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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27253/2022

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19393/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19393/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – N. 19393/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. st. di Brescia, n. 108/25/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaLombardia, sez. st. di Brescia, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Brescia, che –su ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – aveva annullato l’avviso di accertamento notificatole, per l’ann o 2013, con cui le si era contestato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] industriali s.r.l., con conseguente ripresa fiscale per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori; in particolare, nel riformare la prima sentenza, il giudice d’appello rilevò che la società non aveva provato i fatti di causa, mediante la produzione di documentazione certa ed opponibile ai terzi, essendosi limitata a depositare modulistica e ordinativi di lavoro in copia libera; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso; consideratoche: 1.1 - col primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente,illogica e sganciata dal contesto fattuale , in violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c.,36 d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost. , per aver la C.T.R., nella motivazione stessa, confuso il ruolo di essa ricorrente e N. 19393/21 R.G. della NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuendo ad essa –anziché a quest’ultima, in coerenza con l’avviso di accertamento –il ruolo di cartiera e argomentando, quanto al profilo della colpa, sull’operato della sola NMI, destinataria pure di ulteriori considerazioni sulla propria capacità tecnica; 1.2 –il motivo è infondato; infatti, per quanto la motivazione della sentenza impugnata non brilli per chiarezza espositiva, recando diversi errori nel costrutto argomentativo ( anche di natura sintattica), ciò non toglie come il percorso motivazionale sia comunque intellegibile, essendo interamente incentrato su un preteso deficit probatorio ascrivibile alla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché alla NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima, estranea al giudizio): in particolare, l’accoglimento dell’appello erariale è basato sulla a)mancata prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa “i fatti di causa”; b) mancata prova, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che , diversamente da quanto evincibile dalla stessa sentenza, in base all’atto impositivo avrebbe rivestito nella specie il ruolo di cartiera), della propria capacità tecnica e, dunque, della effettività dell’appalto tra le società predette; pertanto, ritiene la Corte che il riferimento – in particolare - alla funzione di cartiera attribuito dalla C.T.R. alla [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di mero errore materiale , come tale inidoneo ad alterare la comprensibilità del percorso motivazionale che –a prescindere dalla manifesta erroneità della decisione , come si dirà tra breve –risponde dunque al “minimo costituzionale” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); 2.1 –col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver la C.T.R. invertito la regola dell’onere N. 19393/21 R.G. probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, gravante sull’Amministrazione e non già, come invece affermato, sul contribuente; 2.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; è noto che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della natura di “cartiera” dell’emittente la fattura, nonché della connivenza del cessionario/committente, che indebitamente utilizzi detta fattura, avvalendosi dell’interposizione dello stesso emittente, dev’essere fornita dall’Amministrazione, anche mediante presunzioni; solo ove tale onere sia assolto dalla parte pubblica emerge, dunque,l’onere dello stesso committente di dimostrare l’effettività delle operazioni o la propria buona fede (ex multis, Cass. n. 17818/2016); è quindi evidente che la C.T.R. è incorsa nella denunciata violazione dell’art.2697 c.c., perché – come già evidenziato - ha disposto l’accoglimento dell’appello erariale sul solo rilievo di un preteso deficitprobatorio in cui sarebbe incorsa non solo la stessa odierna ricorrente, ma addirittura un soggetto (NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)estraneo al giudizio, senza evidente mente verificare se l’Agenzia avesse adeguatamente provato (e, prim’ancora, offerto di provare) l’effettiva inesistenza delle operazioni in discorso; 3.1 -in definitiva, il primo motivo è infondato , il secondo è accolt o ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che applicherà i superiori principie provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; N. 19393/21 R.G.

P.Q.M. rigetta il primo motivoeaccoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19393/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19393/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – N. 19393/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. st. di Brescia, n. 108/25/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaLombardia, sez. st. di Brescia, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Brescia, che –su ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – aveva annullato l’avviso di accertamento notificatole, per l’ann o 2013, con cui le si era contestato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] industriali s.r.l., con conseguente ripresa fiscale per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori; in particolare, nel riformare la prima sentenza, il giudice d’appello rilevò che la società non aveva provato i fatti di causa, mediante la produzione di documentazione certa ed opponibile ai terzi, essendosi limitata a depositare modulistica e ordinativi di lavoro in copia libera; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso; consideratoche: 1.1 - col primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente,illogica e sganciata dal contesto fattuale , in violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c.,36 d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost. , per aver la C.T.R., nella motivazione stessa, confuso il ruolo di essa ricorrente e N. 19393/21 R.G. della NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuendo ad essa –anziché a quest’ultima, in coerenza con l’avviso di accertamento –il ruolo di cartiera e argomentando, quanto al profilo della colpa, sull’operato della sola NMI, destinataria pure di ulteriori considerazioni sulla propria capacità tecnica; 1.2 –il motivo è infondato; infatti, per quanto la motivazione della sentenza impugnata non brilli per chiarezza espositiva, recando diversi errori nel costrutto argomentativo ( anche di natura sintattica), ciò non toglie come il percorso motivazionale sia comunque intellegibile, essendo interamente incentrato su un preteso deficit probatorio ascrivibile alla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché alla NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima, estranea al giudizio): in particolare, l’accoglimento dell’appello erariale è basato sulla a)mancata prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa “i fatti di causa”; b) mancata prova, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che , diversamente da quanto evincibile dalla stessa sentenza, in base all’atto impositivo avrebbe rivestito nella specie il ruolo di cartiera), della propria capacità tecnica e, dunque, della effettività dell’appalto tra le società predette; pertanto, ritiene la Corte che il riferimento – in particolare - alla funzione di cartiera attribuito dalla C.T.R. alla [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di mero errore materiale , come tale inidoneo ad alterare la comprensibilità del percorso motivazionale che –a prescindere dalla manifesta erroneità della decisione , come si dirà tra breve –risponde dunque al “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); 2.1 –col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver la C.T.R. invertito la regola dell’onere N. 19393/21 R.G. probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, gravante sull’Amministrazione e non già, come invece affermato, sul contribuente; 2.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; è noto che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della natura di “cartiera” dell’emittente la fattura, nonché della connivenza del cessionario/committente, che indebitamente utilizzi detta fattura, avvalendosi dell’interposizione dello stesso emittente, dev’essere fornita dall’Amministrazione, anche mediante presunzioni; solo ove tale onere sia assolto dalla parte pubblica emerge, dunque,l’onere dello stesso committente di dimostrare l’effettività delle operazioni o la propria buona fede (ex multis, Cass. n. 17818/2016); è quindi evidente che la C.T.R. è incorsa nella denunciata violazione dell’art.2697 c.c., perché – come già evidenziato - ha disposto l’accoglimento dell’appello erariale sul solo rilievo di un preteso deficitprobatorio in cui sarebbe incorsa non solo la stessa odierna ricorrente, ma addirittura un soggetto (NMI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)estraneo al giudizio, senza evidente mente verificare se l’Agenzia avesse adeguatamente provato (e, prim’ancora, offerto di provare) l’effettiva inesistenza delle operazioni in discorso; 3.1 -in definitiva, il primo motivo è infondato , il secondo è accolt o ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che applicherà i superiori principie provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; N. 19393/21 R.G. P.Q.M. rigetta il primo motivoeaccoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimi
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