CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31532/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3564del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] –reverse charge – rottami di oro-questioni Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenzan. 1853/2023, emessa della Co rte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria , depositata in data 2 9 giugno 2023 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 2548/06/2017della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, esercente l’attività di commercio di preziosi usati (c.d. compro oro), avverso avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della GdF di Augusta (SR), l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi per il 2009, in relazione a diverse fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] metalli italiano s.p.a.,per un importo di euro 320.795,15, afferenti, ad avviso dell’Amministrazione, a cessioni di oggetti di oreficeria usati, senza alcuna trasformazione industriale del prodotto, con indebita applicazione del regime del reverse charge ( rottami auriferi - Iva non addebitata) di cui all’art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, dovendo invece trovare applicazione il diverso regime del margine di cui agli artt. 36 e segg. del d.l. n. 41/95; 2. In punto di diritto,per quanto di interesse, la C G T di II grado ha osservato che: 1) posto che era necessario l’effettivo svolgimento da parte del cessionario sul bene d’oro usato acquistato di un’ attività di fusione e trasformazione industriale del metallo ai fini di un’assimilazione, sotto il profilo del trattamento Iva, dell’acquisto dei beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato) soggetto al meccanismo del reverse charge, nella specie, l’esercizio da parte dell’azienda acquirente ([OSCURATO:PERSONA] italiano s.p.a.) dell’attività di commercializzazione dei beni usati –anche se mista all’attività di lavorazione e trasformazione- escludeva che i beni d’oro usati potessero essere ritenuti “per vocazione” sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale con conseguente inapplicabilità del regime del reverse charge; in particolare, dai dati documentati dall’Agenzia delle entrate risultava che le attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] “erano plurime e non riconducibili alla sola attività di fusione di metalli non ferrosi” con la conseguente unica opzione possibile in materia di applicazione alternativa dell’Iva consistente nel regime del margine; 2) non era configurabile la violazione del principio di neutralità dell’imposta in quanto, ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge era necessario, oltre all’indicazione da parte del cedente in fattura dell’annotazione “inversione contabile”, l’assolvimento da parte del cessionario degli adempimenti relativi alla doppia annotazione ai fini Iva. 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CGT di II grado ritenuto che non ricorrevano i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del reverse charge alle operazioni in questione di cessione di oggetti gioielleria usati avendo l’Agenzia documentato che le attività del cessionario [OSCURATO:PERSONA] erano “plurime” e non riconducibili alla sola attività di fusione di metalli non ferrosi; ciò senza considerare che la contribuente non aveva venduto direttamente a privati il metallo prezioso come prodotto finito ma aveva rivenduto gli oggetti di gioielleria usati ad un’unica impresa ([OSCURATO:PERSONA] metalli italiano s.p.a.) munita delle relative autorizzazioni e specializzata nel recupero del metallo prezioso(oro) attraverso il processo di affinazione chimica; pertanto, ad avviso della ricorrente, avuto riguardo alla destinazione finale dell’oggetto venduto, e, dunque, all’indiscussa attività di trasformazione finalizzata al recupero dell’oro effettuata dal soggetto cessionario, il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 17, comma 5 cit. denegando l’applicazione del regime dell’inversione contabile. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 25 del DPR n. 633/72, 178, par.1, della direttiva n.2006/112/Ce per avere la CGT di II grado ritenuto che non era ravvisabile una violazione del principio di neutralità dell’Iva non avendo il cessionario assolto alla prescrizione degli adempimenti relativi alla doppia annotazione laddove, nella specie, tale circostanza non fosse stata contestata nell’avviso (avendo il cessionario integrato le fatture ricevute con l’applicazione dell’aliquota Iva neutralizzando di fatto la detrazione con la doppia annotazione nel registro delle vendite e degli acquisti) e nonne fosse conseguito alcun danno erariale. 3. Imotivi – da trattare congiuntamente per connessione - sono manifestamente infondati. 3.1.L'art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile temporalmente, dispone «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25». L'art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7,nel testo applicabile temporalmente, prevede «1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricom prese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in 5 merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza». Tali disposizioni legislative interne sono conformi e attuano le correlative previsioni del diritto dell'UE ed in particolare dell'art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui «Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento (...) è effettuata da un soggetto passivo (...), gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta»; e dell'art. 199, paragrafo 1, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: (...) d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato VI;...», il quale ultimo individua le «Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi non ferrosi e di loro leghe». 3.2.Come chiarito anche dalla Corte di giustizia, l'art. 198, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], nel consentire agli Stati di prevedere, nelle situazioni cui si riferisce, un meccanismo di inversione contabile in base al quale il debitore Iva è il soggetto passivo destinatario dell'operazione assoggettata a detta imposta, introduce un'eccezione al principio espresso dall'art. 193, secondo cui l'Iva è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni e una prestazione di servizi imponibile, sicchéesso va interpretato in senso stretto, senza tuttavia essere privato di effetto (in tal senso Corte Giust., sentenze 13/6/2013, in causa C-125/12, Promociones y Costruciones B3200, punti 23 e 31, 26/4/2017, in causa C-564/15, Farkas; Cass., 15/07/2020, n. 14999). Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui è parte (in tal senso Corte Giust., sentenze del 26/1/2011, in causa C-218/10, ADV Allround, punto 26, e del 19/7/2012, A, C-33/11, punto 27), mentre la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione deve essere ricavata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio comune, tenendo conto, al contempo, del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (vedi, in tal senso, Corte di Giust., sentenza del 13 dicembre 2012, in causa C-395/11BLV Wohn- und Gewerbebau, punto 25) e, in caso di divergenze linguistiche, in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui è parte (v., in tal senso, Corte di Giust. sentenze del 3/3/2005, in C- 428/02, [OSCURATO:PERSONA] LystÚdehavn, punto 42, e del 13/6/2013, in causa C-125/12, Promociones y Construcciones 133 200, punto 22). Pertanto, il riferimento contenuto nell'art. 198, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], alle «cessioni di materiali ...», ribadito nell'allegato VI, va inteso nei termini espressi dall'art. 14, paragrafo 1, della medesima [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario» (vedi tra le tante, Corte di Giust. sentenza del 26/5/2016, in causa C-550/14, [OSCURATO:PERSONA]), mentre, con riguardo all'oggetto della cessione, l'allegato VI della direttiva elenca, al punto 1, le «cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero», al punto 2, le «cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi», al punto 3, le «cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosie non ferrosi [o] loro leghe» e, al punto 4, le «cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi [e] cascami». 3.3. Tenendo conto del complesso delle norme citate, questa Corte ha avuto modo di affermare che, ai fini dell'applicazione del regime d'inversione contabile, la questione fondamentale non sta tanto nel fatto che il bene ceduto sia un prodotto semilavorato, quanto piuttosto che si tratti di un prodotto d'oro ed il suo "tenore", con la conseguenza che «è il livello di purezza dell'oro contenuto nel bene ad essere decisivo per determinare se una cessione di 7 materiale d'oro o di prodotti semilavorati, come sopra intesi, rientri o no nell'ambito di applicazione dell'art. 198, paragrafo 2, della direttiva IVA», come affermato dalla Corte giust. in causa C-550/14, cit., punto 42, citata nella pronuncia, e che ai fini dell'applicazione dell'art. 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, è necessario e sufficiente «che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma medesima» (vedi Cass., Sez. 5, 6/4/2022, n. 11109). 3.4.Ai fini del reverse charge, non rileva, dunque, che l'attività di trasformazione del materiale d'oro o del semilavorato sia eseguita direttamente dal cessionario dell'operazione, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione sia la purezza del prodotto d’oro - quale condizione prioritaria emergente, con tutta evidenza, dalla nozione di "materiale d'oro" e di "prodotto semilavorato", la quale si presta di per sé soltanto ad escludere dal proprio ambito i prodotti finiti e i prodotti che non siano mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione -, sia la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo economico (vedi Cass., Sez. 5, 6/4/2022, n. 11109), a differenza di quanto previsto per il diverso regime del margine ex art. 311 della [OSCURATO:PERSONA], riferito, viceversa, a prodotti di occasione e, dunque, a beni suscettibili di reimpiego (Cass., Sez. 5, 06/05/2021, n. 11927). Tale interpretazione non solo è in linea con la lettera delle norme sopra riportate (art. 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, e 17, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972), ma è altresì coerente con l'obiettivo di prevenire frodi fiscali, perseguito dal legislatore unionale con il regime in esame (Cass., Sez. 5, 6/5/2021, n. 11927, che richiama Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-550/14, [OSCURATO:PERSONA] ApS, punto 30), il quale, come si è visto, costituisce, a sua volta, criterio utilizzabile a fini ermeneutici. Infatti, ciò che aumenta il rischio di frodi fiscali e giustifica, pertanto, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile per la cessione di determinati beni,fra cui l'oro, è l'elevato valore di mercato degli stessi rispetto alle dimensioni, che li rendono facilmente trasportabili e che nel commercio dell'oro, quando non si tratta di un prodotto finito, come un gioiello, è il tenore d'oro del bene in questionea determinarne il valore, con la conseguenza che il rischio di frodi fiscali è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d'oro di tale bene (in tal senso, Corte Giust. sentenza, 26/5/2016, in causa C-550/14, punto 41), sicché limitare l'applicazione di questo regime derogatorio ai soli casi in cui il bene viene trasformato dal cessionario, benché rispondente alle caratteristiche richieste, vanificherebbe la finalità con esso perseguita. 3.5.Alla stregua di quanto detto, questa Corte ha,dunque,affermato che in tema di IVA sulle cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati, il regime dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge"), previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, non richiede che il cessionario esegua direttamente l'attività di trasformazione del materiale aurifero ceduto o del semilavorato, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo (Sez.5, Ordinanza n. 26760 del 12/09/2022 ; nello stesso senso Sez.5, Ordinanza n. 22594 del 2024 ; sez.5, Ordinanza n. 665 del 2024 ). “In tema di IVA, il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oroche forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma” (Cass. n. 11927 del 2021 cit. e Cass. 11106 del 2022; nello stesso senso Sez.5, Ordinanza n. 22594 del 2024 ). 3.6.Nella sentenza impugnata la CGT ha fondato la conferma dell’atto impositivo sul rilievo del mancato assolvimento in capo alla contribuente dell’onere di provare i presupposti (contestati) per l’applicazione del regime più favorevole del reverse charge in luogo di quello rilevato dall’Ufficio del margine - non avendo, in particolare, quest’ultima provato –in base ad un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità- la sostanziale destinazione degli oggetti di oreficeria oggetto di cessione non immediatamente al consumo ma all’eccepito processo di fusione e di recupero dei metalli preziosi (nella fattispecie, l’esercizio da parte dell’azienda acquirente dell’attività di commercializzazione di beni usati -anche se mista all’attività di lavorazione e trasformazione- esclude che i beni d’oro usati possano essere ritenuti per vocazione sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale e, quindi, il regime del reverse chargenon risulta applicabile. Infatti, dai dati documentati dall’Agenzia delle Entrate, si è evidenziato che le attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] fossero plurime e non riconducibili alla sola attività di fusione di metalli non ferrosi come sostenuto dalla contribuente…); in particolare, la CGT ha appurato, attraverso un accertamento di fatto riservato al suo sindacato, l’esercizio da parte della azienda-acquirente di un’attività di commercializzazione dei beni usati - anche se mista a quella di lavorazione e trasformazione dei metalli non ferrosi - escludendo con ciò laspecifica destinazione dei rottami , oggetto di cessione , al processo di affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso(v. Sez. 5, Ordinanza n. 22003 del 2024, in un’analoga ipotesi di attività di commercializzazione di beni usati, ancorché mista all’attività di lavorazione e trasformazione).La CGT ha ritenuto, dunque, in ossequio ai suddetti prin cipi di diritto, illegittima l’applicazione del regime del reverse charge , dovendo applicarsi il diverso regime del margineatteso che, nella specie, in base ad un insindacabile apprezzamento di merito,si trattava sostanzialmente di prodotti immediatamente destinati al consumo (non rispondenti ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma). 3.7. Quanto all’assunta violazione del principio di neutralità dell’Iva dedotta con il secondo motivo, nella sentenza impugnata, la CGTdi II grado, ben governando i suddetti principi di dirittosopra richiamati (ex multis, Cass. 22 novembre 2024 n. 22003), ha rigettato l’eccezione di inesistenza di alcun danno erariale atteso che, nella specie- in presenza di un accertato sostanziale inadempimento da parte della contribuente-cedente delle prescrizioni di cui all’art. 17, comma 5, cit.e dell’avvenuta detrazione dell’imposta da parte del cessionario (v. avviso riportato a pag. 14 del ricorso)- non vi era duplicazione di imposta né violazione del principio di neutralità dell’Iva, trattandosi di un’ipotesi di evasione d’imposta per indebita applicazione del regime di favore del reverse charge. In particolare, l’indebita applicazione del regime del reverse chargein luogo di quello del margine ha inciso sulla detrazione Iva essendo stata con l’autofattura emessa dal cessionario denunciata l’Iva per l’intero (anziché quella ridotta in base al regime del margine), imposta che non avrebbe potuto essere detratta (per la differenza tra l’importo detraibile in base al regime del reverse charge e quello detraibilein base al regime del margine) con conseguente configurazione di un evento di danno erariale (v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24561 del 2022 con particolare riguardo al profilo delle sanzioni). 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez.1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 7.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2. 2 00,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228