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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39331/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8687-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7546/92018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 08687 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- Rg 8687 2019 Agenzia c/ [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'accertamento della debenza o meno di un credito d'imposta implichi valutazioni di merito che impongono un contraddittorio preventivo, mentre l'Agenzia ha allegato solo un estratto telematico di una comunicazione, dal quale non è possibile provare siffatto adempimento.

Il contribuente, è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 36 bis dpr 600/73, dell'art. 6

I. 212/2000, essendo legittima la procedura adottata nella fattispecie, di cui alla norma indicata, trattandosi di disconoscimento di crediti sulla base di dati risultanti dalla dichiarazione.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 4360/2017; n. 24747/2020; n. 29582/2018; n. 4360/2017). 2.2.In particolare sullo specifico tema del disconoscimento del credito di imposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16 novembre 2018, n. 29582).

Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame. 2.3.Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2017, n. 4360).

2.4. Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione della cartella di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, che non risulta preceduta dalla comunicazione dell'avviso di irregolarità, si è limitata a disconoscere il credito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunché nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicché la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omessa indicazione.

3. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.

Roma, 6 ottobre 2021 Il resid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8687-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7546/92018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 08687 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Rg 8687 2019 Agenzia c/ [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'accertamento della debenza o meno di un credito d'imposta implichi valutazioni di merito che impongono un contraddittorio preventivo, mentre l'Agenzia ha allegato solo un estratto telematico di una comunicazione, dal quale non è possibile provare siffatto adempimento. Il contribuente, è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 36 bis dpr 600/73, dell'art. 6 I. 212/2000, essendo legittima la procedura adottata nella fattispecie, di cui alla norma indicata, trattandosi di disconoscimento di crediti sulla base di dati risultanti dalla dichiarazione. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 4360/2017; n. 24747/2020; n. 29582/2018; n. 4360/2017). 2.2.In particolare sullo specifico tema del disconoscimento del credito di imposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16 novembre 2018, n. 29582). Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame. 2.3.Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2017, n. 4360). 2.4. Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione della cartella di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, che non risulta preceduta dalla comunicazione dell'avviso di irregolarità, si è limitata a disconoscere il credito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunché nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicché la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omessa indicazione. 3. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania. Roma, 6 ottobre 2021 Il resid