CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to TommasoMarchese, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 703/2024, della Corte di Giustizia di II gradodell’Abruzzo, depositata in data 14.10.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzoaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 650/02/2023 dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara che aveva rigettato ilricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di distribuzionestradale di carburanti, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio,previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2015, l’Ivaindebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d.cartiere, fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo ([OSCURATO:SOCIETA].) afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto dicarburanti per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS(prezzi medi rilevati giornalmente per diverse aree geografiche dall’Agenziaspecializzata londinese appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), carburanti poirivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quellidella concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompe bianche) gestite dallastessa. Al riguardo, in base alle risultanze del p.v.c., le società-filtro dopo avereacquistato cartolarmente il carburante per autotrazione dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c)del DPR n. 633/72, sulla base di false dichiarazioni d’intento, avevano rivendutoNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026cartolarmente lo stesso abbassando artificiosamente (sottocosto) il prezzograzie al mancato versamento dell’Iva a debito esposta nelle fatture attivementre la stessa Iva era stata detratta dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.realizzando il salto d’imposta.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.5. In data 26 gennaio 2016, la ricorrente ha depositato istanza di rinvio dellaudienza, in considerazione dell’intervenuto dispositivo di sentenza penale delTribunale di Pescara di assoluzione, a seguito di dibattimento, del legalerappresentante della società contribuente perché “il fatto non sussiste” in ordinea reati a lui ascritti riguardanti i medesimi fatti materiali oggetto del giudiziotributario, al fine di potere depositare, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.Lgs.n. 74/2000, allo scadere del termine di giorni quarantacinque di cui all’art. 585,comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), c.p.p. per l’eventuale impugnazione, lapronuncia assolutoria con attestazione di irrevocabilità.6. In data 16.2.2026, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendoper il rinvio dell’udienza e, comunque, per l’accoglimento del ricorso.7. In data 24.2.2016, la ricorrente ha depositato “istanza integrativa didifferimento udienza” al fine di potere addivenire ad accordo di conciliazionegiudiziale con l’Agenzia delle Entrate, riportandosi, in via subordinata a quantorichiesto con l’istanza depositata il 26 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In primo luogo va disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza depositata dallaricorrente, in data 26 gennaio 2026, in considerazione dell’intervenutoNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026dispositivo di sentenza penale del Tribunale di Pescara adottato a seguito didibattimento, di assoluzione “perché il fatto non sussiste” del legalerappresentante della società (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) in ordine a reati a quest’ultimoascritti per la presunta violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, poiché, in talequalità, avrebbe indicato, nelle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni 2015, 2016e 2017, asseriti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture emesse persupposte operazioni soggettivamente inesistenti, concluse con supposte societàc.d. cartiere; ciò al fine- riguardando l’imputazione, con riferimento al 2015, imedesimi fatti materiali oggetto del giudizio tributario- di potere depositare, aisensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, allo scadere del termine digiorni quarantacinque di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c),c.p.p. (a decorrere dal 23 marzo 2026, data di scadenza del termine di giorninovanta per il deposito delle relative motivazioni) per l’eventuale impugnazione,la pronuncia assolutoria con attestazione di irrevocabilità.1.1.Invero, l’art. 21-bis, comma 2, cit. dispone che: ≪2. La sentenza penaleirrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio diCassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera diconsiglio≫.1.2.La norma, nell’imporre il termine per il deposito di quindici giorni primadell’udienza e/o adunanza, non ne stabilisce espressamente la perentorietà.Peraltro, neppure gli artt. 372, 378 e 380 bis.1 cod. proc. civ. qualificano iltermine ivi previsto per il deposito della memoria come perentorio, ancorché ciònon sia discusso. I termini del giudizio di cassazione sono preordinati all'esigenzadi garantire il contraddittorio e consentire al Collegio di prendere preventiva eadeguata conoscenza della documentazione prodotta, sicché hannonecessariamente natura perentoria (v. Cass. n. 29933 del 27/10/2023 conriguardo al termine ex art. 372 cod. proc. civ.; Cass. n. 30592 del 27/11/2018con riguardo alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).1.3.Occorre, comunque, evidenziare che, alla luce del complessivo assettonormativo sopra delineato, l’eventuale preclusione che si sia verificata nelgiudizio di cognizione non impedisce alla parte di far valere in un momentoNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026successivo – innanzi alla stessa Amministrazione finanziaria o in sede riscossivaai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 – gli effetti derivanti dal giudicatopenale ai fini della caducazione della sanzione che nel giudizio sia stata irrogata.Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui il giudizio penale sia pendente e laparte auspichi o ritenga che le statuizioni in sede penale si consolideranno insenso a lei favorevole, sicché non sussistono valide ragioni per disporre il rinviodell’udienza, che, oltre tutto, si porrebbe in contrasto con le esigenze dieconomia processuale e di celere definizione dei giudizi (Cass. sez. 5, n. 21595del 2025).2.Inammissibile è poi l’“istanza integrativa di differimento udienza” depositatain data 24.2.2016 dalla ricorrente al fine di potere addivenire ad accordo diconciliazione giudiziale con l’Agenzia delle Entrate, potendo essere, ai sensidell’art. 378 c.p.c., depositate dalle parti memorie illustrative non oltre diecigiorni prima della udienza. Peraltro, questa Corte ha concesso il rinviodell’adunanza soltanto in ipotesi di istanza congiunta al fine di procedere aconciliazione della controversia (v. da ultimo, Cass. sez. 5, Ordinanzainterlocutoria n. 33270 del 2025).3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, del d.P.R.n. 600/1973, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990 per averela CGT di II grado rigettato l’eccezione di nullità dell’impugnato avviso diaccertamento per difetto di motivazione sebbene lo stesso e il richiamato p.v.c.facessero riferimento ad altri atti (quotazioni del Platts rappresentanti valorimedi giornalieri delle transazioni di carburanti rilevati dalla Agenzia giornalisticaPlatts per diverse aree geografiche) senza allegazione della relativa fontedocumentale ovvero riproduzione o sintetizzazione del contenuto degli stessinell’atto impositivo medesimo. In particolare, la ricorrente evidenzia che - purnon volendo considerare, in punto di conoscibilità, la circostanza che lequotazioni Platts non sono pubbliche ma note soltanto a chi è abbonato allarelativa rivista - delle medesime quotazioni non era dato conoscere, tramitep.v.c. e avviso di accertamento, se non una certa entità media giornaliera,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026rimanendo sconosciuti i valori minimi e massimi registrati, le metodologiematematiche e statistiche adottate per determinare il valore medio, le areegeografiche nelle quali erano avvenute le rilevazioni e la riferibilità delle stessearee all’acquirente finale o al di lui fornitore, nonché la riferibilità degli impiantialla c.d. rete o extra-rete. La sentenza impugnata confermerebbe tali carenzeavendo fatto la CGT riferimento alla “agevole conoscibilità” dei dati, peraltro, incontrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui gli elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato non solotempestivamente ma con quel grado di determinatezza e intellegibilità chepermetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (sonorichiamate Cass. n. 30247 del 2018; n. 16373 del 2014; n. 21564 del 2013).3.1.Il motivo è infondato.3.2.In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria,l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamatonella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuenteabbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedentecomunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 634243-01); se lamotivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essereallegato all'atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass.25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv.626304; Cass. n. 26290 del 2016). In tema di motivazione degli avvisi diaccertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citatinell'avviso (art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazioneemittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzocomma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In definitiva, l'avviso di accertamentoè legittimamente motivato "per relationem" attraverso il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nelNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026richiamo ad esempio alle risultanze di un'indagine di mercato, purché,nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenutoessenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede dieventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'attorichiamato (v. in quest’ottica Cass. n. 4396 del 2018). Questa Corte ha anchepuntualizzato che “l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione"per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamatonello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso ocomunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente” (Cass., Sez.5, 24.11.2017, n. 28060, Rv. 646225-01; Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 2018; Sez. 5, Ordinanza n. 26347 del 2024;Sez. 5, Ordinanza n. 25423 del 2025).3.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado si è attenuta ai suddetti principinel disattendere l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento in questioneper difetto di motivazione stante la mancata allegazione ad esso o al richiamatop.v.c. – redatto in data 28/06/2022 e notificato al legale rappresentante dellasocietà - delle quotazioni ufficiali Platts di Genova/Lavera [l'indice Platt's è unindice di prezzo che viene utilizzato per valutare il costo di acquisto o di venditadi prodotti energetici e rappresenta una media ponderata dei prezzi dei prodottipetroliferi in diverse località geografiche, ed è utilizzato come riferimento per icontratti di acquisto e vendita di prodotti petroliferi a livello mondiale, v.Cass.pen. n. 7256 del 2025]- atteso che le stesse costituivano dati facilmenteconoscibili dalla società contribuente operante in quello specifico settore (“prezzirilevati giornalmente per aree geografiche dall’Agenzia specializzata PLATTS consede a Londra ed appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]”). Invero, nel processotributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessaallegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunquesufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026corrispondentemente, l’atto a cui l'avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova (Cass. Sez. 5, Ord. n. 8016 del 25/03/2024).3.4.Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchéad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamoad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, ilcontenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini dellamotivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in casodi impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuentedimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti,non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16maggio 2012, n. 7654). Nella specie, la ricorrente non ha provato che - oltre allaindicazione nel notificato p.v.c. delle quotazioni Platts - anche l’indicazione dellemetodologie matematiche e statistiche adottate per determinare il valore medio,dei valori minimi e massimi registrati, delle aree geografiche nelle quali eranoavvenute le rilevazioni, della riferibilità delle aree stesse all’acquirente finale oal di lui fornitore, della appartenenza del distributore alla c.d. rete o alla extra-rete fosse necessaria ad integrare la motivazione dell’atto impositivo inquestione.4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., per averela CGT di II grado ritenuto pacificamente acquisita al processo la circostanzadell’omesso versamento dell’Iva sulle fatture emesse da parte delle societàfornitrici-fittizie con conseguente possibilità di vendita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delcarburante a prezzi inferiori a quelli di mercato (e della successiva rivendita aldettaglio da parte della contribuente ad un prezzo inferiore a quello praticatodalla concorrenza); con ciò commettendo un errore di percezione nell’utilizzareinformazioni probatorie non presenti negli atti processuali; peraltro, ad avvisoNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato il principio di noncontestazione in relazione a fatti (evasione iva da parte dei fornitori), non solooggetto di specifiche contestazioni ma anche ignoti alla contribuente.5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. laviolazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del DPR n. 600/72, degli 19 e54 del DPR 633/72 e dell’art. 1 lett. A) del D.Lgs. n. 74/2000, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CGT di II grado confermato la legittimitàdell’impugnato avviso sebbene l’Amministrazione non avesse dimostrato,trattandosi di ipotesi di “frode carosello”, i relativi elementi di fatto; tanto piùche le circostanze indicate nella sentenza impugnata erano prive di valenzainferenziale necessaria per delineare validi indizi e comportare il ribaltamentodell’onere probatorio in capo al contribuente; inoltre, erano inidonee a fondareuna presunzione ex art. 2727 c.c. per carenza dei requisiti di gravità econcordanza ex art. 2729 c.c.6. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 (richiamato dal 61)del D.Lgs. 546/92, 111 Cost., 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per averela CGT di II grado confermato nel merito la ripresa tributaria, con unamotivazione meramente apparente, acriticamente appiattendosi sulleaffermazioni difensive dell’Agenzia e non confrontandosi con i motivi di gravamedella contribuente (ad esempio, in ordine all’attinenza delle quotazioni Platts aidistributori della c.d. “rete” e alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla extra-reteovvero alla gestione da parte di quest’ultima delle c.d. pompe bianche, con prezzidi vendita dei carburanti fisiologicamente inferiori a quelli praticati in rete inragione dei costi - di acquisto degli impianti, manutenzione degli stessi edotazioni del personale dipendente - che restano a suo carico; all’applicazioneda parte dei fornitori di normali prezzi di mercato; alla mancata espressione dellec.d. quotazioni dell’Agenzia giornalistica Platts di dati ufficiali, verificabili etrasparenti; all’improponibile confronto tra i prezzi praticati dai contestatifornitori e le c.d. quotazioni medie del Platts per l’eterogeneità dei dati inNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026considerazione dell’incidenza economica della rete di vendita alla quale si riferivala quotazione media del Platts). Peraltro, ad avviso della ricorrente, la sentenzaimpugnata sarebbe affetta da motivazione apparente anche in ordineall’asserito, in sostanza, ingiustificato mancato acquisto diretto presso la [OSCURATO:SOCIETA] essendosi sul punto la CGT limitata ad affermare che “i nuovifornitori/cartiera avevano acquistato il prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], ex grossistadella [OSCURATO:SOCIETA], che conosceva, per i precedenti intrattenuti rapporti commerciali,i prezzi da essa praticati, corrispondenti alle quotazioni Platts” e che “i prezzipraticati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle cartiere erano sempre maggiori di quelli praticatidalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA].”7. Il quarto motivo- da esaminare logicamente in via preliminare- è infondato.7.1. Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232,citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977;Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipicafattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da nonCost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).7.2.Nella specie, la sentenza impugnata- lungi dal contenere una motivazione diadesione acritica alle contestazioni dell’Ufficio - reca argomentazioniNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026obbiettivamente idonee a far conoscere, in relazione ai motivi di appello proposti,il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado haosservato che: l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi – gravi, precisi econcordanti - circa la interposizione fittizia della società c.d. cartiere nelleoperazioni di vendita di carburante per autotrazione (mancanza di effettivaorganizzazione imprenditoriale e di dotazione operativa; mancato versamentoda parte delle stesse dell’Iva esposta nelle fatture di vendita a [OSCURATO:PERSONA].r.l.; inadempimenti agli obblighi fiscali di presentazione delle dichiarazioni e diversamento delle imposte) e la sostanziale conoscibilità della frode da parte dellacontribuente in base alla diligenza propria di chi operava in quello specificosettore (acquisti di carburante da parte della contribuente dalle società cartiereinterposte a prezzi sempre inferiori alle quotazioni PLATTS di Genova/Lavera eai prezzi di vendita del fornitore a monte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; conoscenza da partedi [OSCURATO:PERSONA], per i precedenti intrattenuti rapporti commerciali con [OSCURATO:SOCIETA]., ex grossista della contribuente, dei prezzi praticati da Basilecorrispondenti alle quotazioni Platts; prezzi praticati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allecartiere sempre maggiori di quelli praticati dalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA].;notevoli forniture di carburante da parte delle società intermediarie a prezziallettanti, al di fuori della logica ordinaria di mercato; criticità delle intermediarieagevolmente rilevabili attraverso l’acquisizione di semplici informazioni;mancato intrattenimento da parte delle società intermediarie di rapporticommerciali, se non con esercenti opachi, a riprova della esclusività di rapportidubbi); a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio, lacontribuente non aveva provato a contrario di avere adoperato la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze del casoconcreto, per avvedersi dell’interposizione artificiosa delle società fornitrici, nel2015, finalizzata al compimento della contestata c.d. frode carosello. Inparticolare, ad avviso del giudice di appello, la spiegazione del mancato acquistoda parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei carburanti direttamente da [OSCURATO:PERSONA].p.a. ma attraverso l’interposizione delle c.d. cartiere era costituitaNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026sostanzialmente dal fatto che “i prezzi praticati da [OSCURATO:PERSONA] alle cartiere…[erano] sempre maggiori di quelli praticati dalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA]. sicchèil fornitore operava sul mercato costantemente in perdite che, evidentemente,erano ampiamente compensate dal mancato versamento dell’Iva e delle impostesui redditi”. Né assumeva valore dirimente la sentenza del GIP del Tribunale diPescara di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine ai medesimi fatti oggetto dell’accertamento tributario,“doppio binario” in forza del Dlgs. n. 87/2024 che aveva introdotto l’art. 21bisdel Dlgs. n. 74/2000, pur essendo stata l’assoluzione determinata dall’assenzadel dolo specifico, nella motivazione della stessa si affermava che “poteva essererimproverata alla [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, la mancata diligenza nel verificarele reali intenzioni della (intermediaria) [OSCURATO:PERSONA] s.rl.” Quanto alla contestatanon ufficialità e trasparenza delle c.d. quotazioni Platts la CGT ha precisato che“PLATTS rappresenta, per riconosciuta oggettività il riferimento obbligato perqualsiasi operatore nazionale o internazionale che voglia svolgere un'attività diimportazione e/o esportazione sui mercati nazionali e internazionali, trattandosi,per la metodologia su cui è fondato e per le modalità di utilizzo, di un sistemapuntuale di rilevazione giornaliere dei valori di transazione commerciali(domanda/offerta) per il mercato petrolifero nazionale ed internazionale” e che” le quotazioni Platts, che per quanto non rappresentando verità assolute,comunque conservano la loro attendibilità, non fosse altro che per la lorodiffusione anche extra nazionale e per il fatto, che riproducendo il prezzo diriferimento di tutti gli operatori del settore, rappresentano un valore perlomenocontestata improponibilità del confronto tra le quotazioni Platts relative aidistributori in “rete” e i prezzi praticati da distributori operanti “extra rete” (c.d.pompe bianche) sui quali graverebbero in proprio le spese di gestione (perimpianti non comodato, manutenzioni e riparazioni a carico, etc.) conconseguenti prezzi di vendita dei carburanti fisiologicamente inferiori a quellipraticati in rete, la CGT ha evidenziato “l’estraneità delle società intermediarieNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026rispetto a quelle non collegate ai grandi marchi che, grazie all’assenza di vincolied ai costi di gestione inferiori a quelli dei distributori affiliati, proponevano prezzipiù convenienti fino a 15-20 centesimi al litro”. Peraltro, va ribadito il principiosecondo cui il giudice del merito non deve dare conto di ogni allegazione,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomentinon espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass.,Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).8. I motivi- secondo e terzo da trattare congiuntamente per connessione- sonoinammissibile il secondo e infondato il terzo.8.1. Le coordinate ermeneutiche che precludono il diritto alla detrazione dell’IVAsono scolpite nella giurisprudenza unionale, dove è stato precisato che: «occorrericordare che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva. Pertanto, spetta alleautorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se èdimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modofraudolento o abusivo (v. sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 35e 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26). Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivo sapevao avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In circostanze del genere,il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini della sestadirettiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizinell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle (v.,sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonché giurisprudenzaivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)» (tra varie, CGUE,22/10/2015, causa C-277/14, §§ 47-48).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/20268.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente condivisibile principiodi diritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o menonell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario chel'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in viapresuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era aconoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragionedella qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, néla regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dallarivendita delle merci o dei servizi» (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass.,20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile2018, n. 9851). Dunque, questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini dellaripartizione dell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del dirittodi detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale dirittocostituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo, sull'Amministrazionefinanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni,oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questaprova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistatefossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n.9851, citata).8.3.Come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la provache deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazionisoggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutivaNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva inuna evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova dellapartecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuenteavrebbe dovuto esserne consapevole.8.4.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamentodella Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buonafede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego deldiritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazionesi collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altraoperazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella dadetto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012,Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C-277/14).8.5.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibiliindizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre laprova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio:l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediantepresunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez.5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte diGiustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momentoin cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, conl'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unafrode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanzialeinesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva oavrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A.e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza,tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare(Cass. n. 9851 del 2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez.5, n. 15369 del 2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge,tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indicipersonali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle sceltedallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbidi una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso ilcarattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settoredel mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione neltempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490). Ne consegue che la sussistenza diindizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nellasfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere leopportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi(Cass., Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n.38012; Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno2021, n. 15356; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre2014, n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti diun accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentrasulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsidirettamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), siaindirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato ilrapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/20268.6.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltreall'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agito in assenzadi consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri diragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto- al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indiziidonei a far insorgere il sospetto", stante la inesigibilità di ulteriori verifiche(Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566;Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).8.7.Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementiposti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece,priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulleevidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostratovantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferiscead un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrarel’estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5,14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n.13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, cheafferma che "in circostanze del genere il soggetto passivo deve essereconsiderato... partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dallacircostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo deiservizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle").Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e la regolaritàformale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai finidella prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915;Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022). Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che lamerce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa,effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili conNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente»(Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016),ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativaad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr.Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n.428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del 2018).8.8.E’ utile, in ultimo, precisare che l'operazione soggettivamente inesistente siconfigura, invero, sia quando l'emittente della fattura non sia un soggettopassivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioniavvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attengaad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stataemessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o laprestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committentesia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea diprincipio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto delladetrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nelcaso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli dellafatturazione (Cass., sez. 5, Ordinanza n. 33912 del 2024; Cass., 13 novembre2009, n. 23987 del 2009; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti,come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto nonlegittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inquanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nelrapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fattura peroperazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R.6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per lefinalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dallamassa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazioneNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cuiall'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229) (Cass., 20luglio 2020, n. 15369 e, più di recente, cfr. anche la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea, 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26 – 33).8.9.Quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da parte delgiudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principicontenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta algiudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt.2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buonuso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007). Infatti,qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteriindividuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concretiche non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento ècensurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dellostesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio dellafunzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre adessere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamenterisultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008). Ebbene, in ordineall’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nelprocesso tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dallaamministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando manca tale convergenzaqualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione dellaprova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentoNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal lorocomplessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno deiquali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempotrae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass., sent. n. 12002/2017;Cass., ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021).8.10. Nel caso di specie - come si evince dall’avviso di accertamento e dallostralcio del pvc di Pescara allegati al ricorso - l’Amministrazione ha contestatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il 2015, l’indebita detrazione Iva inrelazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da societàcartiere fittiziamente interposte nelle operazioni commerciali (società fittizie che,dopo avere acquistato il carburante senza addebito d’imposta sulla base di falsedichiarazioni d’intento, avevano abbassato artificiosamente il prezzo di rivenditadel carburante grazie al mancato versamento dell’Iva a debito esposta nellefatture mentre la stessa Iva era stata detratta dall’acquirente realizzando il saltod’imposta). I rilievi dell’Ufficio erano fondati, dunque, sulla pratica da parte dellesocietà interposte di prezzi inferiori al mercato di riferimento (Platts) nonché sulriscontrato salto d’imposta realizzato con la condotta fraudolenta dei fittizifornitori. A fronte di tale contestazione, nella sentenza impugnata - la CGT haritenuto - in conformità ai sopra richiamati principi in tema di operazionisoggettivamente inesistenti e con un apprezzamento di fatto non sindacabile insede di legittimità – l’avvenuto assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere diprovare in base ad elementi presuntivi oggettivi - complessivamente valutati estimati gravi, precisi e concordanti facendo corretta applicazione dei principi intema di formazione della prova presuntiva - non solo la fittizietà delle societàinterposte (mancanza di effettiva organizzazione imprenditoriale e di dotazioneoperativa; mancato versamento da parte delle stesse dell’Iva esposta nellefatture di vendita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; inadempimenti agli obblighi fiscali dipresentazione delle dichiarazioni e di versamento delle imposte) ma anche laNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026consapevolezza della frode da parte della società contribuente (acquisti dicarburante da parte della contribuente dalle società cartiere interposte a prezzisempre inferiori alle quotazioni PLATTS di Genova/Lavera e ai prezzi di venditadel fornitore a monte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA],per i precedenti intrattenuti rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., exgrossista della contribuente, dei prezzi praticati da Basile corrispondenti allequotazioni Platts; prezzi praticati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle cartiere sempremaggiori di quelli praticati dalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA].; notevoli forniture dicarburante da parte delle società intermediarie a prezzi allettanti, al di fuori dellalogica ordinaria di mercato; criticità delle intermediarie agevolmente rilevabiliparte delle società intermediarie di rapporti commerciali, se non con esercentiopachi, a riprova della esclusività di rapporti dubbi); in particolare, la CGT haprecisato che “erano state effettuate notevoli forniture a prezzi allettanti, al difuori della logica ordinaria di mercato, a valori inferiori al PLATTS cherappresentava, per riconosciuta oggettività il riferimento obbligato per qualsiasioperatore nazionale o internazionale che voglia svolgere un'attività diimportazione e/o esportazione sui mercati nazionali e internazionali, trattandosi,per la metodologia su cui è fondato e per le modalità di utilizzo, di un sistemapuntuale di rilevazione giornaliere dei valori di transazione commerciali(domanda/offerta) per il mercato petrolifero nazionale ed internazionale e quindia prezzi non sostenibili, poiché antieconomici e generatori di sicure perdite acarico del fornitore …i nuovi fornitori/cartiera acquista[vano] il prodotto dallaBasile Petroli, ex grossista della [OSCURATO:SOCIETA], che conosceva, per i precedentiintrattenuti rapporti commerciali, i prezzi da essa praticati, corrispondenti allequotazioni Platts,... Né sospetti avrebbero sollevato, i prezzi praticati dalla citataBasile Petroli alle cartiere (ad esempio, Stranissimo energy S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].),sempre maggiori di quelli praticati dalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA]. sicché ilfornitore operava sul mercato costantemente in perdite che, evidentemente,erano ampiamente compensate dal mancato versamento dell’IVA e delle impostesui redditi”; in ordine all’assunto mancato confronto da parteNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’Amministrazione con i prezzi minimi concorrenti alla formazione dellequotazioni Platts, e, dunque, con quella fascia di prezzi inferiori alla media nellaquale si collocavano proprio gli scostamenti minimi, rispetto ai prezzi Platts, diquelli praticati da parte delle società interposte nella vendita del carburante,premesso che “il Platts rappresenta il costo industriale del carburante, qualevalore di partenza per la determinazione del prodotto petrolifero raffinato, sottoil quale la vendita è da considerarsi assolutamente antieconomica” e che “ eranostati raffrontati [dall’Ufficio] esclusivamente i prezzi di acquisto dei prodottipetroliferi della verificata, con i prezzi minimi stimati degli stessi prodotti” (v.allegato p.v.c. della GDF, pag.7), la CGT ha evidenziato che, nella specie, “ilprezzo di rivendita del carburante applicato dalle società cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA]. [era] sempre inferiore alle quotazione del Platt’s [OSCURATO:PERSONA]” e,dunque, sempre al di sotto dei prezzi minimi delle transazioni commerciali deiprodotti petroliferi; quanto alla dedotta irrilevanza delle quotazioni Platts peressere relativi ai distributori c.d. in rete (società internazionali “verticalmenteintegrate”) e non a quelli (come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) operanti extra-rete (c.d.pompe bianche) con ulteriori costi (per il trasporto dei carburanti alla pompa;per il comodato d’uso e la manutenzione dell’impianto; per l’uso del marchio)non gravanti sul gestore di “pompa bianca”, la CGT ha confermato la ripresadell’Iva detratta indebitamente da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione a fattureemesse dalle società fornitrici c.d. cartiere afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti di vendita di carburante a prezzi praticati da questeultime (e non da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale distributore finale, c.d. pompabianca) inferiori al mercato di riferimento-PLATTS evidenziando “l’estraneitàdelle società intermediarie rispetto a quelle non collegate ai grandi marchi che,grazie all’assenza di vincoli ed ai costi di gestione inferiori a quelli dei distributoriaffiliati, proponevano prezzi più convenienti fino a 15-20 centesimi al litro”; va,in ogni caso, osservato che il Platts (che definisce il valore, in dollari americani,di una tonnellata di benzina o di gasolio venduta dalle raffinerie del petrolio inquel dato giorno ed in uno specifico mercato) riflette il prezzo/costo assolutoindustriale di riferimento del prodotto petrolifero (al di sotto del quale la venditaNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026è antieconomica) valevole per qualsiasi operatore economico di settoreindipendentemente dal fatto che il distributore finale sia una pompa bianca omeno. Ugualmente non si confronta con il decisum la denuncia relativaall’assunta erronea valorizzazione come elemento presuntivo del mancatoacquisto del carburante da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. direttamente da [OSCURATO:SOCIETA]. avendo, sul punto, la CGT affermato che il fatto che la contribuentenon avesse acquistato direttamente da [OSCURATO:PERSONA] spa, frapponendonell’operazione le società cartiere, si spiegava soltanto con il dato – costituenteelemento presuntivo della contestata frode carosello - che le società interpostenon avevano versato l’Iva a debito esposta nelle fatture per poi potere praticareun prezzo di vendita inferiore a quello di mercato (“i prezzi praticati dalla citataBasile petroli alle cartiere ad esempio, Stranissimo energy S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].-[erano] sempre maggiori di quelli praticati dalle cartiere alla [OSCURATO:SOCIETA]. sicchéil fornitore operava sul mercato costantemente in perdite che, evidentemente,erano ampiamente compensate dal mancato versamento dell’IVA e delle impostesui redditi”). A fronte del ritenuto assolvimento da parte dell’Ufficio della provaa suo carico, la CTG ha affermato – sempre in conformità ai principi in materiae in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede – chela contribuente non avesse sufficientemente dimostrato la sua buona fede neltrattare con la società cartiera (“Non é stata, pertanto, fornita dal ricorrente unagiustificazione credibile, delineando un quadro giustificativo della propriasituazione patrimoniale e non sono stati offerti elementi significativi per poterescludere il ricevimento di fatture di acquisto per operazioni soggettivamenteinesistenti e la sua estraneità alle catene commerciali fraudolente, in base aschemi logici e regole di comune esperienza, estendendo al caso individuale l’idquod plerumque accidit. La dimostrazione della insussistenza di fatti colpevoliperpetrati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non risulta essere adeguata, concreta e taleda far ritenere giustificabile il ricorso a nuove società intermediarie per lafornitura di prodotti, solo per sfruttare il vantaggio economico degli acquisti aprezzi sottocosto resi possibili dalla nascita delle cosiddette pompe bianche”…”La mancata ricerca e il mancato esame di informazioni relative alla situazioneNumero registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026economica in cui versavano le società intermediarie costituivano dimostrazionedella conoscenza e della connivenza cosciente, anche se non partecipata, delcontribuente all’illegittimo sistema di frode posto in essere”).8.11.Quanto alla dedotta violazione – con il secondo motivo- dell’art. 115 c.p.c.va ribadito che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardarele conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass.,n. 6172 del 2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 14399 del 23/05/2024), come nellaspecie, quelle operate dal giudice di appello (anche con riguardo alla circostanzadell’omesso versamento dell’Iva a debito da parte delle cartiere) in base allerisultanze del p.v.c. della GDF. Peraltro, questa Corte ha precisato che unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 [e 116] cod.proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del01/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12779 del 2023). Invero, la censura in esame– nella parte in cui denuncia un errore di percezione da parte del giudice diappello nell’utilizzare informazioni probatorie (circa la pratica da parte dellesocietà interposte a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di prezzi di vendita del carburanteinferiori a quelli di mercato e, a sua volta, la pratica da parte di quest’ultima diun prezzo inferiore a quello praticato dalla concorrenza nella rivendita dellostesso al minuto tramite le c.d. pompe bianche) che si assumono non presentinegli atti processuali- non è stata formulata in tal senso, risultando inveceugualmente diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorioinvece preclusa al Giudice di legittimità.9.In conclusione, il ricorso va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/202610.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.11.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).12.La Corte fissa in euro 5.400,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 2.700,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 400/2025Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12131/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 10.800,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5.400,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.700,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti