CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 6664/12/2024, della Corte di Giustizia diII grado del Lazio, depositata in data 5.11.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio,aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n.11149/40/2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che avevarigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di serviziotrasporto merci, avverso il provvedimento di diniego (parziale) di rimborso-emesso sul presupposto della mancata indicazione nelle fatture del fornitore RizoConsorzio Servizi delle targhe degli automezzi riforniti e dei litri di gasolioacquistati -per euro 574.504,84, in relazione alle istanze di riduzionedell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione di cui all’art. 24-ter del D.lgs.n.504 del 1995 (TUA), presentate da quest’ultima, ai sensi dell’art. 3, comma 3,del DPR n. 277/2000, per gli anni 2014-2018.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha affermatoche: 1) era incontestato che le fatture del fornitore [OSCURATO:PERSONA] percomplessivi euro 574.504,84 recassero la descrizione “Addebito spesecarburante tessere IDS per rifornimenti come da allegato” e che dette fatturefossero state prodotte a corredo dell’istanza di rimborso unitamente ad allegatiNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026privi di riferimenti causali – ma anche di qualunque intestazione del fornitore -alle fatture alle quali asseritamente si riferivano; 2) le fatture allegate allasuccessiva istanza di annullamento in autotutela del diniego di rimborsodifferivano da quelle originariamente accluse alla istanza di rimborso in quantointegrate da allegati contenenti, in calce ad ogni pagina, la dicitura “allegato eparte integrante della fattura XXX del (...)”; 3) premesso che per giurisprudenzadi legittimità, l’art. 3, comma 3, del DPR n. 277 del 2000, nel prescriverel’indicazione della fattura della targa dell’automezzo rifornito ai fini della fruizionedel beneficio della riduzione dell’imposta, non prevedeva espressamente ladecadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma poneva pur sempre unospecifico requisito formale, evidentemente non facoltativo… [per cui] la mancataindicazione della targa in fattura legittimava l’Ufficio a disconoscerne il relativoimporto ai fini della fruizione del beneficio (è richiamata Cass. n. 5994 del 2023),come condivisibilmente rilevato dall’Agenzia, difettava nella fattispecie la c.d.corrispondenza “biunivoca” tra le fatture e gli allegati posto che soltanto in questiultimi – peraltro, quelli nella seconda versione, come acclusi alla istanza diannullamento in autotutela e non già quelli nella prima versione a corredo delleistanze di rimborso – vi era un riferimento “univoco” alle fatture ma nonviceversa; pertanto, a prescindere dalla possibilità di sanare ex post ladocumentazione al fine di ottenere il rimborso mediante la produzione di allegatialle fatture azionate per il rimborso, nella specie, era dirimente la riscontratamancanza di c.d. corrispondenza biunivoca – e non solo univoca - tra le fatturee gli allegati; 4) considerato che il legittimo affidamento del contribuente potevacomportare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, l’esclusionesoltanto degli aspetti sanzionatori (sono richiamate ex multis, Cass. n. 20042del 2023; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 370 del 2019) e che la controversiain oggetto non riguardava aspetti riconducibili ad aspetti sanzionatori, risarcitoried accessori, il richiamo all’art. 10, comma 1, cit. appariva inconferente.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Dogane.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/20264.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5. La società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del1972 per avere la CGT di II grado, nel confermare la legittimità dell’impugnatoprovvedimento di diniego di rimborso, disconosciuto la rilevanza documentale efiscale degli allegati alle fatture emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] - premesso che già le fatture erano conformi alle prescrizioni dell’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 633 del 1972 – non esistesse alcuna limitazione allapossibilità di utilizzo degli allegati alle fatture soprattutto in ipotesi, come quelladi specie, in cui i dati di riferimento apparivano estremamente numerosi peressere indicati nel corpo delle fatture. Al riguardo, la ricorrente evidenzia come,in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza del 15settembre 2016, causa C-518/14), l’Amministrazione non potesse limitarsiall’esame della fattura, dovendo tenere conto anche delle informazionicomplementari fornite dal soggetto passivo (in particolare, ai sensi dell’art. 219della Direttiva 2006/112 «[s]ono assimilati a una fattura tutti i documenti omessaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabilealla fattura iniziale»). Peraltro, la ricorrente sottolinea come l’Agenzia delleentrate- con la risposta n. 8 del 21 gennaio 2020 all’interpello proposto da unautotrasportatore di merci per conto terzi – avesse chiarito, a proposito degliallegati alla fattura elettronica, il mancato mutamento delle disposizioni sullafatturazione differita e sulla compilazione della stessa, non essendo esclusa lapossibilità di richiamare eventuali liste riepilogative ovvero altra documentazioneidonea a consentire l’individuazione dei servizi prestati. Infine, la ricorrente poneNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026in rilievo che – diversamente da quanto affermato dal giudice di appello - gliallegati in questione recavano il dettaglio di ogni operazione, in relazione alperiodo di riferimento di ogni fattura, in modo tale da assicurare la c.d.corrispondenza biunivoca.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995e 3, terzo comma, del DPR n. 277 del 2000 nonché dell’art. 53 Cost. per averela CGT di II grado ritenuto- in adesione alla contestazione dell’Ufficio – che ildato delle targhe dei diversi autoveicoli dovesse essere riportato nelle fatture aifini della fruizione del beneficio dell’aliquota ridotta di accisa sebbene gli appositiprospetti riepilogativi allegati alle fatture- nella specie, in sede di autotutela,“ristampati” dal fornitore Rizo secondo le prescrizioni indicate nel p.v.c. e, poi,nel provvedimento di diniego- costituissero parti integranti delle fatturemedesime. Al riguardo, la ricorrente evidenzia, da un lato, come non fossestabilito da alcuna disposizione che alla fattura non potevano essere allegatidocumenti recanti tutti gli elementi necessari ai fini della fruizione del rimborso(essendo tale esclusione il frutto di una prassi elaborata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, che, nella specie, sussistesse una pienariconciliazione tra le fatture e gli allegati.3. I motivi primo e secondo- da trattare congiuntamente per connessione- sonoin parte inammissibili e in parte infondati.3.1. Questa Corte, con un consolidato orientamento in materia, ha chiarito che“l'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel prescrivere l'indicazione infattura della targa dell'automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficiodella riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in casodi mancanza di tale indicazione, ma pone pur sempre uno specifico requisitoformale che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del beneficiofiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l'Ufficioa disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio (Cass. sez.V, 28/02/2023, n. 5994; Cass. 9.07.2019, n. 18361 e Cass. 30.06.2021, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/202618575). La disposizione agevolatrice invocata, che ha carattere eccezionale,evidenzia l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, chenon abbia osservato tutte le prescrizioni imposte, di godere dei benefici previstidalla legge in relazione al carburante acquistato, venendo a mancare la certezzasull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilitàdel costo all’attività d’impresa, e ciò a prescindere dalla contabilizzazionedell’operazione nelle scritture contabili, in quanto l’adempimento imposto dallanorma, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (exmultis, Cass. 12.03.2020, n. 7072). Sul punto si è evidenziato cheall’incompletezza della fattura non può certo sopperire una dichiarazionesostitutiva resa successivamente da un terzo, che, oltre a non esserespecificatamente contemplata dalla norma agevolatrice, avrebbe in ogni caso unvalore indiziario limitato, atteso che nel processo tributario le dichiarazioni reseda terzi in sede extraprocessuale non costituiscono prove della verità del lorocontenuto, bensì semplicemente indizi, valutabili in relazione agli altri elementiacquisiti, non potendo costituire da sole il fondamento della decisione (ex multis,Cass. 14.12.2021, n. 39831; Cass. 2.02.2022, n. 3262).3.2. Nella sentenza impugnata, la CGT di II - premesso che: 1) [era] incontestatoche le fatture, oggetto del giudizio, recava[no] la descrizione “Addebito spesecarburante tessere IDS per rifornimenti come da allegato”; 2) [era] altrettantoincontestato in causa come queste fatture [erano] state prodotte in uno conl’istanza di rimborso unitamente a degli allegati privi di riferimenti causali (maanche di qualunque intestazione del fornitore) con le fatture alle qualiasseritamente si riferivano; 2) le fatture allegate alla detta istanza diannullamento in autotutela dd. 26/02/2020, però, differivano da quelleoriginariamente accluse all’istanza di rimborso poiché sono integrate da degliallegati contenenti, in calce ad ogni pagina, la dicitura “allegato e parteintegrante della fattura XXX del XX/XX/XXXX” aventi impostazioni e strutturagrafica del tutto diversa da quelle originariamente prodotte unitamenteall’istanza di rimborso…- ha ritenuto, in conformità ai suddetti principi,insussistenti i presupposti per riconoscere l’agevolazione e il relativo diritto alNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026rimborso in quanto - con un apprezzamento di merito insindacabile in questasede e “a prescindere dalla possibilità giuridica di sanare/integrare ex post ladocumentazione” al fine di ottenere l’anelato rimborso mediante la produzionedi allegati alle fatture azionate per il rimborso - sussisteva una imprescindibilemancata corrispondenza “biunivoca” tra le fatture e gli allegati posto che solo inquesti ultimi (peraltro solo nella seconda versione sub doc. 9 ricorrente in primogrado, ma non nella prima versione sub doc. 6 ricorrente in primo grado) vi eraun riferimento (ma solo univoco) degli allegati alle fatture, ma non viceversa”.Pertanto, sotto questo aspetto, i motivi nella parte in cui denunciano ildisconoscimento da parte del giudice di appello della rilevanza fiscale degliallegati alle fatture sul presupposto che la targa dei veicoli e la quantità delgasolio acquistato dovessero essere indicati necessariamente nelle fatture, nonè attinente al decisum atteso che la CGT di II grado ha confermato la legittimitàdel provvedimento di diniego del rimborso per la ragione dirimente – in dispartela possibilità giuridica di sanare/integrare ex post la documentazione inquestione - della insussistenza - in base ad un apprezzamento di meritoinsindacabile in questa sede – della c.d. corrispondenza biunivoca tra fatture edallegati (peraltro, nella seconda versione, prodotta in sede di istanza diannullamento in autotutela).4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, terzo comma, del DPR n. 277/2000e 38-ter (attuale 38-bis.2) del DPR n. 633/72 per avere la CGT di II grado negatoqualsiasi rilevanza nella controversia in oggetto alle medesime fatture conannessi allegati presentate dalla società contribuente all’Agenzia delle entrate,ai fini del rimborso Iva a soggetti non residenti ex art. 38-bis.2 del DPR n.633/1972. Al riguardo, la ricorrente evidenzia come l’art. 3, comma 3, del DPRn. 277/2000 preveda l’identità della fattura ai fini del rimborso dell’accisa sulgasolio e ai fini del rimborso dell’Iva ai sensi dell’art. 38-ter (attuale 38-bis.2)del DPR n. 633/72. Pertanto, ad avviso della ricorrente, considerare uno stessodocumento rilevante per l’Agenzia delle entrate ed irrilevante per l’Agenzia delledogane significherebbe negare irragionevolmente - dando, peraltro, prevalenzaNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026alla forma sulla sostanza - il rimborso rimettendo sostanzialmente ad un merogiudizio discrezionale dell’Amministrazione il riconoscimento della rilevanzafiscale della medesima documentazione.4.1.Il motivo è infondato.4.2. Posto che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali hanno carattereeccezionale e derogatorio per cui sono di stretta interpretazione (Cass. Civ., Sez.V, n. 7072/20), e, come sopra precisato, l’adempimento imposto dall’art 3comma 3, del DPR 277/00, proprio perché di carattere eccezionale, non ammetteequipollenti, la CGT di II grado ha evidenziato la diversità dei presupposti fattualie giuridici per ottenere il rimborso Iva, “prescindendo in tale procedimento dalledisposizioni di cui al D.P.R. n. 277/2000 (norma agevolatrice sulle accise) edessendo la spettanza del rimborso circoscritta all’IVA assolta sugli acquisti laquale è dimostrata solo dalla fattura di acquisto”. Da qui la inconferenza delriferimento della contribuente alla validità delle medesime fatture -riconosciutale dall’Agenzia delle entrate - ai fini del rimborso IVA.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, primo comma della legge n.212/2000 per avere la CGT di II grado ritenuto inconferente il richiamo all’art.10 cit. non involgendo la controversia aspetti sanzionatori ed accessori; ciò,sebbene l’Amministrazione avesse violato i principi di buona fede e lealecollaborazione nel negare il rimborso sulla base di una presunta irregolarità degliallegati laddove la contribuente – che aveva sempre presentato, per gli anniprecedenti, documentazione allegata alle fatture senza alcun rilievo da partedell’Uffici – aveva, nello specifico, “ristampato” gli allegati in fase precontenziosasecondo le indicazioni fornite dall’Ufficio nel p.v.c. e, successivamente, nelprovvedimento di diniego del rimborso. Peraltro, la ricorrente evidenzia come inbase alla giurisprudenza di legittimità “in omaggio al principio della lealecollaborazione e della buona fede, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10,comma 1, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto soloformale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere ilNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso,tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione"(sono richiamate Cass. n. 12304 del 2017; Cass. n. 12015 del 2015).5.1.Il motivo è infondato.5.2. Al riguardo, vanno ribaditi, in questa sede, i principi richiamati, anche direcente, da questa Corte, nella motivazione dell'ordinanza 17 settembre 2020,n. 19343, citata, secondo cui:-) il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi1 e 2, della legge n. 212/2000, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitoried accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazionetributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalleintenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendoesclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., 18maggio 2016, n. 10195; Cass., 9 gennaio 2019, n. 370);-) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un'erroneadeterminazione delle autorità competenti, non percettibile da partedell'operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamentoconsolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamentodesumibile dall'art. 5, n. 2, del Regolamento n. 1697/79/CEE del Consiglio, del24 luglio 1979 e dall'art. 220, par. 2, lett. b), del reg. n. 2913/92/CEE delConsiglio, del 12 ottobre 7 1992, norme che precludono all'amministrazione ilrecupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buonafede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria per ladichiarazione in dogana e sul presupposto che il comportamento dell'autoritànon sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., 18giugno 2010, n. 14812);-) se l'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 esclude l'irrogazione dellesanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere «a seguitodi fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dellaamministrazione stessa», è pur vero che «il termine attribuito alla potestàNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026accertativa della Amministrazione finanziaria non [può] ingenerare, fino allascadenza, alcun affidamento - tanto meno incolpevole - sulla correttezza dellacondotta, nel caso di specie omissiva, del contribuente» (Cass., 1 giugno 2012,n. 8825, in motivazione; v. anche Sez. 5, n. 33085 del 2022; Cass., sez. 5, n.20042 del 2023).5.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado, rilevato che la controversia -in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità -non concerneva “aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori”, ha correttamenteritenuto inconferente il richiamo dell’appellante all’art. 10, comma 1, della leggen. 212/2000, non potendo il principio del legittimo affidamento incidere sulladebenza del tributo.6.In conclusione, il ricorso va rigettato.7.Le spese del giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo.8.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaNumero registro generale 5222/2025Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9890/2026Data pubblicazione 16/04/2026Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).9.La Corte fissa in euro 5.500,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 11.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5.500,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente