CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
umero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 599/02/2024, della Corte di Giustiziadi II grado delle Marche, depositata in data 25.06.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera;RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delleMarche aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delleentrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n.216/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercenteaccertamento con il quale l’Ufficio aveva ripreso, ai sensi degli artt. 6,comma 4, e 19 del DPR n. 633/72, l’Iva indebitamente detratta daquest’ultima nel 2010 sulla somma corrisposta, nel 2002, a favore diVagnozzi s.a.s., qualificata dall’Ufficio come “acconto sul prezzo diimmobili acquistati” a mezzo atto pubblico, nel 2010, e non già comesostenuto dalla contribuente come “finanziamento con obbligo direstituzione” che, solo al momento della stipula dell’atto pubblico,sarebbe stato compensato e imputato in conto pagamento con possibiledetrazione a tale data.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/20263. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezzadel ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380-bise 380 bis.1 c.p.c.5. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350c.c., 1351 c.c., 1472 c.c., 6 e 19 del DPR n. 603 del 1972, per avere laCGT di II grado ritenuto legittima la ripresa dell’Iva detratta dalla societàcontribuente in relazione alla somma versata (di euro 278.800,00) il17.09.2002 da quest’ultima a [OSCURATO:SOCIETA]. qualificandolaerroneamente come “acconto sul prezzo” dei beni immobili acquistati condi una compravendita di immobili, qual era quella che si era poiconcretizzata nell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe potuto trovare lapropria giustificazione causale, ai sensi degli artt. 1350, 1351e 1472 c.c.,solo in un contratto avente forma scritta ad substantiam (anche se sifosse trattato di un preliminare o di una vendita di cosa futura). Inparticolare, in mancanza di un contratto “a monte” dell’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rivestente forma scritta ad substantiam, non era ipotizzabileche il versamento avvenuto prima dell’atto pubblico, fosse statoeffettuato a titolo di acconto sul corrispettivo, in quanto sarebbe stato deltutto privo di giustificazione causale. Diversamente, il versamento di euro278.800,00, in data 17.9.2002, dalla contribuente a [OSCURATO:SOCIETA]. eraavvenuto con la causale di “finanziamento con obbligo di restituzione” –tanto era vero che non era stata emessa la relativa fattura - e conNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026imputazione della detta somma a prezzo di vendita solo al momento dellastipula dell’atto pubblico, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la sommaoriginariamente versata a titolo di finanziamento non era stata restituita(con emissione, in relazione a tale vendita, della fattura n. 31 del5.5.2010 per l’intero prezzo).2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c.,118, comma 1, disp. att. c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92, 111 Cost., peravere la CGT di II grado confermato l’impugnato avviso di accertamentocon una motivazione omessa e/o apparente, perplessa, senzal’esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. Inparticolare, la CGT aveva qualificato la somma di euro 278.800,00versata il 17.9.2002 quale acconto sul corrispettivo per l’acquisto di beniimmobili che, nel 2002, non esistevano ancora in natura, essendo statirealizzati successivamente sul lotto di terra edificabile acquistato daVagnozzi s.a.s. con riserva di proprietà a favore dei venditori (sig.riCiaralli) con atto pubblico del 22.5.2002 e in relazione al quale lacontribuente aveva depositato presso il [OSCURATO:PERSONA] - con verbale diconsegna datato 17.9.2022 - 45 assegni circolari per complessivi euro309.865,00 emessi in favore della Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. a titolodi finanziamento con obbligo di restituzione (somma mai restituita e poicompensata in parte e imputata in conto pagamento per l’acquisto degliimmobili nell’atto pubblico del 2010) con l’incarico al notaio di consegnarliai venditori e di raccogliere le firme sia per quietanza che per assensoalla cancellazione della trascrizione della riserva di proprietà. Nellasentenza impugnata la CGT non aveva fornito alcuna spiegazione nélogica né giuridica in ordine al substrato negoziale (verbale di consegnadel 17.9.2002 e atto pubblico del 22.5.2002 di vendita del lotto di terraedificabile) costituente il necessario presupposto che avrebbe portatoEsse [OSCURATO:SOCIETA]. a versare, il 17.9.2002, la somma di euro 278.000,00quale asserito “acconto” sul corrispettivo per l’acquisto di beni immobiliNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026non ancora esistenti in natura all’epoca di tale versamento. Peraltro, ilgiudice di appello avrebbe del tutto trascurato l’aspetto relativo allamancanza di un necessario contratto avente forma scritta ad substantiamche giustificasse causalmente il versamento di tale somma. Infine, la CGTavrebbe ritenuto irrilevante la dichiarazione di riconoscimento ericognizione di debito del 19.9.2002 della impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. inquanto estranea a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ciò senza considerare che taledichiarazione e la lettera di deposito del 17.9.2002 erano perfettamentecoincidenti nella parte in cui descrivevano gli stessi assegni circolari concui era stata versata la somma di euro 309.865,00.2.1. Il secondo motivo- da trattare logicamente in via pregiudiziale- èinfondato.2.2. Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipica fattispeciedi «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.Numero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/20266^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627;Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).2.3.Nella specie, la sentenza impugnata reca argomentazioni (al di làdella loro fondatezza) obbiettivamente idonee a far conoscere, inrelazione ai motivi di appello proposti (in particolare, in ordine all’assuntaerroneità della qualificazione della somma versata nel 2002 dallacontribuente a [OSCURATO:SOCIETA]. come “acconto sul corrispettivo” dellavendita dei beni immobili effettuata con atto pubblico nel 2010 in luogoche come “finanziamento con obbligo di restituzione”, poi non rimborsatoe compensato in parte e imputato in conto pagamento per l’acquisto degliimmobili nel 2010, con esigibilità dell’imposta e detraibilità della stessa atale data, ai sensi degli artt. 6, comma 5 e 19, comma 1, del DPR n.633/72) il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento. In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse,la CGT di II grado ha osservato che, in base alla documentazione versatain atti, andava confermata la qualificazione già operata dal giudice diprime delle somme corrisposte nel 2002 dalla società contribuente aVagnozzi s.a.s. come “acconto sul prezzo” degli immobili acquistati nel2010 con conseguente indetraibilità, a tale data, della relativa Iva ai sensidel combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 19 del DPR n. 633/72;in particolare, dagli atti emergeva che: 1) in data 17 settembre 2002,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva corrisposto a [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo inquestione che - come dichiarato nello stesso atto di appello - non erastato mai rimborsato ed era stato compensato, in parte, e imputato inconto pagamento per l’acquisto nel 2010 degli immobili indicati nell’attomedesimo; 2) nell’atto pubblico di compravendita si leggeva- circostanzanon contestata dalla contribuente- che il prezzo per l’acquisto immobiliareera stato corrisposto con le seguenti modalità: “euro 278.800 in dataanteriore al 4.7.2006”; 3) alcun rilievo aveva la “dichiarazione diriconoscimento e ricognizione di debito” versata in atti in quanto: a)estranea alla società contribuente, essendo intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026e Tiburzi in proprio; b) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolgeva “attività dicompravendita di beni immobili” e ad essa era, pertanto, precluso losvolgimento di attività finanziaria riservata a società aventi determinatirequisiti, normalmente caratterizzate dall’esclusività del loro oggettosociale e, di regola, previo provvedimento autorizzativo di appositaautorità amministrativa. Pertanto, la motivazione della sentenzaimpugnata attinge la soglia del c.d. minimo costituzionale. Va, alriguardo, anche ribadito il principio secondo cui il giudice del merito nondeve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente,in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa,gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti nonespressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652;Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio2013, n. 12123). Il motivo si profila inammissibile laddove lamenta cheil giudice di secondo grado non avrebbe considerato il “substratonegoziale” (verbale del 17.9.2002 di consegna presso il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di n. 45 assegni circolari, nell’importo complessivodi euro 309.865,00, emessi in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; atto pubblico del22.05.2002 del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di vendita dai sig. [OSCURATO:PERSONA] a Vagnozzis.a.s. di lotto di terra edificabile con riserva di proprietà) costituentel’assunto presupposto del versamento, nel 2002, della somma di euro278.800,00 dalla contribuente a [OSCURATO:SOCIETA]. né tantomeno ilprospettato collegamento tra la lettera di deposito del 17.9.2002 e ladichiarazione di riconoscimento e ricognizione di debito del 19.9.2002 peressere sovrapponibili nella parte descrittiva dei medesimi assegnicircolari, in quanto la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio dimancanza assoluta di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n.29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo2021, n. 5987). Inammissibile è, altresì, il motivo nella parte in cuiNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026denuncia l’omessa considerazione da parte del giudice di appello dellamancanza di un contratto, avente forma scritta ad substantiam,costituente la assunta giustificazione causale del versamento dellasomma di euro 278.800,00 nel 2002, trattandosi di una doglianza nuova,non evincibile dalla sentenza impugnata né tantomeno dagli atti difensividei gradi di merito allegati al ricorso.3.Il primo motivo si profila inammissibile nella parte in cui denuncial’erroneità della conferma da parte del giudice di appello della legittimitàdell’avviso di accertamento nonostante la mancanza di un contratto “amonte” dell’atto pubblico di vendita del 6.5.2010 - che avrebbe dovutorivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam ai sensi degliartt. 1350, 1351 e 1472 c.c. anche se si fosse trattato di un preliminareo di una vendita di beni futuri - quale giustificazione causale in “accontodel corrispettivo” della vendita dei beni immobili del 2010, delversamento nel 2002 della somma di euro 278.800,00 da parte dellacontribuente a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, principioconsolidato quello per cui in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico attodel giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum deiprecedenti gradi di giudizio, essendo preclusa alle parti, in sede dilegittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi,non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2,9.8.2018, n. 20694; Cass. 27260 del 2023); il contribuente, per evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudicedel merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio loabbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicitàNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026di tale asserzione, prima di esaminarne il merito(Sez. 5, Ordinanza n. 18253 del 2021; Cass. 25/02/2021, n. 5155, incontinuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n.17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029;31/01/2006, n. 2140); nella specie, dal contenuto della sentenzaimpugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione circa lamancanza di un contratto “a monte” avente forma scritta ad substantiamgiustificativo del versamento in acconto del corrispettivo né lacontribuente ha assolto, in punto di specificità, all’onere di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente avesse sollevato taleeccezione che, comunque, avuto riguardo al contenuto degli atti difensivi(ricorso e atto di appello) allegati al ricorso, non risulta proposta nei gradidi merito.3.1. In ogni caso, il motivo, da un lato, non si confronta con il decisum e,dall’altro, tende inammissibilmente ad una rivisitazione di unapprezzamento di merito da parte del giudice d’appello delladocumentazione incontestatamente versata in atti e della qualificazioneoperata della somma (di euro 278.800,00) versata nel 2002 alla societàVagnozzi s.a.s. come acconto sul prezzo dell’acquisto immobiliare del2010.3.2.Al riguardo va premesso che questa Corte (Cass. civ., 22 febbraio2015, n. 10606) ha precisato che l'art. 10, nn. 1 e 2, della sesta direttiva,considera fatto generatore dell'imposta quello "...per il quale si realizzanole condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta", e ravvisal'esigibilità dell'imposta nel momento a partire dal quale l'erario può farvalere il diritto al pagamento dell'imposta, anche se esso può esseredifferito e chiarisce (numero 2) che "il fatto generatore dell'imposta siverifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o dellaprestazione di servizi"; la distinzione tra fatto generatore ed esigibilitàdell'Iva è stata ulteriormente precisata da questa Corte (Cass. Sez. U.,21 aprile 2016, n. 8059), che ha affermato che «l'ordinamento nazionaleNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026non disconosce, ma presuppone, la distinzione concettuale tra fattogeneratore ed esigibilità dell'imposta (mantenendo il primorigorosamente ancorato al dato temporale della concreta esecuzionedell'operazione imponibile e riservando al pagamento il solo ruolo dicondizione di esigibilità dell'imposta)», essendo il primo termine dariferirsi alla genesi dell'obbligazione tributaria, il secondo alla attualitàdella pretesa dell'Erario alla relativa riscossione; la giurisprudenzacomunitaria, peraltro, ha avuto modo di precisare che l'imposta puòdiventare esigibile nello stesso tempo o dopo l'avverarsi del fattogeneratore ma, salvo disposizione contraria, non prima di questo (Cortegiust. 21 febbraio 2006, causa C-419/02, BUPA [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], punto 46); in questo quadroricostruttivo, basato sulla distinzione concettuale tra presuppostodell'imposta e sua esigibilità, va quindi ulteriormente osservato che l'art.10, n. 2, comma 2 della sesta direttiva (di tenore corrispondente,nell'ordinamento interno, all'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633/72) sidiscosta da tale ordine cronologico, prevedendo che, nel caso diversamento di un acconto, l'Iva diventa esigibile senza che la cessione ola prestazione siano state ancora eseguite: affinché, in tal caso, l'impostapossa diventare esigibile, occorre, peraltro, che tutti gli elementiqualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futuraprestazione, siano già noti alle parti e, in particolare, che, nel momentodel versamento dell'acconto, i beni o i servizi siano specificamenteindividuati (Corte giust. causa C- 419/02, punto 48); ciò in quanto, hachiarito questa Corte, nel caso di anticipato pagamento (come in quellodi anticipata fatturazione dell'acquisto), il contenuto economicodell'operazione si considera già, in tutto o in parte, realizzato, dando vitaal presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, sia purelimitatamente all'importo pagato o fatturato (Cass. 16 dicembre 2011, n.27141; vedi anche 17 gennaio 1998, n. 371; 20 dicembre 1994, n. 10952e 8 giugno 1992, n. 7056; in linea, anche 12 maggio 2008, n. 12192,Numero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026relativamente al versamento di un acconto a corredo della stipulazione diun contratto preliminare di compravendita di immobile, poi risolto; Cass.,sez. 5, n. 29859 del 2020).3.3. Posto quanto sopra, parte ricorrente senza dedurre ragioni dicontestazione specifiche sulla errata applicazione delle regoleermeneutiche di interpretazione del contratto operata dal giudice delgravame, prospetta inammissibilmente una diversa ricostruzione deglielementi e delle circostanze di fatto già oggetto di valutazione (v. Cass.29859 del 2020), e, dunque, una diversa interpretazione di un elementocontrattuale (il corrispettivo del contratto del 2010 del quale la somma dieuro 278.800,00 costituirebbe un acconto); in particolare, la CGT hafondato tale qualificazione sulla considerazione che nello stesso attopubblico di compravendita del 2010 si leggeva che il prezzo per l’acquistoimmobiliare “era stato corrisposto con le seguenti modalità: euro 278.800in data anteriore al 4.07.2006” (v. sul punto anche la contestazionedell’allegato avviso di accertamento), il che trovava riscontro nello stessoricorso in appello (nel quale veniva precisato che tale importo, mairimborsato, era stato compensato in parte e imputato in contopagamento per l’acquisto degli immobili citati nell’atto medesimo);invero, la circostanza evidenziata dalla ricorrente nell’atto di appello chesolo al momento della stipula nel 2010 dell’atto pubblico di vendital'importo versato dalla contribuente nel 2002 sarebbe stato computatoper intero nel prezzo di vendita, non ne fa venire meno l'assoggettamentoall'Iva ove, secondo l'assunto del giudice del gravame, allo stesso dovevaessere attribuita la qualifica di acconto sul corrispettivo. Il motivo dicensura in esame non tiene, quindi, in alcun modo conto della valutazionecomplessiva del regolamento pattizio compiuta dal giudice del gravamee, in particolare, della effettiva volontà negoziale di frazionare ilpagamento del corrispettivo di euro 1.265.000 in diversi momenti, ancheanteriori alla stipula dell’atto pubblico nel 2010, con conseguentequalificazione dell’importo versato nel 2002 come acconto delNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026corrispettivo pattuito; il che rende di per sé irrilevante la prospettataquestione della mancanza di un contratto “a monte” di quello del 2010,rivestente la forma scritta ad substantiam, trovando, invero, taleversamento giustificazione causale nello stesso atto pubblico dicompravendita stipulato nel 2010. Diversamente, il giudice di appello -sempre in base ad apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità – ha svalutato la dichiarazione di “riconoscimento ericognizione di debito” del 2002 prodotta dalla contribuente (con la qualela [OSCURATO:SOCIETA]. si dichiarava e si riconosceva debitrice del [OSCURATO:PERSONA] somma di € 309.865,00 asserendo di averla ricevuta “a titolo difinanziamento con obbligo di restituzione” mediante “assegni circolarinecessari ed utilizzati in pagamento dell’atto di compravendita di areecon riserva di proprietà rogato … in data 22/05/2002, rep. 146440 eraccolta n,. 14882”), atteso che intercorreva tra altre parti (Vagnozzis.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non quale socio accomandante dellasocietà contribuente) e che la società contribuente svolgeva “attività dicompravendita di beni immobili” e ad essa era precluso lo svolgimento direquisiti (caratterizzate dall’esclusività del loro oggetto sociale e di regolaprevio provvedimento autorizzativo di apposita autorità amministrativa).4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte …quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e ilquarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a taledata non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatoreNumero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni — di quelledel terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non èsubordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default»,dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett.g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta edecisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore,della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una sommaequitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzocomma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 enon superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art.96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi diabuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divietodi lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).7.La Corte fissa in euro 1.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., ed in euro 600,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenzialiapplicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00per compensi oltre spese prenotate a debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.200,00 infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 600,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 3078/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 12169/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti