CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'avvocatoLuigi Marino unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 684/2020, depositata il 20 febbraio 2020.Numero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro la cartella dipagamento n. 03020140012263675000, notificata il 13 giugno2014, emessa in materia di IVA a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010,con la quale era stato richiesto il pagamento dell’imposta sul valoreaggiunto per euro 27.298,00, oltre accessori, ovvero, secondoquanto risultava dalla sentenza di appello, era stato recuperato atassazione un credito IVA indicato nella cartella per euro40.551,74, oltre interessi e sanzioni. La contribuente deduceval’inesistenza della pretesa tributaria, assumendo che dalladichiarazione IVA relativa all’anno 2010 non risultava alcun debitod’imposta, lamentava il difetto di motivazione della cartella ededuceva la mancata notifica dell’atto presupposto.Si costituivano nel giudizio di primo grado l’Agenzia delleentrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro, consentenza n. 1399/01/17, depositata in segreteria il 19 aprile 2017,rigettava il ricorso.2. – Avverso tale decisione la società proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria.Nel giudizio di appello si costituiva l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, consentenza n. 684/2020, depositata il 20 febbraio 2020, rigettaval’appello e confermava la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] regionale riteneva che la contribuente, pur affermando dinon dovere nulla per avere già pagato, non aveva prodotto prova aNumero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026sostegno di tale asserzione; osservava che il credito provenientedall’anno 2008 era già stato compensato nell’anno d’imposta 2009,che si chiudeva con un debito IVA di euro 21.495,00, e che lasocietà era consapevole di dovere pagare IVA per euro 27.298,00per l’anno 2010. Escludeva, pertanto, che vi fosse stato un illecitotrasferimento di una voce di credito in voce di debito da partedell’Ufficio, ritenendo che l’Amministrazione si fosse limitata allacorrezione di errori materiali commessi nel riporto delle eccedenzed’imposta ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, lett. b), del d.P.R. n.600 del 1973. Quanto alla motivazione della cartella, laCommissione tributaria regionale riteneva che essa rispondesse allaprevisione normativa di contenuto minimo necessario e sufficienteper l’individuazione della pretesa; quanto agli interessi, osservavache essi erano stati calcolati applicando l’art. 30 del d.P.R. n. 602del 1973 e che l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997disponeva la debenza degli interessi fino all’ultimo giorno del meseprecedente a quello di elaborazione della comunicazione;dichiarava, infine, inammissibile, perché proposta per la primavolta in appello, la censura relativa alla violazione dell’art. 12,comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973.3. – La società propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità del ricorso, formulata nel controricorso dall’Agenziadelle entrate, sostenendosi che le censure, pur formalmenteNumero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026prospettate come vizi di legge, mirano a sollecitare unarivalutazione del merito dei fatti di causa già effettuata dal giudicedi appello.Nella specie, i motivi non appaiono manifestamenteinammissibili ma richiedono un esame delle singole questioniprospettate.Va, parimenti, disattesa l’ulteriore eccezione relativa allapretesa mancata impugnazione di autonome rationes decidendi,poiché la censura investe il nucleo decisorio della sentenzaimpugnata, costituito dalla qualificazione dell’attività dell’Ufficiocome mera correzione di errori materiali nel riporto delle eccedenzed’imposta; resta fermo, tuttavia, che la questione deve esserescrutinata nel merito alla luce degli accertamenti compiuti dalgiudice regionale.2. – Con il primo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto legittima la negazione, nell’anno in verifica, delladetrazione di un credito d’imposta dell’anno precedente, per ilquale la dichiarazione era stata regolarmente presentata.La ricorrente espone che i giudici di appello sarebbero incorsiin errore nel ritenere dovuto l’importo dell’IVA iscritta a ruolo pereuro 27.298,00, scaturente da un credito derivante dalladichiarazione IVA dell’anno precedente, cioè dal periodo d’imposta2009, che la società assumeva di avere diritto di portare indetrazione o in compensazione nell’anno 2010. Secondo laricorrente, la compensazione del credito effettuata nel corsodell’anno 2010 non poteva essere oggetto di recupero mediante laprocedura di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bisNumero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026del d.P.R. n. 633 del 1972. La società deduce che i giudici regionalinon avrebbero tenuto conto del fatto che essa aveva diritto autilizzare il credito IVA per l’anno 2009, risultante dalladichiarazione presentata il 18 aprile 2011, con protocollo11041817105780273, dichiarazione che, secondo l’assunto dellaricorrente, non era mai stata oggetto di contestazione o rettifica daparte dell’Ufficio finanziario. Ne deriverebbe la legittimitàdell’importo di euro 27.298,00 esposto nel quadro VL 8 qualecredito risultante dalla dichiarazione per il 2009 e riportato nelladichiarazione modello Unico 2011.La ricorrente richiama il passaggio motivazionale dellasentenza impugnata con il quale la Commissione tributariaregionale aveva affermato che la società «era consapevole di doverpagare IVA per euro 27.298,00», aggiungendo che non vi era statoalcun illecito trasferimento di una voce di credito in voce di debito,poiché l’Ufficio si era limitato alla correzione di errori materialicommessi dai contribuenti nel riporto dell’eccedenza delle imposte.La società sostiene che tale decisione contrasterebbe con i principidi diritto enunciati dalla Corte di cassazione in tema di limiti delcontrollo automatizzato, rilevando che la negazione delladetrazione, nell’anno in verifica, di un credito dell’anno precedentenon sarebbe riconducibile ad un mero controllo cartolare, in quantoimplicherebbe verifiche e valutazioni giuridiche. Secondo laprospettazione della ricorrente, il disconoscimento dei crediti el’iscrizione della conseguente maggiore imposta avrebbero dovutoavvenire previa emissione di accertamento ai sensi dell’art. 55 deld.P.R. n. 633 del 1972.2.1. – Il motivo è infondato.In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attivitàdell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni eNumero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica didati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessirisultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione aruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendonecessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 39331/2021;Cass. n. 4360/2017).Nel caso di specie la contestazione da parte dell'Agenzia derivadall’esame della dichiarazione effettuata dal contribuente e dalleincongruenze da questa emergenti.Le argomentazioni sviluppate nella memoria non conducono adiversa conclusione, poiché muovono dal presupposto che ilrecupero abbia implicato una valutazione sostanziale dellaspettanza del credito, mentre la sentenza impugnata ha accertatoche il credito proveniente dall’anno 2008 era già stato compensatonell’anno d’imposta 2009, chiuso con debito IVA, sicché l’interventodell’Ufficio è stato ricondotto alla rettifica dell’incongruenzaemergente dal raffronto dei dati dichiarativi, senza necessità di unautonomo giudizio sulla spettanza del credito.Né assume rilievo decisivo il richiamo, contenuto nellamemoria, all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, nonrisultando prospettata, nei termini richiesti dal giudizio dilegittimità, una specifica incertezza su aspetti rilevanti delladichiarazione diversa dall’incongruenza già rilevata sulla base deidati dichiarati.3. – Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione di legge per non avere i giudici di appello tenuto contodell’assoluto e totale difetto di motivazione della cartellaimpugnata, in ragione della mancata indicazione del procedimentoNumero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.La ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionalesarebbe incorsa in errore nel ritenere infondata la doglianzarelativa alla carenza di motivazione dell’atto impugnato, senzaconsiderare che la società aveva lamentato di non essere stataposta in condizione di accertare le modalità di applicazione degliinteressi, poiché la cartella non specificava nel dettaglio il metododi calcolo degli stessi. La società espone che, nel caso di specie, lacartella non era stata preceduta da un avviso di accertamento,derivava da controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e costituiva il primo atto impugnabile. Secondo la ricorrente, igiudici di appello avrebbero trascurato il principio generaledell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’art.3 della l. n. 241 del 1990 e applicabile anche agli atti dell’agentedella riscossione, in virtù dell’art. 17 della l. n. 212 del 2000, inquanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto conl’art. 24 Cost.3.1. – Il motivo è infondato.Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementiindicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella dipagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degliinteressi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla qualederiva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio diliquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973,esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quantoalle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che neprevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui èpossibile desumere gli stessi (Cass. n. 6812/2019).Numero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026L'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi èassolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto,della relativa base normativa - che può anche essere desuntaimplicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e dellanatura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cuiaccedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senzanecessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o lemodalità di calcolo (Cass. n. 28742/2023; Cass., Sez. U, n.22281/2022).Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale haritenuto la cartella congruamente motivata in quantocorrispondente al modello ministeriale. Riguardo al calcolo degliinteressi, la sentenza impugnata ha accertato che gli interessi sonostati calcolati applicando quanto previsto dall'art. 30 del d.P.R. n.602 del 1973, secondo cui, decorso inutilmente il termine per ilpagamento della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicanogli interessi di mora dalla data di notifica della cartella sino alladata del pagamento. La motivazione aggiunge poi che l'art. 2,comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 dispone che gli interessi sonodovuti fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello dielaborazione della comunicazione.La censura, anche alla luce della memoria, non indica in modospecifico quali elementi essenziali dell’obbligazione accessoriasarebbero mancati nella cartella, limitandosi a dedurre, del tuttogenericamente, l’assenza del dettaglio delle aliquote e dellemodalità di calcolo.Il richiamo, operato nella memoria, al principio secondo cui lacartella che costituisca il primo atto di richiesta degli interessi deveindicare importo, base normativa e decorrenza (Cass., Sez. U, n.22281/2022) non giova, dunque, alla ricorrente.Numero registro generale 30130/2020Numero sezionale 5416/2026Numero di raccolta generale 23399/2026Data pubblicazione 17/07/2026Come specificato dalle stesse Sezioni Unite, quanto alle ipotesidi controllo automatizzato - artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - è sufficiente evidenziare che ilcontribuente si trova già nella condizione di conoscere i presuppostidi fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto chel'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio medianteil mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio conriferimento al debito per tributi vari e interessi.4. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria dell’8 luglio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida