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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05215/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26043 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difeso , come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – econtro [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaSicilia sez. staccata di Catania n. 1307 / 1 3/2017 depositata in data 05/04/2017; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:cartella – omessadich.

Iva – compensazionecredito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagli relativaalle somme ivi richieste per omesso versamento di IRPEF, IRAPe IVA per l’anno 2007 a seguito di controllo automatizzato exart. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto l’impugnazionee confermato la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; - l’ Agenzia delle Entrate e il riscossore sono r imasti intima ti ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione di norme di diritto exart. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del Nicolosocomporti la perdita della possibilità di utilizzare il credito maturato nella annualità in compensazione con i debiti tributari dell’annosuccessivo; - il motivo è fondato; - invero, la CTR ha mancato di fare applicazione dei principi enunciatida questa Corte (Cass. Sez.

U n. , s entenza 8 settembre 2016n. 17758 ; Cass. Sez. 5 , sentenza 23 febbraio 2018 n. 4392 ) in tema di compensazione del credito iva nel caso di omessa presentazione della dich i arazione; i sopradetti precedenti hanno chiarito in primo luogo che è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento.

Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffrontocon dati ed elementi, in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54 - bis e 6 0 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazioned'imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia Iva e finali zzati a operazioni imponibili ; - se l 'Ufficio correttamente, pertanto, ha proceduto alla iscrizione a ruolo,nondimeno il contribuente p uò portare in compensazione il credito Iva, ove sussistente, per avere omesso la dichiarazione.

Deveessere, infatti, rilevato, come affermato dalle Sezioni Unite conle sentenze dell'8 settembre 2016, n. 17757 e 17758 appena sopra citate , che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisceda un'operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano(dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzioneillustrativa dei relativi dati al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte.

Pertanto , ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.

Tale conclusione, discende dalla interpretazione dell'art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il dirittoalla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, compilatasecondo le disposizioni a essa applicabili e garantisce il principio di neutralità dell'imposta in questione, quale principio fondamentalesul quale poggia l'intero impianto normativo dell'Iva (cfr. Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; C ass. 22 febbraio 2013 n. 4539); - l a necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deveessere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempiola presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Questa Corte,con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia UE cause C - 95/07 e C - 96/07 del 8/5/2008, ha affermato che "ai sensidegli artt. 18, n. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388,come modificata dalla direttiva 2000/17 il principio della neutralità fiscale impone che l'inosservanza da parte di un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 soggettopassivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l'annotazione a creditonella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzioneper l'inosservanza di tali obblighi" (cfr C GUE, 12 maggio 2011, C - 107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass.06/08/2008,n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato ilseguente principio di diritto "il credito Iva maturato nell'anno in cuila dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computatoin detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell'amministrazione finanziariadi accertare l'esistenza del credito ai sensi dell'articolo 55d.p.r. 633/1972" (Cass.30 luglio 2018 , n. 20120 ) ; - ne discende che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva – diversamenteda quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non faperdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga ripresoed indicato quantomeno nella dichiarazione Iva dell'anno successivo.Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entrola scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativaal secondo anno successivo a quello in cui il diritto è so rto, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 non contrastante conla citata Direttiva ; - nel ritenere quindi che l’omessa presentazione della dichiarazione precludesseex se il diritto al recupero del credito iva, la Corte di giustizia ha commesso errore di diritto, dovendo invece farsi applicazionedei sopra esposti principi; - all’esito della decisione che precede, i restanti motivi , con i quali si deducono rispettivamente la violazione del principio della disponibilitàdelle prove ex art. 116 c.p.c. in uno con il principio di non contestazione e l’omesso esame della documentazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 probatoria offerta dal contribuente, sono assorbiti in quanto divenutiirrilevanti ai fini della decisione ; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del meritoche provvederà a nuovo esame del fatto e all a liquidazione dellespese del presente giudizio di Legittimità; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26043 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difeso , come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – econtro [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaSicilia sez. staccata di Catania n. 1307 / 1 3/2017 depositata in data 05/04/2017; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:cartella – omessadich. Iva – compensazionecredito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagli relativaalle somme ivi richieste per omesso versamento di IRPEF, IRAPe IVA per l’anno 2007 a seguito di controllo automatizzato exart. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto l’impugnazionee confermato la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; - l’ Agenzia delle Entrate e il riscossore sono r imasti intima ti ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione di norme di diritto exart. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del Nicolosocomporti la perdita della possibilità di utilizzare il credito maturato nella annualità in compensazione con i debiti tributari dell’annosuccessivo; - il motivo è fondato; - invero, la CTR ha mancato di fare applicazione dei principi enunciatida questa Corte (Cass. Sez. U n. , s entenza 8 settembre 2016n. 17758 ; Cass. Sez. 5 , sentenza 23 febbraio 2018 n. 4392 ) in tema di compensazione del credito iva nel caso di omessa presentazione della dich i arazione; i sopradetti precedenti hanno chiarito in primo luogo che è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffrontocon dati ed elementi, in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54 - bis e 6 0 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazioned'imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia Iva e finali zzati a operazioni imponibili ; - se l 'Ufficio correttamente, pertanto, ha proceduto alla iscrizione a ruolo,nondimeno il contribuente p uò portare in compensazione il credito Iva, ove sussistente, per avere omesso la dichiarazione. Deveessere, infatti, rilevato, come affermato dalle Sezioni Unite conle sentenze dell'8 settembre 2016, n. 17757 e 17758 appena sopra citate , che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisceda un'operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano(dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzioneillustrativa dei relativi dati al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto , ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Tale conclusione, discende dalla interpretazione dell'art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il dirittoalla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, compilatasecondo le disposizioni a essa applicabili e garantisce il principio di neutralità dell'imposta in questione, quale principio fondamentalesul quale poggia l'intero impianto normativo dell'Iva (cfr. Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; C ass. 22 febbraio 2013 n. 4539); - l a necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deveessere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempiola presentazione della dichiarazione annuale Iva. Questa Corte,con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia UE cause C - 95/07 e C - 96/07 del 8/5/2008, ha affermato che "ai sensidegli artt. 18, n. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388,come modificata dalla direttiva 2000/17 il principio della neutralità fiscale impone che l'inosservanza da parte di un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 soggettopassivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l'annotazione a creditonella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzioneper l'inosservanza di tali obblighi" (cfr C GUE, 12 maggio 2011, C - 107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass.06/08/2008,n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato ilseguente principio di diritto "il credito Iva maturato nell'anno in cuila dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computatoin detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell'amministrazione finanziariadi accertare l'esistenza del credito ai sensi dell'articolo 55d.p.r. 633/1972" (Cass.30 luglio 2018 , n. 20120 ) ; - ne discende che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva – diversamenteda quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non faperdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga ripresoed indicato quantomeno nella dichiarazione Iva dell'anno successivo.Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entrola scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativaal secondo anno successivo a quello in cui il diritto è so rto, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 non contrastante conla citata Direttiva ; - nel ritenere quindi che l’omessa presentazione della dichiarazione precludesseex se il diritto al recupero del credito iva, la Corte di giustizia ha commesso errore di diritto, dovendo invece farsi applicazionedei sopra esposti principi; - all’esito della decisione che precede, i restanti motivi , con i quali si deducono rispettivamente la violazione del principio della disponibilitàdelle prove ex art. 116 c.p.c. in uno con il principio di non contestazione e l’omesso esame della documentazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 probatoria offerta dal contribuente, sono assorbiti in quanto divenutiirrilevanti ai fini della decisione ; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del meritoche provvederà a nuovo esame del fatto e all a liquidazione dellespese del presente giudizio di Legittimità; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza