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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15839/2026

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nerale dello Stato;Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 630/15/2025, della Corte di Giustizia di IIgrado del Lazio, depositata in data 30 gennaio 2025, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II di Roma aveva notificato aAndrea Scarpellini e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], diniego dellarichiesta di rimborso- presentata da questi ultimi in data 30.6.2020 -dell’assunto credito Iva di euro 31.786,00 per il 2019, ai sensi dell’art. 30,comma 2, del DPR n. 633/72, per cessazione dell’attività di impresa da parte delde cuius, titolare di ditta individuale, avvenuta in data 6 giugno 2018, a causadel suo decesso; l’Ufficio aveva negato il rimborso non risultando essere stataprodotta la documentazione richiesta relativa alla dismissione dei cespiti delladitta individuale del de cuius, quale condizione necessaria per determinare l’ivaa credito spettante in base al presupposto indicato nell’art. 30, comma 2, cit.-cessazione di attività; 2) avverso il suddetto provvedimento, i germaniScarpellini avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, insistendo nella debenza del credito Iva, avendo la dittaScarpellini Ivo maturato il detto credito relativo al 2019, esposto nelladichiarazione dell’anno successivo alla chiusura della stessa in data 6.6.2018,per decesso del titolare, come da dichiarazione di cessazione di partita Iva adecorrere da tale data; 3) l’Ufficio aveva controdedotto chiedendo il rigetto delricorso; 4) nella memoria illustrativa i ricorrenti avevano precisato che, essendoproseguita senza interruzioni, dopo la chiusura della ditta [OSCURATO:PERSONA], l’attivitàdel dante causa da parte degli eredi richiedendo nuova partita Iva, non eranecessaria la produzione della richiesta documentazione relativa alla dismissionedei cespiti della ditta individuale del de cuius; 4) la CGT di I grado, con sentenzaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026n.7747/08/2023, aveva accolto il ricorso ritenendo che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] diritto al rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione Iva 2020(anno 2019) avendo dimostrato la cessazione dell’attività di impresa del de cuiusavuto riguardo alla effettuata cancellazione della partita Iva del defunto; 5)avverso la sentenza di primo grado, l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi allaCorte di Giustizia di II grado del Lazio, deducendo la mancata provadocumentale da parte dei germani Scarpellini della effettiva sussistenza delcredito Iva richiesto a rimborso; la mancata estinzione dei carichi erarialisussistenti nei confronti del de cuius; l’avvenuto riporto nella dichiarazioneintegrativa presentata per l’anno 2020 di un importo corrispondente a quellochiesto a rimborso con illegittima duplicazione degli importi; 6) avevanocontrodedotto i germani Scarpellini chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) posto che, in caso di continuazione dell’attività di impresa del de cuius,il rappresentante legale della comunione ereditaria, con i caratteri della societàdi fatto, sorta a seguito della cessazione dell’impresa individuale per morte deltitolare, era tenuto a presentare (entro trenta giorni dalla mortedell’imprenditore), la variazione dei dati Iva indicando i dati identificativi dellacomunione ereditaria, nella specie, non risultava agli atti che gli eredi avesserocomunicato all’Agenzia delle entrate la volontà di continuare l’attivitàdell’imprenditore deceduto, “avendo proceduto, invece, alla cessazione della suarelativa dichiarazione (Modello AA9) ; 2) dovevano, pertanto ritenersi legittime,da un lato, la richiesta presentata dagli eredi di rimborso dell’Iva risultante acredito dall’ultima dichiarazione dell’imprenditore deceduto, e dall’altro, larichiesta dell’Ufficio di documentazione comprovante la sussistenza del credito;3) non risultava agli atti la documentazione comprovante la dismissione deicespiti della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente legittimodiniego di rimborso;3) erano da disattendere le argomentazioni dei contribuenticirca l’avvenuta prosecuzione dell’attività del cuius, cessata in capo a IvoNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026Scarpellini, nella nuova società di fatto, ai sensi della legge n. 443/1985, attesoche non era stata prodotta né la comunicazione all’Agenzia delle entrate dellaprosecuzione di tale attività attraverso una costituenda società di fatto né laprova della regolarizzazione della assunta società di fatto derivante dallacomunione dell’azienda.3.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unico erede delde cuius [OSCURATO:PERSONA] (essendo deceduto il fratello [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.4.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.5.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.6.

Il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.7.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, relazione all’art.360, primo comma, n. 4 delc.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. - siasotto il profilo del vizio di ultrapetizione che per omessa pronuncia sul giudicatointerno formatosi sulla questione della contestata – con il provvedimento didiniego di rimborso - mancata produzione dei documenti comprovanti ladismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius; al riguardo, ad avvisodel ricorrente - a fronte del provvedimento di diniego di rimborso Iva motivatosul rilievo della mancata produzione della documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale, quale condizione necessaria in baseal presupposto indicato di cui all’art. 30, comma 2, del DPR n. 633/72-cessazione di attività, della sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondatala richiesta degli eredi di rimborso, essendo l’impresa individuale del de cuiuscessata a seguito della cancellazione della partita Iva, della prospettazione daNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026parte dell’Ufficio nell’atto di appello della questione nuova circa la mancata provada parte dei contribuenti della spettanza del credito senza riproporre i fatti postia fondamento della motivazione del provvedimento di diniego (mancataproduzione dei documenti comprovanti la dismissione dei cespiti della dittaindividuale del de cuius) - la CGT di II grado, nell’accogliere il gravame sulpresupposto della mancata produzione dei documenti comprovanti ladismissione dei cespiti della ditta del loro dante causa, avrebbe, da un lato,omesso di pronunciarsi sul giudicato interno - rilevabile d’ufficio- formatosi, vistoanche il contenuto della sentenza di primo grado, su tale ultima questione, e,dall’altro, deciso ultrapetita.1.1.Il motivo è infondato.1.2.Va premesso che, in termini generali, secondo orientamento costante diquesta Corte il vizio di extrapetizione ricorre «quando il giudice pronuncia oltrei limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egliè libero non solo di individuare l'esatta natura dell’azione e di porre a base dellapronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, mapure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, lamancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva diuna data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all’esatta applicazionedella legge» (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932; Cass. sez. 1, n. 25840 del 2021).Peraltro, questa Corte ha precisato che «In tema di contenzioso tributario, ovela controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza dirimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziariapuò esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione,argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato lamotivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, ilcontribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la provaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa"(impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione,o l'irrogazione di una sanzione.

Ne consegue che, non potendosi attribuire allamotivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al cd. silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell’esaustività, può ritenersi adeguatauna motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni delprovvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso,richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimentiadottati. (Fattispecie in tema di rimborso di un credito IVA, ai sensi dell'art. 30del d.P.R. n. 633 del 1972, in cui la S.C, nell'affermare i suddetti principi, haritenuto che l'Amministrazione finanziaria potesse integrare la motivazione conelementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nelprovvedimento di rigetto)» (Cass. n. 20691 del 2023; Cass. n. 25999 del 2022;in termini, ex multis, Cass. n. 10797 del 2010; n. 1822 del 2019; n. 17329 del2019).1.3.Quanto all’assunto vizio di violazione del giudicato interno, va ribadito che«In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi,risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quandosi tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presuppostinecessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unicodella decisione» (Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., 18 settembre 2017,n. 21566).1.4.Nella specie - a fronte del provvedimento di diniego di rimborso fondato sulrilievo della mancata produzione della documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius, quale condizionenecessaria per determinare il credito Iva spettante in base al presuppostoindicato nell’art. 30, comma 2, cit.- “cessazione di attività” e della CTP che avevaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026accolto il ricorso ritenendo sufficiente come prova della “cessazione dell’attività”l’avere il contribuente dimostrato di avere presentato, con decorrenza dal6.6.2018 (data del decesso del de cuius), la dichiarazione di cessazionedell’attività ex art. 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, cui era conseguita lacancellazione della partita IVA del defunto genitore - l’Ufficio, aggredendoproprio tale statuizione – ha, con l’atto di appello, dedotto che la spettanza delrimborso era subordinata unicamente alla prova documentale della effettivasussistenza del credito richiesto a rimborso, il che, lungi dal concretare unadoglianza nuova, raccordandosi con la ragione posta a fondamento del diniegodi rimborso, significava l’effettiva prova del presupposto di cui all’art. 30, comma2, cit. e, dunque, la richiesta produzione della documentazione comprovante ladismissione dei cespiti della ditta individuale dalla quale potesse evincersi lasussistenza di un’Iva a credito.1.5.Nella sentenza impugnata, la CGT- senza incorrere né nel vizio di violazionedel giudicato interno né tantomeno di extrapetizione - ha ritenuto che, puravendo gli eredi proceduto alla dichiarazione della “cessazione dell’attività” delde cuius, con decorrenza dalla data del decesso (Modello AA9), gli stessi nonavevano prodotto la documentazione richiesta- comprovante la sussistenza diquel credito- relativa alla effettiva dismissione dei cespiti della ditta individualedi [OSCURATO:PERSONA]- quale condizione necessaria per determinare il rimborso inbase al presupposto indicato ex art. 30, comma 2, cit. -cessazione di attività.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per avere la CGT di II gradoritenuto legittimo il diniego di rimborso in quanto non risultava agli atti ladocumentazione comprovante la dismissione dei cespiti della ditta individualedel de cuius nonostante avesse accertato la “cessazione dell’attività” di IvoScapellini alla data del suo decesso e il conseguente diritto degli eredi di IvoScarpellini a richiedere il rimborso Iva, senza che l’Ufficio avesse mai dedottol’esistenza di cespiti da dismettere.

Al riguardo, ad avviso del ricorrente, ilNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026giudice di appello avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 30, comma 2, cit.nel negare il rimborso richiesto, pretendendo la prova della dismissione deicespiti della ditta individuale, laddove tale norma ricollegava il diritto al rimborsoIva soltanto alla sussistenza della condizione - accertata nel caso di specie- dellacessazione dell’attività.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CGT di II grado indebitamenteinvertito sul contribuente l’onere della prova della dismissione dei cespiti del decuius.

Invero, ad avviso del ricorrente - a fronte della indicazione del credito Iva2019 di euro 31.786,00 nella dichiarazione annuale 2020 (tempestivamentepresentata entro il 30.4.2020) contenente in sé anche l’implicito riconoscimentoda parte degli eredi dell’assenza di attività liquidatorie della ditta del de cuius –sarebbe ricaduto sull’Agenzia l’onere di provare quali fossero i beni dadismettere, senza potersi pretendere dagli eredi la prova negativa sul punto.

Lacessazione dell’attività del defunto [OSCURATO:PERSONA] era perciò da considerarsidefinitiva nel senso previsto dal comma 2 dell’art. 30 cit. con conseguenteinversione sull’Agenzia dell’onere probatorio in ordine all’esistenza e consistenzadei cespiti appartenuti al de cuius da dismettere e liquidare.4.Il secondo motivo e il terzo – da trattare congiuntamente per connessione-sono, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, infondato il terzo.5.

Ed invero, è oramai principio consolidato in tema di IVA, che, anche nell'ipotesidi domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività,l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito delcontribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatoriosullo stesso gravante (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1822).

Va, infatti, ribadito cheil rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale - con unanetta inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapportotributario - è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confrontidell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per ilfatto di avergliela in precedenza versata (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999;Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cass., 3 marzo 2020, n. 5827; Cass. n. 20060 del 2023).

Questa Corte ha, diconseguenza, più volte avuto modo di precisare che, ove nella controversiainstaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un'istanza di rimborso di untributo, l'Amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazionigiuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigettodella istanza in sede amministrativa.

La posizione dell'Ufficio, che si difenderispetto all'impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è - difatti -diversa rispetto a quella dell'Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnatadal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o ilprovvedimento d'irrogazione di una sanzione, nel quale ultimo caso l'oggetto delcontendere è delimitato in via assoluta dall'atto impugnato.

Nel caso dell'istanzadi rimborso reietta, invece, è il contribuente ad essere attore sostanziale nelgiudizio di rimborso e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà dicontrodeduzione in giudizio, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del1992, purché nell'ambito oggettivo della controversia (cfr. Cass., 2 luglio 2014,n. 15026; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29613; Cass. sez.5, n. 20060 del 2023).5.1.Questa Corte ha anche avuto modo di osservare che, in tema di IVA, ai finidell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazionedell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, occorre fareriferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione stessaeffettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborsodell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazionein successive dichiarazioni, potendo tale momento essere individuato con lamessa in liquidazione della società e non quelli dello scioglimento della societàe/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso. (Cass.,28 febbraio 2019, n. 5893; Cass. n. 20060 del 2023;Sez. 5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023).

Questa Corte ha, altresì, precisatoche, in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta incaso di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dallacessazione effettiva dell'attività (in assenza, come avvenuto nella fattispecie, diNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026una fase liquidatoria) - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborsodell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazionein successive dichiarazioni -, mentre è irrilevante, a detto fine, il mero elementoformale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficiotributario, ex art. 35 del citato DPR n. 633 del 1972, della dichiarazione dicessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA(Sez. 5, Sentenza n. 4234 del 02/03/2004).5.2.Posto quanto sopra, il secondo motivo non si attaglia al decisum nella partein cui assume che il giudice di appello avesse ritenuto legittimo il diniego dirimborso pur avendo accertato la sussistenza della condizione della “cessazionedell’attività” di cui all’art. 30, comma 2, cit.; invero, la CGT, in ossequio aiprincipi sopra richiamati, ha fondato la decisione di accoglimento dell’appellodell’Ufficio sul rilievo che, pur a fronte della presentazione da parte degli eredidella dichiarazione di cessazione dell’attività (ex art. 35, comma 3, del DPR n.633/72) - non risultava agli atti - in base ad un apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità – la produzione della documentazione richiestarelativa alla dismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius, quale, alcontempo, condizione necessaria per la sussistenza del presupposto previstodall’art. 30, comma 2, cit. della “cessazione dell’attività” del de cuius edocumentazione da cui potersi evincere la sussistenza del contestato credito Ivachiesto a rimborso (secondo quanto precisato dall’Ufficio con l’atto di appello,quale mera argomentazione difensiva).

Da qui anche l’infondatezza del secondomotivo nella parte in cui il ricorrente assume l’indebito ampliamento da parte delgiudice di appello dei termini applicativi dell’art. 30, comma 2, cit. nel negare ilrimborso richiesto, pretendendo la prova della dismissione dei cespiti della dittaindividuale, laddove detta disposizione ricollegava il diritto al rimborso Ivasoltanto alla sussistenza della condizione (accertata nel caso di specie) dellacessazione dell’attività.

Invero, la CGT ha fatto corretta applicazione dei principidi diritto sopra richiamati, nel ritenere legittimo il diniego della richiesta dirimborso presentata ai sensi dell’art. 30, comma 2, cit., in quanto, in mancanzadella produzione della documentazione relativa alla dismissione dei cespiti dellaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026ditta individuale del de cuius, difettava sostanzialmente sia la prova dellasussistenza del presupposto di cui all’art. 30, comma 2, cit. costituito dallacessazione effettiva dell’attività (che andava distinta dalla accertatapresentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35, comma 3,cit.) che la documentazione comprovante la esistenza del vantato credito Iva.5.3.Infondato è poi il terzo motivo in quanto- premesso che “in tema dicontenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione delrigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso nonsolo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su dilui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamentoimpositivo rivendicato e con la conseguenza che le argomentazioni con cuil'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita,costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale(Cass. n. 1906/2020; Sez.

Un, n. 1518 /2016, Cass. n. 12291 del 2018 n. 21197del 08/10/2014)” (Cass. n. 9320/2023) – nella specie, la CGT di II grado - afronte della motivazione del diniego di rimborso fondata sulla rilevata assenzadel presupposto indicato nella richiesta della “cessazione di attività” ex art. 30,comma 2, cit., non risultando prodotta la documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale e tenuto anche conto dellaargomentazione difensiva svolta dall’Ufficio in sede di gravame circa la spettanzadel rimborso subordinata unicamente alla prova documentale della effettivasussistenza del credito richiesto- ha ritenuto- in ossequio all’art. 2697 c.c. e inbase ad un insindacabile accertamento in fatto – in considerazione della mancataproduzione in atti della documentazione relativa alla dismissione dei cespiti delladitta individuale del de cuius, non assolto l’onere a carico del contribuente diprovare, da un lato, il momento di insorgenza del diritto al rimborso (coincidentecon la effettiva “cessazione dell’attività”) e, dall’altro, la sussistenza del creditomedesimo contestato.6.In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/20267.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.8.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).9.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 3.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.MNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato;Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 630/15/2025, della Corte di Giustizia di IIgrado del Lazio, depositata in data 30 gennaio 2025, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) l’Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II di Roma aveva notificato aAndrea Scarpellini e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], diniego dellarichiesta di rimborso- presentata da questi ultimi in data 30.6.2020 -dell’assunto credito Iva di euro 31.786,00 per il 2019, ai sensi dell’art. 30,comma 2, del DPR n. 633/72, per cessazione dell’attività di impresa da parte delde cuius, titolare di ditta individuale, avvenuta in data 6 giugno 2018, a causadel suo decesso; l’Ufficio aveva negato il rimborso non risultando essere stataprodotta la documentazione richiesta relativa alla dismissione dei cespiti delladitta individuale del de cuius, quale condizione necessaria per determinare l’ivaa credito spettante in base al presupposto indicato nell’art. 30, comma 2, cit.-cessazione di attività; 2) avverso il suddetto provvedimento, i germaniScarpellini avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, insistendo nella debenza del credito Iva, avendo la dittaScarpellini Ivo maturato il detto credito relativo al 2019, esposto nelladichiarazione dell’anno successivo alla chiusura della stessa in data 6.6.2018,per decesso del titolare, come da dichiarazione di cessazione di partita Iva adecorrere da tale data; 3) l’Ufficio aveva controdedotto chiedendo il rigetto delricorso; 4) nella memoria illustrativa i ricorrenti avevano precisato che, essendoproseguita senza interruzioni, dopo la chiusura della ditta [OSCURATO:PERSONA], l’attivitàdel dante causa da parte degli eredi richiedendo nuova partita Iva, non eranecessaria la produzione della richiesta documentazione relativa alla dismissionedei cespiti della ditta individuale del de cuius; 4) la CGT di I grado, con sentenzaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026n.7747/08/2023, aveva accolto il ricorso ritenendo che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] diritto al rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione Iva 2020(anno 2019) avendo dimostrato la cessazione dell’attività di impresa del de cuiusavuto riguardo alla effettuata cancellazione della partita Iva del defunto; 5)avverso la sentenza di primo grado, l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi allaCorte di Giustizia di II grado del Lazio, deducendo la mancata provadocumentale da parte dei germani Scarpellini della effettiva sussistenza delcredito Iva richiesto a rimborso; la mancata estinzione dei carichi erarialisussistenti nei confronti del de cuius; l’avvenuto riporto nella dichiarazioneintegrativa presentata per l’anno 2020 di un importo corrispondente a quellochiesto a rimborso con illegittima duplicazione degli importi; 6) avevanocontrodedotto i germani Scarpellini chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) posto che, in caso di continuazione dell’attività di impresa del de cuius,il rappresentante legale della comunione ereditaria, con i caratteri della societàdi fatto, sorta a seguito della cessazione dell’impresa individuale per morte deltitolare, era tenuto a presentare (entro trenta giorni dalla mortedell’imprenditore), la variazione dei dati Iva indicando i dati identificativi dellacomunione ereditaria, nella specie, non risultava agli atti che gli eredi avesserocomunicato all’Agenzia delle entrate la volontà di continuare l’attivitàdell’imprenditore deceduto, “avendo proceduto, invece, alla cessazione della suarelativa dichiarazione (Modello AA9) ; 2) dovevano, pertanto ritenersi legittime,da un lato, la richiesta presentata dagli eredi di rimborso dell’Iva risultante acredito dall’ultima dichiarazione dell’imprenditore deceduto, e dall’altro, larichiesta dell’Ufficio di documentazione comprovante la sussistenza del credito;3) non risultava agli atti la documentazione comprovante la dismissione deicespiti della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente legittimodiniego di rimborso;3) erano da disattendere le argomentazioni dei contribuenticirca l’avvenuta prosecuzione dell’attività del cuius, cessata in capo a IvoNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026Scarpellini, nella nuova società di fatto, ai sensi della legge n. 443/1985, attesoche non era stata prodotta né la comunicazione all’Agenzia delle entrate dellaprosecuzione di tale attività attraverso una costituenda società di fatto né laprova della regolarizzazione della assunta società di fatto derivante dallacomunione dell’azienda.3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unico erede delde cuius [OSCURATO:PERSONA] (essendo deceduto il fratello [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.5.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.6. Il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.7.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, relazione all’art.360, primo comma, n. 4 delc.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. - siasotto il profilo del vizio di ultrapetizione che per omessa pronuncia sul giudicatointerno formatosi sulla questione della contestata – con il provvedimento didiniego di rimborso - mancata produzione dei documenti comprovanti ladismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius; al riguardo, ad avvisodel ricorrente - a fronte del provvedimento di diniego di rimborso Iva motivatosul rilievo della mancata produzione della documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale, quale condizione necessaria in baseal presupposto indicato di cui all’art. 30, comma 2, del DPR n. 633/72-cessazione di attività, della sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondatala richiesta degli eredi di rimborso, essendo l’impresa individuale del de cuiuscessata a seguito della cancellazione della partita Iva, della prospettazione daNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026parte dell’Ufficio nell’atto di appello della questione nuova circa la mancata provada parte dei contribuenti della spettanza del credito senza riproporre i fatti postia fondamento della motivazione del provvedimento di diniego (mancataproduzione dei documenti comprovanti la dismissione dei cespiti della dittaindividuale del de cuius) - la CGT di II grado, nell’accogliere il gravame sulpresupposto della mancata produzione dei documenti comprovanti ladismissione dei cespiti della ditta del loro dante causa, avrebbe, da un lato,omesso di pronunciarsi sul giudicato interno - rilevabile d’ufficio- formatosi, vistoanche il contenuto della sentenza di primo grado, su tale ultima questione, e,dall’altro, deciso ultrapetita.1.1.Il motivo è infondato.1.2.Va premesso che, in termini generali, secondo orientamento costante diquesta Corte il vizio di extrapetizione ricorre «quando il giudice pronuncia oltrei limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egliè libero non solo di individuare l'esatta natura dell’azione e di porre a base dellapronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, mapure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, lamancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva diuna data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all’esatta applicazionedella legge» (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932; Cass. sez. 1, n. 25840 del 2021).Peraltro, questa Corte ha precisato che «In tema di contenzioso tributario, ovela controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza dirimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziariapuò esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione,argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato lamotivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, ilcontribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la provaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa"(impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione,o l'irrogazione di una sanzione. Ne consegue che, non potendosi attribuire allamotivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al cd. silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell’esaustività, può ritenersi adeguatauna motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni delprovvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso,richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimentiadottati. (Fattispecie in tema di rimborso di un credito IVA, ai sensi dell'art. 30del d.P.R. n. 633 del 1972, in cui la S.C, nell'affermare i suddetti principi, haritenuto che l'Amministrazione finanziaria potesse integrare la motivazione conelementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nelprovvedimento di rigetto)» (Cass. n. 20691 del 2023; Cass. n. 25999 del 2022;in termini, ex multis, Cass. n. 10797 del 2010; n. 1822 del 2019; n. 17329 del2019).1.3.Quanto all’assunto vizio di violazione del giudicato interno, va ribadito che«In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi,risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quandosi tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presuppostinecessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unicodella decisione» (Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., 18 settembre 2017,n. 21566).1.4.Nella specie - a fronte del provvedimento di diniego di rimborso fondato sulrilievo della mancata produzione della documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius, quale condizionenecessaria per determinare il credito Iva spettante in base al presuppostoindicato nell’art. 30, comma 2, cit.- “cessazione di attività” e della CTP che avevaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026accolto il ricorso ritenendo sufficiente come prova della “cessazione dell’attività”l’avere il contribuente dimostrato di avere presentato, con decorrenza dal6.6.2018 (data del decesso del de cuius), la dichiarazione di cessazionedell’attività ex art. 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, cui era conseguita lacancellazione della partita IVA del defunto genitore - l’Ufficio, aggredendoproprio tale statuizione – ha, con l’atto di appello, dedotto che la spettanza delrimborso era subordinata unicamente alla prova documentale della effettivasussistenza del credito richiesto a rimborso, il che, lungi dal concretare unadoglianza nuova, raccordandosi con la ragione posta a fondamento del diniegodi rimborso, significava l’effettiva prova del presupposto di cui all’art. 30, comma2, cit. e, dunque, la richiesta produzione della documentazione comprovante ladismissione dei cespiti della ditta individuale dalla quale potesse evincersi lasussistenza di un’Iva a credito.1.5.Nella sentenza impugnata, la CGT- senza incorrere né nel vizio di violazionedel giudicato interno né tantomeno di extrapetizione - ha ritenuto che, puravendo gli eredi proceduto alla dichiarazione della “cessazione dell’attività” delde cuius, con decorrenza dalla data del decesso (Modello AA9), gli stessi nonavevano prodotto la documentazione richiesta- comprovante la sussistenza diquel credito- relativa alla effettiva dismissione dei cespiti della ditta individualedi [OSCURATO:PERSONA]- quale condizione necessaria per determinare il rimborso inbase al presupposto indicato ex art. 30, comma 2, cit. -cessazione di attività.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per avere la CGT di II gradoritenuto legittimo il diniego di rimborso in quanto non risultava agli atti ladocumentazione comprovante la dismissione dei cespiti della ditta individualedel de cuius nonostante avesse accertato la “cessazione dell’attività” di IvoScapellini alla data del suo decesso e il conseguente diritto degli eredi di IvoScarpellini a richiedere il rimborso Iva, senza che l’Ufficio avesse mai dedottol’esistenza di cespiti da dismettere. Al riguardo, ad avviso del ricorrente, ilNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026giudice di appello avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 30, comma 2, cit.nel negare il rimborso richiesto, pretendendo la prova della dismissione deicespiti della ditta individuale, laddove tale norma ricollegava il diritto al rimborsoIva soltanto alla sussistenza della condizione - accertata nel caso di specie- dellacessazione dell’attività.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CGT di II grado indebitamenteinvertito sul contribuente l’onere della prova della dismissione dei cespiti del decuius. Invero, ad avviso del ricorrente - a fronte della indicazione del credito Iva2019 di euro 31.786,00 nella dichiarazione annuale 2020 (tempestivamentepresentata entro il 30.4.2020) contenente in sé anche l’implicito riconoscimentoda parte degli eredi dell’assenza di attività liquidatorie della ditta del de cuius –sarebbe ricaduto sull’Agenzia l’onere di provare quali fossero i beni dadismettere, senza potersi pretendere dagli eredi la prova negativa sul punto. Lacessazione dell’attività del defunto [OSCURATO:PERSONA] era perciò da considerarsidefinitiva nel senso previsto dal comma 2 dell’art. 30 cit. con conseguenteinversione sull’Agenzia dell’onere probatorio in ordine all’esistenza e consistenzadei cespiti appartenuti al de cuius da dismettere e liquidare.4.Il secondo motivo e il terzo – da trattare congiuntamente per connessione-sono, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, infondato il terzo.5. Ed invero, è oramai principio consolidato in tema di IVA, che, anche nell'ipotesidi domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività,l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito delcontribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatoriosullo stesso gravante (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1822). Va, infatti, ribadito cheil rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale - con unanetta inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapportotributario - è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confrontidell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per ilfatto di avergliela in precedenza versata (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999;Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cass., 3 marzo 2020, n. 5827; Cass. n. 20060 del 2023). Questa Corte ha, diconseguenza, più volte avuto modo di precisare che, ove nella controversiainstaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un'istanza di rimborso di untributo, l'Amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazionigiuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigettodella istanza in sede amministrativa. La posizione dell'Ufficio, che si difenderispetto all'impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è - difatti -diversa rispetto a quella dell'Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnatadal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o ilprovvedimento d'irrogazione di una sanzione, nel quale ultimo caso l'oggetto delcontendere è delimitato in via assoluta dall'atto impugnato. Nel caso dell'istanzadi rimborso reietta, invece, è il contribuente ad essere attore sostanziale nelgiudizio di rimborso e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà dicontrodeduzione in giudizio, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del1992, purché nell'ambito oggettivo della controversia (cfr. Cass., 2 luglio 2014,n. 15026; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29613; Cass. sez.5, n. 20060 del 2023).5.1.Questa Corte ha anche avuto modo di osservare che, in tema di IVA, ai finidell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazionedell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, occorre fareriferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione stessaeffettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborsodell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazionein successive dichiarazioni, potendo tale momento essere individuato con lamessa in liquidazione della società e non quelli dello scioglimento della societàe/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso. (Cass.,28 febbraio 2019, n. 5893; Cass. n. 20060 del 2023;Sez. 5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023). Questa Corte ha, altresì, precisatoche, in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta incaso di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dallacessazione effettiva dell'attività (in assenza, come avvenuto nella fattispecie, diNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026una fase liquidatoria) - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborsodell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazionein successive dichiarazioni -, mentre è irrilevante, a detto fine, il mero elementoformale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficiotributario, ex art. 35 del citato DPR n. 633 del 1972, della dichiarazione dicessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA(Sez. 5, Sentenza n. 4234 del 02/03/2004).5.2.Posto quanto sopra, il secondo motivo non si attaglia al decisum nella partein cui assume che il giudice di appello avesse ritenuto legittimo il diniego dirimborso pur avendo accertato la sussistenza della condizione della “cessazionedell’attività” di cui all’art. 30, comma 2, cit.; invero, la CGT, in ossequio aiprincipi sopra richiamati, ha fondato la decisione di accoglimento dell’appellodell’Ufficio sul rilievo che, pur a fronte della presentazione da parte degli eredidella dichiarazione di cessazione dell’attività (ex art. 35, comma 3, del DPR n.633/72) - non risultava agli atti - in base ad un apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità – la produzione della documentazione richiestarelativa alla dismissione dei cespiti della ditta individuale del de cuius, quale, alcontempo, condizione necessaria per la sussistenza del presupposto previstodall’art. 30, comma 2, cit. della “cessazione dell’attività” del de cuius edocumentazione da cui potersi evincere la sussistenza del contestato credito Ivachiesto a rimborso (secondo quanto precisato dall’Ufficio con l’atto di appello,quale mera argomentazione difensiva). Da qui anche l’infondatezza del secondomotivo nella parte in cui il ricorrente assume l’indebito ampliamento da parte delgiudice di appello dei termini applicativi dell’art. 30, comma 2, cit. nel negare ilrimborso richiesto, pretendendo la prova della dismissione dei cespiti della dittaindividuale, laddove detta disposizione ricollegava il diritto al rimborso Ivasoltanto alla sussistenza della condizione (accertata nel caso di specie) dellacessazione dell’attività. Invero, la CGT ha fatto corretta applicazione dei principidi diritto sopra richiamati, nel ritenere legittimo il diniego della richiesta dirimborso presentata ai sensi dell’art. 30, comma 2, cit., in quanto, in mancanzadella produzione della documentazione relativa alla dismissione dei cespiti dellaNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026ditta individuale del de cuius, difettava sostanzialmente sia la prova dellasussistenza del presupposto di cui all’art. 30, comma 2, cit. costituito dallacessazione effettiva dell’attività (che andava distinta dalla accertatapresentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35, comma 3,cit.) che la documentazione comprovante la esistenza del vantato credito Iva.5.3.Infondato è poi il terzo motivo in quanto- premesso che “in tema dicontenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione delrigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso nonsolo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su dilui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamentoimpositivo rivendicato e con la conseguenza che le argomentazioni con cuil'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita,costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale(Cass. n. 1906/2020; Sez. Un, n. 1518 /2016, Cass. n. 12291 del 2018 n. 21197del 08/10/2014)” (Cass. n. 9320/2023) – nella specie, la CGT di II grado - afronte della motivazione del diniego di rimborso fondata sulla rilevata assenzadel presupposto indicato nella richiesta della “cessazione di attività” ex art. 30,comma 2, cit., non risultando prodotta la documentazione richiesta relativa alladismissione dei cespiti della ditta individuale e tenuto anche conto dellaargomentazione difensiva svolta dall’Ufficio in sede di gravame circa la spettanzadel rimborso subordinata unicamente alla prova documentale della effettivasussistenza del credito richiesto- ha ritenuto- in ossequio all’art. 2697 c.c. e inbase ad un insindacabile accertamento in fatto – in considerazione della mancataproduzione in atti della documentazione relativa alla dismissione dei cespiti delladitta individuale del de cuius, non assolto l’onere a carico del contribuente diprovare, da un lato, il momento di insorgenza del diritto al rimborso (coincidentecon la effettiva “cessazione dell’attività”) e, dall’altro, la sussistenza del creditomedesimo contestato.6.In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/20267.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.8.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).9.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 3.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MNumero registro generale 11780/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 15839/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente