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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07523/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26800/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;-intimate-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 4363/2024 depositata il 28/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione si evince chela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, la cartella di pagamento n. 09720200137827609avente ad oggetto l’importo di € 161.284, emessa a seguito di controlliautomatizzati per IRES ed IVA relative agli anni 2014 e 2015.La CGT di primo grado annullava la cartella, osservando che non erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di cui agli artt. 36 bis, comma3°, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, comma 3°, d.P.R. 633/1972; rilevava altresìche l’Amministrazione era decaduta dal potere di riscossione ai sensidell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 (nel testo modificatodall’art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. 106/2005 conv. in l.156/2005), in quanto il ruolo era stato consegnato al concessionario il25/3/2020, persino oltre il termine per la notifica della cartella.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; lacontribuente resisteva all’impugnazione, mentre non si costituiva l’Agentedella riscossione.Con sentenza n. 4363/2024, la CGT di secondo grado del Lazioaccoglieva l’appello; osservava, infatti, che non era necessaria la notificadella comunicazione di irregolarità quando attraverso il controlloautomatizzato non si perviene alla rettifica dei dati risultanti dalledichiarazioni del contribuente; tali considerazioni valevano anche conriguardo al disconoscimento del credito IVA.

Rilevava altresì chel’Amministrazione non era incorsa nella decadenza, in quanto il controlloera stato eseguito su una dichiarazione integrativa presentata nel 2017.3.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agentedella riscossione.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione«dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973, art. 54 bis D.P.R. 633/1972, art. 6Legge 212/2000, Decreto Crescita D.L. n. 34/2019, [OSCURATO:PERSONA] N. 17/Edel 22 Giugno 2020 e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti Europei, Corte diGiustizia Europea del 18/12/2008, causa 349/07».

Ha dedotto, in pratica,la violazione del contraddittorio preventivo che - riguardando la cartellaanche tributi armonizzati - avrebbe comunque dovuto essere garantitoanche in relazione ad accertamenti conseguenti a controlli automatizzati.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «L’emissionedella cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, deld.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazionedell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura diliquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali erichieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nelqual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass.n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla «contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implicavalutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero»(Cass. n. 39331/2021; Cass. n. 4360/2017).Nel caso di specie, il giudice d’appello, a seguito di accertamento infatto, ha rilevato che «l’Agenzia appellante afferma, senza essere smentitanel merito dalla parte resistente, che le somme indicate nella cartellaimpugnata discendono, in parte, dal riconoscimento di un minor credito diimposta IVA, e per il rimanente, da sanzioni per acconti versatitardivamente, nonché da una eccedenza di versamenti, dichiarata dallaparte, per un importo di € 34.330,00, a fronte dei quali però non vi eraalcun riscontro al sistema informatizzato dei pagamenti: per questi ultimiprofili appare indubitabile la legittimità del ricorso al controlloautomatizzato ex art. 36 bis e 54 bis, senza necessità del previo inviodella comunicazione di irregolarità».In base ai principi esposti è quindi corretta l’esclusione della necessitàdella comunicazione d’irregolarità.1.3 È poi irrilevante il fatto che, nel caso di specie, la cartella aveva adoggetto (anche) crediti relativi a tributi armonizzati, giacché, proprio inconsiderazione delle modalità con cui è stato svolto il controllo, l’obbligodel contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.

U. 17758/2016).Appare significativo, del resto, che anche l’art. 6 bis l. 212/2000introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile, ratione temporis, allapresente controversia) che estende il contraddittorio preventivo a tutti itributi, disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.4 Del tutto irrilevante, invece, è il richiamo della ricorrente all’art. 4octies del d.l. 34/2019 che ha modificato la disciplina di cui al d.lgs.218/1997 in materia di accertamento con adesione.1.5 Per quanto esposto va escluso che, nel caso di specie, dovessefarsi luogo al contraddittorio preventivo, sicché è superfluo svolgere la cd.prova di resistenza alla luce delle circostanze di fatto che il ricorrenteavrebbe potuto far valere in quella sede che così vengono indicate nelricorso: «il debito ai fini IVA della società è pari ad euro 115.971,10, manella medesima pagina si rinviene un’eccedenza di Versamento IVAaddirittura di euro 34.330,00 dichiarata dallo stesso Ente nel riquadro VL33 e RX nella dichiarazione del reddito, senza provare il contrario, e perciòl’atto impugnato doveva essere in appello annullato per carenza dimotivazione.

Sulla questione è evidente che, in presenza di un eccesso diversamento IVA per l’anno 2015 pari ad euro 34.330,00 non vi può allostesso tempo coesistere un debito di euro 115.971,10».1.5 Deve osservarsi che tale questione, dedotta nel ricorso solo ai finidella prova di resistenza, viene poi rappresentata autonomamente nellememorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. nei seguenti termini, peraltroparzialmente differenti: «Dalla dichiarazione IVA presentata per l’anno2014 emerge quanto segue:• credito IVA residuo anno d’imposta 2013 pari a € 30.187,00;• credito compensato pari a € 1.528,00;• credito IVA complessivo risultante dal rigo VL33 pari a € 36.532,00.Tali dati dimostrano che il credito IVA maturato nell’anno 2013 è statocorrettamente rigenerato e riportato nella dichiarazione 2014, operazioneobbligatoria secondo la normativa vigente».Si tratta, in ogni caso, di un motivo inammissibile non solo per latardività, ma anche per le modalità con cui è stato formulato, in quantomanca ogni riferimento alle norme che si assumono violate ed ogniNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026raffronto tra queste e la decisione impugnata (Cass. Sez.

U. n.23745/2020).Infine, per quanto esposto, non occorre esaminare le contestazionirelative alle modalità di notifica delle comunicazioni di irregolarità ed alloro contenuto, non essendo le stesse rilevanti ai fini della validità dellacartella.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.La contribuente ha lamentato che il giudice d’appello ha escluso ladecadenza, ritenendo che la pretesa riguardasse una dichiarazioneintegrativa presentata nel 2017 che, tuttavia, l’ente non aveva maiprodotto in giudizio, violando così le norme in materia di onere dellaprova.

Pertanto, a suo avviso, il termine di decadenza dovrebbe decorreredal 2014 e dal 2015 con la conseguenza che tanto la consegna del ruolo(avvenuta il 25/3/2020) quanto la notifica della cartella (avvenuta il1/12/2021) sarebbero intervenute ben oltre la scadenza di tale termine.2.2 Il motivo così come formulato è inammissibile.La CGT di secondo grado ha infatti ritenuto che la pretesa fosseriferibile alla dichiarazione integrativa sulla base della seguentemotivazione: «l’appellante ha però evidenziato che si tratta in questo casodi dichiarazione integrativa presentata nel 2017, ragion per cui, con lostesso parametro indicato dal giudice di primo grado, la decadenza sisarebbe verificata il 31.12.2020.

È anche qui significativo che la parteresistente non indica nessuna ragione per la quale la tesi dell’Ufficio nondovrebbe essere accolta».La ricorrente, quindi, al più avrebbe dovuto indicare le ragioni per lequali tale circostanza non poteva essere dimostrata attraverso il principiodi non contestazione o, eventualmente, dedurre un errorenell’applicazione di tale principio (nei limiti in cui ciò è possibile nelNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017) enon fare genericamente riferimento al principio dell’onere della prova chenon è stato violato nella decisione impugnata.Alla luce di quanto esposto, il ricorso va quindi rigettato.3.

Non occorre la pronuncia sulle spese in quanto le altre parti nonhanno resistito al ricorso.Va invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma4°, c.p.c. – non anche quella di cui all’art. 96 comma 3° c.p.c., nonavendo resistito le controparti - in quanto il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°,c.p.c.).Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA controlliGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] contraddittorioGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCPierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi D'[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26800/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;-intimate-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 4363/2024 depositata il 28/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione si evince chela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, la cartella di pagamento n. 09720200137827609avente ad oggetto l’importo di € 161.284, emessa a seguito di controlliautomatizzati per IRES ed IVA relative agli anni 2014 e 2015.La CGT di primo grado annullava la cartella, osservando che non erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di cui agli artt. 36 bis, comma3°, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, comma 3°, d.P.R. 633/1972; rilevava altresìche l’Amministrazione era decaduta dal potere di riscossione ai sensidell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 (nel testo modificatodall’art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. 106/2005 conv. in l.156/2005), in quanto il ruolo era stato consegnato al concessionario il25/3/2020, persino oltre il termine per la notifica della cartella.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; lacontribuente resisteva all’impugnazione, mentre non si costituiva l’Agentedella riscossione.Con sentenza n. 4363/2024, la CGT di secondo grado del Lazioaccoglieva l’appello; osservava, infatti, che non era necessaria la notificadella comunicazione di irregolarità quando attraverso il controlloautomatizzato non si perviene alla rettifica dei dati risultanti dalledichiarazioni del contribuente; tali considerazioni valevano anche conriguardo al disconoscimento del credito IVA.

Rilevava altresì chel’Amministrazione non era incorsa nella decadenza, in quanto il controlloera stato eseguito su una dichiarazione integrativa presentata nel 2017.3.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agentedella riscossione.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione«dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973, art. 54 bis D.P.R. 633/1972, art. 6Legge 212/2000, Decreto Crescita D.L. n. 34/2019, [OSCURATO:PERSONA] N. 17/Edel 22 Giugno 2020 e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti Europei, Corte diGiustizia Europea del 18/12/2008, causa 349/07».

Ha dedotto, in pratica,la violazione del contraddittorio preventivo che - riguardando la cartellaanche tributi armonizzati - avrebbe comunque dovuto essere garantitoanche in relazione ad accertamenti conseguenti a controlli automatizzati.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «L’emissionedella cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, deld.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazionedell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura diliquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali erichieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nelqual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass.n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla «contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implicavalutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero»(Cass. n. 39331/2021; Cass. n. 4360/2017).Nel caso di specie, il giudice d’appello, a seguito di accertamento infatto, ha rilevato che «l’Agenzia appellante afferma, senza essere smentitanel merito dalla parte resistente, che le somme indicate nella cartellaimpugnata discendono, in parte, dal riconoscimento di un minor credito diimposta IVA, e per il rimanente, da sanzioni per acconti versatitardivamente, nonché da una eccedenza di versamenti, dichiarata dallaparte, per un importo di € 34.330,00, a fronte dei quali però non vi eraalcun riscontro al sistema informatizzato dei pagamenti: per questi ultimiprofili appare indubitabile la legittimità del ricorso al controlloautomatizzato ex art. 36 bis e 54 bis, senza necessità del previo inviodella comunicazione di irregolarità».In base ai principi esposti è quindi corretta l’esclusione della necessitàdella comunicazione d’irregolarità.1.3 È poi irrilevante il fatto che, nel caso di specie, la cartella aveva adoggetto (anche) crediti relativi a tributi armonizzati, giacché, proprio inconsiderazione delle modalità con cui è stato svolto il controllo, l’obbligodel contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez.

U. 17758/2016).Appare significativo, del resto, che anche l’art. 6 bis l. 212/2000introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile, ratione temporis, allapresente controversia) che estende il contraddittorio preventivo a tutti itributi, disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.4 Del tutto irrilevante, invece, è il richiamo della ricorrente all’art. 4octies del d.l. 34/2019 che ha modificato la disciplina di cui al d.lgs.218/1997 in materia di accertamento con adesione.1.5 Per quanto esposto va escluso che, nel caso di specie, dovessefarsi luogo al contraddittorio preventivo, sicché è superfluo svolgere la cd.prova di resistenza alla luce delle circostanze di fatto che il ricorrenteavrebbe potuto far valere in quella sede che così vengono indicate nelricorso: «il debito ai fini IVA della società è pari ad euro 115.971,10, manella medesima pagina si rinviene un’eccedenza di Versamento IVAaddirittura di euro 34.330,00 dichiarata dallo stesso Ente nel riquadro VL33 e RX nella dichiarazione del reddito, senza provare il contrario, e perciòl’atto impugnato doveva essere in appello annullato per carenza dimotivazione.

Sulla questione è evidente che, in presenza di un eccesso diversamento IVA per l’anno 2015 pari ad euro 34.330,00 non vi può allostesso tempo coesistere un debito di euro 115.971,10».1.5 Deve osservarsi che tale questione, dedotta nel ricorso solo ai finidella prova di resistenza, viene poi rappresentata autonomamente nellememorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. nei seguenti termini, peraltroparzialmente differenti: «Dalla dichiarazione IVA presentata per l’anno2014 emerge quanto segue:• credito IVA residuo anno d’imposta 2013 pari a € 30.187,00;• credito compensato pari a € 1.528,00;• credito IVA complessivo risultante dal rigo VL33 pari a € 36.532,00.Tali dati dimostrano che il credito IVA maturato nell’anno 2013 è statocorrettamente rigenerato e riportato nella dichiarazione 2014, operazioneobbligatoria secondo la normativa vigente».Si tratta, in ogni caso, di un motivo inammissibile non solo per latardività, ma anche per le modalità con cui è stato formulato, in quantomanca ogni riferimento alle norme che si assumono violate ed ogniNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026raffronto tra queste e la decisione impugnata (Cass. Sez.

U. n.23745/2020).Infine, per quanto esposto, non occorre esaminare le contestazionirelative alle modalità di notifica delle comunicazioni di irregolarità ed alloro contenuto, non essendo le stesse rilevanti ai fini della validità dellacartella.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.La contribuente ha lamentato che il giudice d’appello ha escluso ladecadenza, ritenendo che la pretesa riguardasse una dichiarazioneintegrativa presentata nel 2017 che, tuttavia, l’ente non aveva maiprodotto in giudizio, violando così le norme in materia di onere dellaprova.

Pertanto, a suo avviso, il termine di decadenza dovrebbe decorreredal 2014 e dal 2015 con la conseguenza che tanto la consegna del ruolo(avvenuta il 25/3/2020) quanto la notifica della cartella (avvenuta il1/12/2021) sarebbero intervenute ben oltre la scadenza di tale termine.2.2 Il motivo così come formulato è inammissibile.La CGT di secondo grado ha infatti ritenuto che la pretesa fosseriferibile alla dichiarazione integrativa sulla base della seguentemotivazione: «l’appellante ha però evidenziato che si tratta in questo casodi dichiarazione integrativa presentata nel 2017, ragion per cui, con lostesso parametro indicato dal giudice di primo grado, la decadenza sisarebbe verificata il 31.12.2020.

È anche qui significativo che la parteresistente non indica nessuna ragione per la quale la tesi dell’Ufficio nondovrebbe essere accolta».La ricorrente, quindi, al più avrebbe dovuto indicare le ragioni per lequali tale circostanza non poteva essere dimostrata attraverso il principiodi non contestazione o, eventualmente, dedurre un errorenell’applicazione di tale principio (nei limiti in cui ciò è possibile nelNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017) enon fare genericamente riferimento al principio dell’onere della prova chenon è stato violato nella decisione impugnata.Alla luce di quanto esposto, il ricorso va quindi rigettato.3.

Non occorre la pronuncia sulle spese in quanto le altre parti nonhanno resistito al ricorso.Va invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma4°, c.p.c. – non anche quella di cui all’art. 96 comma 3° c.p.c., nonavendo resistito le controparti - in quanto il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°,c.p.c.).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, di € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, di € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26800/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;-intimate-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 4363/2024 depositata il 28/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione si evince chela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, la cartella di pagamento n. 09720200137827609avente ad oggetto l’importo di € 161.284, emessa a seguito di controlliautomatizzati per IRES ed IVA relative agli anni 2014 e 2015.La CGT di primo grado annullava la cartella, osservando che non erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di cui agli artt. 36 bis, comma3°, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, comma 3°, d.P.R. 633/1972; rilevava altresìche l’Amministrazione era decaduta dal potere di riscossione ai sensidell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 (nel testo modificatodall’art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. 106/2005 conv. in l.156/2005), in quanto il ruolo era stato consegnato al concessionario il25/3/2020, persino oltre il termine per la notifica della cartella.2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; lacontribuente resisteva all’impugnazione, mentre non si costituiva l’Agentedella riscossione.Con sentenza n. 4363/2024, la CGT di secondo grado del Lazioaccoglieva l’appello; osservava, infatti, che non era necessaria la notificadella comunicazione di irregolarità quando attraverso il controlloautomatizzato non si perviene alla rettifica dei dati risultanti dalledichiarazioni del contribuente; tali considerazioni valevano anche conriguardo al disconoscimento del credito IVA. Rilevava altresì chel’Amministrazione non era incorsa nella decadenza, in quanto il controlloera stato eseguito su una dichiarazione integrativa presentata nel 2017.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agentedella riscossione.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione«dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973, art. 54 bis D.P.R. 633/1972, art. 6Legge 212/2000, Decreto Crescita D.L. n. 34/2019, [OSCURATO:PERSONA] N. 17/Edel 22 Giugno 2020 e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti Europei, Corte diGiustizia Europea del 18/12/2008, causa 349/07». Ha dedotto, in pratica,la violazione del contraddittorio preventivo che - riguardando la cartellaanche tributi armonizzati - avrebbe comunque dovuto essere garantitoanche in relazione ad accertamenti conseguenti a controlli automatizzati.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «L’emissionedella cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, deld.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazionedell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura diliquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali erichieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nelqual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass.n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla «contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implicavalutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero»(Cass. n. 39331/2021; Cass. n. 4360/2017).Nel caso di specie, il giudice d’appello, a seguito di accertamento infatto, ha rilevato che «l’Agenzia appellante afferma, senza essere smentitanel merito dalla parte resistente, che le somme indicate nella cartellaimpugnata discendono, in parte, dal riconoscimento di un minor credito diimposta IVA, e per il rimanente, da sanzioni per acconti versatitardivamente, nonché da una eccedenza di versamenti, dichiarata dallaparte, per un importo di € 34.330,00, a fronte dei quali però non vi eraalcun riscontro al sistema informatizzato dei pagamenti: per questi ultimiprofili appare indubitabile la legittimità del ricorso al controlloautomatizzato ex art. 36 bis e 54 bis, senza necessità del previo inviodella comunicazione di irregolarità».In base ai principi esposti è quindi corretta l’esclusione della necessitàdella comunicazione d’irregolarità.1.3 È poi irrilevante il fatto che, nel caso di specie, la cartella aveva adoggetto (anche) crediti relativi a tributi armonizzati, giacché, proprio inconsiderazione delle modalità con cui è stato svolto il controllo, l’obbligodel contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez. U. 17758/2016).Appare significativo, del resto, che anche l’art. 6 bis l. 212/2000introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile, ratione temporis, allapresente controversia) che estende il contraddittorio preventivo a tutti itributi, disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.4 Del tutto irrilevante, invece, è il richiamo della ricorrente all’art. 4octies del d.l. 34/2019 che ha modificato la disciplina di cui al d.lgs.218/1997 in materia di accertamento con adesione.1.5 Per quanto esposto va escluso che, nel caso di specie, dovessefarsi luogo al contraddittorio preventivo, sicché è superfluo svolgere la cd.prova di resistenza alla luce delle circostanze di fatto che il ricorrenteavrebbe potuto far valere in quella sede che così vengono indicate nelricorso: «il debito ai fini IVA della società è pari ad euro 115.971,10, manella medesima pagina si rinviene un’eccedenza di Versamento IVAaddirittura di euro 34.330,00 dichiarata dallo stesso Ente nel riquadro VL33 e RX nella dichiarazione del reddito, senza provare il contrario, e perciòl’atto impugnato doveva essere in appello annullato per carenza dimotivazione. Sulla questione è evidente che, in presenza di un eccesso diversamento IVA per l’anno 2015 pari ad euro 34.330,00 non vi può allostesso tempo coesistere un debito di euro 115.971,10».1.5 Deve osservarsi che tale questione, dedotta nel ricorso solo ai finidella prova di resistenza, viene poi rappresentata autonomamente nellememorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. nei seguenti termini, peraltroparzialmente differenti: «Dalla dichiarazione IVA presentata per l’anno2014 emerge quanto segue:• credito IVA residuo anno d’imposta 2013 pari a € 30.187,00;• credito compensato pari a € 1.528,00;• credito IVA complessivo risultante dal rigo VL33 pari a € 36.532,00.Tali dati dimostrano che il credito IVA maturato nell’anno 2013 è statocorrettamente rigenerato e riportato nella dichiarazione 2014, operazioneobbligatoria secondo la normativa vigente».Si tratta, in ogni caso, di un motivo inammissibile non solo per latardività, ma anche per le modalità con cui è stato formulato, in quantomanca ogni riferimento alle norme che si assumono violate ed ogniNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026raffronto tra queste e la decisione impugnata (Cass. Sez. U. n.23745/2020).Infine, per quanto esposto, non occorre esaminare le contestazionirelative alle modalità di notifica delle comunicazioni di irregolarità ed alloro contenuto, non essendo le stesse rilevanti ai fini della validità dellacartella.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.La contribuente ha lamentato che il giudice d’appello ha escluso ladecadenza, ritenendo che la pretesa riguardasse una dichiarazioneintegrativa presentata nel 2017 che, tuttavia, l’ente non aveva maiprodotto in giudizio, violando così le norme in materia di onere dellaprova. Pertanto, a suo avviso, il termine di decadenza dovrebbe decorreredal 2014 e dal 2015 con la conseguenza che tanto la consegna del ruolo(avvenuta il 25/3/2020) quanto la notifica della cartella (avvenuta il1/12/2021) sarebbero intervenute ben oltre la scadenza di tale termine.2.2 Il motivo così come formulato è inammissibile.La CGT di secondo grado ha infatti ritenuto che la pretesa fosseriferibile alla dichiarazione integrativa sulla base della seguentemotivazione: «l’appellante ha però evidenziato che si tratta in questo casodi dichiarazione integrativa presentata nel 2017, ragion per cui, con lostesso parametro indicato dal giudice di primo grado, la decadenza sisarebbe verificata il 31.12.2020. È anche qui significativo che la parteresistente non indica nessuna ragione per la quale la tesi dell’Ufficio nondovrebbe essere accolta».La ricorrente, quindi, al più avrebbe dovuto indicare le ragioni per lequali tale circostanza non poteva essere dimostrata attraverso il principiodi non contestazione o, eventualmente, dedurre un errorenell’applicazione di tale principio (nei limiti in cui ciò è possibile nelNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017) enon fare genericamente riferimento al principio dell’onere della prova chenon è stato violato nella decisione impugnata.Alla luce di quanto esposto, il ricorso va quindi rigettato.3. Non occorre la pronuncia sulle spese in quanto le altre parti nonhanno resistito al ricorso.Va invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma4°, c.p.c. – non anche quella di cui all’art. 96 comma 3° c.p.c., nonavendo resistito le controparti - in quanto il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°,c.p.c.).Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IVA controlliGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] contraddittorioGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCPierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi D'[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26800/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;-intimate-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 4363/2024 depositata il 28/6/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione si evince chela [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, la cartella di pagamento n. 09720200137827609avente ad oggetto l’importo di € 161.284, emessa a seguito di controlliautomatizzati per IRES ed IVA relative agli anni 2014 e 2015.La CGT di primo grado annullava la cartella, osservando che non erastata preceduta dalla notifica degli avvisi di cui agli artt. 36 bis, comma3°, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, comma 3°, d.P.R. 633/1972; rilevava altresìche l’Amministrazione era decaduta dal potere di riscossione ai sensidell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 (nel testo modificatodall’art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. 106/2005 conv. in l.156/2005), in quanto il ruolo era stato consegnato al concessionario il25/3/2020, persino oltre il termine per la notifica della cartella.2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; lacontribuente resisteva all’impugnazione, mentre non si costituiva l’Agentedella riscossione.Con sentenza n. 4363/2024, la CGT di secondo grado del Lazioaccoglieva l’appello; osservava, infatti, che non era necessaria la notificadella comunicazione di irregolarità quando attraverso il controlloautomatizzato non si perviene alla rettifica dei dati risultanti dalledichiarazioni del contribuente; tali considerazioni valevano anche conriguardo al disconoscimento del credito IVA. Rilevava altresì chel’Amministrazione non era incorsa nella decadenza, in quanto il controlloera stato eseguito su una dichiarazione integrativa presentata nel 2017.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agentedella riscossione.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma la società ha chiesto la decisione della controversia,depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione«dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973, art. 54 bis D.P.R. 633/1972, art. 6Legge 212/2000, Decreto Crescita D.L. n. 34/2019, [OSCURATO:PERSONA] N. 17/Edel 22 Giugno 2020 e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti Europei, Corte diGiustizia Europea del 18/12/2008, causa 349/07». Ha dedotto, in pratica,la violazione del contraddittorio preventivo che - riguardando la cartellaanche tributi armonizzati - avrebbe comunque dovuto essere garantitoanche in relazione ad accertamenti conseguenti a controlli automatizzati.1.2 Il motivo è infondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «L’emissionedella cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, deld.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazionedell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura diliquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali erichieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nelqual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità,non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure puòcomportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000» (Cass.n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla «contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implicavalutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero»(Cass. n. 39331/2021; Cass. n. 4360/2017).Nel caso di specie, il giudice d’appello, a seguito di accertamento infatto, ha rilevato che «l’Agenzia appellante afferma, senza essere smentitanel merito dalla parte resistente, che le somme indicate nella cartellaimpugnata discendono, in parte, dal riconoscimento di un minor credito diimposta IVA, e per il rimanente, da sanzioni per acconti versatitardivamente, nonché da una eccedenza di versamenti, dichiarata dallaparte, per un importo di € 34.330,00, a fronte dei quali però non vi eraalcun riscontro al sistema informatizzato dei pagamenti: per questi ultimiprofili appare indubitabile la legittimità del ricorso al controlloautomatizzato ex art. 36 bis e 54 bis, senza necessità del previo inviodella comunicazione di irregolarità».In base ai principi esposti è quindi corretta l’esclusione della necessitàdella comunicazione d’irregolarità.1.3 È poi irrilevante il fatto che, nel caso di specie, la cartella aveva adoggetto (anche) crediti relativi a tributi armonizzati, giacché, proprio inconsiderazione delle modalità con cui è stato svolto il controllo, l’obbligodel contraddittorio preventivo non sussiste (Cass. Sez. U. 17758/2016).Appare significativo, del resto, che anche l’art. 6 bis l. 212/2000introdotto dal d.lgs. 219/2023 (non applicabile, ratione temporis, allapresente controversia) che estende il contraddittorio preventivo a tutti itributi, disciplinandone le modalità, lo esclude per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controlloformale da individuare con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze.Numero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/20261.4 Del tutto irrilevante, invece, è il richiamo della ricorrente all’art. 4octies del d.l. 34/2019 che ha modificato la disciplina di cui al d.lgs.218/1997 in materia di accertamento con adesione.1.5 Per quanto esposto va escluso che, nel caso di specie, dovessefarsi luogo al contraddittorio preventivo, sicché è superfluo svolgere la cd.prova di resistenza alla luce delle circostanze di fatto che il ricorrenteavrebbe potuto far valere in quella sede che così vengono indicate nelricorso: «il debito ai fini IVA della società è pari ad euro 115.971,10, manella medesima pagina si rinviene un’eccedenza di Versamento IVAaddirittura di euro 34.330,00 dichiarata dallo stesso Ente nel riquadro VL33 e RX nella dichiarazione del reddito, senza provare il contrario, e perciòl’atto impugnato doveva essere in appello annullato per carenza dimotivazione. Sulla questione è evidente che, in presenza di un eccesso diversamento IVA per l’anno 2015 pari ad euro 34.330,00 non vi può allostesso tempo coesistere un debito di euro 115.971,10».1.5 Deve osservarsi che tale questione, dedotta nel ricorso solo ai finidella prova di resistenza, viene poi rappresentata autonomamente nellememorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. nei seguenti termini, peraltroparzialmente differenti: «Dalla dichiarazione IVA presentata per l’anno2014 emerge quanto segue:• credito IVA residuo anno d’imposta 2013 pari a € 30.187,00;• credito compensato pari a € 1.528,00;• credito IVA complessivo risultante dal rigo VL33 pari a € 36.532,00.Tali dati dimostrano che il credito IVA maturato nell’anno 2013 è statocorrettamente rigenerato e riportato nella dichiarazione 2014, operazioneobbligatoria secondo la normativa vigente».Si tratta, in ogni caso, di un motivo inammissibile non solo per latardività, ma anche per le modalità con cui è stato formulato, in quantomanca ogni riferimento alle norme che si assumono violate ed ogniNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026raffronto tra queste e la decisione impugnata (Cass. Sez. U. n.23745/2020).Infine, per quanto esposto, non occorre esaminare le contestazionirelative alle modalità di notifica delle comunicazioni di irregolarità ed alloro contenuto, non essendo le stesse rilevanti ai fini della validità dellacartella.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1°, lett. c) d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.La contribuente ha lamentato che il giudice d’appello ha escluso ladecadenza, ritenendo che la pretesa riguardasse una dichiarazioneintegrativa presentata nel 2017 che, tuttavia, l’ente non aveva maiprodotto in giudizio, violando così le norme in materia di onere dellaprova. Pertanto, a suo avviso, il termine di decadenza dovrebbe decorreredal 2014 e dal 2015 con la conseguenza che tanto la consegna del ruolo(avvenuta il 25/3/2020) quanto la notifica della cartella (avvenuta il1/12/2021) sarebbero intervenute ben oltre la scadenza di tale termine.2.2 Il motivo così come formulato è inammissibile.La CGT di secondo grado ha infatti ritenuto che la pretesa fosseriferibile alla dichiarazione integrativa sulla base della seguentemotivazione: «l’appellante ha però evidenziato che si tratta in questo casodi dichiarazione integrativa presentata nel 2017, ragion per cui, con lostesso parametro indicato dal giudice di primo grado, la decadenza sisarebbe verificata il 31.12.2020. È anche qui significativo che la parteresistente non indica nessuna ragione per la quale la tesi dell’Ufficio nondovrebbe essere accolta».La ricorrente, quindi, al più avrebbe dovuto indicare le ragioni per lequali tale circostanza non poteva essere dimostrata attraverso il principiodi non contestazione o, eventualmente, dedurre un errorenell’applicazione di tale principio (nei limiti in cui ciò è possibile nelNumero registro generale 26800/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 7523/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017) enon fare genericamente riferimento al principio dell’onere della prova chenon è stato violato nella decisione impugnata.Alla luce di quanto esposto, il ricorso va quindi rigettato.3. Non occorre la pronuncia sulle spese in quanto le altre parti nonhanno resistito al ricorso.Va invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma4°, c.p.c. – non anche quella di cui all’art. 96 comma 3° c.p.c., nonavendo resistito le controparti - in quanto il giudizio è stato definito inconformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°,c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, di € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, di € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]