 art. 4- octies, in vigoredal 1° luglio 2020, che ha modificato l'art. 5 ter, è diventato obbligatorio l'invitoal contraddittorio. In particolare, l’art. 5 ter (poi soppresso dal 22/02/2024 dalDecreto legislativo del 12/02/2024 n. 13, art. 1) prevede: ≪ 1. L'ufficio, fuoridei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso diaccertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio delprocedimento di definizione dell'accertamento. (…)4. In tutti i casi di particolareurgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per lariscossione, l'ufficio puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento nonpreceduto dall'invito di cui al comma 1. 5. Fuori dei casi di cui al comma 4, ilmancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comportal'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, ilcontribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se ilcontraddittorio fosse stato attivato. (…)≫.6.6.All’art. 5-ter cit. hanno fatto riferimento le Sezioni unite nella sentenza n.21271 del 2025, in tema di contraddittorio preventivo, per evidenziare, quantoal contenuto della prova di resistenza, come “l’unico elemento normativo (delprevigente quadro legislativo) che si era occupato più da vicino del contenutodella prova di resistenza (anche se con riguardo ad una fattispecie del tuttoparticolare) aveva testualmente richiamato il requisito di ‘concretezza’dimostrativa, da logicamente riguardarsi nell’incidenza pratica delle ragioniobliterate sull’esito dell’azione accertativa” (pag.22). Ha altresì aggiunto che “lastessa [OSCURATO:PERSONA], nel fornire indicazioni operative agli Ufficisull’istituto dell’accertamento con adesione di cui all’art.5 ter d.lvo n.218/97 cit.(v. Circ. AdE n. 17 del 22 giugno 2020), ha segnalato che l’obbligo delcontraddittorio preventivo “rafforza l’intero impianto del procedimentoaccertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa”, in maniera tale chela valorizzazione del confronto anticipato in fase di accertamento “assume unNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nellospingere i contribuenti medesimi ad incrementare il proprio adempimentospontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap” (pag.23)6.7.Orbene, nella specie, in base a quanto prospettato nello stesso ricorso,avendo la contribuente inviato istanza di accertamento con adesione ai sensidell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 218/97 con raccomandata del 29.1.2026,successivamente alla notifica dell’avviso in questione in data 4.12.2015 (nonpreceduto dall'invito di cui all’articolo 5), il mancato avvio della detta procedurada parte dell’Ufficio non ha comportato l’invalidità dell’avviso (per assuntaviolazione del contraddittorio endoprocedimentale) non essendo tale sanzioneprevista dalla legge e avendo la contribuente, decorso il termine di sospensionedi novanta giorni per l'impugnazione dello stesso, fatto valere in sedegiurisdizionale gli assunti vizi dell'avviso di accertamento, senza che potesseipotizzarsi, per la mancata convocazione della stessa, alcun effettivo pregiudizioal diritto di difesa del medesimo.7.In conclusione, il ricorso va rigettato.8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026La PresidenteNumero registro generale 27485/2018Numero sezionale 2660/2026Numero di raccolta generale 9165/2026Data pubblicazione 11/04/2026Tania Hmeljak