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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20242/2026

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o sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta cheGiuseppe Natalotto impugnava la cartella di pagamento emessa, ai sensidegli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, per IRAP, IVAed IRPEF relative all’anno 2007 per complessivi € 32.560,57.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso;rilevava che l’Agente della riscossione non aveva provveduto a chiamarein causa l’ente impositore e che la cartella di pagamento non era statapreceduta dalla notifica dell’avviso bonario e dell’avviso di accertamento.2.

L’Agente della riscossione proponeva appello, evidenziando di avernotificato l’impugnazione anche all’Agenzia delle Entrate «chiamandola incausa ai sensi dell’art. 106 c.p.c.» e deducendo la propria sostanzialeestraneità alla vicenda.L’Agenzia delle Entrate si costituiva, chiedendo l’estromissione dalgiudizio, in quanto non era stata parte in primo grado; deducevacomunque la correttezza del proprio operato, giacché il recupero eradovuto al fatto che il contribuente aveva riportato l’importo di € 21.766per IVA a credito (maturata in precedenza) in realtà inesistente, in quantola dichiarazione relativa all’anno 2006 era stata presentata solo il27/11/2009 ed era quindi da considerarsi omessa.Il contribuente non si costituiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglievaparzialmente l’impugnazione e dichiarava «dovuta l’imposta iscritta a ruoloper IRPEF-IRAP di cui in cartella per € 2.026,00 più sanzioni e interessirelativi».

Escludeva, sotto il profilo processuale, che vi fossero ipresupposti per l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate; osservava, inparticolare, che «opportuna appare la chiamata in causa dell’agenzia daparte di riscossione, infatti l’agenzia delle Entrate è legittimata adimpugnare una sentenza tributaria che abbia rilevato un difetto di notificadella cartella di pagamento e/o intervenire nel relativo procedimento,Numero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026come nel caso in ispecie, anche se non era parte in causa nel processo diprimo grado, perché l’ente titolare del credito è comunque parte delprocesso, quindi sempre legittimato a proporre impugnazione vediSentenza corte Cass. 19/6/2015 n. 12780».Quanto al merito, rilevava che la cartella in esame aveva ad oggettodue differenti recuperi, un primo di € 21.766 per il mancatoriconoscimento di un corrispondente credito IVA – ritenuto non spettantein quanto la dichiarazione relativa all’anno in cui era maturato era statapresentata fuori termine e dunque era considerata omessa - ed unsecondo per acconti dichiarati, ma non versati, per € 2.026.Con riguardo al primo rilievo, riteneva non applicabile l’art. 36 bisd.P.R. 600/1973 (recte 54 bis d.P.R. 633/1972) «essendo consentita larettifica solo per errori materiali o di calcolo»; considerava invececorrettamente effettuato il recupero con riguardo ai versamenti noneseguiti.3.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.Non hanno resistito con controricorso il contribuente e l’Agente dellariscossione.Con ordinanza interlocutoria n. 22702 del 24/5 -20/7/2022, questaCorte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato alcontribuente presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado,sebbene fosse rimasto contumace in grado d’appello.

Ha dichiaratopertanto la nullità della notifica e disposto la rinnovazione della stessaentro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedell’ordinanza.L’Amministrazione ha depositato una copia del ricorso notificata, indata 5/8/2021, tramite il servizio postale, con le modalità di cui alla l.53/1994, a [OSCURATO:PERSONA] nelle mani della moglie.Numero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha datoprova della corretta notifica del ricorso al contribuente, sicché la questionedella nullità della notifica rilevata con l’ordinanza interlocutoria deveritenersi superata.Neppure può più dubitarsi della sua legittimazione ad impugnare, dalmomento che la relativa questione è stata affrontata e risoltaespressamente con la sentenza d’appello, sicché, non essendovi stataimpugnazione sul punto, su tale statuizione si è ormai formato il giudicatointerno (Cass. Sez.

U. n. 7925/2019).2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsaapplicazione degli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973.La ricorrente ha evidenziato che, in caso di omessa dichiarazione relativaad una determinata annualità (cui è equiparata la dichiarazione presentataoltre determinati limiti temporali), non è possibile portare in detrazionenell’anno successivo i crediti maturati in tale annualità; in tal caso, anchein giurisprudenza è stata costantemente affermata la possibilità diprocedere al relativo recupero mediante iscrizione a ruolo degli importidovuti.Ha inoltre evidenziato che neppure era necessaria la notifica dell’avvisobonario, in quanto la cartella era stata emessa a seguito della verifica deidati indicati dal contribuente, senza che venissero svolte valutazioni disorta.Il motivo è fondato.2.2 L’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, è senz’altro possibilequando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramentecartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione dierrori materiali o di calcolo, che non comportino la risoluzione di questioniNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026giuridiche (Cass. n. 9759/2024; Cass. n. 30791/2018; Cass. n.14949/2018; Cass. n. 11292/2016).È del pari pacifico che «In caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'impostadetratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo ilfisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che nontocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro daprofili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal meroraffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt.54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudiziodi impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura delcontribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da unsoggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili» (Cass. Sez.

U. n. 17758/2016; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4392/2018; Cass. n. 5215/2025).Dunque, l’Amministrazione senz’altro poteva provvedere alla notificadella cartella, in considerazione della tardiva presentazione (equiparabileall’omissione, ai sensi degli artt. 8 e 2 d.P.R. 322/1998, nel testo rationetemporis vigente) della dichiarazione relativa all’annualità precedente aquella in cui si faceva valere il credito.2.3 Quanto alla questione della notifica dell’avviso bonario, vaosservato che costituisce principio consolidato quello per il quale«l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art.36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3,del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventivacomunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che laprocedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errorimateriali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nellaNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano omeno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituiremera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n.18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Nel caso di specie non era dunque dovuto l’avviso bonario, giacché erastata rilevata la mera omissione della presentazione della dichiarazioneannuale relativa all’anno precedente.Ciò non comporta naturalmente che il credito, qualora esistente, nonpossa essere utilizzato, giacché nel giudizio di impugnazione della cartella,il contribuente, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, può far valere l'eccedenza d'imposta, che risulti dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedottaentro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ove sianodimostrati anche i requisiti sostanziali per la detrazione (Cass. Sez.

U. n.17757/2016).3.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, che provvederà ad una nuova valutazione dellavicenda alla luce dei principi esposti anche in ordine alla possibilità diNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026dimostrare l’esistenza dei presupposti per la detrazione, nonché sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta cheGiuseppe Natalotto impugnava la cartella di pagamento emessa, ai sensidegli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, per IRAP, IVAed IRPEF relative all’anno 2007 per complessivi € 32.560,57.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso;rilevava che l’Agente della riscossione non aveva provveduto a chiamarein causa l’ente impositore e che la cartella di pagamento non era statapreceduta dalla notifica dell’avviso bonario e dell’avviso di accertamento.2. L’Agente della riscossione proponeva appello, evidenziando di avernotificato l’impugnazione anche all’Agenzia delle Entrate «chiamandola incausa ai sensi dell’art. 106 c.p.c.» e deducendo la propria sostanzialeestraneità alla vicenda.L’Agenzia delle Entrate si costituiva, chiedendo l’estromissione dalgiudizio, in quanto non era stata parte in primo grado; deducevacomunque la correttezza del proprio operato, giacché il recupero eradovuto al fatto che il contribuente aveva riportato l’importo di € 21.766per IVA a credito (maturata in precedenza) in realtà inesistente, in quantola dichiarazione relativa all’anno 2006 era stata presentata solo il27/11/2009 ed era quindi da considerarsi omessa.Il contribuente non si costituiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglievaparzialmente l’impugnazione e dichiarava «dovuta l’imposta iscritta a ruoloper IRPEF-IRAP di cui in cartella per € 2.026,00 più sanzioni e interessirelativi». Escludeva, sotto il profilo processuale, che vi fossero ipresupposti per l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate; osservava, inparticolare, che «opportuna appare la chiamata in causa dell’agenzia daparte di riscossione, infatti l’agenzia delle Entrate è legittimata adimpugnare una sentenza tributaria che abbia rilevato un difetto di notificadella cartella di pagamento e/o intervenire nel relativo procedimento,Numero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026come nel caso in ispecie, anche se non era parte in causa nel processo diprimo grado, perché l’ente titolare del credito è comunque parte delprocesso, quindi sempre legittimato a proporre impugnazione vediSentenza corte Cass. 19/6/2015 n. 12780».Quanto al merito, rilevava che la cartella in esame aveva ad oggettodue differenti recuperi, un primo di € 21.766 per il mancatoriconoscimento di un corrispondente credito IVA – ritenuto non spettantein quanto la dichiarazione relativa all’anno in cui era maturato era statapresentata fuori termine e dunque era considerata omessa - ed unsecondo per acconti dichiarati, ma non versati, per € 2.026.Con riguardo al primo rilievo, riteneva non applicabile l’art. 36 bisd.P.R. 600/1973 (recte 54 bis d.P.R. 633/1972) «essendo consentita larettifica solo per errori materiali o di calcolo»; considerava invececorrettamente effettuato il recupero con riguardo ai versamenti noneseguiti.3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.Non hanno resistito con controricorso il contribuente e l’Agente dellariscossione.Con ordinanza interlocutoria n. 22702 del 24/5 -20/7/2022, questaCorte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato alcontribuente presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado,sebbene fosse rimasto contumace in grado d’appello. Ha dichiaratopertanto la nullità della notifica e disposto la rinnovazione della stessaentro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedell’ordinanza.L’Amministrazione ha depositato una copia del ricorso notificata, indata 5/8/2021, tramite il servizio postale, con le modalità di cui alla l.53/1994, a [OSCURATO:PERSONA] nelle mani della moglie.Numero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha datoprova della corretta notifica del ricorso al contribuente, sicché la questionedella nullità della notifica rilevata con l’ordinanza interlocutoria deveritenersi superata.Neppure può più dubitarsi della sua legittimazione ad impugnare, dalmomento che la relativa questione è stata affrontata e risoltaespressamente con la sentenza d’appello, sicché, non essendovi stataimpugnazione sul punto, su tale statuizione si è ormai formato il giudicatointerno (Cass. Sez. U. n. 7925/2019).2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsaapplicazione degli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973.La ricorrente ha evidenziato che, in caso di omessa dichiarazione relativaad una determinata annualità (cui è equiparata la dichiarazione presentataoltre determinati limiti temporali), non è possibile portare in detrazionenell’anno successivo i crediti maturati in tale annualità; in tal caso, anchein giurisprudenza è stata costantemente affermata la possibilità diprocedere al relativo recupero mediante iscrizione a ruolo degli importidovuti.Ha inoltre evidenziato che neppure era necessaria la notifica dell’avvisobonario, in quanto la cartella era stata emessa a seguito della verifica deidati indicati dal contribuente, senza che venissero svolte valutazioni disorta.Il motivo è fondato.2.2 L’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972, è senz’altro possibilequando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramentecartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione dierrori materiali o di calcolo, che non comportino la risoluzione di questioniNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026giuridiche (Cass. n. 9759/2024; Cass. n. 30791/2018; Cass. n.14949/2018; Cass. n. 11292/2016).È del pari pacifico che «In caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'impostadetratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo ilfisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che nontocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro daprofili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal meroraffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt.54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudiziodi impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura delcontribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da unsoggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili» (Cass. Sez. U. n. 17758/2016; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4392/2018; Cass. n. 5215/2025).Dunque, l’Amministrazione senz’altro poteva provvedere alla notificadella cartella, in considerazione della tardiva presentazione (equiparabileall’omissione, ai sensi degli artt. 8 e 2 d.P.R. 322/1998, nel testo rationetemporis vigente) della dichiarazione relativa all’annualità precedente aquella in cui si faceva valere il credito.2.3 Quanto alla questione della notifica dell’avviso bonario, vaosservato che costituisce principio consolidato quello per il quale«l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art.36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3,del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventivacomunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che laprocedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errorimateriali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nellaNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano omeno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituiremera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n.18163/2025; Cass. n. 18405/2021).Ciò vale anche con riguardo alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, che «qualora nasca da una verifica di datiindicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, nonimplica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso direcupero» (Cass. n. 39331/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n.4360/2017; Cass. n. 13898/2025; Cass. n. 29582/2018).Nel caso di specie non era dunque dovuto l’avviso bonario, giacché erastata rilevata la mera omissione della presentazione della dichiarazioneannuale relativa all’anno precedente.Ciò non comporta naturalmente che il credito, qualora esistente, nonpossa essere utilizzato, giacché nel giudizio di impugnazione della cartella,il contribuente, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, può far valere l'eccedenza d'imposta, che risulti dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedottaentro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ove sianodimostrati anche i requisiti sostanziali per la detrazione (Cass. Sez. U. n.17757/2016).3. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, che provvederà ad una nuova valutazione dellavicenda alla luce dei principi esposti anche in ordine alla possibilità diNumero registro generale 21504/2021Numero sezionale 4867/2026Numero di raccolta generale 20242/2026Data pubblicazione 16/06/2026dimostrare l’esistenza dei presupposti per la detrazione, nonché sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2026.La PresidenteTania Hmeljak