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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2024

Cassazione n. 13367/2026

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a delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1617/2024 depositata il 31/12/2024.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che la E Repair S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Livorno, la cartella di pagamento n.06120200009386361000 avente ad oggetto IVA per l’anno 2017, emessaai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972.La CGT di primo grado rigettava il ricorso.2.

La società proponeva appello, osservando che la cartella era priva dimotivazione e che la CGT di primo grado aveva fatto cattiva applicazionedei principi contenuti nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 54bis d.P.R. 633/1972.Con sentenza n. 1617/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana rigettava l’appello, osservando che le cartelle emesseai sensi degli art. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973 sonolegittime, anche se non sono precedute dalla comunicazione di irregolaritàprevista dal terzo comma di tali articoli, solo quando vengono riscontratidegli errori nella dichiarazione; in ogni caso, la relativa omissionecostituisce semplice irregolarità.

Ha quindi evidenziato, con riguardo allavicenda in esame, che la stessa contribuente aveva affermato (a pag. 3dell’appello) che, la cartella notificata in data 18/1/22 riguardava gliimporti oggetto della comunicazione degli esiti del controllo del22/5/2018, così «assumendo, quindi, di essere a conoscenza dei motivisottostanti la cartella».

Nel caso di specie, era intervenuto un merocontrollo di natura cartolare all’esito del quale era stato disconosciuto ilpagamento eseguito dalle accollanti.

Ha infine riconosciuto la sussistenzadi tutti gli elementi per l’applicazione della sanzione.3.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972.

La stessa haricostruito l’articolata vicenda, deducendo, innanzi tutto, che, conl’intermediazione di alcuni professionisti, aveva ottenuto l’accollo da partedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di una parte deisuoi debiti tributari per IVA.A seguito di tale operazione, la società aveva in un primo momentocontestato ai professionisti coinvolti che, nel proprio cassetto fiscale, nonrisultavano i versamenti compiuti dalle accollanti e che vi era difformitàtra i modelli F24 cartacei, in cui risultava quale obbligata principale lastessa E Repair S.r.l., e quelli inviati all’Agenzia delle Entrate, in cuiobbligate principali risultavano invece le accollanti.

Aveva quindi ricevutodall’Agenzia delle Entrate una comunicazione con la quale sirappresentava la mancanza del pagamento dell’IVA per il IV trimestre2017, con un ammanco di € 77.351,81, sostanzialmente pari all’importooggetto della cartella, seguita da una successiva comunicazione delmedesimo tenore.

Anche in questa circostanza erano intervenuti i predettiprofessionisti, rappresentando che il disguido era dovuto al non correttoabbinamento dei pagamenti eseguiti dalle accollanti ed ottenendo, aseguito di un incontro con il personale dell’Agenzia delle Entrate,dichiarazione di IVA regolare.Successivamente, in data 18/1/2022, era stata notificata la cartellaoggetto della presente controversia.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così ricostruita la vicenda, la ricorrente ha dedotto che non potevaessere emessa la cartella impugnata perché i controlli automatizzati sierano conclusi, a seguito delle due menzionate comunicazioni, con ladichiarazione di IVA regolare.

Il procedimento di cui all’art. 54 bis cit. èvolto a rimuovere solo inesattezze risultanti ictu oculi dalla dichiarazione,che non comportano valutazioni e non danno luogo ad una vera e propriacartella era stata emessa a seguito di un’attività di tutt’altra natura,consistita nel “disabbinamento” dei modelli F24 contenenti i pagamentieseguiti dalle accollanti a seguito di una vera e propria valutazionecompiuta dall’Amministrazione in ordine alla possibilità per queste ultimedi provvedere al pagamento di debiti altrui oggetto di accollo attraverso ifinanziamenti ottenuti ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.l. 8/2017 conv. inl. 45/2017 che, invece, potevano essere destinati solo al pagamento deidebiti tributari propri indicati nell’art. 48 d.l. 189/2016 conv. in l.229/2016.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «L'iscrizione a ruolodella maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando ildovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sullabase dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materialio di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolverequestioni giuridiche, […]» (Cass. n. 9759/2024; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass. n. 11292/2016).È stato altresì affermato che «L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non siNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive deidati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, aseconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validitàdella cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stessosenso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Anche quando la cartella ha ad oggetto crediti relativi a tributiarmonizzati, proprio in considerazione delle modalità con cui viene svolto ilcontrollo, l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.U. n. 17758/2016).

Appare significativo, del resto, che l’art. 6 bis l.212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile alla presentecontroversia), che estende il contraddittorio preventivo a tutti i tributi,disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.1.3 Tanto premesso, va rilevato che tali principi sono staticorrettamente applicati dal giudice d’appello che ha qualificato comemeramente cartolare il controllo che ha dato luogo all’emissione dellacartella.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infatti, non è stata compiuta alcuna valutazione da partedell’Amministrazione, in quanto la cartella non risulta emessa inconsiderazione del disconoscimento dei presupposti giuridici per l’accollo,ma a seguito del “disabbinamento” dei modelli F24 relativi ai versamentidell’IVA.La stessa ricorrente, riferisce che «gli F24 cartacei (docc. 7 e 7 bis delfascicoletto, ex art. 369 bis comma 2° n. 4 cpc) non corrispondevano,inoltre, agli F24 inviati all’Agenzia delle Entrate (doc. 8 del fascicoletto, exart. 369 bis comma 2° n. 4 cpc); nei primi, invero, ovvero quelliquietanzati dalla Banca (sub. doc. 7), figurava E Repair srlu comecontribuente principale e come coobbligate le accollanti, in quelli inviati adADE l’inverso» (cfr. ricorso per cassazione pagine 3-4).

Per tali ragioni,aveva ricevuto una prima comunicazione nel mese di marzo 2018 ed unsecondo avviso il 22/5/2018, a seguito del quale, uno dei professionisti aiquali la società si rivolgeva, aveva riferito che «il problema potesse essereaggirato e risolto se solo AdE avesse effettuato i corretti abbinamenti deipagamenti tra deleghe cartacee e deleghe inviate ad AdE (in ordine,chiaramente, alla individuazione del contribuente principale)» (cfr. pagina5 del ricorso per cassazione).

Tali problemi erano poi stati risoltipoi rilasciato la dichiarazione di IVA regolare.Orbene, è chiara la natura meramente cartolare del controllo che hadato luogo all’emissione della cartella in questione, riguardantel’abbinamento dei modelli F24, come appare evidente dal riferimento,contenuto nella cartella – e posto in risalto dal giudice d’appello (pagina 4della sentenza impugnata) - alla «comunicazione degli esiti del controllopredisposta in data 22-05-2018».

Poco importa se, come sostiene laricorrente, il “disabbinamento” dei modelli F24 sia stato compiutomanualmente, giacché ciò non muta la natura del controllo dovuto ai vizidei modelli F24, già oggetto della comunicazione del 22/5/2018; non èNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026ravvisabile, dunque, alcuna valutazione di natura giuridica o fattuale allabase della cartella.Infine, la dichiarazione di regolarità dell’IVA non preclude la possibilitàdi un successivo controllo ex art. 54 bis d.P.R. 600/1973, comesembrerebbe sostenere la ricorrente, non risultando che l’Amministrazionesia incorsa in alcuna decadenza; né era necessaria una comunicazione aisensi del terzo comma della norma richiamata, in considerazione delcontenuto della cartella, nonché della vicenda pregressa.Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.2.

In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €2.900, in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c. e di € 1.450, in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.800,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,di € 2.900,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore dellacassa delle ammende, di € 1.450,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1617/2024 depositata il 31/12/2024.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che la E Repair S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Livorno, la cartella di pagamento n.06120200009386361000 avente ad oggetto IVA per l’anno 2017, emessaai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972.La CGT di primo grado rigettava il ricorso.2. La società proponeva appello, osservando che la cartella era priva dimotivazione e che la CGT di primo grado aveva fatto cattiva applicazionedei principi contenuti nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 54bis d.P.R. 633/1972.Con sentenza n. 1617/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana rigettava l’appello, osservando che le cartelle emesseai sensi degli art. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973 sonolegittime, anche se non sono precedute dalla comunicazione di irregolaritàprevista dal terzo comma di tali articoli, solo quando vengono riscontratidegli errori nella dichiarazione; in ogni caso, la relativa omissionecostituisce semplice irregolarità. Ha quindi evidenziato, con riguardo allavicenda in esame, che la stessa contribuente aveva affermato (a pag. 3dell’appello) che, la cartella notificata in data 18/1/22 riguardava gliimporti oggetto della comunicazione degli esiti del controllo del22/5/2018, così «assumendo, quindi, di essere a conoscenza dei motivisottostanti la cartella». Nel caso di specie, era intervenuto un merocontrollo di natura cartolare all’esito del quale era stato disconosciuto ilpagamento eseguito dalle accollanti. Ha infine riconosciuto la sussistenzadi tutti gli elementi per l’applicazione della sanzione.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972. La stessa haricostruito l’articolata vicenda, deducendo, innanzi tutto, che, conl’intermediazione di alcuni professionisti, aveva ottenuto l’accollo da partedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di una parte deisuoi debiti tributari per IVA.A seguito di tale operazione, la società aveva in un primo momentocontestato ai professionisti coinvolti che, nel proprio cassetto fiscale, nonrisultavano i versamenti compiuti dalle accollanti e che vi era difformitàtra i modelli F24 cartacei, in cui risultava quale obbligata principale lastessa E Repair S.r.l., e quelli inviati all’Agenzia delle Entrate, in cuiobbligate principali risultavano invece le accollanti. Aveva quindi ricevutodall’Agenzia delle Entrate una comunicazione con la quale sirappresentava la mancanza del pagamento dell’IVA per il IV trimestre2017, con un ammanco di € 77.351,81, sostanzialmente pari all’importooggetto della cartella, seguita da una successiva comunicazione delmedesimo tenore. Anche in questa circostanza erano intervenuti i predettiprofessionisti, rappresentando che il disguido era dovuto al non correttoabbinamento dei pagamenti eseguiti dalle accollanti ed ottenendo, aseguito di un incontro con il personale dell’Agenzia delle Entrate,dichiarazione di IVA regolare.Successivamente, in data 18/1/2022, era stata notificata la cartellaoggetto della presente controversia.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così ricostruita la vicenda, la ricorrente ha dedotto che non potevaessere emessa la cartella impugnata perché i controlli automatizzati sierano conclusi, a seguito delle due menzionate comunicazioni, con ladichiarazione di IVA regolare. Il procedimento di cui all’art. 54 bis cit. èvolto a rimuovere solo inesattezze risultanti ictu oculi dalla dichiarazione,che non comportano valutazioni e non danno luogo ad una vera e propriacartella era stata emessa a seguito di un’attività di tutt’altra natura,consistita nel “disabbinamento” dei modelli F24 contenenti i pagamentieseguiti dalle accollanti a seguito di una vera e propria valutazionecompiuta dall’Amministrazione in ordine alla possibilità per queste ultimedi provvedere al pagamento di debiti altrui oggetto di accollo attraverso ifinanziamenti ottenuti ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.l. 8/2017 conv. inl. 45/2017 che, invece, potevano essere destinati solo al pagamento deidebiti tributari propri indicati nell’art. 48 d.l. 189/2016 conv. in l.229/2016.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «L'iscrizione a ruolodella maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando ildovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sullabase dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materialio di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolverequestioni giuridiche, […]» (Cass. n. 9759/2024; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass. n. 11292/2016).È stato altresì affermato che «L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non siNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive deidati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, aseconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validitàdella cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stessosenso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Anche quando la cartella ha ad oggetto crediti relativi a tributiarmonizzati, proprio in considerazione delle modalità con cui viene svolto ilcontrollo, l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.U. n. 17758/2016). Appare significativo, del resto, che l’art. 6 bis l.212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile alla presentecontroversia), che estende il contraddittorio preventivo a tutti i tributi,disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.1.3 Tanto premesso, va rilevato che tali principi sono staticorrettamente applicati dal giudice d’appello che ha qualificato comemeramente cartolare il controllo che ha dato luogo all’emissione dellacartella.Numero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infatti, non è stata compiuta alcuna valutazione da partedell’Amministrazione, in quanto la cartella non risulta emessa inconsiderazione del disconoscimento dei presupposti giuridici per l’accollo,ma a seguito del “disabbinamento” dei modelli F24 relativi ai versamentidell’IVA.La stessa ricorrente, riferisce che «gli F24 cartacei (docc. 7 e 7 bis delfascicoletto, ex art. 369 bis comma 2° n. 4 cpc) non corrispondevano,inoltre, agli F24 inviati all’Agenzia delle Entrate (doc. 8 del fascicoletto, exart. 369 bis comma 2° n. 4 cpc); nei primi, invero, ovvero quelliquietanzati dalla Banca (sub. doc. 7), figurava E Repair srlu comecontribuente principale e come coobbligate le accollanti, in quelli inviati adADE l’inverso» (cfr. ricorso per cassazione pagine 3-4). Per tali ragioni,aveva ricevuto una prima comunicazione nel mese di marzo 2018 ed unsecondo avviso il 22/5/2018, a seguito del quale, uno dei professionisti aiquali la società si rivolgeva, aveva riferito che «il problema potesse essereaggirato e risolto se solo AdE avesse effettuato i corretti abbinamenti deipagamenti tra deleghe cartacee e deleghe inviate ad AdE (in ordine,chiaramente, alla individuazione del contribuente principale)» (cfr. pagina5 del ricorso per cassazione). Tali problemi erano poi stati risoltipoi rilasciato la dichiarazione di IVA regolare.Orbene, è chiara la natura meramente cartolare del controllo che hadato luogo all’emissione della cartella in questione, riguardantel’abbinamento dei modelli F24, come appare evidente dal riferimento,contenuto nella cartella – e posto in risalto dal giudice d’appello (pagina 4della sentenza impugnata) - alla «comunicazione degli esiti del controllopredisposta in data 22-05-2018». Poco importa se, come sostiene laricorrente, il “disabbinamento” dei modelli F24 sia stato compiutomanualmente, giacché ciò non muta la natura del controllo dovuto ai vizidei modelli F24, già oggetto della comunicazione del 22/5/2018; non èNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026ravvisabile, dunque, alcuna valutazione di natura giuridica o fattuale allabase della cartella.Infine, la dichiarazione di regolarità dell’IVA non preclude la possibilitàdi un successivo controllo ex art. 54 bis d.P.R. 600/1973, comesembrerebbe sostenere la ricorrente, non risultando che l’Amministrazionesia incorsa in alcuna decadenza; né era necessaria una comunicazione aisensi del terzo comma della norma richiamata, in considerazione delcontenuto della cartella, nonché della vicenda pregressa.Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.2. In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €2.900, in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c. e di € 1.450, in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.800,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,di € 2.900,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore dellacassa delle ammende, di € 1.450,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 10421/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 13367/2026Data pubblicazione 08/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti