CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA], MarcoMiccinesi e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Toscana n. 968/2018, depositata il 18 maggio2018.Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso avverso la cartellaesattoriale n. 0622009002120238000 con la quale l’Agenzia delleentrate recuperava, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73 edell'art. 54 bis del d.P.R. 633/72, euro 158.051.24 di cui: euro93.803.00 quale credito IVA risultato come non spettante dalcontrollo automatizzato della dichiarazione annuale relativa alperiodo di imposta 2005; euro 21.663,00 quale IVA dovuta sulminor credito unitamente a interessi e sanzioni; euro 164.00 qualecredito IRAP risultato come non spettante dal medesimo controllooltre ad interessi e sanzioni.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 157/03/09 la Commissione tributariaprovinciale di Lucca rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, consentenza n. 79/13/11, depositata il 18 luglio 2011, rigettaval'impugnazione.Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione lasocietà.La Corte di cassazione, con sentenza n. 6726/17, cassava lapronuncia impugnata in relazione al terzo motivo di ricorso, conrinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale.Riassunto il giudizio da parte della contribuente, l’Agenzia delleentrate si costituiva con proprie controdeduzioni.Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Commissione tributaria regionale della Toscana, consentenza n. 968/2018, depositata il 18 maggio 2018, ha respintol’appello della contribuente.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, sulcarattere "chiuso" del giudizio di rinvio, e dell’art. 384 c.p.c., inrelazione al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione conla pronuncia n. 6726/2017 del 15 marzo 2017 (art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.). I giudici di secondo grado, pur prestando formaleossequio all’insegnamento della Cassazione sul carattere "chiuso"del giudizio di rinvio, in realtà lo avrebbero contraddetto,ammettendo che l'Ufficio potesse contestare, per la prima volta intale fase rescissoria, la sussistenza e la legittima origine del creditoIVA dichiarato dalla società, benché esso non fosse mai statocontestato nei due gradi del giudizio di merito; ciò in violazione nonsolo della regola processuale di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs.n. 546/1992, ma anche del vincolante principio di diritto, ex art.384 c.p.c., già espresso dalla Cassazione nel presente giudizio conla sentenza n. 6726/2017 la quale, attraverso il richiamo aiprecedenti delle Sezioni Unite (sentenze nn. 17757 e 17758 del2016), aveva implicitamente demandato al giudice di rinvio diverificare preliminarmente se la sussistenza del credito fosse statacontroversa, oppure risultasse già pacifica in causa.Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 115, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., in ordineal principio di non contestazione, e per pronuncia ultra petitum inviolazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'oggetto del processotributario, circoscritto dai motivi del ricorso introduttivo e dalleeccezioni e questioni di fatto e di diritto sollevate dall'Ufficio con lecontrodeduzioni (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). La sentenza deigiudici di rinvio, nella parte in cui decreta il mancato assolvimentoda parte della Società dell'onere probatorio in ordine ai presuppostisostanziali del credito controverso, sarebbe affetta da nullità nonsolo per le ragioni dedotte con il primo motivo, ma anche perché siporrebbe in contrasto con gli ulteriori principi processuali di noncontestazione e della domanda, essendosi pronunciata, da un lato,negando l'esistenza di un fatto pacifico (il credito IVA) e, dall'altro,esorbitando i limiti del thema decidendum e del thema probandumdefiniti dall'atto impositivo, dai motivi del ricorso introduttivo edalle controdeduzioni dell'Ufficio. Infatti, benché la Società avessededotto e documentato, sin dal giudizio di primo grado, l'effettivitàe la corretta rappresentazione contabile del proprio credito IVA,l'Ufficio aveva sempre opposto al riconoscimento del suddettocredito il mero vizio formale della mancata esposizione dello stessonella dichiarazione riferita all'anno in cui si sarebbe formato (di qui,il suo recupero in via di iscrizione a ruolo, scaturita dal controlloautomatizzato), senza invece mai contestare alcunché in ordineall'an e al quantum di detto credito che, pertanto, dovevano esserereputati pacifici e, come tali, non bisognosi di prova.1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinfondati.Questa S.C., con sentenza n. 6726 del 2017, aveva accolto ilterzo motivo di ricorso con cui veniva denunciata la violazione degliNumero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026artt. 19, 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 d.P.R. n. 322 del1998 riguardo alla dichiarazione della legittimità della ripresafiscale in base alla sola circostanza dell'omessa presentazione delladichiarazione annuale del 2004.Richiamando le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 settembre2016, n. 17758, Rv. 640942), la Corte ha affermato che «in caso diomessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è legittimal'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella sulla base diprocedure automatizzate fondate sui dati dell'anagrafe tributaria,ma, nel giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente èammesso a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali delladeduzione d'imposta eseguita entro il termine di presentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello incui il diritto di detrazione è sorto». Pertanto, veniva riscontrata laviolazione di tale principio nella parte in cui la sentenza d'appello«ha negato alla società contribuente questa facoltà probatoria(rectius, onere probatorio), subordinando la detrazione del creditoall'accertamento induttivo dell'ufficio, la sentenza d'appello haviolato detto principio».Appare dunque chiaro che la Cassazione aveva demandato algiudice del rinvio di accertare se era stata fornita la prova delcredito IVA ("laddove ha negato alla società questa facoltàprobatoria rectius onere probatorio...") e quindi era onere dellacontribuente di fornire la prova della sussistenza del credito.Nel caso di specie, la pronuncia ha esattamente applicato ilprincipio di diritto, effettuando una valutazione nel merito di suacompetenza delle questioni prospettate (pp. 7-10).Va, inoltre, evidenziato che l'esistenza del credito è statacontestata dall'Agenzia delle entrate, tanto che la Cassazione hariconosciuto che andava provato.Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/20262. – Con il terzo motivo si contesta la violazione e/o falsaapplicazione dell'alt. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, dell'art.2220 c.c., dell'art. 8, comma 5, della l. n. 212/2000, dell'art. 57d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 17,18 e 22 della sestaDirettiva del Consiglio n. 77/388/CEE sul diritto alla detrazionedell’IVA (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). La sentenza impugnatasarebbe, altresì, illegittima per violazione delle norme sostanzialidenunciate in rubrica, avendo i giudici di secondo grado ritenutoche la società, al fine di ottemperare al proprio onere probatorio inordine all'esistenza del credito controverso, fosse tenuta allaconservazione delle scritture contabili oltre il termine decennaledalla data dell'ultima registrazione, ponendo a carico dellacontribuente un onere eccessivamente gravoso che impedisce, inconcreto, l'effettivo esercizio del proprio diritto alla detrazione deltributo sugli acquisti operati nell'esercizio dell'impresa (all'originedell'insorgenza del credito recuperato con il controlloautomatizzato), in spregio ai principi sovranazionali, ricavabilianche dalla giurisprudenza comunitaria, in base ai quali gli Statimembri, per garantire la corretta riscossione dell'imposta, nonpossono prevedere misure che vadano al di là di quanto necessarioper il raggiungimento di tale obiettivo, pregiudicando la neutralitàdell'IVA.2.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di neutralità fiscale, l'omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA consente l'iscrizione a ruolo dell'impostadetratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento,potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controlloformale senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuentee scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti diindagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementiNumero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n.633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazionedella cartella, la dimostrazione, a cura del contribuente, che ladeduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fatti daun soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati adoperazioni imponibili (Cass. n. 5215/2025).Ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuentel'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni oservizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e lacorrettezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare lafonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto dellacontabilità, non spetta all'Amministrazione operare un esameincrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsil'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime(Cass. n. 18028/2016).La perdita incolpevole della documentazione non esenta infattiil contribuente dall'onere della prova, su di lui gravante, dellalegittimità e correttezza della detrazione dell'imposta pagata perl'acquisizione di beni e servizi, né introduce una presunzione diveridicità, a suo favore, di quanto quella documentazione avrebbedovuto rappresentare, ma, in applicazione della regola generale dicui all'art. 2724, n. 3, c.c., consente, in deroga agli ordinari limiti,la prova testimoniale o presuntiva, previa dimostrazione di essersitrovato nell'incolpevole impossibilità di produrre le fatture annotatenell'apposito registro e di acquisirne copia presso i fornitori (Cass.n. 23331/2016).Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026In ordine all’obbligo di conservazione delle scritture contabili,poi, rileva il principio espresso in tema di diniego di rimborso, datoche nel processo tributario, ove il contribuente impugni ilprovvedimento di diniego dell’istanza di rimborso, è tenuto alladimostrazione dei fatti costitutivi delle propria pretesa creditoria,senza che assuma rilevanza l’obbligo dello stesso, previsto dall’art.2220 c.c., di conservare le scritture contabili solo per un periodo didieci anni, poiché l’onere di conservazione della documentazionedeve essere distinto da quello della prova in giudizio, che segue leregole generali di cui all’art. 2697 c.c. (Cass. n. 12291 del 2018).Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate non ha mairiconosciuto l'esistenza del credito e la motivazione esclude che nesia stata provata l'esistenza, il cui onere della prova gravava sullacontribuente, essendo questa tenuta a dimostrare i fatti costitutividella propria pretesa creditoria. La parte cerca in ogni caso diconseguire una rivalutazione del merito, inammissibile in sede dilegittimità.3. – Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame dei fattidecisivi costituiti dalla corretta rappresentazione del credito IVA neiregistri relativi all’anno per il quale era stata involontariamenteomessa la dichiarazione annuale - dato che tale credito esisteva giàalla data 1 gennaio 2004 e si era, poi, lievemente ridotto alla datadel 31 dicembre 2004 -, dall'avvenuto deposito di tali registri daparte della società ricorrente nel primo grado di giudizio edall'assenza di contestazioni al riguardo da parte dell'Ufficio;inoltre, omesso esame del fatto pacifico, allegato sin dal ricorsointroduttivo - tanto è vero che controparte nelle propriecontrodeduzioni ne dava atto - e ulteriormente specificatonell'ambito del giudizio di rinvio, secondo cui il credito, ancorchériportato nell'anno 2004 e poi nel successivo anno 2005, si eraNumero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026progressivamente formato per via della detrazione dell'IVA sugliacquisti, eccedente quella dovuta sulle vendite, nel corso dinumerosi e remoti anni, fin dalla costituzione della società (1989),per i quali i termini di decadenza per l'accertamento eranoampiamente spirati (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). La sentenza disecondo grado, avendo negato il diritto alla detrazione per ilpresunto mancato assolvimento da parte della società del proprioonere probatorio, si esporrebbe a un'ulteriore censura, per omessoesame di fatti decisivi, non avendo tenuto in debita considerazione:che la società, nel giudizio di primo grado, aveva prodotto ladocumentazione attestante l'esistenza del credito IVA per l'annod'imposta 2004; che le origini del medesimo credito risalivanoperaltro ad acquisti effettuati dalla società a far data dal 1989 e poiprogressivamente negli anni seguenti, per i quali l’Amministrazioneera decaduta da ogni potere di accertamento, e che, quindi, larelativa documentazione, della quale l'Ufficio lamentava lamancanza solo nel giudizio di rinvio, risaliva ad anni per i quali lasocietà non era più tenuta per legge alla conservazione dellescritture contabili e delle fatture.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nel rivalutare il compendio istruttorio, la Commissionetributaria regionale ha affermato che la contribuente si è limitataad eccepire la non contestazione e lo spirare del termine perl'obbligo di conservazione delle scritture contabili, senza fornireprove adeguate della sussistenza del credito. Sulle questionisollevate va rilevata una “doppia conforme”, essendovi stato unaccertamento in fatto, senza che sia stata evidenziata una diversitàdelle ragioni poste a base del primo e del secondo grado.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo diNumero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023). La regolasecondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso percassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., è d'altronde applicabile anche alle sentenzed'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in viaordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza dievitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti allarivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppiagiurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme (Cass. n.12636/2025).4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 27316/2018Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 8860/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak