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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09887/2026

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e PaolaCentra, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio deldifensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15;ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4662/09/2024, della Corte di Giustizia diII grado del Lazio, depositata in data 12.07.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] tra professionisti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali associati dello Studio (con una quota di partecipazione pari al 50% delcapitale sociale) propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 9818/22/2022 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che, previa riunione, aveva accoltoi ricorsi proposti dallo Studio, esercente attività di consulenza aziendale, e daidue associati avverso: 1) avviso di accertamento con il quale l’Ufficio avevaripreso a tassazione, per il 2014, costi (nella misura del surplus di euro33.972,77) indebitamente dedotti ai fini Irap e detratti ai fini Iva, in relazione afatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto ritenuti nonanaliticamente documentati e antieconomici, avuto riguardo anche allasovrapposizione tra lo Studio e la società fatturante ( identità di soci, sede legale,luogo di esercizio attività), e allo svolgimento di servizi attinenti alle medesimeprofessionalità dello Studio medesimo e, dunque, duplicativi della sua attività;2) due avvisi di accertamento con i quali, in forza del principio di trasparenzaex art. 5 TUIR veniva imputato agli associati, in proporzione alla quota diNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026partecipazione (50%) di ognuno di essi al capitale sociale, il maggior reddito aifini Irpef;2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha affermatoche: 1) a fronte dell’accertamento dell’Ufficio con il quale veniva contestata nonsolo l’antieconomicità – quale elemento sintomatico del difetto di inerenza (èrichiamata Cass. n. 33568/2022) - dei costi ripresi a tassazione ma anche lagenericità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] relative a servizi resiallo [OSCURATO:PERSONA] e la sovrapposizione dei due soggetti in questione, icontribuenti non avevano prodotto alcuna documentazione giustificativa di talicosti (in particolare, l’Associazione si era limitata a produrre un contratto del2006 privo di data certa, deleghe di pagamento, bilancio di Augustea, n. 2quietanze F23; i contribuenti non avevano prodotto il contratto di locazione néalcun riscontro concreto rispetto ai servizi offerti da Augustea configurati sologenericamente nel contratto e nelle fatture emesse da quest’ultima); 2) rispettoalla documentazione prodotta dai contribuenti, sussisteva non solo una assolutagenericità di fatturazione, ma anche una antieconomicità tra quanto allegato diavere ricevuto dai contribuenti rispetto a quanto versato ad Augustea,considerando anche i costi affrontati da quest’ultima calcolati in via presuntiva(è richiamata Cass. n. 24578/2022).3.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5.

I contribuenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380bis.1 c.p.c.6.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/20261.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., art. 7, co. 5bis D.lgs. n. 546/92, art. 109 TUIR, art. 21 DPR 633/72; art. 226 Direttiva UE2006/112; art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92, per avere la CGT di II grado ritenutola legittimità degli impugnati avvisi in quanto i contribuenti non avevanodocumentato la sussistenza ed inerenza dei costi ripresi a tassazione sebbenenegli atti impositivi l’Ufficio avesse contestato non già l’esecuzione delleprestazioni o l’inerenza delle stesse ma soltanto l’asserita antieconomicitàderivante dal fatto che i contribuenti avevano affidato la realizzazione di alcunecon ciò la CGT avrebbe erroneamente invertito sui contribuenti l’onere dellaprova gravante sull’Amministrazione che avrebbe, peraltro, - incentrando ladifesa nei gradi di merito sulla asserita mancanza di specificità delle fatture(senza, peraltro, neanche depositarne copia in giudizio) - indebitamenteintegrato la motivazione dell’accertamento fondata esclusivamente sullacontestata antieconomicità.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la CGT di II gradoavrebbe sostenuto “un’assoluta genericità delle fatture” senza tuttavia fornirealcuna motivazione sotto tale profilo, non chiarendo quali elementi difettasseroe quali tra le fatture contestate dall’Amministrazione e riportate in copia nellememorie dal contribuente fossero prive delle caratteristiche di cui agli artt. 21del d.PR n. 633/72 e 226 della Direttiva UE 2006/112.

Al contrario, i contribuentievidenziano la perfetta rispondenza delle fatture prodotte al modello di leggecon specifica indicazione della natura, quantità e qualità delle prestazioni nonchél’avvenuto deposito di copia dell’accordo- quadro risalente al 4 gennaio 2006 nelquale erano state analiticamente indicate le prestazioni e i criteri di calcolo deirelativi compensi.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 109 TUIR peravere la CGT di II grado ritenuto sussistente l’antieconomicità e mancantel’inerenza dei costi relativi alle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] sebbene l’Amministrazione non avesse dimostrato il macroscopico eccessoNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026dei costi recuperati (ammontanti a meno di un decimo del fatturato del 2014dello [OSCURATO:PERSONA]) e gli elementi addotti dall’Ufficio (sovrapposizione di soci,sede legale e luogo di esercizio dell’attività della fatturante e dello Studio) noncostituissero prova di una mancata inerenza dei detti costi, trattandosi di meresuggestioni pseudo-indiziarie (risalendo il rapporto di servizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al prodotto contratto stipulato nel 2006;essendo società-fornitrice e Studio-acquirente non coincidenti affatto negliassetti sociali e nell’organizzazione aziendale; costituendo la concentrazionedelle sedi legali e operative nei medesimi luoghi un fattore di sanaorganizzazione aziendale e non un indizio di evasione).3.I motivi primo e secondo- da trattare congiuntamente per connessione- sono,in parte, inammissibili, in parte, infondati.3.1.

Il primo motivo - nella parte in cui denuncia l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove, recependo un indebito ampliamento della motivazionedell’accertamento operato dall’Amministrazione nei gradi di merito, avrebbefondato la decisione sull’asserita “genericità delle fatture” sebbene trattavasi dicontestazione non compiutamente spesa all’interno dell’avviso di accertamentoemesso nei confronti dello Studio, essendo stata la ripresa basataesclusivamente sulla rilevata antieconomicità dei costi relativi a prestazioni diservizi effettivamente sostenute ed inerenti - non coglie la ratio decidendiavendo la CGT di II grado accertato – con un apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità che trova, peraltro, riscontro nella motivazionedegli avvisi allegati al ricorso – che la contestazione dell’Agenzia riguardava nonsolo l’antieconomicità ma anche la genericità delle fatture e la sovrapposizionedei due soggetti in questione (“l’avviso di accertamento specifica che lo StudioCentra e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno gli stessi soci, hanno la stessasede legale e lo stesso luogo di esercizio dell’attività, distinguendosi per alcunefunzioni svolte in favore dello [OSCURATO:PERSONA].

L’accertamento aggiunge, inoltre,che l’aspetto di maggiore criticità è da individuare nell’antieconomicità degliNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026importi fatturati “tra l’altro non sufficientemente specificati nelle fatture” rispettoad un contratto non registrato”).3.2.

Il primo motivo e il secondo motivo nella parte in cui denunciano laviolazione delle norme di legge riportate in rubrica sono infondati.3.3.Quanto alla contestazione della genericità delle fatture, questa Corte haaffermato che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, nonredatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 deld.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità diquanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per ilcontribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenzal'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essasottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014,n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018); in tema di Iva, la Corte di giustizia(con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – InvestimentosImobiliàrios e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dallagiurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare lecondizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, haconsiderato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazionedell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n.2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonchédella specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimatala prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziariedi controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenzadel diritto alla detrazione dell'Iva.

Senz'altro, ha aggiunto la Corte,l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, madeve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggettopassivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, cheassimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fannoriferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Incombe,tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare diNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi eprove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazioneritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazionerichiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez.6-5, n. 25269 del 2022).3.4.

Quanto alla contestazione della “ antieconomicità dei costi”, questa Corteha precisato che - premesso che il principio di inerenza dei costi deducibili,esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, sitraduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni dinatura quantitativa - l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzionetra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabilidell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano diricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare,anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario,evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente”(Cass., sez.5, n. 33568 del 2022; Sez. 5, n. 19232 del 12/07/2024).3.5.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado - in ossequio ai suddettiprincipi, e senza violare il principio distributivo dell’onere della prova (tra le altre,Cass.

Sez.

L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass.n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013) - a fronte dellacontestazione dell’Agenzia riguardante non solo la antieconomicità ma anche lagenericità delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl perservizi costituenti una mera duplicazione dell’attività già svolta dallo StudioCentra (e dunque, un mezzo al fine di abbattere/ridurre il reddito dellaAssociazione) attesa la emersa identità di sede legale, di sede operativa, disoggetti soci e legali rappresentanti- ha ritenuto- con un apprezzamento di fattonon sindacabile in sede di legittimità- non assolto l’onere di prova a contrario daparte della contribuente -Associazione avendo quest’ultima ( senza contestareperaltro i dati contabili indicati nell’accertamento) prodotto soltanto “unNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026contratto del 2006 privo di data certa, deleghe di pagamento, bilancio diAugustea, n. 2 quietanze F23” e non avendo i contribuenti “prodotto il contrattodi locazione [relativamente alla fattura per locazione] né alcun riscontro concretorispetto ai servizi offerti da Augustea configurati solo genericamente nelcontratto e nelle fatture”.

Ugualmente, la CGT - con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto che, avuto riguardo alladocumentazione prodotta dai contribuenti “sussisteva non solo una assolutagenericità di fatturazione, ma anche una antieconomicità tra quanto allegato diavere ricevuto dai contribuenti rispetto a quanto versato ad Augustea,considerando anche i costi affrontati da quest’ultima calcolati in via presuntiva”,non avendo sostanzialmente la contribuente – Associazione indicato i fatti checonsentivano di ricondurre i contestati costi all’attività di impresa (è richiamataCass. n. 33568 del 2022).3.6.

Manifestamente infondata è la (sub) censura contenuta nel primo motivocon la quale si denuncia una omessa motivazione da parte della CGT di II gradoin ordine alla asserita “assoluta genericità delle fatture” senza chiarire qualeelemento sarebbe mancante e quali tra le fatture contestate sarebbe priva deirequisiti di cui agli artt. 21 del DPR n. 633/72 e 226 Direttiva 2006/112.

Invero,nella specie, benchè la motivazione sia succinta, ciò non toglie come il percorsoargomentativo sia comunque intellegibile, essendo interamente incentrato suuna riscontrata- con un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede-non conformità delle contestate fatture ai requisiti di forma e di contenutoprescritti dall’art. 21 del DPR n. 633/1972.

Né il giudice del merito deve dareconto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132,n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).

Inammissibile è poi la denunciata violazione degliartt. 21 del d.PR n. 633/72 e 226 della Direttiva UE 2006/112 - per essere, adavviso dei ricorrenti, le fatture in questione perfettamente conformi al modelloNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026legale - atteso che trattasi di (sub) censura in realtà tendente alla rivalutazionedei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017),prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice dimerito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019;Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 19656 del 2024).4.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis della legge n. 212/00, 3 e 53Cost. per avere la CGT ritenuto legittimo l’accertamento in quanto lo StudioCentra avrebbe potuto svolgere in proprio i servizi che, invece, aveva acquistatoin outsourcing da tale società; ciò sebbene lo [OSCURATO:PERSONA], senza incorrere infatti di evasione o pregiudizio erariale, avesse legittimamente gestito -nell’ambito di una propria, non sindacabile, scelta di organizzazione aziendale -la propria attività acquisendo, alle normali condizioni di mercato, da [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale annoverava tra i suoi clienti anche altri oltre loStudio) alcuni servizi (principalmente di elaborazione dati, gestione documentalee supporto operativo per gli adempimenti telematici) svolti da quest’ultimacompetenza professionale (come si evinceva dalla copia libri matricola e daibilanci della Augustea depositati in primo grado).

Peraltro, ai maggiori costirecuperati in capo allo Studio professionale l’Ufficio non aveva fattocorrispondere il ristorno dei corrispondenti ricavi della società che aveva prestatoi servizi, beneficiando in tal modo, di una duplicazione di imposta sulla medesimaricchezza prodotta e dichiarata da Augustea.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti,l’Amministrazione avrebbe disconosciuto costi effettivamente sostenuti einerenti applicando una tassazione sui redditi non conseguiti dai contribuenti inviolazione degli artt. 3 e 53 Cost.4.1.Il motivo si profila inammissibile.4.2.In primo luogo va osservato che non possono essere, nel giudizio dilegittimità, prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d’indaginiNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questionesollevata (in ordine all’assunta violazione dell’art. 10-bis della legge n.212/2000) non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveval'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questionestessa ( ex multis, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 -5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).4.3.In ogni caso, la censura non è attinente al decisum atteso che la CGT- lungidall’apprezzare fatti di evasione o di pregiudizio erariale né tantomeno dalritenere legittima una sindacabilità da parte dell’Amministrazione sul modelloorganizzativo adottato dalla contribuente - ha ritenuto non assolto daquest’ultima - a fronte della contestazione dell’Ufficio di genericità eantieconomicità dei dedotti costi - l’onere della prova in ordine alla sussistenzadei presupposti ex art. 109 TUIR per la deducibilità degli stessi.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/202696 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).8.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, dellespese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e PaolaCentra, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio deldifensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15;ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4662/09/2024, della Corte di Giustizia diII grado del Lazio, depositata in data 12.07.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] tra professionisti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali associati dello Studio (con una quota di partecipazione pari al 50% delcapitale sociale) propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 9818/22/2022 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che, previa riunione, aveva accoltoi ricorsi proposti dallo Studio, esercente attività di consulenza aziendale, e daidue associati avverso: 1) avviso di accertamento con il quale l’Ufficio avevaripreso a tassazione, per il 2014, costi (nella misura del surplus di euro33.972,77) indebitamente dedotti ai fini Irap e detratti ai fini Iva, in relazione afatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto ritenuti nonanaliticamente documentati e antieconomici, avuto riguardo anche allasovrapposizione tra lo Studio e la società fatturante ( identità di soci, sede legale,luogo di esercizio attività), e allo svolgimento di servizi attinenti alle medesimeprofessionalità dello Studio medesimo e, dunque, duplicativi della sua attività;2) due avvisi di accertamento con i quali, in forza del principio di trasparenzaex art. 5 TUIR veniva imputato agli associati, in proporzione alla quota diNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026partecipazione (50%) di ognuno di essi al capitale sociale, il maggior reddito aifini Irpef;2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha affermatoche: 1) a fronte dell’accertamento dell’Ufficio con il quale veniva contestata nonsolo l’antieconomicità – quale elemento sintomatico del difetto di inerenza (èrichiamata Cass. n. 33568/2022) - dei costi ripresi a tassazione ma anche lagenericità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] relative a servizi resiallo [OSCURATO:PERSONA] e la sovrapposizione dei due soggetti in questione, icontribuenti non avevano prodotto alcuna documentazione giustificativa di talicosti (in particolare, l’Associazione si era limitata a produrre un contratto del2006 privo di data certa, deleghe di pagamento, bilancio di Augustea, n. 2quietanze F23; i contribuenti non avevano prodotto il contratto di locazione néalcun riscontro concreto rispetto ai servizi offerti da Augustea configurati sologenericamente nel contratto e nelle fatture emesse da quest’ultima); 2) rispettoalla documentazione prodotta dai contribuenti, sussisteva non solo una assolutagenericità di fatturazione, ma anche una antieconomicità tra quanto allegato diavere ricevuto dai contribuenti rispetto a quanto versato ad Augustea,considerando anche i costi affrontati da quest’ultima calcolati in via presuntiva(è richiamata Cass. n. 24578/2022).3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5. I contribuenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380bis.1 c.p.c.6. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/20261.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., art. 7, co. 5bis D.lgs. n. 546/92, art. 109 TUIR, art. 21 DPR 633/72; art. 226 Direttiva UE2006/112; art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92, per avere la CGT di II grado ritenutola legittimità degli impugnati avvisi in quanto i contribuenti non avevanodocumentato la sussistenza ed inerenza dei costi ripresi a tassazione sebbenenegli atti impositivi l’Ufficio avesse contestato non già l’esecuzione delleprestazioni o l’inerenza delle stesse ma soltanto l’asserita antieconomicitàderivante dal fatto che i contribuenti avevano affidato la realizzazione di alcunecon ciò la CGT avrebbe erroneamente invertito sui contribuenti l’onere dellaprova gravante sull’Amministrazione che avrebbe, peraltro, - incentrando ladifesa nei gradi di merito sulla asserita mancanza di specificità delle fatture(senza, peraltro, neanche depositarne copia in giudizio) - indebitamenteintegrato la motivazione dell’accertamento fondata esclusivamente sullacontestata antieconomicità. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la CGT di II gradoavrebbe sostenuto “un’assoluta genericità delle fatture” senza tuttavia fornirealcuna motivazione sotto tale profilo, non chiarendo quali elementi difettasseroe quali tra le fatture contestate dall’Amministrazione e riportate in copia nellememorie dal contribuente fossero prive delle caratteristiche di cui agli artt. 21del d.PR n. 633/72 e 226 della Direttiva UE 2006/112. Al contrario, i contribuentievidenziano la perfetta rispondenza delle fatture prodotte al modello di leggecon specifica indicazione della natura, quantità e qualità delle prestazioni nonchél’avvenuto deposito di copia dell’accordo- quadro risalente al 4 gennaio 2006 nelquale erano state analiticamente indicate le prestazioni e i criteri di calcolo deirelativi compensi.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 109 TUIR peravere la CGT di II grado ritenuto sussistente l’antieconomicità e mancantel’inerenza dei costi relativi alle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] sebbene l’Amministrazione non avesse dimostrato il macroscopico eccessoNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026dei costi recuperati (ammontanti a meno di un decimo del fatturato del 2014dello [OSCURATO:PERSONA]) e gli elementi addotti dall’Ufficio (sovrapposizione di soci,sede legale e luogo di esercizio dell’attività della fatturante e dello Studio) noncostituissero prova di una mancata inerenza dei detti costi, trattandosi di meresuggestioni pseudo-indiziarie (risalendo il rapporto di servizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al prodotto contratto stipulato nel 2006;essendo società-fornitrice e Studio-acquirente non coincidenti affatto negliassetti sociali e nell’organizzazione aziendale; costituendo la concentrazionedelle sedi legali e operative nei medesimi luoghi un fattore di sanaorganizzazione aziendale e non un indizio di evasione).3.I motivi primo e secondo- da trattare congiuntamente per connessione- sono,in parte, inammissibili, in parte, infondati.3.1. Il primo motivo - nella parte in cui denuncia l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove, recependo un indebito ampliamento della motivazionedell’accertamento operato dall’Amministrazione nei gradi di merito, avrebbefondato la decisione sull’asserita “genericità delle fatture” sebbene trattavasi dicontestazione non compiutamente spesa all’interno dell’avviso di accertamentoemesso nei confronti dello Studio, essendo stata la ripresa basataesclusivamente sulla rilevata antieconomicità dei costi relativi a prestazioni diservizi effettivamente sostenute ed inerenti - non coglie la ratio decidendiavendo la CGT di II grado accertato – con un apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità che trova, peraltro, riscontro nella motivazionedegli avvisi allegati al ricorso – che la contestazione dell’Agenzia riguardava nonsolo l’antieconomicità ma anche la genericità delle fatture e la sovrapposizionedei due soggetti in questione (“l’avviso di accertamento specifica che lo StudioCentra e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno gli stessi soci, hanno la stessasede legale e lo stesso luogo di esercizio dell’attività, distinguendosi per alcunefunzioni svolte in favore dello [OSCURATO:PERSONA]. L’accertamento aggiunge, inoltre,che l’aspetto di maggiore criticità è da individuare nell’antieconomicità degliNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026importi fatturati “tra l’altro non sufficientemente specificati nelle fatture” rispettoad un contratto non registrato”).3.2. Il primo motivo e il secondo motivo nella parte in cui denunciano laviolazione delle norme di legge riportate in rubrica sono infondati.3.3.Quanto alla contestazione della genericità delle fatture, questa Corte haaffermato che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, nonredatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 deld.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità diquanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per ilcontribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenzal'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essasottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014,n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018); in tema di Iva, la Corte di giustizia(con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – InvestimentosImobiliàrios e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dallagiurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare lecondizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, haconsiderato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazionedell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n.2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonchédella specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimatala prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziariedi controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenzadel diritto alla detrazione dell'Iva. Senz'altro, ha aggiunto la Corte,l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, madeve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggettopassivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, cheassimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fannoriferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe,tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare diNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi eprove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazioneritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazionerichiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez.6-5, n. 25269 del 2022).3.4. Quanto alla contestazione della “ antieconomicità dei costi”, questa Corteha precisato che - premesso che il principio di inerenza dei costi deducibili,esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, sitraduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni dinatura quantitativa - l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzionetra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabilidell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano diricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare,anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario,evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente”(Cass., sez.5, n. 33568 del 2022; Sez. 5, n. 19232 del 12/07/2024).3.5.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado - in ossequio ai suddettiprincipi, e senza violare il principio distributivo dell’onere della prova (tra le altre,Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass.n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013) - a fronte dellacontestazione dell’Agenzia riguardante non solo la antieconomicità ma anche lagenericità delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl perservizi costituenti una mera duplicazione dell’attività già svolta dallo StudioCentra (e dunque, un mezzo al fine di abbattere/ridurre il reddito dellaAssociazione) attesa la emersa identità di sede legale, di sede operativa, disoggetti soci e legali rappresentanti- ha ritenuto- con un apprezzamento di fattonon sindacabile in sede di legittimità- non assolto l’onere di prova a contrario daparte della contribuente -Associazione avendo quest’ultima ( senza contestareperaltro i dati contabili indicati nell’accertamento) prodotto soltanto “unNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026contratto del 2006 privo di data certa, deleghe di pagamento, bilancio diAugustea, n. 2 quietanze F23” e non avendo i contribuenti “prodotto il contrattodi locazione [relativamente alla fattura per locazione] né alcun riscontro concretorispetto ai servizi offerti da Augustea configurati solo genericamente nelcontratto e nelle fatture”. Ugualmente, la CGT - con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto che, avuto riguardo alladocumentazione prodotta dai contribuenti “sussisteva non solo una assolutagenericità di fatturazione, ma anche una antieconomicità tra quanto allegato diavere ricevuto dai contribuenti rispetto a quanto versato ad Augustea,considerando anche i costi affrontati da quest’ultima calcolati in via presuntiva”,non avendo sostanzialmente la contribuente – Associazione indicato i fatti checonsentivano di ricondurre i contestati costi all’attività di impresa (è richiamataCass. n. 33568 del 2022).3.6. Manifestamente infondata è la (sub) censura contenuta nel primo motivocon la quale si denuncia una omessa motivazione da parte della CGT di II gradoin ordine alla asserita “assoluta genericità delle fatture” senza chiarire qualeelemento sarebbe mancante e quali tra le fatture contestate sarebbe priva deirequisiti di cui agli artt. 21 del DPR n. 633/72 e 226 Direttiva 2006/112. Invero,nella specie, benchè la motivazione sia succinta, ciò non toglie come il percorsoargomentativo sia comunque intellegibile, essendo interamente incentrato suuna riscontrata- con un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede-non conformità delle contestate fatture ai requisiti di forma e di contenutoprescritti dall’art. 21 del DPR n. 633/1972. Né il giudice del merito deve dareconto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132,n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). Inammissibile è poi la denunciata violazione degliartt. 21 del d.PR n. 633/72 e 226 della Direttiva UE 2006/112 - per essere, adavviso dei ricorrenti, le fatture in questione perfettamente conformi al modelloNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026legale - atteso che trattasi di (sub) censura in realtà tendente alla rivalutazionedei fatti, operata dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017),prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice dimerito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019;Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 19656 del 2024).4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis della legge n. 212/00, 3 e 53Cost. per avere la CGT ritenuto legittimo l’accertamento in quanto lo StudioCentra avrebbe potuto svolgere in proprio i servizi che, invece, aveva acquistatoin outsourcing da tale società; ciò sebbene lo [OSCURATO:PERSONA], senza incorrere infatti di evasione o pregiudizio erariale, avesse legittimamente gestito -nell’ambito di una propria, non sindacabile, scelta di organizzazione aziendale -la propria attività acquisendo, alle normali condizioni di mercato, da [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale annoverava tra i suoi clienti anche altri oltre loStudio) alcuni servizi (principalmente di elaborazione dati, gestione documentalee supporto operativo per gli adempimenti telematici) svolti da quest’ultimacompetenza professionale (come si evinceva dalla copia libri matricola e daibilanci della Augustea depositati in primo grado). Peraltro, ai maggiori costirecuperati in capo allo Studio professionale l’Ufficio non aveva fattocorrispondere il ristorno dei corrispondenti ricavi della società che aveva prestatoi servizi, beneficiando in tal modo, di una duplicazione di imposta sulla medesimaricchezza prodotta e dichiarata da Augustea. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti,l’Amministrazione avrebbe disconosciuto costi effettivamente sostenuti einerenti applicando una tassazione sui redditi non conseguiti dai contribuenti inviolazione degli artt. 3 e 53 Cost.4.1.Il motivo si profila inammissibile.4.2.In primo luogo va osservato che non possono essere, nel giudizio dilegittimità, prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d’indaginiNumero registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questionesollevata (in ordine all’assunta violazione dell’art. 10-bis della legge n.212/2000) non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveval'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questionestessa ( ex multis, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 -5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).4.3.In ogni caso, la censura non è attinente al decisum atteso che la CGT- lungidall’apprezzare fatti di evasione o di pregiudizio erariale né tantomeno dalritenere legittima una sindacabilità da parte dell’Amministrazione sul modelloorganizzativo adottato dalla contribuente - ha ritenuto non assolto daquest’ultima - a fronte della contestazione dell’Ufficio di genericità eantieconomicità dei dedotti costi - l’onere della prova in ordine alla sussistenzadei presupposti ex art. 109 TUIR per la deducibilità degli stessi.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/202696 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).8.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, dellespese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3284/2025Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 9887/2026Data pubblicazione 16/04/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris