CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce alricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Piazza delle Iris, n. 18;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2428/8/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Calabria, depositata in data 18/9/2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/20261.L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli notificava a [OSCURATO:PERSONA] Limited,soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, dueavvisi di accertamento con i quali veniva contestato il mancato versamentodell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per gli anni2012-2013, quale soggetto obbligato in solido con il sig. [OSCURATO:PERSONA] di un CDT ([OSCURATO:PERSONA]), operante per conto delbookmaker privo di concessione, irrogando anche le relative sanzioni.2.Contro gli atti impositivi [OSCURATO:PERSONA] Limited, proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. n.4372/2019, lo rigettava.3.L'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva rigettato con lasentenza in epigrafe indicata.4.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] Limited propone ricorso per cassazione,affidato a dieci motivi (tre in via preliminare e sette nel merito). Chiede disporsiil previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, secondocomma, TFUE, sui quesiti indicati in ricorso.5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.6.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.7. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.8. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in via preliminare, si denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE n. 2020/1784e dell’art. 24 Cost. in merito all’illegittimità degli atti impositivi in questioneper mancata traduzione in lingua inglese.2. Il motivo è infondato.3. Sul punto va evidenziato come nessuna specifica previsione normativadisponga che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggettodestinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggettopassivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenutoNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo oneredel contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potutoavere conoscenza del contenuto dell'atto, il che postula che lo stesso versiin condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da nonpotere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l'attoimpositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo inalcun modo coltivato dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazionegenerica sul punto; identica questione è già stata esaminata da questa Corte(Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 9144; Cass. sez. 5-6, n. 35580 del 2022,Sez. 5, Ordinanza n. 7540 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 3052 del 2025)che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possacomportare una lesione del diritto di difesa del bookmaker straniero, inquanto lo stesso, anche se soggetto non residente privo di stabileorganizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributariaazionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza delcontenuto dell'atto impositivo ad essa notificato.4. Con il secondo motivo, proposto in via preliminare, si denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. “la nullità della sentenza e delprocedimento- assolvimento dell’obbligazione tributaria a titolo di impostaunica – irragionevolezza- difetto di motivazione e istruttoria- sussistenza-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost.- fatti sopravvenuti-sussistenza” per avere la CGT di II grado confermato la legittimità degliavvisi impugnati sebbene fosse erronea: 1) la determinazione della baseimponibile, effettuata utilizzando il metodo induttivo, non applicabile allescommesse “virtuali” (incluse le competizioni canine come nella specie)anziché quello analitico e senza prendere in considerazione la prodottadocumentazione contabile e amministrativa denotante l’adempimento dellaobbligazione tributaria; 2) l'individuazione dell’aliquota dell’imposta unica daapplicare.5. Il secondo motivo, proposto in via preliminare, va esaminato - perconnessione - congiuntamente al primo motivo di merito cui si rinvia.6. Con il terzo motivo, proposto in via preliminare, si denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5-bis,del d.lgs. n. 546/92, sotto il profilo dell’onere della prova nel processotributario a carico dell’Amministrazione finanziaria, quale disposizione acarattere procedimentale, applicabile a tutti i procedimenti in corso.7. In disparte il difetto di specificità della censura in relazione all’impatto ditale norma sull’onere della prova dell’Ufficio e l’omessa trattazione dellaNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026questione dell’applicazione della norma come ius superveniens nel giudiziodi appello al momento del passaggio in decisione – il motivo è infondato.8. Quanto all’incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia dionere probatorio, di cui al comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, cui la ricorrente ha fattoriferimento deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del 2022) hagià chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudiziosull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate alcontribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportinol'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce unonere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti inmateria, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova,che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». D’altrocanto, la nuova formulazione legislativa, non costituisce abrogazione,neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materiatributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cuiall’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazionedella prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornitadall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria oinsufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stessomodo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, inverosuperfluamente, pure prevede la disposizione in esame. A quanto dettoaggiungasi che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale postoche, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità,sono tali le norme che, come quella in esame, consistono in regole di giudiziola cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o dirigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioniche disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove(cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01). Neconsegue che la disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcunavalenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione dellerisultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, aigiudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata invigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la qualeil successivo art. 8, dettato in materia di «disposizioni transitorie e finali»,non prevede una diversa decorrenza (Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n.16493; Cass. n. 27540 del 2024).9. Con il primo motivo, di merito, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 2, 3, e 5 c.p.c., “la nullità della sentenza e del procedimento – la verificaNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026subita dal contribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado- erroneitàin fatto e in diritto- irragionevolezza della sentenza – difetto di motivazionedell’atto impugnato – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.-violazione del principio del contraddittorio tra PA e cittadino- violazionedell’art. 97 Cost.- Difetto di motivazione ed istruttoria- violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3,23,24, e 53 Cost.- violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del DPR n. 66/2002- tenuta e conservazione della documentazionecontabile- assolvimento dell’obbligazione tributaria a titolo di imposta unica– non debenza delle somme richieste negli atti impugnati- eccesso di potereper incompetenza dell’amministrazione resistente”. In particolare, la CGT diII grado avrebbe confermato la legittimità degli impugnati avvisi sebbenel’Ufficio avesse determinato la base imponibile, utilizzando il metodoinduttivo, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv.nella legge n. 111 del 2011, senza prendere in considerazione – adottandosul punto una mera motivazione di stile - i reports e la documentazione utileper la determinazione dell’imposta dovuta prodotta in giudizio dallacontribuente. Peraltro, la sentenza impugnata non avrebbe preso inconsiderazione la particolare posizione ricoperta dal bookmaker e dal suocentro affiliato (CED/CTD) laddove il primo aveva effettivamente il potere diorganizzare e gestire il flusso delle scommesse e il secondo rappresentavaun operatore legato al primo in base allo schema contrattuale riconducibileal mandato senza che potesse, pertanto, ritenersi fondata la tesi dell’ADMper cui il CED avrebbe sottratto delle somme imponibili a titolo di impostaunica. Peraltro, la CGT avrebbe legittimato il ricorso al metodo induttivostante la ritenuta non corretta tenuta delle scritture contabili (ai sensi degliartt. 2 e 5 del DPR 66/2002) sebbene il ricorso a tale metodo non fosseimpedito dalla mancanza di contabilità obbligatoria dovendo considerarsi idocumenti prodotti dal contribuente “comunque reperiti”.10. Il secondo motivo proposto in via preliminare e il primo motivo di merito -da trattarsi congiuntamente per connessione – in disparte il profilo diinammissibilità per l’indistinta unificazione e sovrapposizione di diverseragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di violazione di legge,di error in procedendo (e anche al vizio di difetto di motivazione con riguardoprimo motivo di merito)- sono infondati.11. Ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011- nella versione vigente rationetemporis: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatorenazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unicasui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta ancheNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dalcontribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate. Inmancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si opponeall’accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici,l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinainduttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media dellaprovincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto diaccertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai finidella determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui alpresente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia discommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.Pertanto, in base alla suddetta disposizione, nel caso di scommesse nonaffluite al totalizzatore nazionale ovvero nel caso di sottrazione di baseimponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,l’Ufficio determina induttivamente la base imponibile dell’imposta unica (utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco,dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale) laddove manchino elementi documentali “comunquereperiti”, anche se forniti dal contribuente, dai quali emerga l’ammontareeffettivo delle giocate effettuate.12. Il comma 644 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014 [nonapplicabile alla fattispecie in esame essendo oggetto di verifica i periodi diimposta 2012-2013] ha, poi, disciplinato la posizione dei «soggetti di cui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui almedesimo comma 643 ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a taleregime, ne sono decaduti"». L'art. 1, comma 643, lettera e) della legge n.190 del 2014, prevede che la regolarizzazione fiscale si perfeziona con ilversamento dell’imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori aquello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenzaper l'accertamento «determinata con le modalità previste dall'articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senzaapplicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono,rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015». Vengono, dunque,differenziati i soggetti che hanno aderito alla regolarizzazione, da quelli chenon aderito o che, pur avendo aderito a tale regime ne sono decaduti,prevedendo che solo per i primi la relativa regolarizzazione fiscale siperfezioni con il versamento dell’imposta unica ridotta di un terzo e senzaapplicazione di sanzioni ed interessi, determinata con le modalità previstedall’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 98 del 2011 (cfr. art. 1,Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026comma 643, lettera e) della legge n. 190 del 2014); per gli altri soggetti,invece, l'imposta dovuta deve essere computata su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta (cfr. art. 1, comma643, lettera g), della legge n. 190 del 2014) (Cass., sez. 5, n. 24213 del2023; e, da ultimo, Cass. n. 7673/2025). Questa Corte, con ordinanzasez. 5, n. 7673 del 22/03/2025, ha anche dichiarato manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644,lett. g), della l. n. 190 del 2014 (nel testo vigente ratione temporis), inrelazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui alcomma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che,pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su diun imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art.4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a uncriterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori nonautorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità diricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancatocollegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che nonesclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivoammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze didifesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell'azione amministrativa.13. L’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) haprorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014 (cfr. sulpunto Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del 2022) e, in particolare, quelloindicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014; quest’ultimanorma, infatti, nel prevedere che per i periodi d’imposta non oggetto diregolarizzazione l’imposta dovuta deve essere computata su un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, era originariamenteapplicabile, per espressa previsione, a partire dal 2015; a seguito dellaproroga stabilita dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, invece,risulta applicabile dall’1 gennaio 2016, senza alcuna limitazione; -trattandosi di proroga, le nuove modalità di determinazione dell’imposta siapplicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti di tutti i soggettiNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026che non hanno aderito alla regolarizzazione, a prescindere da quando hannoiniziato la propria attività (Cass., sez.5, n. 15716 del 2025).14. Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado haritenuto legittimo l’operato dell’ADM che – facendo applicazione, ai finidella determinazione della base imponibile dell’imposta unica sullescommesse, dell’art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2010, comeconvertito, venendo in rilievo i periodi di imposta 2012-2013 – stante“l’assenza di documentazione utile per ricostruire la base imponibile”–aveva quantificato la base imponibile utilizzando la raccolta media dellaprovincia nella quale era ubicato il punto gioco, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale.15. Invero, in base all’art. 2 - commi 2 e 3 - del DPR 66/2002: “2.I soggettiche si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con iltotalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanzecomunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte leoperazioni inerenti all'esercizio della funzione di raccolta delle scommessesecondo modalità e specifiche tecniche stabilite con provvedimentodell'Amministrazione finanziaria. 3.I soggetti che gestiscono le scommessesenza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette avidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle entrate o dell'UfficioI.V.A., recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificatividel soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa.All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna delle due sezioni dellamedesima sono indicati: il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologiadella scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero dell'eventooggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da pagare in caso divincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasidato di carattere nominativo.” Dai dati risultanti dalle ricevute di gioco èpossibile procedere alla liquidazione dell’imposta unica, a mezzo di unprospetto di liquidazione, riepilogativo degli introiti delle scommesse,secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato DPR 66/2002. Ai sensi dell’art.5 del medesimo decreto “i documenti [previsti dal presente decreto] sonotenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati anorma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.16. Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha, pertanto, ritenutocorrettamente determinata dall’Ufficio, induttivamente, la base imponibiledell’imposta unica, utilizzando la raccolta media della provincia in cuirisultava essere ubicato il punto di raccolta-scommesse (ai sensi dell’art. 24,comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2010, come convertito), atteso cheNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026gli elementi documentali forniti dal contribuente - peraltro, genericamenteindicati in ricorso (come “reports e ogni altra documentazione utile”) - nonerano risultati “utili” (ex DPR n. 66/2002) - in base ad un apprezzamentonon sindacabile in sede di legittimità - a determinare l’ammontare effettivodelle giocate effettuate.17. Con il secondo motivo di merito si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, 4, e 5, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4 e 5 della Convenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delledoppie imposizioni per avere la CGT confermato la legittimità degli avvisi inquestione sebbene l’imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta né daparte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territorialestante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità dellagiurisdizione tributaria italiana né da parte del CED/CTD per mancanza delpresupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell’applicabilità deltributo.18. Con il terzo motivo di merito si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della leggen. 504/98, in combinato con gli artt. 25 Cost., 1,6,7, della legge n.212/2000, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, lett. a),della L. n. 220/10, quale disposizione interpretativa (“si interpreta nel sensoche”) dell’art. 3 della legge n. 504/98 e, pertanto, provvista di efficaciaretroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all’entratain vigore della legge di stabilità). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, laCGT di II grado avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questionesebbene il soggetto passivo d’imposta non potesse essere individuato in unsoggetto estraneo alla gestione delle scommesse (rectius, gestore delrischio), come il CED/CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e lasolidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata esclusa dal nuovoregime impositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza dellemodifiche apportate dall’art.1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015,n. 208 – Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul “Margine”(giocato – vinto = utile) anziché sulla “Raccolta”, con trasformazione radicaledella natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta, appunto sull'utiledel bookmaker.19. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, dellalegge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926 della leggen. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT di II gradoconfermato gli avvisi impugnati sebbene – in forza dell’art. 1 comma 644della L. 190/2014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n.Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026208/2015) emanato per “assicurare parità di condizioni competitive” traimprese munite di concessione e imprese operanti senza concessione -laposizione del bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittimain quanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italianoautorizzato il bookmaker comunitario (privo di concessione italiana, matitolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri. Da quila mancata configurazione del reato penale o amministrativo conconseguente inoffensività dell'attività del bookmaker (a mezzo dei suoicentri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vistadell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrative pubblichee confermato dal parere del CDS reso in data 8 luglio 2020 (numero affare00748/2020), ma anche sotto il profilo tributario (in precedenza ilbookmaker sarebbe stato discriminato sia dal fatto che non sussistevanoconcessioni per il c.d. Gioco virtuale, sia dal bando di gara “Monti” 2012 inquanto illegittimo e discriminatorio).20. I motivi secondo, terzo e quarto di merito- da trattare congiuntamenteconcernendo tutti la soggettività e i presupposti dell’imposta unica sullescommesse – sono- in disparte il profilo di inammissibilità per cumuloindistinto di censure in un unico mezzo - infondati il secondo e il terzo e ilquarto, in parte inammissibile, in parte infondato.21. Premesso che, nel caso di specie, avuto riguardo ai periodi di impostaverificati (2012-2013) non trovano applicazione né l’art. 1, comma 644,della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) né le modifichesopravvenute in forza della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016),le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo alquadro normativo di riferimento - sono già state oggetto di ripetuta earticolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079- 9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021,9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023;6761/2023, 23310/2024; 24349/ 2024, 24033/2024; Cass. n. 7673 del2025).22. Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Cortecostituzionale (nella sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia(sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), che ne hannocompiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione ecol diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementiper la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso.Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/202623. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta,ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n.504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgereanche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistemaconcessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nelcaso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligodi versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anchesulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers"privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria checostituisce il presupposto dell'imposizione.24. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione,ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria)al "gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, postoche l'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle qualidetermina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suostesso rischio imprenditoriale. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, siapure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimentodell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta aimposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipidirettamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolgecomunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di localiidonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al"bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e deltrasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker". Dellasussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, lagiurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731),neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schemadella solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati,pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova inuna posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sullabase di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo, Cass. n.26489/2020). In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito chel'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascunodei gestori risponde dell’obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso eautonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno diessi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basicontrattuali. Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fiscoNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026consente di parlare di solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker", che asua volta implica l'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i dueobbligati procedano a disciplinare pattiziamente la rivalsa; tale ultimoaspetto è stato infatti preso in considerazione dalla Corte costituzionale nongià per farne derivare effetti sui rapporti tra "bookmaker" e Amministrazionefinanziaria, bensì solo per sottolineare che, prima della norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220del 2010, le ricevitorie erano legate ai "bookmaker" da contratti già in esseree non potevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il "bookmaker" lecommissioni in termini economici tali da tener conto della necessità dipagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque di operare una parzialetraslazione dell'imposta. Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta lastruttura del suo rapporto obbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anniprecedenti al 2011, era fondato, senza margini di dubbio, sul presuppostooggettivo della scommessa fatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorchéquest'ultima per quegli anni non potesse essere considerata responsabile, inragione del suo affidamento su un quadro regolatorio diverso da quello poiinterpretato dalla l. n. 220 del 2010.25. Di conseguenza, la sentenza impugnata non può essere accusata di aversovvertito il perimetro degli avvisi di accertamento per avere trasformato unobbligato solidale dipendente, risultante dagli avvisi, nell'unico obbligatoprincipale.26. Infatti, anche a voler trascurare la circostanza che tale passaggio degliavvisi di accertamento non è stato trascritto nel ricorso, ad essere erroneaè la premessa di partenza, secondo cui il fatto che il "bookmaker" fosseindicato nell'avviso come responsabile solidale implicasse necessariamenteuna solidarietà dipendente o sussidiaria.27. Lo schema della solidarietà dipendente ricorre infatti quando uno deicoobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacitàcontributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o conil contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (daultimo Cass. 20/11/2020, n. 26480).Nella specie, al contrario e come ampiamente illustrato, la solidarietà èparitetica, poiché anche il "bookmaker" realizza un fatto di gestione indicedi capacità contributiva.Né viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettareall'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria cheagisce per conto di terzi e il "bookmaker" sia disciplinato da un contratto cheregoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026prestato; ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale dellecommissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il caricotributario sul “bookmaker" per conto del quale opera, assolvendo la rivalsafunzione applicativa del principio di capacità contributiva.28. In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1,comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cuiprevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, sianoassoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse lericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restandoesclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periododell'entità delle commissioni tra ricevitorie e "bookmaker", di poterprocedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'impostaantecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente ibookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indennidal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione diincostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011",quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entratain vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppuresorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore dellamedesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativadel 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definirenegozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sortisuccessivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo leparti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa diassoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale dellecommissioni al fine di trasferire il carico tributario sul "bookmaker" per contodel quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell'obbligazione e la correlatapossibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sullastessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.29. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodod'imposta 2012-2013 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker,le complessive censure sono infondate.Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/202630. Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, che non rilevala conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte delricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione aciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa,documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (cosìCass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.31. Neppure è condivisibile l'interpretazione della sentenza della Corte cost. n.27/2018, propugnata da parte ricorrente, né è configurabile, alla stregua deiprincipi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativanella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quotafissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non hatenuto conto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quantorealizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile vienedeterminata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesseescluse dalla formazione del movimento netto che determina l'applicazionedelle aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquotesuperiori a quelle che avrebbero dovuto applicarsi per legge.Tale ultimo profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanzache l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sulquale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso discommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l'applicazionedell'aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche lescommesse fuori sistema, non sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto alcriterio di commisurazione dell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4,comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggettiche svolgono l'attività di raccolta delle scommesse, in alcun modo partericorrente deduce o allega in ordine al fatto che l'eventuale considerazionedelle scommesse "fuori sistema" avrebbe potuto incidere diversamente sulladeterminazione dell'imponibile e sull'applicazione dell'aliquota operatadall'amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge.32. La linea difensiva seguita dalla ricorrente, più in particolare, si fonda sullaconsiderazione della natura sanzionatoria dell'intervento normativo di cuialla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbeapplicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di giocoillecita, dunque non anche nei confronti della ricorrente, con la conseguenzache, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione delprincipio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché dilegittimo affidamento e di libertà di stabilimento. Si tratta di considerazioniche non possono trovare accoglimento.Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/202633. Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le imposte suigiochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 delTFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha presodiretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate conl'odierno ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmakers"nazionali e "bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti glioperatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senzadistinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 diCorte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di unasocietà, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato».Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondocostante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generalecostituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza diun'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Statomembro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, leesigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione chele restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).34. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca«...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età,dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimosettore».35. La prevalenza dell’ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta chegli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale aivari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare ladoppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettivacompetenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; peranalogia, Corte giustizia 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).36. Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra"bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri; anzi, come ha puresottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), aseguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazioneal contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività delNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitarel'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistemaconcessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non averottenuto la necessaria concessione...».37. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17,in relazione al "bookmaker", oltre che stabilire in via generale che la liberaprestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o arendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Statomembro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionaledi cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscalediverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o inaltri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a unoperatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni ditale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizionediscriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativanazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quantoal centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il "bookmaker"estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo deglioperatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro ditrasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta,a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/10, ma ciò non toglie(punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i datidi gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quelladel centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che hasede in altro Stato membro.38. La diversità della situazione, pertanto, è "in re ipsa", per il fatto stessoche si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un"bookmaker" estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso alsistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace checonsente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo diprevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cortegiust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causaC-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguitidal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), comepuntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anchecon riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasirestrizione discriminatoria.39. Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamentol’asserita assimilazione dell’imposizione alle sanzioni, ipotizzandone unaNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa lariferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivie l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori senza cheassuma pertanto rilievo, sotto tale profilo, l’argomentazione della ricorrentesecondo cui tale discriminazione sarebbe venuta meno per effetto dello iussuperveniens (art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 ; art. 1, comma 926,della legge n. 208 del 2015) stante la regolamentazione della figura di unsoggetto affiliato ad un bookmaker comunitario, con autorizzazione diquest’ultimo, privo di concessione italiana, ma titolare di una licenzacomunitaria, a svolgere servizi transfrontalieri.40. La ricorrente, infatti, è considerata soggetto passivo d'imposta proprio peravere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operantiin Italia, il presupposto impositivo dell’imposta in esame.41. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10/09/2020, n.25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reatodi cui all'art. 4, comma 4-bis, della L. n. 401 del 1989, ritenendo di dovereescludere la sussistenza del reato "de quo" in base alla considerazione cheil ricorrente era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributividelle concessioni ... e la successiva trasmissione di dette scommesseall'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L.n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale percontrasto con la normativa dell'Unione Europea».42. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dallaricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito delladisciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione delpresupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art.1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Fermarestando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze,autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici edelle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizionel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di talititoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica suiconcorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché laraccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovveroin caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economiae delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b)l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nelsenso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o incaso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia eNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestiscecon qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ancheubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Sel'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del qualel'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta edelle relative sanzioni».43. L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì chepossa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazioneo di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecitadell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte diGiustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la"specifica situazione" nella quale la ricorrente ha dovuto operare. A parte ilrilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamenteprecisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che laricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione dellaraccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati,ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsisoggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo allapronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazionedei principi unionali citati.44. Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata inrelazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della leggedel 2010, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimentoalla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Cortecostituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia diincostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva dellanorma, va rilevato, quanto alla posizione del "bookmaker" estero, che lastessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui,anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivodell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizioneinterpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio dellegittimo affidamento.45. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546/92 e5, comma 1, 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97, 10, comma 3, della legge n.212/2000 per non avere la CGT di II grado annullato le sanzioni pursussistendo incertezza normativa (considerato, peraltro, che non sussistevanemmeno la normativa ad hoc).46. Il motivo è infondato posto che non sussistono i presupposti per ritenerel’obiettiva incertezza normativa per il 2012-2013; questa Corte ha, alNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per loscommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entratain vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse èanche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione(Cass., sez. 5, 12 aprile 2021, n. 9531; Sez. 5, Ordinanza n. 23310 del2024; Cass. sez. 5, Ord. n. 24033 del 2024).47. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dei principi di imparzialità e buon andamentodell’Amministrazione finanziaria nonché degli artt. 24 Cost. e 12 della Leggen. 212/2000. Al riguardo, nel caso di specie, il principio in esame nonavrebbe trovato effettiva attuazione, poiché, se è per vero che era statoavviato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento,esso non era stato improntato ai principi di imparzialità, efficienza, buonandamento e terzietà in quanto i soggetti ricorrenti avevano da sempreavuto un unico soggetto interlocutore (l'ADM di [OSCURATO:PERSONA]). Ciò valeva-ad avviso della ricorrente- anche in punto di legittimazione del suindicatoUfficio a ricevere il rapporto, attesa la circostanza della identità ecorrispondenza del soggetto accertatore e dell’Autorità preposta a ricevereil rapporto stesso, in manifesta violazione dell'art.18 legge 689/81, laddove,anche a garanzia dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, prevede laterzietà dell'autorità preposta alla disamina degli scritti di cui all'art.18 legge689/81.48. Il motivo è infondato.49. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento inauguratodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 09/12/2015, n. 24823,secondo cui il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capoall'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimentolesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, ungeneralizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante,in caso di violazione, l'invalidità dell'atto; con la conseguenza che, fuori dalterreno dei tributi armonizzati, l'obbligo dell'amministrazione di attivare ilcontraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelleipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (lagiurisprudenza successiva che ha applicato il suddetto principio ènumerosissima: v. Cass. 11/05/2018, n. 11560, Cass.04/12/2020, n.27818, Cass. 02/01/2021, n. 1530, Cass. 25/01/2021, n. 1445); 50.l'imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è un tributoNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026armonizzato, il che impone anche di disattendere l'istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare ilfatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica deigiochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché, come detto sopra, ciò ha fattosoltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Statimembri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite daitrattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivirichiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dallelegislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati; quanto alrisvolto interno del problema, da un lato va osservato che per il tributo indiscorso il diritto nazionale non prevede espressamente un obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro lato, che nei confronti del"bookmaker", l'accertamento si configura come un cd. accertamento atavolino, rispetto al quale è legittimo, anche ai fini del contraddittorio (inspecie per le imposte dirette), che il primo atto portato alla conoscenza delcontribuente sia lo stesso avviso (v. Sez. U n. 24823 del 09/12/2015); giàda tale fatto, dunque, deriva l'insussistenza di un obbligo generalizzato diredazione del processo verbale di constatazione, conclusione che questaCorte, del resto, ha ripetutamente ribadito, sottolineando che l’attività dicontrollo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamenteconcludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione (Cass.n. 16546 del 27/04/2018; v. anche per una vicenda particolare Cass. n.12094 del 08/05/2019).50. In ogni caso, la stessa ricorrente riconosce l’avvenuto svolgimento, nelcaso di specie, del contraddittorio endoprocedimentale con l’ADM (di ReggioCalabria) senza che incida sulla legittimità dello stesso l’evidenziata identitàdel “soggetto verificatore e accertatore” atteso che, ai sensi dell’art. 24,commi 13,14,15 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con mod. dalla legge n. 111del 2011: ≪ 13.[OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia digiochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni,occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta eprovvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggioriimposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge edalle convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti dallenorme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senzavincita in denaro. 14.Al fine di garantire il miglior raggiungimento degliobiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli ufficiperiferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilioNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è statocompiuto l’atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generaledell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi sulproprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza perdeterminate attività è attribuita agli uffici centrali.15. Nei limiti del serviziocui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi inmateria fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di poliziatributaria ≫.51. Con il settimo motivo si chiede a questa Corte la sospensione del giudizioex art. 267 TFUE e la rimessione pregiudiziale alla CGUE affinchè forniscauna chiara interpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 TFUE inrelazione alla [OSCURATO:PERSONA] ex legge di stabilità n. 190/2014 che contienenorme emanate in violazione del principio di parità di trattamento,dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonché dellalibertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, della libertà distabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, con l'adozionedell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasori diconseguire una “regolarizzazione fiscale”, ottenendo la riduzione di un terzodell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degli articoli49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi escommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di paritàdi trattamento, dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza deldiritto, nonché della libertà di iniziativa economica, della libertà diconcorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi(pagg.37-38 del ricorso).52. Invero, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella soprarichiamata sentenza (26 febbraio 2020, causa C-788/18), non si ravvisanecessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte digiustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione dellaprecedente statuizione della Corte, esaustiva e completa. In questi termini,in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente,Cass. n. 7673 del 2025; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20772 del 2024;Sez. 6- 5, Ordinanza n. 7481 del 2022).53. In conclusione, il ricorso va rigettato.54. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.55. Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte …quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e ilquarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabileNumero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio,come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023;Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). Lanorma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, inragione della quale l’applicazione delle sanzioni — di quelle del terzo commacome di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad unavalutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione delgiudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novitànormativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, unavalutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulterioresomma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 afavore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In talmodo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistemaprocessuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024;sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 ancheper quanto riguarda la disciplina intertemporale).56. La Corte fissa in euro 1.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., ed in euro 6.00,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenzialiapplicati e la infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.200,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 600,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7214/2025Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9891/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente