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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 gennaio 2025

Cassazione n. 17133/2026

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[OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA2026SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1255/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 03/01/2025 R.G.N. 1380/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

Con sentenza n. 1255/2024, la Corte d’Appello di Catania, inriforma della decisione del Tribunale di Siracusa, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito notificatole dall’INPS, per l’importo di euro 40.126,90, atitolo di contributi IVS, gestione agricola – lavoratori autonomi, pergli anni dal 2011 al 2017.La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese agliispettori dalla ricorrente e dalla di lei sorella, entrambe unichesocie della società “D’Agostino” S.n.c., compendiate nel verbaleispettivo fossero sufficienti a provare l’attività di coltivatrice direttaabituale e prevalente della ricorrente presso l’azienda agricola e afondare l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e associati.

Era emerso, infatti, che entrambe le socie sioccupavano della gestione aziendale lavorando nei campi; per laricorrente però tale attività era l’unica fonte di reddito, mentre lasorella Erika era iscritta all’Inps come commerciante diabbigliamento.2.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte inepigrafe, per due motivi.3.

L’INPS ha depositato procura.4.

Con provvedimento del 14.10.2025, il Consigliere delegato hacomunicato la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.5.

La ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanzadi decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.6.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14582/20251.

Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce la violazNioumneero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 eData pubblicazione 31/05/2026116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostiene che la sentenza ha erroneamente attribuito valoreprobatorio al verbale del 31.05.2016, che riporta solo unanarrazione indiretta delle dichiarazioni ascoltate, senza produrre ledichiarazioni originali.1.1.

Il motivo è inammissibile ed in ogni caso infondato.Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia annessomaggior valore alle dichiarazioni rese agli ispettori, compendiatenel verbale ispettivo, in mancanza di allegazione compiuta dellestesse.La doglianza relativa alla mera valutazione delle proveproposte dalle parti è inammissibile in sede di legittimità.Secondo quanto chiarito da questa Corte, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaesso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni.La violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., poi, può esseredenunciata in questa sede di legittimità, nei ristretti limiti segnatida Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020.Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., infatti, occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), non anche che il medesimo, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero sezionale 1556/202626739/2024).Numero di raccolta generale 17133/20261.2.

Il motivo risulta, pertanto, inammissibile, come già spieDagtaa ptuobb licazione 31/05/2026nella proposta di definizione anticipata, alla quale si rimanda perle relative argomentazioni.Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, infatti,a fronte di una proposta di definizione del giudiziodettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che siriduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese giàspiegate, come nella specie, la Corte può anche limitarsi a fareproprie la motivazione e la conclusione della proposta, senzaaggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità delricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorsegiudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bisc.p.c. (Cass. n.15219 /2025).1.3.

Osserva, dunque, la Corte, in linea con quanto giàcondivisibilmente esposto nella proposta di definizione anticipata,che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solodei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice, il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggiorrilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (cfr.Cass. n. 10634 del 2025)”.1.4.

Peraltro, l’esclusione di un’efficacia diretta fino a qNuumeerroe rleag isdtroi generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettoriNumero di raccolta generale 17133/2026dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivDoatga pliuabb licazione 31/05/2026efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ovele dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice puòben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudiziomediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro nonalleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni reseagli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità (v., in motiv., explurimis, Cass. n. 20019 del 2018).2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’insufficiente,apparente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360c.p.c., n. 5, con riferimento all’obbligo contributivo, nonchéomesso esame su un punto controverso decisivo per il giudizio.Sotto tale rubrica, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbeerrato nel ritenere provato l’assunto dell’INPS (svolgimentoabituale e prevalente dell’attività agricola da parte della ricorrente)sulla base di dichiarazioni che, anche qualora dovesseroconsiderarsi in astratto idonee a provare la pretesa dell’Istituto, inconcreto non forniscono tale prova.2.1.

Anche tale censura è inammissibile, risolvendosi nellarichiesta di un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorienon consentita davanti al giudice di legittimità se non nei limiti incui è ancora denunciabile il vizio di motivazione della sentenza.Com’è noto, la censura prevista dal novellato art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all‘omesso esame di un fattostorico, principale o secondario -nella specie non dedotto-, ossiadi un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o daglie che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversNuiam)er o; r engiostrno generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudiceNumero di raccolta generale 17133/2026di merito, né i singoli elementi di un accadimento complDeastas poub,b licazione 31/05/2026comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singolerisultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo econvincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di meritosulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 13024 del 2022; Cass.n. 14802 del 2017)).2.2.

La censura contrasta con il principio ormai consolidatosecondo cui al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno oall’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).3.A tali principi si è attenuta la Corte territoriale nel valorizzarele risultanze delle dichiarazioni rese agli ispettori insieme aidocumenti acquisiti, con motivazione tutt’altro che insufficiente,apparente e contraddittoria (cfr. Cass. 819 del 2020).4.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5.Nulla per spese, avendo l’INPS depositato solo procura.6.

La parte ricorrente va, invece, condannata ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art. 380-bis, ult. comma, cod. proc. civ.,deve applicarsi l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., contenendol’art. 380-bis, ult. comma, cod. proc. civ. una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna alpagamento di una somma equitativamente determinata in favoredella Cassa delle ammende, secondo quanto statuito dNaum eqrou reegsisttrao generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisioneNumero di raccolta generale 17133/2026accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibiliD ata puobb licazione 31/05/2026manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbiaformulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art.380-bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformitàalla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno deisoggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa unafunzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori» (cosìCass.

S.U. n. 27195/2023; S.U. n. 27433/2023; Cass. n.27947/2023).6.1.

Va esclusa, invece, l’applicazione del comma 3 dell’art. 96,stante l’omessa costituzione dell’intimato, non ricorrendo unasituazione che consenta una pronuncia sulle spese (cfr. Cass.n. 27947 del 04/10/2023).6.3.

Parte ricorrente va, dunque, condannata a pagare una sommaequitativamente determinata in € 2.000,00, in favore della Cassadelle ammende.7.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento dell’importNou mderio reeguisrtroo generale 14582/2025Numero sezionale 1556/20262000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, quartoNumero di raccolta generale 17133/2026comma, c.p.c.

Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026Data pubblicazione 31/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA2026SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1255/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 03/01/2025 R.G.N. 1380/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con sentenza n. 1255/2024, la Corte d’Appello di Catania, inriforma della decisione del Tribunale di Siracusa, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito notificatole dall’INPS, per l’importo di euro 40.126,90, atitolo di contributi IVS, gestione agricola – lavoratori autonomi, pergli anni dal 2011 al 2017.La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese agliispettori dalla ricorrente e dalla di lei sorella, entrambe unichesocie della società “D’Agostino” S.n.c., compendiate nel verbaleispettivo fossero sufficienti a provare l’attività di coltivatrice direttaabituale e prevalente della ricorrente presso l’azienda agricola e afondare l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e associati. Era emerso, infatti, che entrambe le socie sioccupavano della gestione aziendale lavorando nei campi; per laricorrente però tale attività era l’unica fonte di reddito, mentre lasorella Erika era iscritta all’Inps come commerciante diabbigliamento.2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte inepigrafe, per due motivi.3. L’INPS ha depositato procura.4. Con provvedimento del 14.10.2025, il Consigliere delegato hacomunicato la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.5. La ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanzadi decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.6.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14582/20251. Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce la violazNioumneero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 eData pubblicazione 31/05/2026116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostiene che la sentenza ha erroneamente attribuito valoreprobatorio al verbale del 31.05.2016, che riporta solo unanarrazione indiretta delle dichiarazioni ascoltate, senza produrre ledichiarazioni originali.1.1. Il motivo è inammissibile ed in ogni caso infondato.Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia annessomaggior valore alle dichiarazioni rese agli ispettori, compendiatenel verbale ispettivo, in mancanza di allegazione compiuta dellestesse.La doglianza relativa alla mera valutazione delle proveproposte dalle parti è inammissibile in sede di legittimità.Secondo quanto chiarito da questa Corte, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaesso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni.La violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., poi, può esseredenunciata in questa sede di legittimità, nei ristretti limiti segnatida Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., infatti, occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), non anche che il medesimo, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero sezionale 1556/202626739/2024).Numero di raccolta generale 17133/20261.2. Il motivo risulta, pertanto, inammissibile, come già spieDagtaa ptuobb licazione 31/05/2026nella proposta di definizione anticipata, alla quale si rimanda perle relative argomentazioni.Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, infatti,a fronte di una proposta di definizione del giudiziodettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che siriduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese giàspiegate, come nella specie, la Corte può anche limitarsi a fareproprie la motivazione e la conclusione della proposta, senzaaggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità delricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorsegiudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bisc.p.c. (Cass. n.15219 /2025).1.3. Osserva, dunque, la Corte, in linea con quanto giàcondivisibilmente esposto nella proposta di definizione anticipata,che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solodei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice, il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggiorrilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (cfr.Cass. n. 10634 del 2025)”.1.4. Peraltro, l’esclusione di un’efficacia diretta fino a qNuumeerroe rleag isdtroi generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettoriNumero di raccolta generale 17133/2026dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivDoatga pliuabb licazione 31/05/2026efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ovele dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice puòben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudiziomediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro nonalleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni reseagli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità (v., in motiv., explurimis, Cass. n. 20019 del 2018).2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’insufficiente,apparente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360c.p.c., n. 5, con riferimento all’obbligo contributivo, nonchéomesso esame su un punto controverso decisivo per il giudizio.Sotto tale rubrica, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbeerrato nel ritenere provato l’assunto dell’INPS (svolgimentoabituale e prevalente dell’attività agricola da parte della ricorrente)sulla base di dichiarazioni che, anche qualora dovesseroconsiderarsi in astratto idonee a provare la pretesa dell’Istituto, inconcreto non forniscono tale prova.2.1. Anche tale censura è inammissibile, risolvendosi nellarichiesta di un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorienon consentita davanti al giudice di legittimità se non nei limiti incui è ancora denunciabile il vizio di motivazione della sentenza.Com’è noto, la censura prevista dal novellato art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all‘omesso esame di un fattostorico, principale o secondario -nella specie non dedotto-, ossiadi un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o daglie che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversNuiam)er o; r engiostrno generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudiceNumero di raccolta generale 17133/2026di merito, né i singoli elementi di un accadimento complDeastas poub,b licazione 31/05/2026comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singolerisultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo econvincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di meritosulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 13024 del 2022; Cass.n. 14802 del 2017)).2.2. La censura contrasta con il principio ormai consolidatosecondo cui al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno oall’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).3.A tali principi si è attenuta la Corte territoriale nel valorizzarele risultanze delle dichiarazioni rese agli ispettori insieme aidocumenti acquisiti, con motivazione tutt’altro che insufficiente,apparente e contraddittoria (cfr. Cass. 819 del 2020).4.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5.Nulla per spese, avendo l’INPS depositato solo procura.6. La parte ricorrente va, invece, condannata ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art. 380-bis, ult. comma, cod. proc. civ.,deve applicarsi l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., contenendol’art. 380-bis, ult. comma, cod. proc. civ. una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna alpagamento di una somma equitativamente determinata in favoredella Cassa delle ammende, secondo quanto statuito dNaum eqrou reegsisttrao generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisioneNumero di raccolta generale 17133/2026accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibiliD ata puobb licazione 31/05/2026manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbiaformulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art.380-bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformitàalla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno deisoggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa unafunzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori» (cosìCass. S.U. n. 27195/2023; S.U. n. 27433/2023; Cass. n.27947/2023).6.1. Va esclusa, invece, l’applicazione del comma 3 dell’art. 96,stante l’omessa costituzione dell’intimato, non ricorrendo unasituazione che consenta una pronuncia sulle spese (cfr. Cass.n. 27947 del 04/10/2023).6.3. Parte ricorrente va, dunque, condannata a pagare una sommaequitativamente determinata in € 2.000,00, in favore della Cassadelle ammende.7.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento dell’importNou mderio reeguisrtroo generale 14582/2025Numero sezionale 1556/20262000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, quartoNumero di raccolta generale 17133/2026comma, c.p.c. Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14582/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 17133/2026Data pubblicazione 31/05/2026