CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6432/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Ambra e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio del secondo,in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA] n. 1 1 , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 150/20 / 20 1 3 , depositata il 1 6.07.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] 2005, costi deducibili Fabioavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto da l prede tto contribuente – esercente attività di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti elettrici- avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativ i all’anno d’imposta 20 05 , con il quale erano stati ripresi a tassazione diversi costi, ritenutinon documentati, inesistenti o non inerenti, e veniva recuperata l’IVA indebitamente detratta; -dalla sentenza impugnata si evince , per quello che ancora interessa in questa sede,che: - le presunzioni gravi, precise e concordanti , che consentivano, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, di disattendere le risultanze contabili e le passività dichiarate, riguardavano la mancata documentazione dei costi per acquisto di carburante, pariad € 4.617,52 , le c ui schede erano prive della firma di convalida del gestore, e l’inesistenza di costi per prestazioni di servizi, per € 102.000,00, la cui anomalia era data dal fatto cheerano tutti concentrati nel mese di dicembre, sebbene il ricorrente avesse cessato l’attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aotto motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la CTR si sarebbe limitata a d aderi re alla tesi prospettata dall’Ufficio, con una motivazione apparente e gravemente carente, senza esplicitare una argomentazione autonoma e senza considerare le circostanze allegate nell’atto di appello;-il motivo è infondato; -la deducibilità del vizio di motivazione deve essere coordinata con la possibilità da parte del giudice di pronunciare una sentenza con motivazione “succinta”, espressamente prevista proprio dall’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (oltre che dall’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario); - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce ne lla mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la senten za è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); -a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134 (ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 16.07.2013), invece, non assume alcun rilievo il semplice difetto di motivazione o la motivazione insufficiente;-la sentenza impugnata ha indicato in maniera esaustiva gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancato accoglimento del gravame, mediante il richiamo agli elementi allegati dall’Amministrazione finanziaria (mancanza di firma di convalida del gestore sulle schede carburante; anomala concentrazione a fine anno, a ridosso della cessazione dell’attività, di fatture per prestazione di servizi, per importo consistente), ritenuti rilevanti per la ripresa a tassazione di alcuni costi; - il motivo, del resto, non indica un vizio motivazionale così radicale da comportare, in linea con quanto previsto dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - con il secondo motivo, dedu ce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento basato su presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; -il motivo è infondato; - occorre premettere che se il contribuente può provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione deicosti o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass.25/11/2020, n. 26802); -in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria “può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett.d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specificaattività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass.n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018); - con riferimento specifico all a possibilità di dedurre le spese per i consumi dicarburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto, poi, è necessario che le cosiddette "schedecarburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22918); - per il principio di inerenza, infine, i costi sostenuti devono essere riferiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, dovendosi esclude re quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, fermo restando chel'onere di provar e e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura delcosto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente(Cass. 21/11/2019, n. 30366); - ciò premesso, nel rilevare che con il predetto motivo il ricorrente chiede, in realtà, a questa Corte una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, in relazione agli elementi istruttori già adeguatamente valutati dal giudice di appello, occorre comunque precisare che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra richiamatievidenziando, da un lato, l’antieconomicità e la mancata documentazione dei rilevanti costi sostenuti dal contribuente,nei giorni precedenti la cessazione della sua attività, per prestazioni vari e e, dall’altro, la mancata prova della inerenza di alcuni (acquisto di ponteggio di mq 1.630), oltre che la palese irregolarità delle schede carburante; -la CTR ha , dunque, ritenuto sussistere un quadro presuntivo grav e , precisoe concordante per procedere all'accertamento affermando che "l’Ufficio ha ravvisato nelle riscontrate anomalie le presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell’art. 39, c. 1 lett. d) DPR 600/73, consentono di disattendere le risultanze contabili e le passività dichiarate. Appare evidente che le fatture in questione siano state emesse per “aggiustare” a posteriori il reddito d’impresa e pertanto l’Ufficio ha disconosciuto i costi nelle stesse certificati per un importo di € 102.000,00”; - con il terzo motivo, deduce la violazione de gli art t . 112 cod. proc. civ.e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., in relazione alla mancata valutazione della documentazione prodotta dal contribuente per giustificare la effettiva sussistenza ed inerenza dei costi illegittimamente ripresi a tassazione; -con il quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sempre in relazione alla mancata valutazione della documentazione prodotta dal contribuente; -entrambi i motivi – che , per connessione, possono essere esaminati congiuntamente –sono inammissibili per difetto di specificità;- a prescindere dall’errato richiamo all’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’asserita omessa valutazione di elementi di prova, il ricorrente non ha chiarito quali fossero le prove documentali non valutate dal giudice del gravame, posto che, per il principio di autosufficienza, aveva l'onere non solo di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa dei documenti asseritamente non esaminati, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass.21.05.2019, n. 13625); - a lla l uce del citato indirizzo giurisprudenziale, cui si intende dare seguito, risulta evidente che la mera indicazione, da parte del ricorrente, di alcuni documenti non rispetta i requisiti che l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. richiede per la corretta formulazione dei motivi del ricorso. - c on il quinto e il sesto motivo , deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che il giudice del gravame nulla ha motivato sulla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente; - entrambi i motivi sono inammissibili , operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 7.02.2013; - con il se ttimo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto non deducibili i costi di cui alle fatture richiamate; - con l’ottavo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto non detraibile l’IVA relativa ai medesimi costi; -anche gli ultimi due motivi sono inammissibili ; - nuovamente il ricorso mira ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove, sia con riferimento alla prova presuntiva che alla prova contraria che avrebbe offerto il contribuente; - i predetti motivi sarebbero comunque in fondati, valendo le stesse considerazioni già espresse con riferimento al secondo motivo; - infine, con la memoria il contribuente chiede altresì la “rideterminazione dell’avviso di accertamento ex art. 8 dl 16/2012” per esser sopravvenuta sentenza penale di assoluzione; - la questione, che integra un motivo nuovo, proposto per la prima volta solo con la memoria, è inammissibile posto che: il profilo era estraneo alle censure ritualmente formulate; non integra una ipotesi di ius superveniens attesa la preesistenza della disciplina alla stessa decisione in appello della CTR; introduce, in sede di legittimità, nuove circostanze di fatto, tra l’altro carenti per speci ficità, insuscettibili di disamina per la prima volta; -in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor