CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1945/07/2024, della Corte di Giustizia diII grado della Calabria, depositata in data 16.07.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suocuratore propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delleentrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la sentenza n.3853/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella dipagamento emessa, ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633del 1972, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU 2016, perl’annualità 2015, con la quale veniva iscritta a ruolo la somma complessiva dieuro 39.463,34 per omessi e/o tardivi versamenti, ai fini Irpef e Iva, scaturitidal mancato riconoscimento di eccedenze di credito dell’anno precedente stantela presentazione tardiva (in data 3.12.2016) della dichiarazione integrativa afavore nonché per assunto indebito utilizzo in compensazione di un creditod’imposta “residuo della precedente dichiarazione” per gli esercenti salecinematografiche, oltre interessi e sanzioni.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT ha affermato che:1) l’Ufficioaveva riesaminato la posizione del contribuente in sede di mediazione e avevaNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026rilevato che, per l’anno di imposta in questione [recte: per l’anno 2014] ilcontribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa a favore in data3.12.2016 intempestiva per cui i crediti esposti erano stati disconosciuti comeriporto all’anno successivo (2015); 2) dall’esame delle due dichiarazioni, eraemerso che l’integrazione della dichiarazione originaria (2014) era riferitasoltanto al quadro RU, all’indicazione del credito d’imposta per esercenti salecinematografiche spettante nell’anno, mentre era rimasta invariata ladichiarazione ai fini IRPEF ed IVA liquidati con esito a credito. Sulla base dellerisultanze della liquidazione della dichiarazione originaria, presentata per l’annod’imposta 2014, in sede di mediazione, erano stati quindi riconosciuti il creditoIRPEF pari ad € 3.961,00 ed IVA pari ad € 3.065,00 ed era stata effettuata lariliquidazione della dichiarazione relativa all’annualità contestata che avevacomportato uno sgravio parziale della cartella in esame. L’Ufficio precisava chela parte residua si riferiva al recupero del credito d’imposta che non era statodocumentato mediante l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Ufficiocompetente (ovvero la SIAE) all’attribuzione ed al monitoraggio del suddettocredito da cui si potesse evincere l’importo spettante nell’annualità 2015 e quelloriportato residuo dalle precedenti annualità.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo la decisione ed è stata quindidisposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,380bis e 380 bis.1 c.p.c.6. l’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.PR n. 600/73Numero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026e 54-bis del DPR n. 633/72 per avere la CGT confermato la legittimità dellacartella di pagamento in questione, sebbene fosse stata esperita la proceduraautomatizzata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 36-bise 54-bis cit., senza l’adozione di un autonomo e motivato atto di recupero. Inparticolare, la CGT aveva ritenuto legittimo il recupero, con la proceduraautomatizzata, del credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche - ilcui ammontare (pari a euro 15.829,00) era costituito, in parte, dall’eccedenzadi credito dell’anno precedente e in parte dal credito maturato nell’anno in corso(2015)- in quanto la contribuente non aveva documentato, mediante l’esibizionedella certificazione rilasciata dalla SIAE, la genesi dello stesso; con ciòeffettuando una sorta di indiretto sindacato, implicante una valutazione, sullaspettanza del credito incompatibile con la procedura automatizzata. Peraltro, laricorrente evidenzia come il credito d’imposta fosse stato, nella specie,semplicemente esposto nel quadro RU della dichiarazione MU 2016 senza essereutilizzato in compensazione.1.1.Il motivo è, in parte inammissibile e, in parte, infondato.1.2. In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti impugnati si evinceche, all’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per il2015 (MU 2016), veniva notificata, in data 25.4.2019, la cartella di pagamentoin questione con la quale venivano iscritte a ruolo somme ai fini Irpef e Iva peromesso e/o tardivo versamento, scaturenti dal mancato riconoscimento dieccedenze di credito dell’anno precedente nonché veniva recuperato l’importo di15.829,00 a titolo di credito d’imposta “residuo della precedente dichiarazione”(2014) per gli esercenti sale cinematografiche. Riesaminata la posizione dellacontribuente in sede di mediazione, in tale sede, veniva rilevato che lacontribuente aveva presentato tardivamente, in data 3.12.2016, per l’annualitàprecedente (2014) una dichiarazione integrativa a favore per cui i crediti iviesposti erano stati disconosciuti come riporto nell’anno successivo; inparticolare- come riferito dalla CGT- dall’esame delle due dichiarazioni eraemerso che l’integrazione della dichiarazione originaria era riferita soltanto alNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026quadro RU relativamente all’indicazione del credito di imposta per esercenti salecinematografiche spettante nell’anno mentre era rimasta invariata ladichiarazione, ai fini Irpef e Iva, liquidati con esito a credito. Da qui, stante ilriconoscimento del credito Irpef e Iva, la riliquidazione della dichiarazionerelativa all’annualità contestata con sgravio parziale della cartella che- perquanto ancora di interesse- involge il recupero del credito d’imposta pari a euro15.829,00 per gli esercenti sale cinematografiche, quale credito “residuo dellaprecedente dichiarazione” (2014).1.3. L’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile «rationetemporis», vigente successivamente alle modifiche apportate dall’art. 25,comma 3, del D. Lgs. n. 158 del 2015, così recita: «1. Avvalendosi di procedureautomatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periododi presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazionedelle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti inbase alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2.Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazionipresentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazionefinanziaria provvede a: (…) c)ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misurasuperiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei datirisultanti dalle dichiarazioni (…).1.4.Questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di accertamenti econtrolli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore impostaai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (norma che in materia di IVAtrova il suo corrispondente nell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) èammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllomeramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di unacorrezione di errori materiali o di calcolo, non potendo in tal modo risolversiquestioni giuridiche (cfr., ex multis, Cass. sez.5, n. 794 del 2025; Cass. n.3752/2019, Cass. n. 30791/2018, Cass. n. 29582/2018, Cass. n. 11292/2016).Numero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/20261.5.L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del d.P.R.n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in baseall'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dalcontribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero erroreo derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma nonnell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dalmero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass.n. 8462/2024, Rv. 67085901). In tale caso, inoltre, è legittima l'iscrizione a ruolodella maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento,quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò cheavviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formalicontenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuentereperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddettoraffronto (Cass. n. 24747/2020, Rv. 65949701, nello stesso senso Cass. n.39331/2021, Rv. 66309501, secondo cui, in tema di controlli delle dichiarazionitributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione didetrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implicavalutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensidegli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,non essendo necessario un previo avviso di recupero; v. da ultimo, Cass. sez. 5,n. 2953 del 2025).1.6.Con particolare, riferimento al credito d’imposta, poi, la Suprema Corte haaffermato che, in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di impostaerroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedentipotrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non ancheall'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito nondichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamenteutilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confrontiNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importomediante la notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 20643/2021, Rv.66193201; Cass. sez. 5, n. 2953 del 2025).1.7.Nella specie, la CGT ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nelritenere legittima la cartella impugnata - per la parte ancora di interesse relativaal recupero del credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche pari a euro15.829,00, quale “credito residuo della precedente dichiarazione” (v. cartellaallegata al ricorso)- atteso che l’iscrizione a ruolo era nata da una verificacartolare di dati indicati dalla contribuente e dalle incongruenze dagli stessirisultanti, in particolare, avuto riguardo al raffronto tra la dichiarazione per il2015 (MU 2016) e quella per il 2014, oggetto, proprio con riferimento al creditodi imposta per esercenti sale cinematografiche (riportato nel quadro RU del MU2016 quale residuo della precedente dichiarazione) di una dichiarazioneintegrativa a favore tardivamente presentata in data 3.12.2016 e, pertanto,priva di effetti. Posto quanto sopra, esula dall’espletata procedura automatizzatacompiuta sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalledichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, ilriferimento da parte della CGT al rilievo operato dall’Ufficio- in sede dimediazione- della mancata documentazione del credito d’imposta recuperatomediante esibizione della “certificazione rilasciata dall’Ufficio competente(ovvero la SIAE) all’attribuzione ed al monitoraggio del suddetto credito da cuisi potesse evincere l’importo spettante nell’annualità 2015 e quello riportatoresiduo dalle precedenti annualità”.1.8.Involge poi un profilo nuovo non trattato nella sentenza impugnata e,dunque, inammissibile, la (sub)censura concernente il mancato utilizzo incompensazione del credito d’imposta di euro 15.829,00 che sarebbe stato, adavviso della ricorrente, soltanto esposto nel quadro RU della dichiarazione MU2016 con conseguente illegittimità, anche sotto tale aspetto, della impugnatacartella di pagamento. In ogni caso, dalla cartella di pagamento allegata alricorso, nel dettaglio degli importi dovuti- per quanto ancora di interesse- èriportato quello di euro 15.829,00 a titolo di “recupero di crediti d’impostaNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026esercenti sale cinematografiche – omesso o carente versamento”, il che implicala contestazione di un debito nei confronti dell'Amministrazione derivantedall’assunto indebito utilizzo del detto credito di imposta esposto indichiarazione.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000per avere la CGT erroneamente rigettato la censura di difetto di motivazione delruolo portato dalla cartella di pagamento atteso che, nell’ipotesi di proceduraautomatizzata, l’obbligo di motivazione poteva essere assolto mediante il merorichiamo al contenuto della dichiarazione essendo il contribuente già aconoscenza delle medesime. In particolare, ad avviso della ricorrente, taleprincipio non poteva essere applicato all’ipotesi di specie in cui il motivo fondantedell’operata iscrizione a ruolo era stato quello del recupero del credito d’impostacon la dizione “omesso o carente versamento”. Peraltro, nella motivazione dellacartella, oltre ad essere indicata la voce “recupero credito d’imposta esercentisale cinematografiche” era stata aggiunta anche la voce “omesso o carenteversamento” il che rendeva ulteriormente indecifrabile la ragione fondantel’operata iscrizione a ruolo.2.1.Il motivo è infondato.2.2. Questa Corte ha affermato che «La cartella di pagamento emessa all'esitodi un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cuil'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessaridirettamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a talepretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalladichiarazione» (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655 – 01; Cass6812/19; Cass 14236/17 e Cass 23240/17, Cass. n. 15654 del 2020); quantoalle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36 - bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bisd.P.R. n.633/1972 - è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nellacondizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesaNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assoltodall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio conriferimento al debito per tributi vari ed interessi (SU Sentenza 14 luglio 2022, n.22281). Inoltre, questa Corte ha precisato che, con riferimento al profilo dellamotivazione, la Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento,nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per laprima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nelcaso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuentemedesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessie sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova giànella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dellapretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assoltodall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. sez. 5,n. 2953 del 2025; Cass. n. 14236/2017, Rv. 64443401).2.3.Nella sentenza impugnata la CGT, in ossequio ai suddetti principi, haaffermato che l’obbligo di motivazione poteva era stato correttamente assolto,nella specie, tramite il mero richiamo alle dichiarazioni fiscali. Né nella speciesussiste specifica contestazione in ordine al computo degli interessi indicati incartella.3.In conclusione, il ricorso va rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 delNumero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/202627/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).6.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 4540/2025Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 9888/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente