CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato presso lo studiodell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026Agenzia delle entrate-Riscossione – [OSCURATO:PERSONA]- in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –NonchéAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza n. 465/01/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado del Veneto, depositata in data 27.05.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenziadelle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n.413/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso che avevarigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’intimazione di pagamentonotificata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a diverse prodromiche cartelle dipagamento emesse ai fini Irpef, Irap, Iva, addizionali comunali e regionali,interessi sanzioni, per gli anni 2002-2004.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha affermatoche: 1) dalla documentazione in atti emergeva che, per le stesse cartelle dipagamento, era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] un altro avviso di intimazionenotificato in data 25.2.2016 avverso il quale il contribuente non aveva propostoopposizione nei termini di legge; 2) la prescrizione della pretesa erariale eraNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026decennale; 3) l’atto impugnato era ampiamente motivato sia in merito agliinteressi applicati che con riferimento all’aggio della riscossione; 4) dovevaritenersi comunque perfezionata la notifica delle cartelle presupposte (essendorisultate, in base alla sentenza del Tribunale di Treviso, attribuibili al padredell’appellante, all’epoca convivente con lo stesso, le firme sugli avvisi diricevimento relativi a due delle cartelle cui faceva riferimento l’intimazione dipagamento); 3) in ogni caso, la definitività del prodromico avviso di intimazioneaveva reso vana qualunque eccezione avanzata dal contribuente in sede diappello.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate- Riscossione. Rimaneintimata l’Agenzia delle entrate.4.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5. Il contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, primo comma, del d.lgs.n. 546/92 per avere la CGT di II grado erroneamente ritenuto che il contribuenteavrebbe dovuto sollevare le eccezioni di inesistenza ovvero di nullità insanabiledella notifica delle cartelle di pagamento presupposte (non impugnate) - (e, inparticolare, di quelle n. 11320060029933476 e n. 11320110027122864 indicatesub B) e D) in ricorso, pag.5) in sede di impugnazione del precedente avviso diintimazione notificato il 25.2.2016. Diversamente, secondo il ricorrente, nonsussisteva l’obbligo ma soltanto la facoltà di impugnare il primo avviso diintimazione con la conseguenza che, indipendentemente dall’impugnazione delprimo avviso di intimazione, il contribuente avrebbe potuto fare valere, in sededi impugnazione del secondo avviso di intimazione, l’eventuale inesistenzaNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026ovvero l’invalidità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamentononché la prescrizione dei tributi erariali e delle relative sanzioni ed interessi(dalla data del tempo della maturazione di ciascun rateo di asserito credito alladata - 25.2.2016 - di notifica del primo avviso di intimazione).1.1.Il motivo è infondato.1.2.Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell’obbligatorietà ofacoltatività dell’impugnazione dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n.602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all’elenco di atti di cuiall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.1.3.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anchealtri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza delcontribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragionifattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere algiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino,comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dellospontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della formaautoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit.Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di attidiversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024,n. 31630). E’ pacifico, pertanto, che la mera facoltatività dell’impugnazionesussiste solo per gli atti non tipici. L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973,del quale si discute nell’odierna controversia, prevede che, se l'espropriazionenon è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessadeve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previstedall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligorisultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde alNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versioneprecedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avvisodi mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata neiconfronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenentel'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie,interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni; che,dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplinadella riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell’attuale art. 50 – intestato«termine per l’inizio dell’esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazionenon è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso checontiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinquegiorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, diconseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibileall’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr.Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.27093). Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale – quale atto ilcui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvioall’esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilatiall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recentiCass. n. 22108 del 2024 cit.).1.4.Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltativitào meno dell’impugnazione dell’atto non possa risolversi sulla scorta della meraformale dizione contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardarealla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivicontemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite,affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione dellanatura dell’intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento afattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), cheNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto cheprecede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluentedifferenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R.n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un annodalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie èesplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass.Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là delladiversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propriadell’atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima didare avvio all’esecuzione forzata. Va data, pertanto, continuità allagiurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimoperiodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione dine consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, sel’intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oanche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono esserefatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Il contribuente, pertanto, ha l’onered’impugnare l’avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione deicrediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamentoe quella di notificazione dell’avviso stesso; ugualmente deve ritenersi conriferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.1.5.Questa Corte ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto: ≪Intema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R.n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al previgenteart. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra unaNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintivedel relativo credito anteriori alla sua notifica≫(Sez. 5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025).1.6.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, ha affermato che - posto che dalla documentazione in attirisultava l’avvenuta notifica a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per le stessecartelle, di altro previo avviso di intimazione - la mancata impugnazionedell’intimazione precedente a quella oggetto del presente giudizio (notificata alcontribuente in data 16.3.2019) aveva reso vana qualunque eccezione avanzatada quest’ultimo (sia con riguardo alle eccezioni di invalidità delle notifiche dellecartelle presupposte che di prescrizione del credito erariale, inclusi interessi esanzioni).2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, parte seconda,del DPR n. 602/73, per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notificazione,a mezzo raccomandata A/R, della cartella di pagamento n. 11320060029933476(indicata alla lettera B) del ricorso, pag.5) sebbene fosse stata accertatagiudizialmente la falsità e non riconducibilità al destinatario (sig. [OSCURATO:PERSONA])della sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento. In particolare, laCGT di II grado avrebbe ritenuto erroneamente perfezionato il procedimentonotificatorio della prodromica cartella di pagamento in base alla meracoincidenza tra il soggetto indicato nello spazio dedicato alla firma deldestinatario e il nominativo del di lui padre sebbene, con sentenza n. 1583/22del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, fosse stata accertata la falsità dellafirma apposta sull’avviso di ricevimento della relativa raccomandata postale(A/R) avendo la perizia calligrafica escluso che la stessa fosse ricollegabile alricorrente.2.1.Il motivo è inammissibile.2.2.In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censurerivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenzaNumero registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse,in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza suldispositivo della decisione ( Cass. n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010;n. 15234 del 2007); nella sentenza impugnata, l’argomentazione della CGT di IIgrado in ordine alla asserita validità della notificazione della presupposta cartella(“a nulla rileva l’intervenuta dichiarazione di falso delle firme sugli avvisi diricevimento relativi a due delle cartelle cui fa riferimento l’intimazione dipagamento qui in esame in quanto la sentenza del Tribunale di Treviso affermache in realtà tali firme sarebbero attribuibili a [OSCURATO:PERSONA], padre dell’appellante e all’epoca convivente con lo stesso, per cui la notificazione sisarebbe comunque perfezionata”), è svolta ad abundantiam, essendo la ratiodecidendi incentrata sulla preclusione di ogni eccezione (anche relativa allaritualità della notifica delle prodromiche cartelle) per mancata impugnazionedell’intermedio atto di intimazione, divenuto pertanto definitivo.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4del d.lgs. n. 546/92 per omessa o apparente motivazione in ordine all’eccepitainesistenza ovvero nullità insanabile della notificazione della presupposta cartelladi pagamento n. 11320110027122864 asseritamente notificata, a mezzo AR, indata 12.9.2011 (indicata sub D) in ricorso pag. 5).4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per omessa o apparente motivazione in ordineall’eccezione di prescrizione quinquennale dei presunti crediti per sanzioni einteressi relativi ai tributi erariali portati dall’impugnata intimazione dipagamento.5. I motivi terzo e quarto- da trattare congiuntamente per connessione- sonoinfondati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/20265.1.Premesso che, come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ividi indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento»(Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass.,Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n.9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021) nella specie, il giudice di appello-motivando adeguatamente- ha ritenuto che la mancata impugnazionedell’intimazione di pagamento intermedia - notificata in data 25.2.2016- avessereso vana ogni eccezione - incluse quelle relative alla irritualità della notificadelle prodromiche cartelle e al termine di prescrizione quinquennale di interessie sanzioni (asseritamente decorso tra la data di maturazione dei crediti – al piùtardi nel 2005- e la data del 25.2.2016 di notificazione del primo avviso diintimazione) - che si sarebbe dovuta sollevare impugnando quell’intimazione.6. Con il quinto motivo si denuncia, in subordine al quarto motivo, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20del d.lgs. n. 472/97, 2948, comma 1, n. 4 c.c. per avere la CGT di II gradoritenuto (implicitamente) applicabile alle sanzioni e agli interessi la prescrizionedecennale propria dei tributi erariali cui si riferivano sebbene, con particolareriferimento alle sanzioni e agli interessi collegati ai predetti tributi, il relativotermine di prescrizione fosse quello quinquennale previsto rispettivamente dagliartt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, comma 1, n. 4 c.c.6.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto non attinente al decisum avendola CGT di II grado ritenuto, “in ogni caso vana qualunque eccezione” avanzatadal contribuente - inclusa quella concernente la prescrizione degli interessi esanzioni - stante la definitività, per mancata impugnazione, dell’intermedio attodi intimazione di pagamento.7.In conclusione, il ricorso va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/20268.Le spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] seguono lasoccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, essendo rimasta intimata e non avendosvolto attività difensiva.9.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).10.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 712/2025Numero sezionale 762/2026Numero di raccolta generale 9883/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente