CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 11438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14059/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 608/2023 depositata il29/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente il sig. [OSCURATO:PERSONA] Chebbi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di [OSCURATO:PERSONA] (PZ) sito in 85026 [OSCURATO:PERSONA] alla S.P. 168 al Km. 35+500, propone ricorso con due motivi contenente molteplici censure avverso il provvedimento pronunciato mediante lettura in udienza dal Giudice di Pace di Melfi in data 29.05.2023, il quale ha ritenuto che: “(…) Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC, con cui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 26.05.23 e notificato il 26.05.23 alle ore 20.00, a mezzo del quale è stato disposto che il cittadino extracomunitario [OSCURATO:PERSONA], come identificato in atti, sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei; Sentito l’interessato come da separato verbale; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Potenza, Visti gli artt. 13 e 14 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: CONVALIDA il provvedimento indicato in premessa”. Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Potenza al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Artt. 13 e 14 del [OSCURATO:PERSONA]; -Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di proroga del trattenimento (su tale punto, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 1105/2019), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. –Omessa motivazione e/o motivazione apparente. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: - Art. 132 n. 4 c.p.c.,-Art. 111, comma 6, Cost. La proposta ex art. 380 bis c.p.c. è del tutto condivisibile. Invero, contrariamente all’assunto del ricorrente, in tema di immigrazione, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (Cass. 20108/2016), anche ai fini della concessione di un termine per la partenza volontaria (Cass.28155/2017). Né la motivazione può considerarsi inesistente per l’adozione di un modulo prestampato (Cass.S.U. 22232/2016; Cass.6758/2022), poiché sulla motivazione non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione, comunque ivi inserita,non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne' si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge (Cass. 9223/1995). Va pertanto applicata la sanzione processuale di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., non essendovi stata costituzione dell’amministrazione. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende -nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art.380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.S.U. 27195/2023; Cass. 27947/2023). In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codific a un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.S.U. 27433/2023; Cass.S.U. 28540/2023). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinfondato con condanna ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così d