CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 12779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35433-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie 114, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1142/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 22 novembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, sez. di Sassuolo, [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei suoi confronti, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 20.658,28 oltre interessi e spese, in restituzione di una somma asseritamente erogatale a titolo di mutuo infruttifero. L'opponente sostenne di non aver mai ricevuto in prestito da Costi la somma oggetto dell’ingiunzione perché il denaro le era stato affidato esclusivamente affinché lo consegnasse a suo figlio , amministratore di due società operanti nell’isola di Cuba, di cui lo stesso Costi era socio di minoranza; precisò che comunque le era stata consegnata soltanto la somma di £.20.000.000 (pari ad Euro 10.329,13) e non di £.40.000.000 come preteso nel ricorso per giunzione. L’opponente riferì altresì che, all'atto della consegna, Costi le aveva fatto sottoscrivere una prima ricevuta priva di data e, poi, una seconda datata 23 maggio 2000, senza tuttavia consegnarle altro denaro e dicendole che fosse necessaria una nuova dichiarazione perché la prima era risultata invalida; ella aveva perciò acconsentito alla sottoscrizione della seconda ricevuta soltanto perché rassicurata sull’avvenuta distruzione della precedente, ma Costi in realtà non aveva provveduto alla distruzione e comunque si era rifiutato di consegnarle la prima dichiarazione. Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - Con sentenza n. 6112 del 23/7/2010, il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto e condannando Costi alla restituzione dell’intera somma e alpagamento delle spese. 2. Con sentenza n. 1142/2018, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della sentenza impugnata, rigettò l’opposizione, condannando Weber al pagamento delle spese del doppio grado. Ritenne infatti la Corte che le due dichiarazioni rese da Webere da lei riconosciute , poste a fondamento del decreto ingiuntivo, costituissero promesse di pagamento titolate, con conseguente inversione dell’onere probatorio che, nella specie, non era stato adempiuto dalla opponentepromittente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Weber, affidato a nove motivi. Costi ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma I n. 4 cod. proc. civ. perché la C orte d’appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione da lei formulata secondo cui la dazione di denaro sarebbe stata unicae consistente in £.20.000.000, pur avendo lei rilasciato due ricevute. 1.2. Con il secondo motivo, Weber ha censurato la sentenza per violazione dell’art 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe accolto la sua impugnazione nonostante il mancato assolvimento dell’onere della prova dell’avvenuta dazione di due somme di denaro. 1.3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. Secondo la Corte territoriale, le due dichiarazioni poste a fondamento del ricorso monitorio sono simili quanto a contenuto ma non identiche graficamente e perciò stesso costituiscono due distinte Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - ed autonome promesse uni laterali di pagamento titolate perché contenenti l’indicazione della causa debendi della prestazione promessa, cioè il contratto di mutuo; del mutuo, poi, sono descritti gli elementi costitutivi ai sensi del 1813 cod. civ. e, cioè, l'accordo tra le parti, la consegna del denaro, l'obbligo di restituzione e la natura infruttifera: in entrambe le scritture Weber ha infatti dichiarato di ricevere una somma di danaro, indicata nell’ammontare di £.20.000.000 e ha accettato che il rimborso avvenisse a semplice richiesta da presentarsi con almeno tre mesi di preavviso; la Corte ha precisato pure che la mancanza della data non toglie valore alla scrittura che ne risulta priva perché questa indicazione è richiesta a pena di nullità soltanto per l'atto pubblico notarile. In questo quadro, la stessa Corte ha pure precisato che nel caso di promessa titolata il promissario creditore è sollevato dalla prova del suo diritto, ex art. 1988 cod. civ. e l'oggetto della prova contraria, circoscritto alla inesistenza, inefficacia ed estinzione del rapporto indicato è a carico del promittente; ha quindi rilevato che nella documentazione versata in atti e nelle deposizioni testimoniali raccolte non si rinvenisse una prova contraria adeguata. In particolare, sul punto, ha sottolineato che, nonostante i dichiarati rapporti familiari con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico delle società estere, Weber non ha prodotto in giudizio la ricevuta rilasciata dalle due società in relazione al preteso finanziamento o il bilancio delle società da cui evincere l'entrata finanziaria del socio minoritario; ha escluso, poi, la rilevanza della dichiarazione del teste secondo cui nell'incontro avvenuto in sua presenza Weber si sarebbe riconosciuta debitrice della somma di £.20.000.000, ma avrebbe specificato che non era personalmente obbligata perché i soldi le erano stati dati per il figlio; ha infatti rimarcato che «i rapporti societari e non» tra Costi, Weber e il figlio e le motivazioni che hanno indotto le Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - parti a sottoscrivere le scritture non ne invalidano gli effetti giuridici prodotti. In questa articolata motivazione non è perciò ravvisabile alcuna omessa pronuncia di cui al primo motivo, né alcuna inversione dell’onere probatorio in violazione dell’art. 2697 cod. civ. perché l’argomento della duplicazione delle scritture a fronte dell’asserita unica consegna di denaro- cioè l’inesistenza del rapporto obbligatorio per una delle due scritture - non è risultato, per la Corte, adeguatamente provato dalla promittente che ne aveva l’one re ; al contrario, è stata esplicitamente argomentata l’autonomia delle due promesse di pagamento e, in conseguenza, la loro autonoma efficacia probatoria della debenza della somma riportata, con relevatio abonere probandidel promissario creditore. In diritto, deve ribadirsi che l'art. 2697 cod. civ. è invocabile per contestare che il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali e, nello specifico, per affermare che fosse stata raggiunta la prova dell’unica dazione di denaro. Qualora, come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione, ma ciò nella specie non è accaduto (Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013; Sez. 2, n. 21587 del 22/08/2019 in motivazione). 3. Con il terzo motivo, infatti, Weber ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., ma l’ha nuovamente individuato «nell’ammontare della somma effettivamente consegnata» e nel la « riferibilit à delle due ricevute alla consegna di una sola somma di danaro di lire 20.000.000». Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 6 - 3.2. Con il quarto motivo, quindi, ha sostenuto , per le stesse ragioni in fatto, la nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ. per totale omissione di motivazione sul punto dell’avvenuta consegna della somma di £.20.000.000invece dei pretesi £.40.000.000. 3.3. I due motivi sono inammissibili perché, come riportato nell’esame delle prime due censure, la Corte territoriale ha escluso l’adeguatezza della prova contraria sulla veridicità della asserita unica dazione di denaro perché ha ritenuto irrilevante la prova testim oniale offerta dalla promittente: non ricorre perciò l’ipotesi né del n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., perchéle ragioni della decisione sono state coerentemente esposte, né del n. 5 perché i fatti sono stati considerati, sia pure diversamente da come auspicato dal ricorrente. 4. Con il quinto motivo, Weber ha prospettato la violazione dell’art. 1988 cod. civ. i n riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte d’appello «sostanzialmente ritenuto» che il contenuto delle scritture private, in considerazione del preteso loro chiaro tenore letterale, non potesse essere oggetto di prova contraria. 4.2. Il motivo è evidentemente inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi: la Corte d’appello, come detto, ha escluso l’adempimento, da parte di Weber, dell’onere – su di lei incombente - di provare l’inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la promessa, affermando proprio che la promessa di cui all’art.1988 cod. civ. non costituisce titolo dell’obbligazione ma implica unicamente la relevatio ab onere probandi del promissario creditore. Invero, per sua formulazione, la censura mira d’altro canto, ancora una volta, ad una rivalutazione in merito del materiale probatorio, evidentemente precluso in questa sede di legittimità. 5.Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 comma I Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 7 - n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le prove acquisite agli atti del processo, ritenendo erroneamente non provata la circostanza dell’avvenuta consegna della somma oggetto di causa da Costi soltanto al fine del finanziamento delle società. 5.2. Con il settimo motivo, la ricorrente ha ugualmente sostenuto la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte motivato adeguatamentela valutazione delle prove. 5.3. Con l’ottavo motivo, ha quindi prospettato la violazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 comma I n.5 cod. proc. civ., per le medesime considerazioni in fatto, ugualmente censurando la motivazione resa sullavalutazione delle prove. 5.4. Anche questi tre motivi, pure esaminabili congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili: una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022). Le censure in esame non sono state formulate in tal senso, risultando invece ugualmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio invece preclusa al Giudice di legittimità. Ric. 2018 n. 35433 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 8 - 6. Il nono motivo costituisce non propriamente una censura ma la richiesta di riforma delle spese in conseguenza dell’accoglimento del ricorsoed è in conseguenza assorbito. 7. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.117,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma