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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 18997/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3717/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 196/2018 depositata il 25/07/2018.

PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.

Rilevato che:

1. con citazione notificata nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivendicando, ex art. 9 48, cod. civ., la proprietà di un disegno di [OSCURATO:PERSONA] dal titolo “Buste d’homme 1960”, matita su carta, cm 55x42,50, sottoposto a sequestro penale nell’àmbito di un procedimento per ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della domanda, l’attrice affermò di essere proprietaria del disegno per averlo ricevuto in eredità dal padre, titolare della galleria d’arte “la [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, a sua volta, lo aveva acquistato negli anni ’60 da una galleria d’arte di Parigi, e soggiunse che il quadro le era stato sottratto nel 1984;

2. i convenuti contestarono la pretesa attorea, sostennero di avere acquistato in buona fede, nel 2006, la proprietà del disegno dal collezionista d’arte [OSCURATO:PERSONA], verso regolare pagamento del prezzo pattuito (euro 90.000,00); chiesero il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, che venisse accertato che l’opera era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto del quale il padre [OSCURATO:PERSONA] agiva in virtù di procura speciale, e che, pertanto, ne venisse ordinato il dissequestro e la restituzione alla stessa convenuta;

3. il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 43/2017, accolse la domanda di rivendica dell’attrice, dispose che il disegno “Buste d’homme 1960” fosse restituito all’avente diritto e, infine, rigettò la domanda riconvenzionale dei convenuti;

4. la Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA];

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la quale, ora, è in causa anche quale erede del padre, morto in pendenza del giudizio di cassazione), hanno proposto ricorso, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato una memoria; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1.

Violazione di legge, contraddittorietà della motivazione in ordine all’onere della prova con riferimento all’art. 2697 c.c. e 948 c.c. e pertanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha condiviso l’affermazione del primo giudice, priva di logica e di motivazione, secondo cui l’attrice era proprietaria dell’opera, sul presupposto che parte convenuta non avrebbe contestato l’originaria appartenenza, al dante causa dell’attrice, del bene rivendicato, in violazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché era onere della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di essere proprietaria del disegno;

1.1. il primo motivo non è fondato;

1.2. in disparte la prospettabile inammissibilità della variegata censura (e la stessa considerazione può essere estesa al secondo e al terzo mezzo di impugnazione, anch’essi “coacervati” allo stesso modo della prima doglianza) per essere stati menzionati cumulativamente tre distinti parametri dell’art. 360, cod. proc. civ., rileva la Corte che la sentenza impugnata (che fa proprie le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado), applica correttamente la regula iuris dell’art. 2697, cod. civ., là dove afferma che l’onere per chi agisce in rivendica, sulla base di un acquisto a titolo derivativo, di fornire la cd. probatio diabolica del proprio diritto (che consiste nel risalire , attraverso i propri danti causa,fino ad un acquisto a titolo originario ), nella fattispecie concreta è venuto meno in ragione del fatto che i convenuti non hanno mai contestato l’originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell’attrice, nella persona del padre Alvaro;

2. con il secondo motivo [«2.

Violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’acquisto di bene mobile, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo ex art. 1153 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, aderendo in maniera acritica al ragionamento del Tribunale di Rovereto, ha negato l’originaria buona fede, rilevante ai sensi dell’art. 1153, cod. civ., in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi avesse acquistato l’opera da una galleria d’arte, avesse versato un corrispettivo congruo e avesse ottenuto gli attestati che usualmente corredano le opere di Picasso, compreso l’attestato di libera circolazione emesso, nel 2011, dal ministero dei beni culturali;

2.1. il secondo motivo è inammissibile;

2.2. la critica al dictumdel giudice d’appello, variamente declinata in relazione ai tre diversi parametri dell’art. 360, cod. proc. civ., si riassume, in breve, nell’inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di un nuovo scrutinio degli aspetti fattuali della vicenda, già vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato, in assenza di buona fede, un incauto acquisto del disegno del celeberrimo artista spagnolo.

In particolare, il Tribunale di Rovereto ha messo in risalto che non era mai esistita alcuna certificazione di provenienza del bene, in relazione ai vari passaggi di possesso dell’opera, sicché il sig. [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto, avrebbe dovuto insospettirsi circa la provenienza del disegno ed avrebbe dovuto esigere dal presunto venditore un documento che fosse una vera certificazione;

2.3. va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. n. 11032/2022) secondo cui è insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito circa l’assenza della buona fede dell’accìpiens, quale requisito per un valido acquisto (istantaneo) a non dominoex art. 1153, cod. civ.;

3. con il terzo motivo [«3.

Nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale non dispone la rinnovazione dell’istruttoria ammettendo le prove offerte dall’odierno ricorrente in relazione ai due precedenti motivi, ex art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente assume che il primo giudice, con motivazione condivisa dalla Corte d’appello, ha disposto d’ufficio una c.t.u. superflua e, invece, non ha ammesso le prove orali (per interpello e per testi) richieste da parte convenuta;

3.1. il terzo motivo è inammissibile;

3.2. la doglianza, sussunta come le precedenti entro un’inestricabile pluralità di parametri normativi, è priva di decisività.

La parte si limita a trascrivere gli otto capitoli di prova, dedotti e non ammessi nei gradi di merito, senza indicare in che modo le stesse prove, se espletate, avrebbero fatto emergere circostanze idonee, in termini di certezza, ad invalidare il percorso argomentato su cui poggiano le decisioni di merito.

Al riguardo, va riaffermato l’orientamento di legittimità (ex multis, Cass. 17/06/2019, n. 16214), per il quale «[i]l vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento»;

4. il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3717/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 196/2018 depositata il 25/07/2018. PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. Rilevato che: 1. con citazione notificata nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivendicando, ex art. 9 48, cod. civ., la proprietà di un disegno di [OSCURATO:PERSONA] dal titolo “Buste d’homme 1960”, matita su carta, cm 55x42,50, sottoposto a sequestro penale nell’àmbito di un procedimento per ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della domanda, l’attrice affermò di essere proprietaria del disegno per averlo ricevuto in eredità dal padre, titolare della galleria d’arte “la [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, a sua volta, lo aveva acquistato negli anni ’60 da una galleria d’arte di Parigi, e soggiunse che il quadro le era stato sottratto nel 1984; 2. i convenuti contestarono la pretesa attorea, sostennero di avere acquistato in buona fede, nel 2006, la proprietà del disegno dal collezionista d’arte [OSCURATO:PERSONA], verso regolare pagamento del prezzo pattuito (euro 90.000,00); chiesero il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, che venisse accertato che l’opera era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto del quale il padre [OSCURATO:PERSONA] agiva in virtù di procura speciale, e che, pertanto, ne venisse ordinato il dissequestro e la restituzione alla stessa convenuta; 3. il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 43/2017, accolse la domanda di rivendica dell’attrice, dispose che il disegno “Buste d’homme 1960” fosse restituito all’avente diritto e, infine, rigettò la domanda riconvenzionale dei convenuti; 4. la Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA]; 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la quale, ora, è in causa anche quale erede del padre, morto in pendenza del giudizio di cassazione), hanno proposto ricorso, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato una memoria; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione di legge, contraddittorietà della motivazione in ordine all’onere della prova con riferimento all’art. 2697 c.c. e 948 c.c. e pertanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha condiviso l’affermazione del primo giudice, priva di logica e di motivazione, secondo cui l’attrice era proprietaria dell’opera, sul presupposto che parte convenuta non avrebbe contestato l’originaria appartenenza, al dante causa dell’attrice, del bene rivendicato, in violazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché era onere della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di essere proprietaria del disegno; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. in disparte la prospettabile inammissibilità della variegata censura (e la stessa considerazione può essere estesa al secondo e al terzo mezzo di impugnazione, anch’essi “coacervati” allo stesso modo della prima doglianza) per essere stati menzionati cumulativamente tre distinti parametri dell’art. 360, cod. proc. civ., rileva la Corte che la sentenza impugnata (che fa proprie le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado), applica correttamente la regula iuris dell’art. 2697, cod. civ., là dove afferma che l’onere per chi agisce in rivendica, sulla base di un acquisto a titolo derivativo, di fornire la cd. probatio diabolica del proprio diritto (che consiste nel risalire , attraverso i propri danti causa,fino ad un acquisto a titolo originario ), nella fattispecie concreta è venuto meno in ragione del fatto che i convenuti non hanno mai contestato l’originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell’attrice, nella persona del padre Alvaro; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’acquisto di bene mobile, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo ex art. 1153 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, aderendo in maniera acritica al ragionamento del Tribunale di Rovereto, ha negato l’originaria buona fede, rilevante ai sensi dell’art. 1153, cod. civ., in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi avesse acquistato l’opera da una galleria d’arte, avesse versato un corrispettivo congruo e avesse ottenuto gli attestati che usualmente corredano le opere di Picasso, compreso l’attestato di libera circolazione emesso, nel 2011, dal ministero dei beni culturali; 2.1. il secondo motivo è inammissibile; 2.2. la critica al dictumdel giudice d’appello, variamente declinata in relazione ai tre diversi parametri dell’art. 360, cod. proc. civ., si riassume, in breve, nell’inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di un nuovo scrutinio degli aspetti fattuali della vicenda, già vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato, in assenza di buona fede, un incauto acquisto del disegno del celeberrimo artista spagnolo. In particolare, il Tribunale di Rovereto ha messo in risalto che non era mai esistita alcuna certificazione di provenienza del bene, in relazione ai vari passaggi di possesso dell’opera, sicché il sig. [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto, avrebbe dovuto insospettirsi circa la provenienza del disegno ed avrebbe dovuto esigere dal presunto venditore un documento che fosse una vera certificazione; 2.3. va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. n. 11032/2022) secondo cui è insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito circa l’assenza della buona fede dell’accìpiens, quale requisito per un valido acquisto (istantaneo) a non dominoex art. 1153, cod. civ.; 3. con il terzo motivo [«3. Nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale non dispone la rinnovazione dell’istruttoria ammettendo le prove offerte dall’odierno ricorrente in relazione ai due precedenti motivi, ex art. 360 co. 1 n. 3), 4) e 5) c.p.c.»], la ricorrente assume che il primo giudice, con motivazione condivisa dalla Corte d’appello, ha disposto d’ufficio una c.t.u. superflua e, invece, non ha ammesso le prove orali (per interpello e per testi) richieste da parte convenuta; 3.1. il terzo motivo è inammissibile; 3.2. la doglianza, sussunta come le precedenti entro un’inestricabile pluralità di parametri normativi, è priva di decisività. La parte si limita a trascrivere gli otto capitoli di prova, dedotti e non ammessi nei gradi di merito, senza indicare in che modo le stesse prove, se espletate, avrebbero fatto emergere circostanze idonee, in termini di certezza, ad invalidare il percorso argomentato su cui poggiano le decisioni di merito. Al riguardo, va riaffermato l’orientamento di legittimità (ex multis, Cass. 17/06/2019, n. 16214), per il quale «[i]l vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento»; 4. il ricorso è rigettato; 5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib