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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 20900/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cestola, dichiaratasi amministratore unico,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 888/2023 depositata il 26/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/20261.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti, si evince che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava la cartella dipagamento n. 063 2016 0001289175 (notificata il 30/3/2016) per IVArelativa all’anno 2012, emessa a seguito di controlli automatici ai sensidell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972, dolendosi, per quanto ancora interessa inquesta sede, dell’omessa notifica della comunicazione di irregolarità.La CTP accoglieva il ricorso, osservando che la notifica di tale atto nonsi era perfezionata.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marcheaccoglieva l’appello dell’Amministrazione, osservando che né l’art. 6,comma 5°, l. 212/2000, né l’art. 2 bis, comma 1°, lett. a) d.l. 203/2005conv. in l. 248/2005 prevedevano che al cd. avviso bonario si applicasserole regole delle notificazioni; nel caso di specie, la comunicazione era statainviata tramite semplice raccomandata che era stata depositata pressol’ufficio postale, con la conseguenza che, in base all’art. 40, comma 2°,d.P.R. 655/1982, la conoscenza doveva ritenersi avvenuta dopo trentagiorni dal deposito e, dunque, in data 27/2/2015.

Non trovavaapplicazione, invece, ad avviso della corte regionale, l’art. 140 c.p.c..3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato la“violazione e falsa applicazione” degli artt. 6, comma 5°, l. 212/2000 e 2bis, comma 1°, lett. a) d.l. 203/2005.Ad avviso della ricorrente, il riferimento, nelle norme in questione, alla“comunicazione” non comporta l’inapplicabilità della disciplina sulleNumero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026notificazioni, ma soltanto la possibilità per l’Amministrazione di provvederealla «notificazione semplificata, cioè quella fatta direttamente dall’enteimpositore» dell’avviso di irregolarità; tale affermazione troverebbeconferma nell’autonoma impugnabilità del cd. avviso bonario.1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di“violazione e falsa” applicazione dell’art. 8 l. 890/1982 «in unainterpretazione costituzionalmente orientata» alla luce degli artt. 24 e 111Cost.Ad avviso della ricorrente, alla fattispecie in esame dovrebbero trovareapplicazione l’art. 14 l. 890/1982 e, in caso di notifica per compiutagiacenza, l’art. 8, comma 4°, l. 890/1982.

In considerazione dellaviolazione di tali norme, non aveva potuto beneficiare della previsionecontenuta nell’art. 2, comma 2°, d.lgs. 462/1997.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa laloro stretta connessione, sono infondati.Va innanzi tutto rilevato che, sebbene la ricorrente non abbia indicato ivizi denunciati tra quelli elencati nell’art. 360, comma 1°, c.p.c., appareevidente che entrambe le doglianze possono essere ricondotte allafattispecie di cui al n. 3); la mancanza di tale indicazione non determinapertanto l’inammissibilità dei motivi, essendo comprensibile il lorocontenuto (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n.21819/2017).Va osservato poi che costituisce principio consolidato quello per ilquale «L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, èammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllomeramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di unacorrezione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, conquesta modalità, risolvere questioni giuridiche, […]» (Cass. n. 9759/2024;Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass.n. 11292/2016).È stato altresì affermato che «L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non silimiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive deidati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, aseconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validitàdella cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stessosenso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Anche quando la cartella ha ad oggetto crediti relativi a tributiarmonizzati, proprio in considerazione delle modalità con cui viene svolto ilcontrollo, l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.U. n. 17758/2016).

Appare significativo, del resto, che l’art. 6 bis l.212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile alla presentecontroversia), che estende il contraddittorio preventivo a tutti i tributi,disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloNumero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026formale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.1.4 Tanto premesso, va rilevato che la previsione della preventivacomunicazione contenuta nel comma 3° dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972 (edell’art. 36 bis d.P.R. 600/1973) è intervenuta ad opera del d.lgs.32/2001, con cui si recepiva la previsione dell’art. 6, comma 5°, l.212/2000.Orbene, né l’art. 6, comma 5°, l. 212/2000 (che fa riferimento ad uninvito «a mezzo del servizio postale»), né l’art. 2 bis d.l. 203/2005 che atale norma ha dato attuazione (che fa riferimento alla «raccomandata»,salvo l’utilizzo di «mezzi telematici» per la comunicazione ai soggettiincaricati della presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma3°, d.P.R. 322/1998), né tanto meno gli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36bis d.P.R. 600/1973 dispongono la notifica di tale invito o avviso.Dunque, deve ritenersi che l’invio dello stesso tramite raccomandatasia sufficiente.1.5 Né rileva il fatto che la giurisprudenza ha riconosciuto l’autonomaimpugnabilità dell’avviso bonario, giacché proprio in tali pronunce siafferma che, per evitare che una più ampia tutela del contribuente sitramuti in un onere non facilmente riconoscibile - possibile fonte didecadenze inespresse - l'impugnazione da parte del contribuente di taleavviso, che non è compreso tra gli atti indicati nell'art. 19 d.lgs.546/1992, è una facoltà e non un onere, con la conseguenza che, inmancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, nonè preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dallapredetta disposizione normativa, cioè, nel caso di specie, la cartella dipagamento (Cass. n. 3315/2016).Inappropriato, infine, è anche il richiamo, contenuto nel secondomotivo, alle norme della l. 890/1982 che regolano le notificazioni e nonpossono quindi applicarsi alla fattispecie de qua.Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026Né appare rilevante la considerazione relativa alla perdita dellapossibilità di ottenere i benefici di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997,giacché la comunicazione è stata eseguita nel rispetto delle forme previstedalla legge.2.1 Con il terzo motivo di ricorso, la società ha lamentato la violazionedegli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea, in quanto sarebbe stato omesso il contraddittorio preventivo chedoveva essere attivato con la comunicazione di irregolarità, purtrattandosi di IVA.

Ha infine osservato che l’obbligo dell’invio dellacomunicazione di irregolarità solo in presenza di difformità si risolve indanno di chi dichiara correttamente le imposte dovute, ma èimpossibilitato a versarle - rispetto a chi omette di dichiarare somme - inquanto non può beneficiare delle riduzioni che possono essere ottenute aseguito dell’avviso.2.2 Il motivo – riconducibile, pur nel silenzio della ricorrente, all’ipotesidi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. è inammissibile, nonchéinfondato.Va infatti osservato che la questione della violazione del contraddittorioappare nuova, in quanto non risulta indicata tra i motivi di ricorso propostinel primo grado di giudizio (cfr. pagina 3 del ricorso), né tra leargomentazioni rimaste assorbite e riproposte nel giudizio di appello aisensi degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c. (pag. 5 del ricorso), né èriportata nella sentenza impugnata.2.3 In ogni caso, qualora si volesse ritenere che la stessa possa esseresostanzialmente ricompresa nella doglianza relativa alla notificadell’avviso, il motivo sarebbe comunque infondato.Come rilevato con riguardo ai primi due motivi, il contraddittoriopreventivo, anche quando la pretesa riguarda l’IVA, non è dovuto in casodi accertamenti automatizzati.Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026Peraltro, lo stesso deve ritenersi validamente attivato mediante l’inviodella raccomandata contenente l’avviso bonario; il contraddittorio,necessario per i tributi armonizzati, non richiede infatti forme particolari,essendo sufficiente che venga garantita l’effettività dello stesso (Cass. n18489/2024; Cass. n. 20436/2021)Quanto alla differenza di trattamento lamentata dalla società, rispettoai soggetti che omettono la dichiarazione di somme, si tratta di unaconsiderazione del tutto generica e, comunque, irrilevante con riguardoalla vicenda in esame, dal momento che alla ricorrente è stata inviata lacomunicazione secondo le modalità previste dalla legge.3.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazionedella soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.900,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cestola, dichiaratasi amministratore unico,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 888/2023 depositata il 26/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti, si evince che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava la cartella dipagamento n. 063 2016 0001289175 (notificata il 30/3/2016) per IVArelativa all’anno 2012, emessa a seguito di controlli automatici ai sensidell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972, dolendosi, per quanto ancora interessa inquesta sede, dell’omessa notifica della comunicazione di irregolarità.La CTP accoglieva il ricorso, osservando che la notifica di tale atto nonsi era perfezionata.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marcheaccoglieva l’appello dell’Amministrazione, osservando che né l’art. 6,comma 5°, l. 212/2000, né l’art. 2 bis, comma 1°, lett. a) d.l. 203/2005conv. in l. 248/2005 prevedevano che al cd. avviso bonario si applicasserole regole delle notificazioni; nel caso di specie, la comunicazione era statainviata tramite semplice raccomandata che era stata depositata pressol’ufficio postale, con la conseguenza che, in base all’art. 40, comma 2°,d.P.R. 655/1982, la conoscenza doveva ritenersi avvenuta dopo trentagiorni dal deposito e, dunque, in data 27/2/2015. Non trovavaapplicazione, invece, ad avviso della corte regionale, l’art. 140 c.p.c..3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato la“violazione e falsa applicazione” degli artt. 6, comma 5°, l. 212/2000 e 2bis, comma 1°, lett. a) d.l. 203/2005.Ad avviso della ricorrente, il riferimento, nelle norme in questione, alla“comunicazione” non comporta l’inapplicabilità della disciplina sulleNumero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026notificazioni, ma soltanto la possibilità per l’Amministrazione di provvederealla «notificazione semplificata, cioè quella fatta direttamente dall’enteimpositore» dell’avviso di irregolarità; tale affermazione troverebbeconferma nell’autonoma impugnabilità del cd. avviso bonario.1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di“violazione e falsa” applicazione dell’art. 8 l. 890/1982 «in unainterpretazione costituzionalmente orientata» alla luce degli artt. 24 e 111Cost.Ad avviso della ricorrente, alla fattispecie in esame dovrebbero trovareapplicazione l’art. 14 l. 890/1982 e, in caso di notifica per compiutagiacenza, l’art. 8, comma 4°, l. 890/1982. In considerazione dellaviolazione di tali norme, non aveva potuto beneficiare della previsionecontenuta nell’art. 2, comma 2°, d.lgs. 462/1997.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa laloro stretta connessione, sono infondati.Va innanzi tutto rilevato che, sebbene la ricorrente non abbia indicato ivizi denunciati tra quelli elencati nell’art. 360, comma 1°, c.p.c., appareevidente che entrambe le doglianze possono essere ricondotte allafattispecie di cui al n. 3); la mancanza di tale indicazione non determinapertanto l’inammissibilità dei motivi, essendo comprensibile il lorocontenuto (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n.21819/2017).Va osservato poi che costituisce principio consolidato quello per ilquale «L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, èammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllomeramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di unacorrezione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, conquesta modalità, risolvere questioni giuridiche, […]» (Cass. n. 9759/2024;Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30791/2018; Cass. n. 14949/2018 Cass.n. 11292/2016).È stato altresì affermato che «L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non silimiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive deidati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, aseconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validitàdella cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stessosenso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Anche quando la cartella ha ad oggetto crediti relativi a tributiarmonizzati, proprio in considerazione delle modalità con cui viene svolto ilcontrollo, l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.U. n. 17758/2016). Appare significativo, del resto, che l’art. 6 bis l.212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile alla presentecontroversia), che estende il contraddittorio preventivo a tutti i tributi,disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloNumero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026formale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.1.4 Tanto premesso, va rilevato che la previsione della preventivacomunicazione contenuta nel comma 3° dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972 (edell’art. 36 bis d.P.R. 600/1973) è intervenuta ad opera del d.lgs.32/2001, con cui si recepiva la previsione dell’art. 6, comma 5°, l.212/2000.Orbene, né l’art. 6, comma 5°, l. 212/2000 (che fa riferimento ad uninvito «a mezzo del servizio postale»), né l’art. 2 bis d.l. 203/2005 che atale norma ha dato attuazione (che fa riferimento alla «raccomandata»,salvo l’utilizzo di «mezzi telematici» per la comunicazione ai soggettiincaricati della presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma3°, d.P.R. 322/1998), né tanto meno gli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36bis d.P.R. 600/1973 dispongono la notifica di tale invito o avviso.Dunque, deve ritenersi che l’invio dello stesso tramite raccomandatasia sufficiente.1.5 Né rileva il fatto che la giurisprudenza ha riconosciuto l’autonomaimpugnabilità dell’avviso bonario, giacché proprio in tali pronunce siafferma che, per evitare che una più ampia tutela del contribuente sitramuti in un onere non facilmente riconoscibile - possibile fonte didecadenze inespresse - l'impugnazione da parte del contribuente di taleavviso, che non è compreso tra gli atti indicati nell'art. 19 d.lgs.546/1992, è una facoltà e non un onere, con la conseguenza che, inmancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, nonè preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dallapredetta disposizione normativa, cioè, nel caso di specie, la cartella dipagamento (Cass. n. 3315/2016).Inappropriato, infine, è anche il richiamo, contenuto nel secondomotivo, alle norme della l. 890/1982 che regolano le notificazioni e nonpossono quindi applicarsi alla fattispecie de qua.Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026Né appare rilevante la considerazione relativa alla perdita dellapossibilità di ottenere i benefici di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997,giacché la comunicazione è stata eseguita nel rispetto delle forme previstedalla legge.2.1 Con il terzo motivo di ricorso, la società ha lamentato la violazionedegli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea, in quanto sarebbe stato omesso il contraddittorio preventivo chedoveva essere attivato con la comunicazione di irregolarità, purtrattandosi di IVA. Ha infine osservato che l’obbligo dell’invio dellacomunicazione di irregolarità solo in presenza di difformità si risolve indanno di chi dichiara correttamente le imposte dovute, ma èimpossibilitato a versarle - rispetto a chi omette di dichiarare somme - inquanto non può beneficiare delle riduzioni che possono essere ottenute aseguito dell’avviso.2.2 Il motivo – riconducibile, pur nel silenzio della ricorrente, all’ipotesidi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. è inammissibile, nonchéinfondato.Va infatti osservato che la questione della violazione del contraddittorioappare nuova, in quanto non risulta indicata tra i motivi di ricorso propostinel primo grado di giudizio (cfr. pagina 3 del ricorso), né tra leargomentazioni rimaste assorbite e riproposte nel giudizio di appello aisensi degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c. (pag. 5 del ricorso), né èriportata nella sentenza impugnata.2.3 In ogni caso, qualora si volesse ritenere che la stessa possa esseresostanzialmente ricompresa nella doglianza relativa alla notificadell’avviso, il motivo sarebbe comunque infondato.Come rilevato con riguardo ai primi due motivi, il contraddittoriopreventivo, anche quando la pretesa riguarda l’IVA, non è dovuto in casodi accertamenti automatizzati.Numero registro generale 10588/2024Numero sezionale 4232/2026Numero di raccolta generale 20900/2026Data pubblicazione 20/06/2026Peraltro, lo stesso deve ritenersi validamente attivato mediante l’inviodella raccomandata contenente l’avviso bonario; il contraddittorio,necessario per i tributi armonizzati, non richiede infatti forme particolari,essendo sufficiente che venga garantita l’effettività dello stesso (Cass. n18489/2024; Cass. n. 20436/2021)Quanto alla differenza di trattamento lamentata dalla società, rispettoai soggetti che omettono la dichiarazione di somme, si tratta di unaconsiderazione del tutto generica e, comunque, irrilevante con riguardoalla vicenda in esame, dal momento che alla ricorrente è stata inviata lacomunicazione secondo le modalità previste dalla legge.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazionedella soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.900,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]