CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10282 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – per lacassazione della sentenzan. 2992/25/2024, della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, depositata in data 12.11.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che : 1) a seguito di indagine espletata dall’Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Monza nei confronti di NMI [OSCURATO:PERSONA] srl, l’Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl con il quale aveva accertato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73, in via induttiva, per il 2013, maggior reddito d’impresa,ai fini Ires e Irap,nonché ripreso a tassazione l’Iva ritenuta indebitamente detratt a in relazione a fatture emesse da NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferenti ad operazioni (esecuzione e costruzione di parti meccaniche relative ad impianti complessi)soggettivamente inesistenti, irrogando anche le relative sanzioni; 2) avverso il suddetto avviso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva fatto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che, con sentenza n. 114/2018, lo aveva accolto ritenendo illegittimo l’accertamento induttivo stante la congruità del reddito dichiarato con gli studi di settore nonché infondata la ripresa Iva avendo la società contribuente dimostrato l’esecuzione delle prestazioni da parte del personale di NMI [OSCURATO:PERSONA] sr.l.; 3) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, con sentenza n. 108/25/2021, lo aveva accolto ritenendo che la società non aveva provato i fatti di causa, mediante la produzione di documentazione certa ed opponibile ai terzi, essendosi limitata a depositare modulistica e ordinativi di lavoro in copia libera; 4) avverso la sentenza di appello, la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; 5) con ordinanza n. 27253 del 2022, la Corte di cassazione aveva accolto - con cassazione e rinvio della sentenza impugnata- il secondo motivo di ricorso (relativo all’assunta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) p er avere la CTR accoltol’appello erariale sul solo rilievo di un preteso deficit probatorio in cui sarebbe incorsa non solo la stessa odierna ricorrente, ma addirittura un soggetto (NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) estraneo al giudizio, senza evidentemente verificare se l’Agenzia avesse adeguatamente provato (e, prim’ancora, offerto di provare) l’effettiva inesistenza delle operazioni in discorso;6) riassunto il giudizio a cura della società contribuente, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2992/25/2024, avevaaccolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità dell’impugnato avviso. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado, in sede di rinvio, ha osservato che: 1) era fondata l’eccezione di formazione del giudicato sollevata dall’Ufficio con riguardo all’accertamento induttivo del maggior reddito di impresa ai fini Ires e Irap; 2) quanto alla ripresa Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferenti ad operazioni(realizzazione di svariati prodotti di carpenteria metallica) soggettivamente inesistenti, l’Uffic io aveva assolto all’onere probatorio di dimostrare il ruolo di soggetto fittiziamente interposto assunto da NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale fornitrice della contribuente (nessuno dei lavoratori utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]per effettuare le prestazioni presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era risultato assunto dalla stessa, il cui certificato camerale attestava la presenza soltanto di quattro addetti; [OSCURATO:SOCIETA]. non possedeva alcuna struttura operativa né beni strumentali e , nel 2013, aveva contabilizzato fatture fitt izie relative per il 97% ad acquisti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., risultata a propria volta società non operativa, mera cartiera, nonostante lamovimenta zione di consistenti somme di denaro ; ingente credito maturato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non oggetto di attività riscossiva; confluenza degli incassi pervenuti a [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a [OSCURATO:SOCIETA].; personale “distaccato” presso le officine di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.costituito da 24 lavoratori di nazionalità straniera tutti sconosciuti all’Anagrafe tributaria, soltanto 4 dei quali residenti in Italia, risultati tutti non percettori di alcun reddito dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; mancato inserimento nel modello 770 di [OSCURATO:SOCIETA]. di alcun lavoratore presuntivamente distaccato presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nonché la consapevolezza da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio desumibile dalle suddette“plurime anomalie”; a fronte di tale quadro indiziario, la contribuente non aveva assolto all’onere di provare a contrariola propria buona fede e la estraneità alla frode fiscale (contratti di appalto senza data certa; mancata produzione in giudizio dei “disegni e direttive” cui facevano riferimento i contratti di appalto; mancata verifica, attraverso visura camerale, del personale effettivamente dipendente dalla presunta appaltatrice NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; mancata verifica della qualifica e professionalità dei lavoratori “distaccati” presso la propria sede per eseguire lavori, richiedenti specifichecompetenze tecniche, di carpenteria metallica). 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. 4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 5.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 6. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. 7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.383 e 384 c.p.c., per avere la CGT di II grado, in sede di rinvio, disatteso il principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione nella ordinanza n. 27253 del 2022, operando una nuova (ri)valutazione delle prove indiziarie al fine di accertare l’assolvimento o meno da parte dell’Ufficio dell’onere probatorio a suo carico. In tale modo, ad avviso della ricorrente, la CGT avrebbe –eccedendo i limiti del giudizio di rinvio quale processo c.d. “chiuso” – inammissibilmente rinnovato, in violazione del “decisum cassatorio”, la fase istruttoria al fine di colmare il “vuoto probatorio” rilevato dalla Corte di cassazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CGT di II grado, in sede di rinvio –dopo avere illegittimamente rivalutato le prove fornite dall’Ufficio-ritenuto, in violazione del principio distributivo dell’onere della prova, assolto l’onere probatorio posto a suo carico e, dunque, dimostrata la soggettiva inesistenza delle prestazioni oggetto delle contestate fatture; ciò, “cancellando” gli accertamenti già effettuati in primo e secondo gradoe rianalizzando le prove ivi già scrutinate. In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice del rinvio, avrebbe violato il principio distributivo dell’onere della prova sia, nell’esaminare autonomamente , sostituendosi all’Agenzia, gli indizi da questa allegati in violazione del principio di diritto statuito nella ordinanza n. 27253 del 2022, sia nel fare ricadere, nuovamente su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’onere di fornire la prova contraria. 3.I motivi-da trattarsi congiuntamente con connessione- sono infondato il primo e inammissibile il secondo. 4. Con la ordinanza n. 27253 del 2022 depositata il 15.9.2022, questa Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la contribuente aveva dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.c. per avere la CTR invertito la regola dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, gravante sull’Amministrazione e non già, come invece affermato, sul contribuente. In particolare, nella detta ordinanza, questa Corte –dopo avere richiamato il principio di ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti per cui la prova della natura di “cartiera” dell’emittente la fattura, nonché della connivenza del cessionario/committente, che indebitamente utilizzi detta fattura, avvalendosi dell’interposizione dello stesso emittente, dev’essere fornita dall’Amministrazione, anche mediante presunzioni esolo ove tale onere sia assolto dalla parte pubblica emerg e dunque, l’onere dello stesso committente di dimostrare l’effettività delle operazioni o la propria buona fede (è richiamata, ex multis, Cass. n. 17818/2016)- ha affermato che “ la C.T.R. era incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., perché [aveva] disposto l’accoglimento dell’appello erariale sul solo rilievo di un preteso deficit probatorio in cui sarebbe incorsa non solo la stessa odierna ricorrente, ma addirittura un soggetto (NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) estraneo al giudizio, senza evidentemente verificare se l’Agenzia avesse adeguatamente provato (e, prim’ancora, offerto di provare) l’effettiva inesistenza delle operazioni in discorso”. 5. Posto quanto sopra, va ricordato che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, ilgiudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020 ; SU n. 11303 del 2014). In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Sez. 1, Sentenza n. 7091del 03/03/2022; Cass.n. 20887 del 2018). 6. Invero, nella ordinanza n. 27253 del 2022, il rinvio al giudice di merito era stato motivato, in punto di diritto, proprio dalla necessità di fare accertare da quest’ultimo se l’Amministrazione avesse fornito – anche presuntivamente – la prova della sogg ettiva inesistenza delle prestazioni contestate e della conoscibilità della stessa da parte della contribuente. In tale quadro, la CGT, come richiesto, ha esaminato la documentazione e verificato l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio. In particolare, il giudice del rinvio,dando puntuale attuazione al principio di diritto contenuto nella suddetta ordinanza e colmando quel deficit di valutazione del giudice di appello (nella sentenzaimpugnata della CTR, sez. st. di Brescia, n. 108/25/2021) rilevato da questa Corte con riguardo alle prove presuntive già acquisite al processo, quanto all’assolvimento o meno dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti(“senza evidentemente verificare se l’Agenzia avesse adeguatamente provato - e, prim’ancora, offerto di provare - l’effettiva inesistenza delle operazioni in discorso”), ha ritenuto – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità– che l’Ufficio avesse offerto elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sia in ordine al ruolo di soggetto fittiziamente assunto dalla società NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale fornitrice della contribuente(“nessuno dei lavoratori utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. è risultato assunto da codesta società il cui certificato camerale attesta la presenza di soli 4 addetti quale valore medio desunto peraltro dalla comparazione dei singoli trimestri due dei quali -terzo e quarto trimestre-indicano addirittura l’inesistenza di addetti. Aggiungasi, poi, che le indagini effettuate dall’AdE di Monza hanno posto in evidenza che [OSCURATO:SOCIETA]. non possedeva alcuna struttura operativa e neppure beni strumentali e, nel medesimo anno d’imposta 2013, aveva contabilizzato fatture per operazioni inesistenti costituenti il 97% dei propri acquisti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. risultata, a propria volta, società non operativa e, dunque, mera cartiera movimentante consistenti somme di denaro. Dunque, entrambe codeste società assumevano un ruolo di fittizio fornitore di prestazioni a beneficio del fruitore apparente finale, nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che utilizzava tali fatturazioni per coprire la fonte di costi in nero. Ulteriore rilevante elemento presuntivo è costituito dall’ingente credito maturato da NMI nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non oggetto di attività riscossiva e, inoltre, il fatto che, comunque, gli incassi pervenuti a [OSCURATO:SOCIETA]. confluivano con consequenziali movimentazioni contabili in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] poi al personale “distaccato” presso le officine di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si è trattato di 24 lavoratori di nazionalità straniera tutti sconosciuti all’Anagrafe Tributaria, solo 4 dei quali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], peraltro, non risultano aver percepito redditi dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il modello 770 di [OSCURATO:SOCIETA]. non contempla alcuno dei lavoratori che avrebbero effettuato le prestazioni presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)sia in ordine alla conoscibilità da parte della società contribuente del meccanismo fraudatorio in questione (“siffatte plurime “anomalie” [OSCURATO:PERSONA] non potesse non sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza richiesta ad un imprenditore attento e prudente, che le prestazioni fatturate provenivano da un soggetto assolutamente privo di struttura e personale necessario all’espletamento dell’appalto”…). A fronte del ritenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, la CGT in sede di rinvio- in ossequio al principio distributivo dell’onere della prova richiamato nella ordinanza n. 27253 del 2022 da questa Corte (era statarichiamata ex multis, Cass. n. 17818/2016, confermata da successive pronunce, tra cui Cass. n. 9851 del 10/04/2018, Cass., 28 dicembre 2022, n. 37889, Cass. n. 2922/2022; Cass. n. 33620/2023; Cass. n. 16361/2024; Cass. n. 13324/2025; Cass. n. 3949/2025) – ha ri tenuto , con un apprezzamento di merito non sindacabile,non assolto l’onere della prova a contrario a carico della contribuente (“espletamento dell’appalto del quale era stata fornita dalla contribuente documentazione priva di data certa… dalla semplice disamina di un’ordinaria visura camerale, [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto rilevare l’inesistenza di un rapporto di dipendenza tra i lavoratori distaccati presso di sé e la presunta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. I contratti d’appalto poi, al pari di una formale regolarità contabil e costituiscono il minimo, indispensabile impianto apparente in assenza del quale neppure vi sarebbe discussione. Merita inoltre osservare che i contratti fanno riferimento a costruzioni di carpenteria secondo “disegni ed indicazioni” provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, tuttavia, non ne ha curata la produzione in giudizio indispensabile per valutare in concreto la natura delle prestazioni e la conformità a quanto poi descritto nelle singole fatture ove vien sempre fatto sistematico riferimento a “disegni e direttive” della committente. Assume, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso a posteriori “che detto personale fosse stato irregolarmente assunto da NMI medesima”, ma sarebbe bastata la richiesta alla presunta appaltatrice di idonea documentazione comprovante la sussistenza del rapporto di dipendenza per fugare ogni dubbio al riguardo, non solo in ragione delle dissonanti evidenze scaturenti dal certificato camerale circa la sostanziale inesistenza di personale dipendente ma, anche, e, soprattutto, per l’accertamento della qualifica dei lavoratori distaccati a garanzia della professionalità necessaria per la realizzazione dei numerosi prodotti di carpenteria descritti nelle fatture all’evidenza non di ordinaria e seriale realizzazione affidabile a personale non qualificato. L’andamento dei fatti, invece, narra di un sostanziale affidamento “al buio” di [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità operativa di [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla competenza professionale del personale che, certamente, codesta presunta appaltatrice non poteva certo fornirle non trattandosi di lavoratori alle sue dipendenze…). 7.In conclusione, il ricorso va rigettato. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 9.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 10.La Corte fissa in euro 5.400,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 2.700,00quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5.400,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.700,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2