CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8568-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A PITIANA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/01/2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze (Sezione distaccata di Pontassieve), la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] a Pitiana, con sede in Donnini-Reggello (FI), rivendicando la proprietà di un dipinto su tela noto come “[OSCURATO:PERSONA] del Rosario con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Sant’Agostino”, risalente all’anno 1500 e attributo a Ridolfo del Ghirlandaio. Il Tribunale adito accertava che trattavasi di “bene culturale” legittimamente detenuto dalla Parrocchiae rigettava la domanda. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Bruno , deducendo «errata interpretazione e falsa applicazione della l. n. 1089/1939; errata, ingiusta, contraddittoria, carente e illogica motivazione della sentenza». La Corte d’Appello di Firenze rigettava l ’ impugnazione e confermavala sentenza di primo grado. La Corte territorialerilevava che: a) la tela, di proprietà della Parrocchia,era stata –negli anni ‘40– catalogata ed inclusa, ex art. 23 e segg. della legge n. 1089 del 1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico e storico”), tra i beni di assoluto interesse storico, culturale e artistico dall ’ allora Soprintendenza all’[OSCURATO:PERSONA] e Moderna per la Toscana - Firenze (ora Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA]); b) l’opera era stata illegittimamente alienata nel 1946 dal parroco del tempo, in assenza della prescritta autorizzazione del competente Ministero (prima Ministero per l’[OSCURATO:PERSONA] , ora Ministero per la [OSCURATO:PERSONA]), al quale spettava peraltro il diritto di prelazione; c) l’opera medesima , a seguito di alienazioni successive , era pervenuta al Bruno ( ultimo acqui rente ) , presso il quale era stata sequestrata dalla polizia giudiziaria nell ’ a mbito di un procedimento penale, per essere poi restituita alla Parrocchia, quale legittima proprietaria; d) l’assenza di autorizzazione ministeriale aveva determinato la nullità della prima vendita e dei negozi traslativi successivi, che si erano succeduti nel tempo; e) il Bruno non poteva invocare la regola “possesso vale titolo” o, in via subordinata, l ’ usucapio ne decennale di cui all ’ art. 1161 cod. civ., non versando egli in buona fede e, comunque, essendo incorso in colpa grave. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] a Pitiana. Fissato all’udienza pubblica del 10 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettatadall ’ art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione in riferimento al primo motivo. In prossimità dell’udienza,il ricorrente ha depositato memoria nei termini di legge, insistendo per l ’ accoglimento del ricorso. La memoria della controricorrente è stata , invece , depositata fuori termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 cod. civ., 61, 23, 24 e 26, l. n. 1089/1939, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la nullità della vendita effettuata nel 1946 dal parroco [OSCURATO:PERSONA] e gli atti di alienazione successivi. A suo dire, la nullità prevista dall’art. 61 della legge n. 1089 del 1939, relativa agli atti di alienazione posti in essere in violazione di tale legge , sarebbe una nullità meramente “relativa”, tale da poter essere fatta valere solo dallo Stato (peraltro, non convenuto nel presente giudizio) , con la conseguenza che il giudice del gravame non avrebbe potuto tener conto della eccezione di nullità formulata dalla Parrocchia convenuta, né avrebbe potuto rilevare d’ufficiola nullità delle alienazion i . La censura è infondata per le considerazioni che seguono. 1.1. Va innanzitutto esaminata, sia pure nelle sue linee generali e nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, la disciplina posta dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (“Tutela dell e cose di interesse artistico e storico ”), applicabile nella presente fattispecie ratione temporis , successivamente confluita nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ( “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”), che ne ha disposto l’abrogazione. Orbene, per quanto rileva in questa sede , la legge n. 1089 del 1939, nel dettare ( tra l ’ altro ) le “ Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose” (tale è il titolo del capo terzo della legge), distingue tra le “cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali” (Sezione I) e le “cose appartenenti ai privati” (Sezione II), disciplinando in modo diverso le alienazioni delle une e dellealtre. Per quanto riguarda le cose (immobili o mobili) di interesse artistico o storico appartenenti allo Stato o ad a ltri enti morali , l ’ art. 23 della legge 1089 del 1939 stabilisce che esse sono radicalmente “inalienabili”. Per le cose di interesse artistico o storico che apparteng o no ad enti o istituti legalmente riconosciuti, l’art. 26 l. cit. stabilisce, invece, che esse possono essere alienate solo « previa autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale». In questi casi, la legge subordina la possibilità dell’alienazione al previo rilascio di autorizzazione ministeriale, in modo che il Ministero ab bia modo di valutare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico a che il bene rimanga eventualmente in proprietà e nella custodia dell’ente e di verificare che l ’ alienazione non produca danno al patrimonio artistico e storico nazionale o ne limiti la fruizione e il pubblico godimento da parte della collettività nazionale(nel caso di alienazione a titolo oneroso, lo Stato ha peraltro facoltà di esercitare – ai sens i degli artt. 28, 31 e 32 l. cit. –il diritto di prelazione). Dal complesso di tale disciplina emerge un general e princ i pio di “inalienabilità” dei beni di interesse artistico o storico di proprietà dello Stato o degli enti pubblici ovvero degli enti lega lmente riconosciuti; un “ divieto di alienazione ” configurato ora in modo “assoluto”(per lo Stato e gli altri enti pubblici) ora in modo “relativo” (per gli enti legalmente riconosciuti) , essendo in quest ’ ultimo caso l’alienazione consentita solo se previamente autorizzata dal Ministero competente. Radicalmente diversa è la disciplina dettata nella sezione II del capo III della detta legge per le cose appartenenti a privati. L’art. 30 l. cit., infatti, che il proprietario e chiunque detenga cose che abbiano formato oggetto di notifica da parte del competente Ministero (e, come tali , s iano sottoposte a “ vincolo ”) è tenuto a denunciare al Ministro ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta la proprietà o la detenzione; e – soggiunge l ’ art. 31 – nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione, entro il termine di due mesi dalla denuncia (art. 32). Con riguardo alle cose di interesse artistico o storico appartenenti a privati e sottoposte a vincolo, il legislatore , perciò, non ha inteso vietarne o limitar n e l ’ aliena zione ( neppure subordinandola ad apposita preventiva autorizzazione), ma ha riten uto s oddisfatto l’interesse pubblico alla tutela di tali beni con la previsione dell’obbligo del proprietarioe del detentore di informare, con apposita denunzia, il competente Ministero, affinché quest o sia posto nella condizione, per un verso, di esercitare la propria vigilan za sulla conservazione e custodia dei beni presso il nuovo proprietario o detentore e, per altro verso, nel caso di acquisto a titolo oneroso, di esercitare eventualmente il diritto di prelazione (art. 28, comma 2). Si tratta di un regime giuridico peculiare, che trova nell ’ art. 9 della Costituzione il suo fondamento e che si giustifica in relazione al fine di salvaguardare beni connessi ad interessi primari per la vita culturale del Paese;l’esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse artistico e storico giustifica, di conseguenza, per tali beni l’adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubbli ca amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e dai vincoli operanti per le altre categorie di beni, pur gravati da limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici (così, Corte Cost. sent. n. 269 del 1995). 1.2. Si tratta ora di esaminare le sanzioni che la legge n. 1089 del 1939 commina per la violazione della disciplina appena richiamata. La materia è regolata dall ’ art. 61 l. cit. , che testualmente prevede: «Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l’educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32». La legge sanziona, dunque, la violazione della disciplina delle alienazioni con la «nullità di pieno diritto», una nullità espressamente prevista dalla legge (c.d. “testuale”, ai sensi dell ’ art. 1418, terzo comma, cod.civ.) , che non sembra lasciare spazio ad eccezion i e che rimanda alla disciplina generale della nullità dettata dal codice civile. Com’è noto, l’art. 1421 cod. civ. stabilisce che «Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Questa norma, che ha valenza sistematica di carattere generale, stabilisce una “regola” ed una “ eccezione ” : la regola è che la nullità , in coerenza col carattere radicale del vizio che inficia il negozio, ha carattere “assoluto”, come tale essa può essere opposta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d ’ ufficio dal giudice;l’eccezione è che, in talune fattispecie, la nullità può essere espressamente configurata dalla legge di carattere “relativo”, nel senso che può essere fatta valere soltanto da determinati legittimati. 1.3. Orbene, col motivo di ricorso in esame, il ricorrente sostiene che il primo atto di alienazione del dipinto ( posto in essere nel 1946 dall’allora parroco della Parrocchia convenuta) e gli atti di alienazion e successivi sa r ebbe ro affetti da una nullità meramente “relativa”, opponibile solo dallo Stato ( giammai dalla Parrocchia ) , e non rilevabile d’ufficio; e, a sostegno di tale tesi , rich iama la giurisprudenza di questa Corte che, in talune fattispecie,ha affermato il carattere “relativo” della nullità dell ’ atto di alienazione posto in violazione della legge n. 1989 del 1939, ricavando tale carattere – per via di interpretazione –dalla natura degli interessi coinvolti. La tesi del ricorrente è priva di fondamentogiuridico. È ben vero che questa Suprema Corte ha affermato che la nullità prevista, a tutela delle cose di interesse artisticoe storico , dall ’ art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 per le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla legge stessa o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, è di carattere relativo, essendo stabilita nell’interesse esclusivo dello Stato, cosicché essa non può essere dedotta dai privati o essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass., Sez. 1, n. 1429 del 1967; Sez. U n. , n. 1440 del 1971 ; Sez. 3, n. 590 del 1975 ; Sez. 1, n.720 del 1982 ; Sez. U n. , n. 6180 del 1985 ; Sez. U n. , n. 5070 del 1989; Sez.2, n. 4559 del 26/04/1991 ; Sez. 2, n. 10920 del 2005 ; Sez.2, n. 5773 del 2009 ; Sez. 2, n. 10950 del 2012 ; Sez. 3, n. 4378 del2012). Questo principio giurisprudenziale, tuttavia, è stato dettato con esclusivo riferimento alle alienazion i di cose di interesse artistico e storico appartenenti a privati sottoposte a vincolo (art. 30 l. n. 1089 del 1939); esso, pertanto, non può valere al di fuori di tale ambito; non può valere, in particolare,con riferimento alle alienazion i di cose appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici (art. 23) ovvero agli enti o istituti legalmente riconosciuti (art. 26), la cui disciplina è retta da diversa ratio legis. Come si è veduto, quandol’alienazione riguarda beni appartenenti a privati, essa non è soggetta ad alcun divieto né ad alcuna autorizzazione, ma solo ad un obbligo di informazione dell’autorità. La violazione di tale obbligo non riguarda la “possibilità giuridica” della alienazione, ma attiene alle “modalità” con le quali l ’ alienazione è compiuta, ossia al fatto che essa è posta in essere senza informare il Ministero.In questi casi, è e ssenzialmente lo Stato ad aver interesse a far valere la nullità dell’atto di alienazione, essendo la declaratoria di tale nullità espressamente finalizzata dalla legge (art. 61, comma 2, della l. n. 1089 del 1939) a consentire l’ esercizio, da parte del Ministero, del diritto di prelazione (la possibilità per il Ministero di esercitaresine die il diritto di prelazione ha superato anche il vaglio di costituzionalità: Corte cost., sent. n. 296 del 1995). Il suddetto principio giurisprudenziale non è estensibile, come pretende il ricorrente, al caso della alienazione di cose di interesse artistico e storico appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici (art. 23) ovvero ad enti o istituti legalmente riconosciuti(art. 26). La legge, infatti, vieta in senso assoluto (art. art. 23) l’alienazione delle cose di interesse artistico e storico appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici; e vieta anche l ’ alienazione delle cose di interesse artistico e storico a ppartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti se non preceduta e consentita da apposita autorizzazione ministeriale (art. 26).La violazione di tali prescrizioni normative non attiene alle modalità di esecuzionedella alienazione, ma alla “possibilità giuridica” dellastessa. In questi casi, stante il preminente interesse pubblico posto a fondamento della limitazione della possibilità giuridica di alienare la cosa di interesse artisticoe storico , la nullità che colpisce il negozio di alienazione non può che essere di carattere “assoluto”, secondo la regola generale posta dall’art. 1421 cod. civ., a fronte per altro di una norma speciale (l’art. 61 l. cit.) che commina la «nullità di pieno diritto». Sul punto, va pertanto enunciato, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: «La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall’art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, è di carattere “assoluto” e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». 1.4. Nel caso di specie, è pacifico che l a pala d ’ altare oggetto della domanda di rivendica da parte del ricorrente rientrava tra i beni di proprietà della Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] in Pitiana. Il dipinto, risalente all’anno 1550, era stato catalogato dalla Sovrintendenza all’arte medioevale e moderna per la Toscana ed incluso tra i beni di assoluto interesse storico, culturale e artistico. [OSCURATO:PERSONA] sono enti ecclesiastici riconosciuti, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con decreto del Ministro dell’Interno, con effetto anche ai fini civilistici ( a differenza delle Chiese, che hanno invece rilievo esclusivamente per il diritto canonico) ( v., per tutte, Cass., Sez. L, n. 13380 del 2003). Non può dubitarsi, pertanto, che il dipinto fosse sottopost o alla disciplina dettata dall’art. 26 l. n. 1089 del 1939, cosicché l ’ alienazione di esso nel 1946 da parte dell’allora parroco non sarebbe stata possibile senza previa autorizzazioneministeriale. Poiché, nella specie, tale autorizzazione è mancata, la detta alienazione è affetta da nullità assoluta, deducibile da chiunque ne abbia interesse e rilevabile d’ufficio. Esattamente, dunque, i giudici di merito hanno rilevato la nullità di tale alienazione e la conseguente nullità di tutte le alienazioni successive, fino all’ultima in forza della quale l’opera è pervenuta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo peraltro vietata dalla legge perfino la consegna del bene, come si dirà più specificamente con riferimento al seguente motivo di ricorso (art. 26, 28 e 32 della l. n. 1089 del 1939). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1153, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato ad escludere la buona fede del Bruno nell ’ acquisto dell ’ opera dal suo dante causa, non riconoscendo così l’avvenuto acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., sulla base della regola “possesso vale titolo”, né l’acquisto perusucapione decennale ex art. 1161 cod. civ. Il ricorrente lamenta la violazione dell ’ art. 1147 cod. civ., che prevede la presunzione della buona fede, osservando come tale presunzione non possa essere superata sulla base del mero sospetto, essendo invece necessario – secondo la giurisprudenza – « un dubbio derivante da circostanze serie» (Cass. n. 26400/2009, n. 13642/2000), « non potendo un qualsiasi dubbio identificarsi senz’altro con la mala fede» (Cass. n. 7966/2003) ; deduce ancora che la Corte territoriale non avrebbe potuto addebitare al Bruno colpa grave dello stato d’ignoranza: la circostanza che costui fosse titolare di un negozio d’antiquariato non lo rendeva per ciò solo consapevole della natura della tela acquistata, non trattandosi di bene la cui sottrazione alla propria destinazione fosse stata oggetto di divulgazione o avesse suscitato eco di stampa. Il motivo è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide , la disposizione dell ’ art. 1153 cod. civ . – sull’acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all’effetto traslativo – non opera con riguardo a cose di interesseartistico e storico appartenenti ad enti o istitu ti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette –a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l . n. 1089 del 1939 – al regime dell ’ inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e della prelazione statale nell’acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all’alienante la “traditio” in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d’interesse generale (Cass., Sez.1, n. 4260 del 07/04/1992 ). Nella motivazione di tale pronuncia, avente ad oggetto una fattispecie – analoga alla presente – relativa a cose di interesse artistico o storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, soggette, ai sensi dell’art. 26 l. n. 1089 del 1939, al divieto di alienazione in assenza di previa autorizzazione ministeriale, questa Corte ha avuto modo di evidenziare come l ’ art. 26 sia richiamato espressamente nell’art. 28 l. n. 1089 del 1939 per l’esercizio del diritto di prelazione in caso di vendita (in evidente alternativa alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione suddetta) «da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e 32 » . Pertanto, anche per i beni di cui all’art. 26 vige il disposto di cui all’art. 32 (pur essendo quest’ultimo inserito in altra sezione della legge che tratta le cose appartenenti a privati oggetto di notifica da parte del Ministero), che stabilisce non soltanto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, ma anche – per quello che qui più interessa – che « il contratto rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione» e che «all’alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa», ossia è fatto divieto di consegnare a terzi la cosa di interesse artistico o storico prima della denuncia al Ministero e della scadenza del termine, da essa decorrente, previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione. Il rispetto di tale specifico divieto impedisce l’applicabilità della regola generale per il trasferimento della proprietà dei beni mobili posta dall’art. 1153 cod. civ., secondo cui l’immissione nel possesso mediante consegna della cosa “vale titolo”. Infatti, l’acquisto della proprietà della cosa mobileai sensi dell’art.1153 cod. civ., sulla base di idoneo titolo e del trasferimento del possesso congiunto alla buona fede di chi riceve la cosa, presuppone per un verso che il titolo, oltre che idoneo,sia anche valido, per l’altro che la traditionon sia vietata dalla legge. Nel caso di alienazione di cose di interesse artistico o storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti in assenza di autorizzazione ministeriale, non soltanto il titolo non è valido, essendo colpito da nullità assoluta, ma anche la semplice traditio è vietata (art. 32 l. n. 1089 del 1939), per ragioni di interesse pubblico prevalenti –sul piano dei valori immanenti all’ordinamento giuridico – sull’interesse pubblico alla certezza del commercio mobiliare, posto a fondamento della norma dell’art. 1153 cod. civ. Tale regime giuridico punta, evidentemente, ad impedire che le disposizioni emanate a tutela delle cose d’interesse artistico e storico possano essere aggirate da chi callidament e , omettendo – in flagrante e consapevole violazione di tale legge – di chiedere l’autorizzazione prevista dall ’ art. 26, abbia poi l ’ accortezza di rivendere e di consegnare a terzi l’oggetto d’interesse artistico o storico senza palesargliene la provenienza (o, comunque, senza che rimangano prove di un siffatto palesamento), con l ’ effetto di consentire al terzo di invocare l ’ acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ. 2.2. Le censure formulate col secondo motivo sono poi del tutto infondateanche sotto altro profilo. La Corte di Firenzeha escluso la sussistenza dei requisiti per un valido acquisto “a non domino”, sia istantaneo (art. 1153 cod. civ.) che mediante il decorso del decennio di possesso (art. 1161 cod. civ.),per l ’ autonomo concorrere di due ragioni: a ) il possesso non era di buona fede ( rectius : sono stati acquisiti elementi di prova che consentono di ritenere superata la presunzione di buona fede ex art. 1147, co. 3, cod. civ.); b) la buona fede, in ogni caso, non era di giovamento, in quanto l’ignoranza sulla qualità del bene era dipesa da colpa grave (art. 1147, co. 2, cod. civ.). A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, osservando che la circostanza che l’opera fosse soggetta a tutela era nota nell’ambito di settore, che il cospicuo carteggio amministrativo era di pubblica evidenza e che l’appellante, di professione antiquario, aveva tutti gli strumenti per previamente verificare la legittimità e la liceità dell ’ acquisto , di modo che non averli impiegati lo poneva in colpa grave. Tale giudizio di fatto, relativo alla assenza della buona fede nell’acquisto da parte del Bruno e, comunque, alla sua colpa grave, non è sindacabile in sede di legittimità; cosicché la censura, che punta chiaramente a sollecitare il riesame delle prove , risulta inammissibile. Come ha costantemente statuito questa Suprema Corte, in tema diricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (da ultimo, Sez.1, n. 10253 del 19/04/2021 , Rv.661151 - 01) ; di modo che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (S.U. n.34476 del 27/12/2019 ). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1147 e 1161 cod. civ. Si deduce che il tema dell’acquisto per usucapione (pur in mancanza di titolo idoneo) avrebbe potuto essere affrontato anche a prescindere dal requisito della buona fede, proprio in virtù della possibilità di riconoscersi all’odierno ricorrente di “unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”(art. 1146 cod.civ.), e di valersi, in tal modo, dell’usucapione ventennale di cui al secondo comma dell’art. 1161 cod. civ. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente precisa di non pretendere di sollevare in questa sede una questione non dibattuta dinanzi al Giudice del merito (come sarebbe l’usucapione di cose mobili, ai sensi dell’art. 1161, comma 2, cod. civ.), ma solo di voler fornire ulteriore argomento idoneo ad attestare l’insuperabilità della presunzione di buona fede del conseguito possesso (anzi, addirittura a dimostrare positivamente detta buona fede) . La critica, priva financo del modello tipico di cui alla griglia predisposta dall’art. 360 cod. proc. civ., si risolve in una mera osservazione, radicata sulle fragili basi d’una ipotesi congetturale, invocata a mero sostegno degli altri motivi. Peraltro, il motivo punta a sottoporre a critica l’accertamento dei giudici territoriali circa l’assenza di buona fede del Bruno nell’acquisto del dipinto, risolvendosicosì in una censura in ordine ad un giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità. 4. In definitiva, il ricorsova rigettato e il ricorrente va condannato al rimbors o delle spese processuali in favore del la controricorrente, che vanno liquidate, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6 . 000 ,00 ( seimila /00 ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma