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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12303/2026

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n forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nascimben, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipolla– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale del Veneto n. 173/01/2020, depositata il 19/02/2020, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamentorelativa al recupero di IVA anno 2009 (credito di euro 73.482proveniente dal 2008), iscritta a ruolo a seguito di controlloautomatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Il credito IVA 2008non risultava nella dichiarazione IVA 2008, presentata priva di dati econsiderata quindi dall’Ufficio – correttamente - omessa.

Nel 2009 lasocietà riportava tale credito nella dichiarazione IVA.

L’Agenzia delleEntrate contestava l’impossibilità di riportare crediti derivanti dadichiarazione omessa, l’insufficienza della prova dei pagamenti dellefatture, irregolarità nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]La CTP di Padova annullava la cartella, riconoscendo il creditoIVA.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate edichiarava legittima la cartella di pagamento, anche per quantoriguardava la sua motivazione.La società sosteneva vizi nella notifica ex art. 140 c.p.c., ma laCTR affermava che la società aveva comunque ricevuto conoscenzadell’atto, applicando il principio del raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) e le contestazioni della contribuente non superavano ilvalore probatorio della relata di notifica.

Con riguardo al merito delcontrollo, la CTR rilevava che il credito 2008 non risultava da alcunadichiarazione, perché l’IVA 2008 era stata presentata senza dati, quindiera da considerare omessa.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate – secondoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026la sentenza di appello – aveva correttamente applicato l’art. 54-bis dPR633/1972, recuperando un credito non spettante.

Inoltre, con riguardoalla documentazione bancaria prodotta, la CTR riteneva che essa nondimostrasse con certezza: che i pagamenti siano riferibili alla fatturan. 1277/2008, nonché la coerenza tra data di pagamento indicata infattura (30/04/2009) e le date dei pagamenti presentati (10/05/2009),oltre alla riconciliazione tra estratti conto e fattura.

Con riguardo all’obbligo di contraddittorio preventivo, secondo la sentenza di appelloper il controllo automatizzato non era obbligatoria la comunicazionepreventiva, che non è necessaria quando non vi siano incertezze suidati dichiarativi.Ricorre ora a questa Corte la società con atto affidato a seimotivi; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.Ragioni della decisioneIl primo motivo si duole della violazione degli artt. 8, c. 3, DPR322/1998 e 19, c. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi inerentiil riconoscimento del credito IVA non esposto in dichiarazione.

Secondola contribuente, la CTR del Veneto ha erroneamente confermato ildisconoscimento del credito IVA, ritenendo insufficienti le provebancarie e individuando presunte anomalie.

Invece, il credito IVA erarealmente maturato nel 2008 e l’omessa esposizione costituiva unmero errore; la normativa e la prassi consentivano il riporto del creditoe la documentazione prodotta provava l’esistenza dell’operazione.Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza perultrapetizione (art. 112 c.p.c.); secondo la società la CTR avrebbefondato la propria decisione su elementi mai dedotti dall’Ufficio(rapporti tra società, irregolarità del fornitore, anomalie neipagamenti), integrando l’atto impositivo in violazione del principio del“chiesto e pronunciato”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tali motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quantoconnessi tra di loro sia logicamente, sia giuridicamente, sono infondati.Va in esordio ricordato che in forza del principio generale piùvolte ribadito da questa Corte (per tutte si veda Cass. n. 27580/2018)incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nelladichiarazione, poiché il credito tributario non nasce da questa, ma dalmeccanismo fisiologico di applicazione del tributo; con riguardo allapresente fattispecie, nella quale trattasi di compensazione di debititributari con credito IVA, grava parimenti –in applicazione del ridettoprincipio - sul medesimo contribuente l'onere della prova dellasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato e oppostoin compensazione.

Invero è sempre il contribuente, nelle controversieaventi per oggetto il rimborso di tributi ritenuti non dovuti, a rivestireil ruolo di attore in senso sostanziale (Cass. n. 28333/2019; Cass. n.12291/2018; Cass. n. 1822/2019) e come tale a esser gravatodell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.Ciò chiarito, con riferimento alle questioni di diritto prospettate,relative al diritto al credito per eccedenza detraibile Iva in caso diomessa dichiarazione annuale, va evidenziato che questa Corte (Cass.Sez.

Un. n. 17757/2016) ha enunciato il noto principio secondo cui "laneutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comportache, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioniperiodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro iltermine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciutadal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisitisostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizioCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controlloformale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazionese sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si trattidi acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati adIVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (in senso conforme, seguonoCass. n. 18393/2020; Cass. n. 4392/2018; Cass. n. 8131/2018).Quindi, in termini generali, in base a tale principio, nel giudizio diimpugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito delcontrollo automatizzato della dichiarazione, il diritto alla detrazionedell' eccedenza Iva non può essere disconosciuto per il solo fatto che ilcontribuente - il quale abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali perusufruire della detrazione - non abbia presentato la dichiarazioneannuale per il periodo in cui essa è maturata, sempreché detto dirittoalla detrazione sia esercitato, come avvenuto nella specie, entro iltermine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui è sorto.Invero, ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazioneIva, anche ove fatto valere in data successiva all'anno di imposta in cuilo stesso è maturato, purché entro il biennio di maturazione, occorre,quindi, che sia il contribuente a fornire la prova dell'esistenza contabiledel credito non dichiarato, con la produzione all'ufficio competente diidonea documentazione, quindi con l'esibizione dei registri Iva, dellerelative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualitàomessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo(in tal senso anche Cass. n. 6921/2017).Nel presente caso, a fronte del disconoscimento del credito permezzo della cartella di pagamento da parte dell’Ufficio, legittimamentepoteva il contribuente opporre ad essa la sussistenza del credito dequo; a fronte di tale prova, altrettanto legittimamenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’Amministrazione finanziaria poteva contestare gli elementi di provadel credito stesso.Giova evidenziare, del resto, che se il contribuente si attiene agliobblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, gravasull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto adetrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quellarappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativacontestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighinon si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata provadell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitariaricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, inquanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA etitolare del diritto di detrarre l'imposta(tra varie, in termini, Cass. n.6921/2017).Per la "detrazione" Iva occorre, quindi, che il contribuente, incaso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, fornisca laprova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, con laproduzione all'ufficio competente di idonea documentazione, quindi conl'esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, delladichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e diogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass. n.6921/2017; Cass. n.17043/2020).

Va infine rilevata la coerenza delprincipio su esposto con la giurisprudenza della Corte di giustiziadell’Unione europea secondo la quale “il principio fondamentale dineutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte siaaccordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluniobblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” (CGUE, 11dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 novembre 2017Rochus Geissel; CGUE, 15 settembre 2016 Senatex).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026A fronte degli elementi dedotti dal contribuente, l’Ufficiofinanziario poteva – parimenti – anche nel presente giudizio, originatodalla notifica della cartella che disconosceva il credito vantato daPlastics s.r.l., contestare l’esistenza del credito in argomento,replicando nel giudizio di merito agli elementi di prova di detto creditocon elementi di prova della sua inesistenza.Nel presente caso, la CTR ha valorizzato elementi di fattosignificativi sia pur in via indiziaria della inesistenza del credito: “…ladocumentazione bancaria prodotta in allegato al ricorso è insufficientea dimostrare l’effettivo pagamento delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]”;“…la Somma dei documenti prodotti in giudizio corrisponde a quellodella fattura n. 1277/2008, tuttavia tale circostanza non consente lariconciliazione dei pagamenti con la fattura.

Soltanto le 3 ricevute deipagamenti eseguiti in data 10/05/2009 contengono un riferimento allafattura n. 1277/2008, mentre nessun riferimento a tale fatturarinvenibile nella documentazione relativa ai pagamenti eseguiti tramiteRI.BA e risultati dell'estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Di qui la infondatezza delle censure.Il terzo motivo è incentrato sulla violazione dell’art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, per inidoneità della cartella a disconoscerecrediti d’imposta; secondo parte ricorrente il disconoscimento delcredito IVA non poteva avvenire tramite controllo automatizzato,poiché richiedeva valutazioni giuridiche e sostanziali, dunque un avvisodi accertamento e non una cartella ex art. 54-bis.Il motivo può trattarsi congiuntamente con il successivo quartomotivo, che deduce la violazione dell’obbligo di contraddittoriopreventivo ex art. 6, c. 5, L. 212 del 2000 non avendo l’Ufficio provatol’avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità.Tali censure sono infondate.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026La presentazione della dichiarazione priva di dati – come qui èavvenuto – quindi l’omessa presentazione della dichiarazione (allaquale la fattispecie in esame è parificata nelle conseguenze) legittimal’Erario ad agire con lo strumento della cartella di pagamento (tra moltein ultimo Cass. n. 5215/2025) in quanto tale situazione permettedirettamente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e laconsequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo l’Ufficiooperare, con procedure automatizzate, un controllo formale senzaincidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profilivalutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal meroraffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degliartt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivogiudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione, a cura delcontribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fattida un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati adoperazioni imponibili.Il quinto motivo si duole della carenza di motivazione dellacartella ex art. 7 L. 212 del 2000 e art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,la quale secondo la società contribuente si limiterebbe a formulegeneriche senza spiegare perché il credito era stato disconosciuto, conciò non esponendo le ragioni di fatto e di diritto del recupero fiscale,con violazione del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. ha potutofar valere nei gradi di merito le proprie difese con riguardo al meritodella pretesa azionata con la cartella impugnata, deducendoampiamente eccezioni in fatto e in diritto; ne deriva che la cartellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026conteneva elementi del tutto idonei a rendere percepibili le ragioni fattevalere con essa dall’[OSCURATO:PERSONA].Il sesto motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 15,c. 2, del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR ha condannato lasocietà alle spese senza considerare le “gravi ed eccezionali ragioni”che avrebbero giustificato la compensazione, tra cui buona fede dellacontribuente e comportamento contraddittorio dell’Ufficio.Alla luce della sorte dei restanti motivi, la censura in esame èassorbita.Come è noto, il c.d.

“assorbimento in senso improprio” èravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unimplicito rigetto di altre domande (in tal senso, Cass. n. 12193/2020;Cass. n. 23874/2023).Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nascimben, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipolla– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale del Veneto n. 173/01/2020, depositata il 19/02/2020, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava una cartella di pagamentorelativa al recupero di IVA anno 2009 (credito di euro 73.482proveniente dal 2008), iscritta a ruolo a seguito di controlloautomatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. Il credito IVA 2008non risultava nella dichiarazione IVA 2008, presentata priva di dati econsiderata quindi dall’Ufficio – correttamente - omessa. Nel 2009 lasocietà riportava tale credito nella dichiarazione IVA. L’Agenzia delleEntrate contestava l’impossibilità di riportare crediti derivanti dadichiarazione omessa, l’insufficienza della prova dei pagamenti dellefatture, irregolarità nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]La CTP di Padova annullava la cartella, riconoscendo il creditoIVA.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate edichiarava legittima la cartella di pagamento, anche per quantoriguardava la sua motivazione.La società sosteneva vizi nella notifica ex art. 140 c.p.c., ma laCTR affermava che la società aveva comunque ricevuto conoscenzadell’atto, applicando il principio del raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) e le contestazioni della contribuente non superavano ilvalore probatorio della relata di notifica. Con riguardo al merito delcontrollo, la CTR rilevava che il credito 2008 non risultava da alcunadichiarazione, perché l’IVA 2008 era stata presentata senza dati, quindiera da considerare omessa. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate – secondoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026la sentenza di appello – aveva correttamente applicato l’art. 54-bis dPR633/1972, recuperando un credito non spettante. Inoltre, con riguardoalla documentazione bancaria prodotta, la CTR riteneva che essa nondimostrasse con certezza: che i pagamenti siano riferibili alla fatturan. 1277/2008, nonché la coerenza tra data di pagamento indicata infattura (30/04/2009) e le date dei pagamenti presentati (10/05/2009),oltre alla riconciliazione tra estratti conto e fattura. Con riguardo all’obbligo di contraddittorio preventivo, secondo la sentenza di appelloper il controllo automatizzato non era obbligatoria la comunicazionepreventiva, che non è necessaria quando non vi siano incertezze suidati dichiarativi.Ricorre ora a questa Corte la società con atto affidato a seimotivi; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.Ragioni della decisioneIl primo motivo si duole della violazione degli artt. 8, c. 3, DPR322/1998 e 19, c. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi inerentiil riconoscimento del credito IVA non esposto in dichiarazione. Secondola contribuente, la CTR del Veneto ha erroneamente confermato ildisconoscimento del credito IVA, ritenendo insufficienti le provebancarie e individuando presunte anomalie. Invece, il credito IVA erarealmente maturato nel 2008 e l’omessa esposizione costituiva unmero errore; la normativa e la prassi consentivano il riporto del creditoe la documentazione prodotta provava l’esistenza dell’operazione.Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza perultrapetizione (art. 112 c.p.c.); secondo la società la CTR avrebbefondato la propria decisione su elementi mai dedotti dall’Ufficio(rapporti tra società, irregolarità del fornitore, anomalie neipagamenti), integrando l’atto impositivo in violazione del principio del“chiesto e pronunciato”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tali motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quantoconnessi tra di loro sia logicamente, sia giuridicamente, sono infondati.Va in esordio ricordato che in forza del principio generale piùvolte ribadito da questa Corte (per tutte si veda Cass. n. 27580/2018)incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nelladichiarazione, poiché il credito tributario non nasce da questa, ma dalmeccanismo fisiologico di applicazione del tributo; con riguardo allapresente fattispecie, nella quale trattasi di compensazione di debititributari con credito IVA, grava parimenti –in applicazione del ridettoprincipio - sul medesimo contribuente l'onere della prova dellasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato e oppostoin compensazione. Invero è sempre il contribuente, nelle controversieaventi per oggetto il rimborso di tributi ritenuti non dovuti, a rivestireil ruolo di attore in senso sostanziale (Cass. n. 28333/2019; Cass. n.12291/2018; Cass. n. 1822/2019) e come tale a esser gravatodell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.Ciò chiarito, con riferimento alle questioni di diritto prospettate,relative al diritto al credito per eccedenza detraibile Iva in caso diomessa dichiarazione annuale, va evidenziato che questa Corte (Cass.Sez. Un. n. 17757/2016) ha enunciato il noto principio secondo cui "laneutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comportache, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioniperiodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro iltermine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciutadal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisitisostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controlloformale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazionese sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si trattidi acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati adIVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (in senso conforme, seguonoCass. n. 18393/2020; Cass. n. 4392/2018; Cass. n. 8131/2018).Quindi, in termini generali, in base a tale principio, nel giudizio diimpugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito delcontrollo automatizzato della dichiarazione, il diritto alla detrazionedell' eccedenza Iva non può essere disconosciuto per il solo fatto che ilcontribuente - il quale abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali perusufruire della detrazione - non abbia presentato la dichiarazioneannuale per il periodo in cui essa è maturata, sempreché detto dirittoalla detrazione sia esercitato, come avvenuto nella specie, entro iltermine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui è sorto.Invero, ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazioneIva, anche ove fatto valere in data successiva all'anno di imposta in cuilo stesso è maturato, purché entro il biennio di maturazione, occorre,quindi, che sia il contribuente a fornire la prova dell'esistenza contabiledel credito non dichiarato, con la produzione all'ufficio competente diidonea documentazione, quindi con l'esibizione dei registri Iva, dellerelative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualitàomessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo(in tal senso anche Cass. n. 6921/2017).Nel presente caso, a fronte del disconoscimento del credito permezzo della cartella di pagamento da parte dell’Ufficio, legittimamentepoteva il contribuente opporre ad essa la sussistenza del credito dequo; a fronte di tale prova, altrettanto legittimamenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’Amministrazione finanziaria poteva contestare gli elementi di provadel credito stesso.Giova evidenziare, del resto, che se il contribuente si attiene agliobblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, gravasull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto adetrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quellarappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativacontestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighinon si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata provadell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitariaricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, inquanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA etitolare del diritto di detrarre l'imposta(tra varie, in termini, Cass. n.6921/2017).Per la "detrazione" Iva occorre, quindi, che il contribuente, incaso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, fornisca laprova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, con laproduzione all'ufficio competente di idonea documentazione, quindi conl'esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, delladichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e diogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass. n.6921/2017; Cass. n.17043/2020). Va infine rilevata la coerenza delprincipio su esposto con la giurisprudenza della Corte di giustiziadell’Unione europea secondo la quale “il principio fondamentale dineutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte siaaccordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluniobblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” (CGUE, 11dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 novembre 2017Rochus Geissel; CGUE, 15 settembre 2016 Senatex).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026A fronte degli elementi dedotti dal contribuente, l’Ufficiofinanziario poteva – parimenti – anche nel presente giudizio, originatodalla notifica della cartella che disconosceva il credito vantato daPlastics s.r.l., contestare l’esistenza del credito in argomento,replicando nel giudizio di merito agli elementi di prova di detto creditocon elementi di prova della sua inesistenza.Nel presente caso, la CTR ha valorizzato elementi di fattosignificativi sia pur in via indiziaria della inesistenza del credito: “…ladocumentazione bancaria prodotta in allegato al ricorso è insufficientea dimostrare l’effettivo pagamento delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]”;“…la Somma dei documenti prodotti in giudizio corrisponde a quellodella fattura n. 1277/2008, tuttavia tale circostanza non consente lariconciliazione dei pagamenti con la fattura. Soltanto le 3 ricevute deipagamenti eseguiti in data 10/05/2009 contengono un riferimento allafattura n. 1277/2008, mentre nessun riferimento a tale fatturarinvenibile nella documentazione relativa ai pagamenti eseguiti tramiteRI.BA e risultati dell'estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Di qui la infondatezza delle censure.Il terzo motivo è incentrato sulla violazione dell’art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972, per inidoneità della cartella a disconoscerecrediti d’imposta; secondo parte ricorrente il disconoscimento delcredito IVA non poteva avvenire tramite controllo automatizzato,poiché richiedeva valutazioni giuridiche e sostanziali, dunque un avvisodi accertamento e non una cartella ex art. 54-bis.Il motivo può trattarsi congiuntamente con il successivo quartomotivo, che deduce la violazione dell’obbligo di contraddittoriopreventivo ex art. 6, c. 5, L. 212 del 2000 non avendo l’Ufficio provatol’avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità.Tali censure sono infondate.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026La presentazione della dichiarazione priva di dati – come qui èavvenuto – quindi l’omessa presentazione della dichiarazione (allaquale la fattispecie in esame è parificata nelle conseguenze) legittimal’Erario ad agire con lo strumento della cartella di pagamento (tra moltein ultimo Cass. n. 5215/2025) in quanto tale situazione permettedirettamente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e laconsequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo l’Ufficiooperare, con procedure automatizzate, un controllo formale senzaincidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profilivalutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal meroraffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degliartt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivogiudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione, a cura delcontribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fattida un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati adoperazioni imponibili.Il quinto motivo si duole della carenza di motivazione dellacartella ex art. 7 L. 212 del 2000 e art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,la quale secondo la società contribuente si limiterebbe a formulegeneriche senza spiegare perché il credito era stato disconosciuto, conciò non esponendo le ragioni di fatto e di diritto del recupero fiscale,con violazione del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. ha potutofar valere nei gradi di merito le proprie difese con riguardo al meritodella pretesa azionata con la cartella impugnata, deducendoampiamente eccezioni in fatto e in diritto; ne deriva che la cartellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 29865/2020Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 12303/2026Data pubblicazione 02/05/2026conteneva elementi del tutto idonei a rendere percepibili le ragioni fattevalere con essa dall’[OSCURATO:PERSONA].Il sesto motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 15,c. 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR ha condannato lasocietà alle spese senza considerare le “gravi ed eccezionali ragioni”che avrebbero giustificato la compensazione, tra cui buona fede dellacontribuente e comportamento contraddittorio dell’Ufficio.Alla luce della sorte dei restanti motivi, la censura in esame èassorbita.Come è noto, il c.d. “assorbimento in senso improprio” èravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unimplicito rigetto di altre domande (in tal senso, Cass. n. 12193/2020;Cass. n. 23874/2023).Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9
Sentenza Cassazione n. 12303/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris