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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32046/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19899del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti p.t. e in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] –2018 Art. 1, comma 646, della Legge n. 190/2014- Determinazione induttiva della base imponibile – prova documentale a contrario contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenzan. 4235/8/2024, emessa della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, depositata in data 3 giugno 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti p.t. e in proprio,propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Siciliaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1138/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento che aveva rigettatoil ricorso proposto dalla società e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della GdF-Tenenza di Licata, l’Ufficio aveva ripreso, per il 2018, prelievo erariale unico (PREU) determinando, ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della legge n. 190 del 2014, induttivamente la relativa base imponibile, oltre interessi e sanzioni (nella misura del 240%, pari al minimo edittale), in relazione ad un apparecchio da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, lett. a), TULPS, rivenuto nei locali della società, risultato dotato di scheda non conforme e, dunque, non collegato alla rete telematica dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado -nel confermare la decisione di primo grado - ha ritenuto i ni donea a superare la determinazione presuntiva della base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della legge n. 190/2014, la prova fornita a contrario dai contribuenti qual era la dichiarazione scritta del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) circa l’utilizzo per soli tre giorni prima della verifica dell’apparecchio di intrattenimento in questione rinvenuto dotato di scheda non conforme e non collegato alla rete statale di raccolta del gioco; al riguardo, la dichiarazione scritta del terzo datata 10.10.2022- in base alla quale l’apparecchio sarebbe stato consegnato solo in data 15.4.2018 e sarebbe stato in funzione soltanto nei giorni 15.4.2018, 16.4.2018 e 17.4.2018 (giorno della verifica e sequestro) - era “priva di ogni requisito formale, attestante fatti di ben quattro anni prima e non identificava neppure il tipo di apparecchio, riferendosi genericamente ad un cabinato con scheda di videogioco” laddove nel processo verbale delle operazioni, i militari avevano descritto l’apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, TULPS denominato “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” funzionante e collegato alla rete elettrica, sprovvisto dei nulla osta di messa in esercizio distribuzione.

3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. 4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5.Con memoria depositata il 15.1.2025,i ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/92, 1 comma 646, lett. a) della legge 23/12/2014 n. 190 e succ. mod. ed integr., nonché art. 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto legittima la determinazione induttiva della base imponibile del PREU oggetto della ripresa escludendo - per assunta genericità - il valore probatorio della dichiarazione del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) resa in sede extraprocessuale laddove quest’ultima avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione costituendo un elemento indiziario da valutare secondo il prudente apprezzamento del giudice (116 c.p.c.) e in ossequio al comma 5bisdell’art. 7 cit., applicabile, quale assunta norma a carattere “procedurale”, anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 130/2022 (16.9.2022) con conseguente necessaria rideterminazione del quantum dovuto (PREU e sanzioni) in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo dell’apparecchio. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per non avere la CGT considerato l’istanza istruttoria formulata dai contribuenti nelle controdeduzioni in appello circa l’ammissione della prova testimoniale scritta del sig. [OSCURATO:PERSONA] a supporto del contenuto della sua dichiarazione (in ordine all’avvenuta consegna dell’apparecchio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al suo funzionamento per soli tre giorni prima della verifica). 2.1.Il secondo motivo - da trattare logicamente, in via preliminare, in quanto rivestente, in ipotesi, valenza assorbente -si profila inammissibile.

2.2. L'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439; Cass.n. 27415 del 2018).

2.3. Posto quanto sopra, questa Corte ha precisato che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. sez. 2, n. 27415 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 18997 del 2023 v. nello stesso senso Cass.Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017).

2.4. Va, al riguardo, preliminarmente verificata l’eventuale incidenza sulla disposizione di cui al comma 647 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (secondo cui “in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operativitàcomprovata dell'apparecchio”) della sopravvenuta abolizione del divieto di prova testimoniale, in forza dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/92, come novellato dall’art. 4,comma 1, lett. c) della legge n. 130 del 2022 Non èammesso il giuramento.

La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale ).

Per quanto richiamate le “forme” dell’art. 257-bis c.p.c. diversamente dal processo ordinario di cognizione, nel processo tributario, l’ammissibilità della prova testimoniale in forma scritta è rimessa alla scelta del giudice tributario, con riferimentoai casi in cui venga ritenuta “necessaria ai fini della decisione” e anche senza l'accordo delle parti in causa.

Inoltre, nei casi in cui “la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso” la prova testimoniale scritta deve vertere “soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Orbene, la disposizione come novellata, pur assumendo una portata generale va, comunque, letta in un’ottica di sistema, da un lato, raccordandola con i limiti e le eccezioni all'ammissibilità della testimonianza previste dal codice civile (artt. 2721-2725) e, dall’altro, facendo salve le disposizioni speciali della normativa di settore.

Ne consegue che l’art. 7, comma 4, come novellato, per quanto successivo alla previsione dell’art. 1, comma 647, della legge n. 190/2014, non supera detta disposizione, quale norma di settore, che trova la propria giustificazione nel rigore della prova contraria (esclusivamente documentale) richiesta dal Legislatore per superare la determinazione, in via presuntiva (ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della medesima legge) della base imponibile del PREU nell’ipotesi di non leggibilità dei dati relativi alle somme giocate per mancato collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett.a) del TULPS alla rete statale di raccolta del gioco. 2.5.Pertanto, nella specie, l’omessa ammissione della prova testimoniale -scritta stragiudiziale ex art. 257-bisc.p.c., rientrante anch’essa nel genus della prova testimoniale -non concreta l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia non essendo la prova non ammessa idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie fondanti il convincimento del giudice di appelloatteso che ai sensi del comma 647 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 - disposizione la cui sopravvivenza e permanenza non è inficiata dall’art. 7, comma 4, cit., come novellato - esclusivamente “ in caso di prova documentale contraria , l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operativitàcomprovata dell'apparecchio”.

3. Il primomotivo è inammissibile.

3.1. L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introduce il Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e il successivo comma 13-bis, del citato decreto-legge prevede che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, «con riferimento a ciascun anno solare», mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.

Lo stesso comma, poi, stabilisce che, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: « a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'annosolare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare» (enfasi aggiunta). 3.2.L'art. 39-quater, d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, (come modificato ex art. 1, della legge n. 220 del 2010) prevede, al comma 2, che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.

E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nullaosta »; il successivocomma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.

In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati,gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (enfasi aggiunta).

3.3. Quindi, il PREU ha base annuale e, nel caso in cui «i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», si procede alla determinazione induttiva.

Va sottolineato, inoltre, che, in caso di apparecchi privi di nulla osta, obbligato principale per le somme dovute a titolo di PREU è l’installatore a cui si aggiunge, quale obbligato solidale, il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati (Cass. n. 14535 del 2019).

Questa Corte ha precisato che in materia di prelievo erariale unico (cd.

PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all'articolo 38, comma 5, della l. n. 388 del 2000 e successive modificazioni, l'imposta, avendo base imponibile annuale, in caso di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39-quater, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, è calcolata dall'inizio dell'anno solare di riferimento, fatta salva la dimostrazione, a cura del soggetto obbligato, che l'installazione è avvenuta in un momento successivo (Cass. sez. 5 n. 18990 del 2024).

3.4. In questo quadro normativo è intervenuto il legislatore con l’art. 1, comma 646, della legge n. 190/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015, poi differito dal 1° gennaio 2016 e applicabile alla fattispecie in esame) prevedendo che il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto alpagamento: per ciascuno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell’apparecchio .

Ai sensi dell’art. 1, comma 647, della medesima legge: caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio 3.5.In particolare, l’art. 1, comma 646, lett. a) cit. lungi dal prevedere una presunzione assoluta, disciplina una modalità di determinazione in via presuntiva (iuris tantum) della base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) nell’ipotesi di non leggibilità dei dati relativi alle somme giocate per mancato collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS alla rete statale di raccolta del gioco, fatto salvo l’onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dati relativi alle somme giocate) atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetariagiornaliera di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell’apparecchio (v. nello stesso senso Cass. n. 7673 del 2025 con riguardo alla modalità di determinazione in via presuntiva - iuris tantum - della base imponibile dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014). 3.6.Non appare superfluo precisare che in base al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento disomme oggetto di accertamenti impugnati».

Già la sola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezza della prova deve essere valutata «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale», salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non può quindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere della prova contenute nel primo e nel terzo periodo dello stesso comma, quale che sia la portata di queste ultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione dell’ art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 2746 del 2024).

3.7. Nella specie, il motivo, pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo il giudice di appello escluso la valenza probatoria (a contrario) della dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA] in quanto –con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità –stimata “assolutamente generica” (dichiarazione datata 10/10/2022, priva di ogni requisito formale e attestante fatti di ben tre anni prima, non identificante neppure il tipo di apparecchio, riferendosi genericamente ad un cabinato con scheda di videogioco mentre nel processo verbale delle operazioni, i militari avevano descritto l’apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, TULPS denominato “[OSCURATO:PERSONA] Slot” funzionante e collegato alla rete elettrica, sprovvisto dei nulla osta di messa in esercizio distribuzione); quanto poi alla doglianza concernente l’assunta violazione dell'art. 116 c.p.c. questa Corte, a sezioni unite, ha precisato che la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinat a ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformitàtra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez.1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 7.La Corte fissa in euro 3.000,00 l’importo dovuto ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.500,00 quello ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 6 . 000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19899del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti p.t. e in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] –2018 Art. 1, comma 646, della Legge n. 190/2014- Determinazione induttiva della base imponibile – prova documentale a contrario contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenzan. 4235/8/2024, emessa della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, depositata in data 3 giugno 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti p.t. e in proprio,propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Siciliaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1138/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento che aveva rigettatoil ricorso proposto dalla società e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della GdF-Tenenza di Licata, l’Ufficio aveva ripreso, per il 2018, prelievo erariale unico (PREU) determinando, ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della legge n. 190 del 2014, induttivamente la relativa base imponibile, oltre interessi e sanzioni (nella misura del 240%, pari al minimo edittale), in relazione ad un apparecchio da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, lett. a), TULPS, rivenuto nei locali della società, risultato dotato di scheda non conforme e, dunque, non collegato alla rete telematica dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado -nel confermare la decisione di primo grado - ha ritenuto i ni donea a superare la determinazione presuntiva della base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della legge n. 190/2014, la prova fornita a contrario dai contribuenti qual era la dichiarazione scritta del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) circa l’utilizzo per soli tre giorni prima della verifica dell’apparecchio di intrattenimento in questione rinvenuto dotato di scheda non conforme e non collegato alla rete statale di raccolta del gioco; al riguardo, la dichiarazione scritta del terzo datata 10.10.2022- in base alla quale l’apparecchio sarebbe stato consegnato solo in data 15.4.2018 e sarebbe stato in funzione soltanto nei giorni 15.4.2018, 16.4.2018 e 17.4.2018 (giorno della verifica e sequestro) - era “priva di ogni requisito formale, attestante fatti di ben quattro anni prima e non identificava neppure il tipo di apparecchio, riferendosi genericamente ad un cabinato con scheda di videogioco” laddove nel processo verbale delle operazioni, i militari avevano descritto l’apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, TULPS denominato “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” funzionante e collegato alla rete elettrica, sprovvisto dei nulla osta di messa in esercizio distribuzione. 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. 4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5.Con memoria depositata il 15.1.2025,i ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/92, 1 comma 646, lett. a) della legge 23/12/2014 n. 190 e succ. mod. ed integr., nonché art. 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto legittima la determinazione induttiva della base imponibile del PREU oggetto della ripresa escludendo - per assunta genericità - il valore probatorio della dichiarazione del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) resa in sede extraprocessuale laddove quest’ultima avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione costituendo un elemento indiziario da valutare secondo il prudente apprezzamento del giudice (116 c.p.c.) e in ossequio al comma 5bisdell’art. 7 cit., applicabile, quale assunta norma a carattere “procedurale”, anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 130/2022 (16.9.2022) con conseguente necessaria rideterminazione del quantum dovuto (PREU e sanzioni) in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo dell’apparecchio. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per non avere la CGT considerato l’istanza istruttoria formulata dai contribuenti nelle controdeduzioni in appello circa l’ammissione della prova testimoniale scritta del sig. [OSCURATO:PERSONA] a supporto del contenuto della sua dichiarazione (in ordine all’avvenuta consegna dell’apparecchio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al suo funzionamento per soli tre giorni prima della verifica). 2.1.Il secondo motivo - da trattare logicamente, in via preliminare, in quanto rivestente, in ipotesi, valenza assorbente -si profila inammissibile. 2.2. L'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439; Cass.n. 27415 del 2018). 2.3. Posto quanto sopra, questa Corte ha precisato che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. sez. 2, n. 27415 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 18997 del 2023 v. nello stesso senso Cass.Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017). 2.4. Va, al riguardo, preliminarmente verificata l’eventuale incidenza sulla disposizione di cui al comma 647 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (secondo cui “in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operativitàcomprovata dell'apparecchio”) della sopravvenuta abolizione del divieto di prova testimoniale, in forza dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/92, come novellato dall’art. 4,comma 1, lett. c) della legge n. 130 del 2022 Non èammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale ). Per quanto richiamate le “forme” dell’art. 257-bis c.p.c. diversamente dal processo ordinario di cognizione, nel processo tributario, l’ammissibilità della prova testimoniale in forma scritta è rimessa alla scelta del giudice tributario, con riferimentoai casi in cui venga ritenuta “necessaria ai fini della decisione” e anche senza l'accordo delle parti in causa. Inoltre, nei casi in cui “la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso” la prova testimoniale scritta deve vertere “soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”. Orbene, la disposizione come novellata, pur assumendo una portata generale va, comunque, letta in un’ottica di sistema, da un lato, raccordandola con i limiti e le eccezioni all'ammissibilità della testimonianza previste dal codice civile (artt. 2721-2725) e, dall’altro, facendo salve le disposizioni speciali della normativa di settore. Ne consegue che l’art. 7, comma 4, come novellato, per quanto successivo alla previsione dell’art. 1, comma 647, della legge n. 190/2014, non supera detta disposizione, quale norma di settore, che trova la propria giustificazione nel rigore della prova contraria (esclusivamente documentale) richiesta dal Legislatore per superare la determinazione, in via presuntiva (ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a) della medesima legge) della base imponibile del PREU nell’ipotesi di non leggibilità dei dati relativi alle somme giocate per mancato collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett.a) del TULPS alla rete statale di raccolta del gioco. 2.5.Pertanto, nella specie, l’omessa ammissione della prova testimoniale -scritta stragiudiziale ex art. 257-bisc.p.c., rientrante anch’essa nel genus della prova testimoniale -non concreta l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia non essendo la prova non ammessa idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie fondanti il convincimento del giudice di appelloatteso che ai sensi del comma 647 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 - disposizione la cui sopravvivenza e permanenza non è inficiata dall’art. 7, comma 4, cit., come novellato - esclusivamente “ in caso di prova documentale contraria , l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operativitàcomprovata dell'apparecchio”. 3. Il primomotivo è inammissibile. 3.1. L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introduce il Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e il successivo comma 13-bis, del citato decreto-legge prevede che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, «con riferimento a ciascun anno solare», mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Lo stesso comma, poi, stabilisce che, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: « a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'annosolare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare» (enfasi aggiunta). 3.2.L'art. 39-quater, d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, (come modificato ex art. 1, della legge n. 220 del 2010) prevede, al comma 2, che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nullaosta »; il successivocomma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati,gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (enfasi aggiunta). 3.3. Quindi, il PREU ha base annuale e, nel caso in cui «i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», si procede alla determinazione induttiva. Va sottolineato, inoltre, che, in caso di apparecchi privi di nulla osta, obbligato principale per le somme dovute a titolo di PREU è l’installatore a cui si aggiunge, quale obbligato solidale, il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati (Cass. n. 14535 del 2019). Questa Corte ha precisato che in materia di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all'articolo 38, comma 5, della l. n. 388 del 2000 e successive modificazioni, l'imposta, avendo base imponibile annuale, in caso di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39-quater, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, è calcolata dall'inizio dell'anno solare di riferimento, fatta salva la dimostrazione, a cura del soggetto obbligato, che l'installazione è avvenuta in un momento successivo (Cass. sez. 5 n. 18990 del 2024). 3.4. In questo quadro normativo è intervenuto il legislatore con l’art. 1, comma 646, della legge n. 190/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015, poi differito dal 1° gennaio 2016 e applicabile alla fattispecie in esame) prevedendo che il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto alpagamento: per ciascuno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell’apparecchio . Ai sensi dell’art. 1, comma 647, della medesima legge: caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio 3.5.In particolare, l’art. 1, comma 646, lett. a) cit. lungi dal prevedere una presunzione assoluta, disciplina una modalità di determinazione in via presuntiva (iuris tantum) della base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) nell’ipotesi di non leggibilità dei dati relativi alle somme giocate per mancato collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS alla rete statale di raccolta del gioco, fatto salvo l’onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dati relativi alle somme giocate) atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetariagiornaliera di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell’apparecchio (v. nello stesso senso Cass. n. 7673 del 2025 con riguardo alla modalità di determinazione in via presuntiva - iuris tantum - della base imponibile dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014). 3.6.Non appare superfluo precisare che in base al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento disomme oggetto di accertamenti impugnati». Già la sola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezza della prova deve essere valutata «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale», salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non può quindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere della prova contenute nel primo e nel terzo periodo dello stesso comma, quale che sia la portata di queste ultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione dell’ art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 2746 del 2024). 3.7. Nella specie, il motivo, pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo il giudice di appello escluso la valenza probatoria (a contrario) della dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA] in quanto –con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità –stimata “assolutamente generica” (dichiarazione datata 10/10/2022, priva di ogni requisito formale e attestante fatti di ben tre anni prima, non identificante neppure il tipo di apparecchio, riferendosi genericamente ad un cabinato con scheda di videogioco mentre nel processo verbale delle operazioni, i militari avevano descritto l’apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, TULPS denominato “[OSCURATO:PERSONA] Slot” funzionante e collegato alla rete elettrica, sprovvisto dei nulla osta di messa in esercizio distribuzione); quanto poi alla doglianza concernente l’assunta violazione dell'art. 116 c.p.c. questa Corte, a sezioni unite, ha precisato che la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinat a ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformitàtra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez.1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 7.La Corte fissa in euro 3.000,00 l’importo dovuto ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.500,00 quello ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 6 . 000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.
Sentenza Cassazione n. 32046/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris