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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12174/2026

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troNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2489/23/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata in data26.09.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1.

In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bergamo il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta,presentata in data 8.9.2015, di rimborso del credito Iva di euro 206.188,13,che assumeva essere derivato dall’acquisto di due immobili rispettivamente nel1999 e nel 2001; 2) in sede di ricorso, la società aveva evidenziato che il creditoIva era stato indicato nella dichiarazione dei redditi, per il 2010, attraverso lacompilazione del rigo RX2 colonna 4 concernente “i crediti da utilizzare incompensazione/detrazione ma non riportato negli anni successivi avendoomesso la presentazione delle relative dichiarazioni fino al 2015, annualità in cuierano state presentate le dichiarazioni ultra-tardive per gli anni 2011-2014; 3)la CTP di Bergamo, con sentenza n. 450/02/2021 aveva rigettato il ricorso inquanto, pur riconoscendo la tempestività, nel termine di prescrizione decennale,della domanda di rimborso presentata in data 8.9.2015, non risultavadocumentata l’esistenza del credito Iva; 4) avverso la sentenza di prime curedinanzi alla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, sezione staccata diBrescia, la società contribuente aveva proposto appello principale allegando adesso le fatture di acquisto degli immobili (avendo già prodotto il contratto diacquisto dei due immobili e la documentazione bancaria attestante i relativipagamenti) e l’Agenzia delle entrate appello incidentale insistendo per laNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026decadenza della domanda di rimborso presentata nel 2015, oltre il terminebiennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 decorrente dalla indicazione delcredito medesimo nella dichiarazione dei redditi per il 2010 ed eccependo,quanto alla prova del credito, la tardività della produzione delle fatture nonchéla insufficienza delle stesse in mancanza dei registri e delle liquidazioni Iva; 5)la CGT di II grado, con la sentenza n. 2489/23/2024, aveva accolto l’appelloincidentale dell’Ufficio, dichiarando l’intervenuta decadenza della istanza dirimborso del credito Iva ed assorbendo “ogni altra questione oggetto delgiudizio”.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT – nell’accogliere l’appelloincidentale dell’Ufficio, assorbendo “ogni altra questione oggetto del giudizio” -ha confermato la legittimità del diniego di rimborso del credito Iva stante ladecadenza della relativa istanza presentata da parte contribuente in data8.9.2025 oltre il termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 decorrentedalla indicazione del credito nella dichiarazione dei reddito per il 2010; alriguardo, il giudice di appello ha precisato che la società contribuente avevariportato il credito Iva nella dichiarazione dei redditi per il 2010 compilando lacolonna 4 del quadro RX2 relativa ai “crediti da utilizzare incompensazione/detrazione” e non già la colonna 3 dello stesso quadro dedicataal “credito di cui si chiede il rimborso”, per cui non aveva denotatol’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito con conseguenteapplicazione del termine di decadenza biennale di cui all’art.21 cit. in luogo diquello ordinario decennale di prescrizione, non essendo nella specie, ravvisabilealcuna ipotesi eccezionale in cui la compensazione non poteva essere piùeffettuata (sono richiamate Cass. n. 24655 del 2022, Cass. n. 11662 del 2021;Cass. n. 30168 del 2018) atteso che “alla data della presentazione delladomanda di rimborso la non parte non risultava avere cessato la propria attività”.3.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi.4.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20265.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.6.

La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92,2946 c.c., 3,24 e 97 Cost. per avere la CGT di II grado, nell’accogliere l’appelloincidentale dell’Ufficio (con assorbimento di quello principale della contribuenterelativo alla prova della sussistenza del credito Iva richiesto a rimborso), ritenutolegittimo il diniego di rimborso dell’assunto credito Iva stante l’intervenutadecadenza della contribuente dalla relativa istanza presentata in data 8.9.2015per decorso del termine biennale, ai sensi dell’art. 21 cit., dalla presentazionedella dichiarazione dei redditi per il 2010; ciò sebbene il credito Iva in questionefosse desumibile dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 – seppure inseritonella colonna 4 del quadro RX2 riservata al credito da utilizzare incompensazione e/o detrazione – senza la necessità di una specifica istanza dirimborso la quale costituiva soltanto il presupposto di esigibilità per l’avvio delrelativo procedimento.

Nella specie - come già osservato dal giudice di primecure - la contribuente aveva dichiarato la sussistenza del credito Ivainvocandone, in un primo momento, la compensazione/detrazione con ladichiarazione per l’anno 2010 e poi aveva mutato la propria domanda conl’istanza di rimborso presentata nel settembre del 2015, soggiacendo al terminedecennale ordinario di prescrizione e non a quello biennale di decadenza ex art.21 cit. in ragione del fatto che il credito di imposta era già desumibiledall’originaria dichiarazione.

Peraltro, la cessazione dell’attività dellacontribuente - posta in liquidazione nel 2021 - costituiva fatto sopravvenuto taleda fare ritenere che – quantomeno dalla data dello scioglimento della società –fosse stata manifestata da quest’ultima la volontà di non perdere il creditoNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026facendo trasformare l’originaria opzione diretta all’utilizzazione dello stesso incompensazione/detrazione in una richiesta di rimborso.

Pertanto, ad avviso dellaricorrente, nella specie, il credito Iva esposto nella dichiarazione dei redditi peril 2010 - ancorché non riportato nelle successive dichiarazioni per meranegligenza del consulente dell’epoca - era esigibile entro dieci anni dallaesposizione dello stesso nella originaria dichiarazione e non già tramite laprocedura del c.d. rimborso anomalo di cui all’art. 21 cit.

In ogni caso, nell’ipotesiin cui la Corte ritenesse applicabile all’Iva l’art. 21, comma 2, cit., la ricorrentesolleva dubbi di compatibilità di tale disposizione con il diritto unionale comeinterpretato dalla Corte di giustizia (sentenze del 16 maggio 2000, Preston e a.,causa C-78/98, EU: C: 2000: 247, punto 31, nonché del 15 marzo 2007,[OSCURATO:PERSONA], causa C-35/05, EU: C: 2007: 167, punto 4),fondata sul principio di intangibilità della sfera patrimoniale del soggetto anchein tema di rimborso dei crediti di imposta e di pagamenti indebiti.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Corte è nelsenso che, in tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nelladichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al finedi ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere chel’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero,ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica delladichiarazione cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039).

Ove il credito di impostasia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestatodall’Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza dirimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativoprocedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenzaprevisto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma soloquello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. atteso che l'istanza di rimborsonon integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità delNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (v.Cass. sez. 5, n. 5938 del 2019; Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105— 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 — 01; Cass.27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229).

Siffatta impostazioneè coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte suiredditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nelladichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerneil rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere chel'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, previstadal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti,secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (l'interpretazione seguitaè, altresì, coerente con la disciplina unionale secondo cui le misure adottate dagliStati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento,nonchè per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi nonpossono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'i.v.a. (cfr.

CorteGiust. 8 maggio 2008, [OSCURATO:SOCIETA]).1.3.La Corte ha specificato che per la domanda di rimborso dell’eccedenzad’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimentodel rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro"RX4", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale"VR", cui è subordinata l'esigibilità del credito (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n.20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941; Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17151;Cass. n. 1146 del 2018; n. 24006 del 2019); pertanto, l'esposizione di un creditod'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, alfine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi qualeformale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termineprescrizionale.1.4.Peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA: lacompensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicché la volontà del contribuentedi esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale delNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, conla compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso.1.5.Invero, si è chiarito che «la domanda di rimborso del credito IVA deve esseretenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale,sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini dicompensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso delcredito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazioneannuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensìquello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992» (Cass. n. 30168 del 22/11/2018; Cass. n. 19764 del 22 settembre 2020;11662 del 04/05/2021; Cass. n. 18034 del 2024; Cass. n. 24655 del10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. Cass. n. 844 del 09/01/2024).

Quindi ilprincipio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte suiredditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nelcaso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un creditod'imposta, indicando l'opzione per il rimborso dell'eccedenza di imposta.

Inquesto caso non trova applicazione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza dirimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previstodall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché in tal caso l'amministrazione deveritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione delladichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza (Cass., Sez.

U., 7febbraio 2007, n. 2687; Cass., Sez.

V, 17 giugno 2009, n. 14025; Cass., Sez.V, 15 ottobre 2014, n. n. 21734).

In assenza della indicazione della relativarichiesta nella dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria non puòritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborsodell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione(Cass., sez. 6-5, n. 20696 del 30 settembre 2020).1.6.Questa Corte ha anche precisato che, nel caso di compilazione del quadro“RX4”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termineprescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali,in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essereNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;)ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); inparticolare, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'impostarisultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizioneordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art.21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizionespecifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibileportare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'annosuccessivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948del 2009; Sez. 5, Ordinanza n. 13197 del 2023).

Questa Corte ha altresìprecisato che “In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'impostaper cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorgeal momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con lamessa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione,successivi alla data della domanda di rimborso”(Sez. 5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023).1.7.Quanto ai prospettati dubbi di compatibilità con il diritto unionale dellaprocedura del c.d. rimborso anomalo di cui all’art. 21, comma 2, cit. oveapplicata all’Iva, va osservato che sulla compatibilità di tale termine con il dirittounionale si è più volte pronunciata la Corte di Giustizia UE, osservando che, inmancanza di una disciplina eurounitaria in materia di ripetizione di impostenazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro prevedere termini di prescrizione o decadenza per lapresentazione delle domande di rimborso, alla sola condizione che si tratti ditermini ragionevoli e non lesivi dei principi di effettività e non discriminazione(cfr.

Corte di Giustizia sentenza 15 dicembre 2011 nella causa C- 427/10, BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] spa; 21 gennaio 2010 nella causa C472/08, AlstomPower Hydro) e che un termine di decadenza biennale, come quello indiscussione, è da ritenersi ragionevole (Sentenza 8 maggio 2008 nelle cause C-Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/202695/07 e 96/07, [OSCURATO:SOCIETA]).

Principi ribaditi dalla CGUE nella sentenza del 19dicembre 2019, in causa C-360/18, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che, nel ribadire(al p. 46) che «Secondo costante giurisprudenza, in assenza di normearmonizzate che disciplinano il rimborso di tributi imposti in violazione del dirittodell’Unione, gli Stati membri mantengono il diritto di applicare le modalitàprocedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, in particolare inmateria di termini di prescrizione o di decadenza, fatto salvo il rispetto deiprincipi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre2011, Q-Beef e Bosschaert, C-89/10 e C-96/10, EU:C:2011:555, punto 34,nonché del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-500/16,EU:C:2017:996, punto 37)», ha affermato che «Il rispetto di detti principiimpone che tali modalità di procedura non devono essere meno favorevoli diquelli che riguardano reclami analoghi fondati su disposizioni di diritto nazionale(principio di equivalenza) né essere congegnati in modo tale da renderepraticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre2012, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-113/10, C-147/10 e C-234/10,EU:C:2012:591, punto 61, nonché giurisprudenza ivi citata)».

3.4. Ancor piùchiaramente, la CGUE nella recente sentenza del 14 dicembre 2023, in causaC-655/22, I GmbH Co.

KG, al p. 44 ha precisato che «Per quanto riguarda […]il rispetto del principio di effettività, risulta da una costante giurisprudenza dellaCorte che la fissazione di termini ragionevoli di prescrizione o di decadenzarispetta, in linea di principio, il requisito di effettività, nella misura in cuiquest’ultimo costituisce un’applicazione del principio fondamentale dellacertezza del diritto che tutela, al tempo stesso, l’interessato e l’amministrazionecoinvolta, anche se la scadenza di tali termini può, per sua natura, impedire allepersone interessate di far valere i propri diritti in tutto o in parte (sentenza del19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-360/18, EU:C:2019:1124, punto 52 ela giurisprudenza ivi citata)» (Cass. sez. 5 n. 6756 del 2025).

Poste talipremesse, è del tutto evidente come nella specie non vi sia alcuna necessità didisporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE perché pronunci suNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026questioni, quali quelle dedotte dalla ricorrente, su cui si è già più voltepronunciata ritenendo conforme al diritto unionale e rispettoso dei principi diequivalenza ed effettività, il termine biennale di decadenza per la presentazionedi domande di rimborso, anche se, come precisato dalla CGUE nella pronunciada ultimo richiamata, il suo decorso possa impedire alle persone interessate difar valere i propri diritti, ovvero, come nel caso in esame, per quanto si diràappresso, di ottenere il rimborso richiesto.1.8.

Invero, nella specie - premesso che dalla sentenza impugnata emergevatrattarsi di un assunto credito iva esposto nella dichiarazione dei redditi (per il2010) attraverso la compilazione del rigo RX2 colonna 4 concernente “i creditida utilizzare in compensazione/detrazione”; che era stata omessa ladichiarazione per gli anni successivi (presentata tardivamente solo nel 2015, pergli anni 2011-2014) e che l’istanza di rimborso era stata presentata a settembre2015 - il giudice di appello ha correttamente, in applicazione dell’art. 21 deld.lgs. n. 546/92, dichiarato la decadenza della contribuente dall'istanza dirimborso del credito IVA e dunque confermato (per una diversa ragione rispettoal giudice di prime cure) la legittimità del diniego di rimborso in quanto, alla lucedella giurisprudenza richiamata, la contribuente non aveva espressoinequivocabilmente la volontà di chiedere il rimborso del credito d'imposta,avendo soltanto indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediantecompensazione/detrazione; peraltro, come accertato insindacabilmente in puntodi fatto – “non ricorrevano le "ipotesi eccezionali" che non consentivanoulteriormente la compensazione, in quanto- in base ad un apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità- “alla data di presentazionedell'istanza di rimborso la parte non risultava avere cessato la propria attività”.Ciò trova riscontro in quanto esposto nello stesso ricorso (pag. 9), ove si èprecisato che la messa in liquidazione della società era avvenutasuccessivamente (gennaio 2021) alla presentazione della domanda di rimborso(settembre 2015) con conseguente inconfigurabilità, a tale data, della ipotesieccezionale - qual era la cessazione dell’attività della società contribuente - incui la compensazione non poteva più essere effettuata.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20262.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c. ,“la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.PR n. 633 del 1972 –omesso esame della sussistenza del credito Iva” per essersi la CGT di II gradolimitata ad accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio per il motivo “assorbente”in ordine all’intervenuta decadenza dell’istanza di rimborso del credito Iva senzaesaminare il motivo dell’appello principale della contribuente in ordine alladimostrazione dell’esistenza del vantato credito Iva (avendo quest’ultimaallegato all’atto di gravame anche le fatture di acquisto dei due immobili inquestione).

In particolare, ad avviso della ricorrente, una volta dimostrata, ingrado di appello, la effettiva sussistenza del credito Iva, era illegittimo vietarneil rimborso in presenza di una istanza prodotta in sede di cessazione di attività.Infatti- come chiarito dalla Corte di giustizia (Cfr.

Sentenze 1° marzo 2012,causa C-280/10; 12 luglio 2012, causa C-284/11; 8 maggio 2008, causa C-95/07 e C-96/07) - il diritto alla detrazione non poteva essere limitato in ragionedell’inosservanza di taluni obblighi formali nella indiscussa sussistenza di quellisostanziali, non dovendo le misure adottate dagli Stati membri per assicurarel’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le frodi eccedere quanto necessario atale scopo e pregiudicare il principio di neutralità dell’imposta.2.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.2.Quanto alla denuncia di “omesso esame della sussistenza del credito Iva” varibadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012,ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez.2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).

La censura formulata dallaricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di meritoconcernenti la assunta dimostrazione dell’esistenza e consistenza del creditoNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026IVA.

La censura, in ogni caso, non coglie la ratio decidendi avendo la CGT di IIgrado assorbito “ogni altra questione oggetto del giudizio” (inclusa quella relativaall’esistenza del credito dedotta con l’appello principale della contribuente) inconsiderazione della circostanza ritenuta assorbente della ravvisata decadenzadall'istanza di rimborso del credito IVA presentata da parte contribuente.

Vaaggiunto che in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando unaquestione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita daaltre statuizioni della sentenza (ex multis, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del03/02/2020).2.3.Quanto alla denunciata violazione dell’art. 30 del DPR n. 633/72, per averela CGT negato il diritto rimborso Iva in presenza di una relativa istanzapresentata in sede di cessazione di attività e stante la prova della effettivasussistenza del credito anche detta (sub) censura si profila inammissibile inquanto non aderente al decisum avendo il giudice di appello confermato lalegittimità del diniego di rimborso Iva per la ragione assorbente dell’intervenutodecorso del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit. dalla data dipresentazione della dichiarazione per il 2010, termine applicabile, nella specie,stante la esposizione dell’assunto credito nella colonna 4 del quadro RX2riservata a “credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione” nondenotante l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, e lainsussistenza di "ipotesi eccezionali" che non consentivano ulteriormente lacompensazione, in quanto – in base ad un accertamento di merito insindacabilein sede di legittimità- “alla data di presentazione dell'istanza di rimborso la partenon risultava avere cessato la propria attività”.3.In conclusione, il ricorso va rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20265.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).6.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2489/23/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata in data26.09.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bergamo il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta,presentata in data 8.9.2015, di rimborso del credito Iva di euro 206.188,13,che assumeva essere derivato dall’acquisto di due immobili rispettivamente nel1999 e nel 2001; 2) in sede di ricorso, la società aveva evidenziato che il creditoIva era stato indicato nella dichiarazione dei redditi, per il 2010, attraverso lacompilazione del rigo RX2 colonna 4 concernente “i crediti da utilizzare incompensazione/detrazione ma non riportato negli anni successivi avendoomesso la presentazione delle relative dichiarazioni fino al 2015, annualità in cuierano state presentate le dichiarazioni ultra-tardive per gli anni 2011-2014; 3)la CTP di Bergamo, con sentenza n. 450/02/2021 aveva rigettato il ricorso inquanto, pur riconoscendo la tempestività, nel termine di prescrizione decennale,della domanda di rimborso presentata in data 8.9.2015, non risultavadocumentata l’esistenza del credito Iva; 4) avverso la sentenza di prime curedinanzi alla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, sezione staccata diBrescia, la società contribuente aveva proposto appello principale allegando adesso le fatture di acquisto degli immobili (avendo già prodotto il contratto diacquisto dei due immobili e la documentazione bancaria attestante i relativipagamenti) e l’Agenzia delle entrate appello incidentale insistendo per laNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026decadenza della domanda di rimborso presentata nel 2015, oltre il terminebiennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 decorrente dalla indicazione delcredito medesimo nella dichiarazione dei redditi per il 2010 ed eccependo,quanto alla prova del credito, la tardività della produzione delle fatture nonchéla insufficienza delle stesse in mancanza dei registri e delle liquidazioni Iva; 5)la CGT di II grado, con la sentenza n. 2489/23/2024, aveva accolto l’appelloincidentale dell’Ufficio, dichiarando l’intervenuta decadenza della istanza dirimborso del credito Iva ed assorbendo “ogni altra questione oggetto delgiudizio”.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT – nell’accogliere l’appelloincidentale dell’Ufficio, assorbendo “ogni altra questione oggetto del giudizio” -ha confermato la legittimità del diniego di rimborso del credito Iva stante ladecadenza della relativa istanza presentata da parte contribuente in data8.9.2025 oltre il termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 decorrentedalla indicazione del credito nella dichiarazione dei reddito per il 2010; alriguardo, il giudice di appello ha precisato che la società contribuente avevariportato il credito Iva nella dichiarazione dei redditi per il 2010 compilando lacolonna 4 del quadro RX2 relativa ai “crediti da utilizzare incompensazione/detrazione” e non già la colonna 3 dello stesso quadro dedicataal “credito di cui si chiede il rimborso”, per cui non aveva denotatol’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito con conseguenteapplicazione del termine di decadenza biennale di cui all’art.21 cit. in luogo diquello ordinario decennale di prescrizione, non essendo nella specie, ravvisabilealcuna ipotesi eccezionale in cui la compensazione non poteva essere piùeffettuata (sono richiamate Cass. n. 24655 del 2022, Cass. n. 11662 del 2021;Cass. n. 30168 del 2018) atteso che “alla data della presentazione delladomanda di rimborso la non parte non risultava avere cessato la propria attività”.3.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi.4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20265.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.6. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92,2946 c.c., 3,24 e 97 Cost. per avere la CGT di II grado, nell’accogliere l’appelloincidentale dell’Ufficio (con assorbimento di quello principale della contribuenterelativo alla prova della sussistenza del credito Iva richiesto a rimborso), ritenutolegittimo il diniego di rimborso dell’assunto credito Iva stante l’intervenutadecadenza della contribuente dalla relativa istanza presentata in data 8.9.2015per decorso del termine biennale, ai sensi dell’art. 21 cit., dalla presentazionedella dichiarazione dei redditi per il 2010; ciò sebbene il credito Iva in questionefosse desumibile dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 – seppure inseritonella colonna 4 del quadro RX2 riservata al credito da utilizzare incompensazione e/o detrazione – senza la necessità di una specifica istanza dirimborso la quale costituiva soltanto il presupposto di esigibilità per l’avvio delrelativo procedimento. Nella specie - come già osservato dal giudice di primecure - la contribuente aveva dichiarato la sussistenza del credito Ivainvocandone, in un primo momento, la compensazione/detrazione con ladichiarazione per l’anno 2010 e poi aveva mutato la propria domanda conl’istanza di rimborso presentata nel settembre del 2015, soggiacendo al terminedecennale ordinario di prescrizione e non a quello biennale di decadenza ex art.21 cit. in ragione del fatto che il credito di imposta era già desumibiledall’originaria dichiarazione. Peraltro, la cessazione dell’attività dellacontribuente - posta in liquidazione nel 2021 - costituiva fatto sopravvenuto taleda fare ritenere che – quantomeno dalla data dello scioglimento della società –fosse stata manifestata da quest’ultima la volontà di non perdere il creditoNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026facendo trasformare l’originaria opzione diretta all’utilizzazione dello stesso incompensazione/detrazione in una richiesta di rimborso. Pertanto, ad avviso dellaricorrente, nella specie, il credito Iva esposto nella dichiarazione dei redditi peril 2010 - ancorché non riportato nelle successive dichiarazioni per meranegligenza del consulente dell’epoca - era esigibile entro dieci anni dallaesposizione dello stesso nella originaria dichiarazione e non già tramite laprocedura del c.d. rimborso anomalo di cui all’art. 21 cit. In ogni caso, nell’ipotesiin cui la Corte ritenesse applicabile all’Iva l’art. 21, comma 2, cit., la ricorrentesolleva dubbi di compatibilità di tale disposizione con il diritto unionale comeinterpretato dalla Corte di giustizia (sentenze del 16 maggio 2000, Preston e a.,causa C-78/98, EU: C: 2000: 247, punto 31, nonché del 15 marzo 2007,[OSCURATO:PERSONA], causa C-35/05, EU: C: 2007: 167, punto 4),fondata sul principio di intangibilità della sfera patrimoniale del soggetto anchein tema di rimborso dei crediti di imposta e di pagamenti indebiti.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Corte è nelsenso che, in tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nelladichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al finedi ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere chel’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero,ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica delladichiarazione cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039). Ove il credito di impostasia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestatodall’Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza dirimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativoprocedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenzaprevisto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma soloquello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. atteso che l'istanza di rimborsonon integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità delNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (v.Cass. sez. 5, n. 5938 del 2019; Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105— 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 — 01; Cass.27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229). Siffatta impostazioneè coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte suiredditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nelladichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerneil rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere chel'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, previstadal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti,secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (l'interpretazione seguitaè, altresì, coerente con la disciplina unionale secondo cui le misure adottate dagliStati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento,nonchè per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi nonpossono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'i.v.a. (cfr. CorteGiust. 8 maggio 2008, [OSCURATO:SOCIETA]).1.3.La Corte ha specificato che per la domanda di rimborso dell’eccedenzad’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimentodel rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro"RX4", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale"VR", cui è subordinata l'esigibilità del credito (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n.20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941; Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17151;Cass. n. 1146 del 2018; n. 24006 del 2019); pertanto, l'esposizione di un creditod'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, alfine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi qualeformale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termineprescrizionale.1.4.Peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA: lacompensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicché la volontà del contribuentedi esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale delNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, conla compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso.1.5.Invero, si è chiarito che «la domanda di rimborso del credito IVA deve esseretenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale,sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini dicompensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso delcredito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazioneannuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensìquello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992» (Cass. n. 30168 del 22/11/2018; Cass. n. 19764 del 22 settembre 2020;11662 del 04/05/2021; Cass. n. 18034 del 2024; Cass. n. 24655 del10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. Cass. n. 844 del 09/01/2024). Quindi ilprincipio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte suiredditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nelcaso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un creditod'imposta, indicando l'opzione per il rimborso dell'eccedenza di imposta. Inquesto caso non trova applicazione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza dirimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previstodall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché in tal caso l'amministrazione deveritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione delladichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza (Cass., Sez. U., 7febbraio 2007, n. 2687; Cass., Sez. V, 17 giugno 2009, n. 14025; Cass., Sez.V, 15 ottobre 2014, n. n. 21734). In assenza della indicazione della relativarichiesta nella dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria non puòritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborsodell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione(Cass., sez. 6-5, n. 20696 del 30 settembre 2020).1.6.Questa Corte ha anche precisato che, nel caso di compilazione del quadro“RX4”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termineprescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali,in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essereNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;)ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); inparticolare, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'impostarisultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizioneordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art.21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizionespecifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibileportare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'annosuccessivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948del 2009; Sez. 5, Ordinanza n. 13197 del 2023). Questa Corte ha altresìprecisato che “In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'impostaper cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorgeal momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con lamessa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione,successivi alla data della domanda di rimborso”(Sez. 5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023).1.7.Quanto ai prospettati dubbi di compatibilità con il diritto unionale dellaprocedura del c.d. rimborso anomalo di cui all’art. 21, comma 2, cit. oveapplicata all’Iva, va osservato che sulla compatibilità di tale termine con il dirittounionale si è più volte pronunciata la Corte di Giustizia UE, osservando che, inmancanza di una disciplina eurounitaria in materia di ripetizione di impostenazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro prevedere termini di prescrizione o decadenza per lapresentazione delle domande di rimborso, alla sola condizione che si tratti ditermini ragionevoli e non lesivi dei principi di effettività e non discriminazione(cfr. Corte di Giustizia sentenza 15 dicembre 2011 nella causa C- 427/10, BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] spa; 21 gennaio 2010 nella causa C472/08, AlstomPower Hydro) e che un termine di decadenza biennale, come quello indiscussione, è da ritenersi ragionevole (Sentenza 8 maggio 2008 nelle cause C-Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/202695/07 e 96/07, [OSCURATO:SOCIETA]). Principi ribaditi dalla CGUE nella sentenza del 19dicembre 2019, in causa C-360/18, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che, nel ribadire(al p. 46) che «Secondo costante giurisprudenza, in assenza di normearmonizzate che disciplinano il rimborso di tributi imposti in violazione del dirittodell’Unione, gli Stati membri mantengono il diritto di applicare le modalitàprocedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, in particolare inmateria di termini di prescrizione o di decadenza, fatto salvo il rispetto deiprincipi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre2011, Q-Beef e Bosschaert, C-89/10 e C-96/10, EU:C:2011:555, punto 34,nonché del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-500/16,EU:C:2017:996, punto 37)», ha affermato che «Il rispetto di detti principiimpone che tali modalità di procedura non devono essere meno favorevoli diquelli che riguardano reclami analoghi fondati su disposizioni di diritto nazionale(principio di equivalenza) né essere congegnati in modo tale da renderepraticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridicodell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre2012, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-113/10, C-147/10 e C-234/10,EU:C:2012:591, punto 61, nonché giurisprudenza ivi citata)». 3.4. Ancor piùchiaramente, la CGUE nella recente sentenza del 14 dicembre 2023, in causaC-655/22, I GmbH Co. KG, al p. 44 ha precisato che «Per quanto riguarda […]il rispetto del principio di effettività, risulta da una costante giurisprudenza dellaCorte che la fissazione di termini ragionevoli di prescrizione o di decadenzarispetta, in linea di principio, il requisito di effettività, nella misura in cuiquest’ultimo costituisce un’applicazione del principio fondamentale dellacertezza del diritto che tutela, al tempo stesso, l’interessato e l’amministrazionecoinvolta, anche se la scadenza di tali termini può, per sua natura, impedire allepersone interessate di far valere i propri diritti in tutto o in parte (sentenza del19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-360/18, EU:C:2019:1124, punto 52 ela giurisprudenza ivi citata)» (Cass. sez. 5 n. 6756 del 2025). Poste talipremesse, è del tutto evidente come nella specie non vi sia alcuna necessità didisporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE perché pronunci suNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026questioni, quali quelle dedotte dalla ricorrente, su cui si è già più voltepronunciata ritenendo conforme al diritto unionale e rispettoso dei principi diequivalenza ed effettività, il termine biennale di decadenza per la presentazionedi domande di rimborso, anche se, come precisato dalla CGUE nella pronunciada ultimo richiamata, il suo decorso possa impedire alle persone interessate difar valere i propri diritti, ovvero, come nel caso in esame, per quanto si diràappresso, di ottenere il rimborso richiesto.1.8. Invero, nella specie - premesso che dalla sentenza impugnata emergevatrattarsi di un assunto credito iva esposto nella dichiarazione dei redditi (per il2010) attraverso la compilazione del rigo RX2 colonna 4 concernente “i creditida utilizzare in compensazione/detrazione”; che era stata omessa ladichiarazione per gli anni successivi (presentata tardivamente solo nel 2015, pergli anni 2011-2014) e che l’istanza di rimborso era stata presentata a settembre2015 - il giudice di appello ha correttamente, in applicazione dell’art. 21 deld.lgs. n. 546/92, dichiarato la decadenza della contribuente dall'istanza dirimborso del credito IVA e dunque confermato (per una diversa ragione rispettoal giudice di prime cure) la legittimità del diniego di rimborso in quanto, alla lucedella giurisprudenza richiamata, la contribuente non aveva espressoinequivocabilmente la volontà di chiedere il rimborso del credito d'imposta,avendo soltanto indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediantecompensazione/detrazione; peraltro, come accertato insindacabilmente in puntodi fatto – “non ricorrevano le "ipotesi eccezionali" che non consentivanoulteriormente la compensazione, in quanto- in base ad un apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità- “alla data di presentazionedell'istanza di rimborso la parte non risultava avere cessato la propria attività”.Ciò trova riscontro in quanto esposto nello stesso ricorso (pag. 9), ove si èprecisato che la messa in liquidazione della società era avvenutasuccessivamente (gennaio 2021) alla presentazione della domanda di rimborso(settembre 2015) con conseguente inconfigurabilità, a tale data, della ipotesieccezionale - qual era la cessazione dell’attività della società contribuente - incui la compensazione non poteva più essere effettuata.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c. ,“la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.PR n. 633 del 1972 –omesso esame della sussistenza del credito Iva” per essersi la CGT di II gradolimitata ad accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio per il motivo “assorbente”in ordine all’intervenuta decadenza dell’istanza di rimborso del credito Iva senzaesaminare il motivo dell’appello principale della contribuente in ordine alladimostrazione dell’esistenza del vantato credito Iva (avendo quest’ultimaallegato all’atto di gravame anche le fatture di acquisto dei due immobili inquestione). In particolare, ad avviso della ricorrente, una volta dimostrata, ingrado di appello, la effettiva sussistenza del credito Iva, era illegittimo vietarneil rimborso in presenza di una istanza prodotta in sede di cessazione di attività.Infatti- come chiarito dalla Corte di giustizia (Cfr. Sentenze 1° marzo 2012,causa C-280/10; 12 luglio 2012, causa C-284/11; 8 maggio 2008, causa C-95/07 e C-96/07) - il diritto alla detrazione non poteva essere limitato in ragionedell’inosservanza di taluni obblighi formali nella indiscussa sussistenza di quellisostanziali, non dovendo le misure adottate dagli Stati membri per assicurarel’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le frodi eccedere quanto necessario atale scopo e pregiudicare il principio di neutralità dell’imposta.2.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.2.Quanto alla denuncia di “omesso esame della sussistenza del credito Iva” varibadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012,ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez.2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). La censura formulata dallaricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di meritoconcernenti la assunta dimostrazione dell’esistenza e consistenza del creditoNumero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026IVA. La censura, in ogni caso, non coglie la ratio decidendi avendo la CGT di IIgrado assorbito “ogni altra questione oggetto del giudizio” (inclusa quella relativaall’esistenza del credito dedotta con l’appello principale della contribuente) inconsiderazione della circostanza ritenuta assorbente della ravvisata decadenzadall'istanza di rimborso del credito IVA presentata da parte contribuente. Vaaggiunto che in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando unaquestione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita daaltre statuizioni della sentenza (ex multis, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del03/02/2020).2.3.Quanto alla denunciata violazione dell’art. 30 del DPR n. 633/72, per averela CGT negato il diritto rimborso Iva in presenza di una relativa istanzapresentata in sede di cessazione di attività e stante la prova della effettivasussistenza del credito anche detta (sub) censura si profila inammissibile inquanto non aderente al decisum avendo il giudice di appello confermato lalegittimità del diniego di rimborso Iva per la ragione assorbente dell’intervenutodecorso del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit. dalla data dipresentazione della dichiarazione per il 2010, termine applicabile, nella specie,stante la esposizione dell’assunto credito nella colonna 4 del quadro RX2riservata a “credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione” nondenotante l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, e lainsussistenza di "ipotesi eccezionali" che non consentivano ulteriormente lacompensazione, in quanto – in base ad un accertamento di merito insindacabilein sede di legittimità- “alla data di presentazione dell'istanza di rimborso la partenon risultava avere cessato la propria attività”.3.In conclusione, il ricorso va rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/20265.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).6.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 6350/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 12174/2026Data pubblicazione 01/05/2026condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 12174/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris