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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20616/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BERTARINI2644 ROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOSISIOMARIALUISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]' TERESINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INVERNIZZINumero registro generale 11715/2025NORINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 20616/2026MAGGIONI LOREDANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MASENGU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURICATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANELLAROSALBA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RANXHASUZANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ROSANO' MICHELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPAANGELA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 30/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/03/2025 R.G.N. 1018/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diMilano, confermando il provvedimento del giudice di primogrado, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori neiconfronti dell’associazione La nostra Famiglia, di applicazionedel CCNL [OSCURATO:PERSONA] (stipulato nel 2005, rinnovatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e sostituito dall’Associazione, a far datadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il CCNL [OSCURATO:PERSONA]RSAe Centri di Riabilitazione-CDR, modifica contrattuale peraltrosospesa con comunicazione del 18.2.2020 che aveva ripristinatol’applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA]) e di pagamento delleNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026differenze retributive conseguenti alla illegittima dNiusmdereo tdti ara ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026unilaterale del CCNL [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte territoriale ha, in sintesi, richiamato l’orientamentogià espresso dalla Suprema Corte in relazione alla medesimavicenda e sottolineando (con riguardo all’art. 4 del CCNL Sanitàprivata) che la clausola di ultrattività apposta ai CCNLcostituisce un termine di durata (ossia un termine finaledell’efficacia del contratto) con la conseguenza che non èpossibile recedere anticipatamente prima della scadenza deltermine (che, nel caso del CCNL Sanità privata corrispondevaalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, comunque, la possibilità didisdetta dei CCNL spettava alle parti stipulanti (ossia alleassociazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonessendo consentito al singolo datore di lavoro di recedereunilateralmente (salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dalsingolo datore di lavoro con i sindacati locali); che risultava chel’associazione aveva continuato ad applicare il CCNL Sanitàanche dopo detta scadenza (comunicando solamente il10.12.2020 di voler applicare il [OSCURATO:PERSONA]), con conseguentecomportamento concludente circa la volontà il rinnovato CCNLSanità privata; che, poi, il [OSCURATO:PERSONA] era un diverso contrattocollettivo, privo, pertanto, della finalità di sostituirsi, con effettoestintivo, al CCNL Sanità privata.3.

Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.

I lavoratori hanno resistitocon controricorso.4.

La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato unaproposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso sullascorta di pronunce di legittimità che hanno scrutinato laNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026medesima vicenda e analoghe questioni di diritto (CaNsusm.e ron dni r.a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/202626663, 26666, 26927, 26947, 26958, del 2024).5.

Con tempestiva istanza, la ricorrente ha chiesto la decisionedel ricorso.

In prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.6.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005,1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1375 c.c., 39 e 41 Cost.,nonché della dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS08/10/2020 per avere la Corte territoriale qualificato la clausoladi ultrattività del CCNL sanità privata del 19/01/2005 comerelativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizionerisolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempoindeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delleparti dopo il 31/12/2005.

Tale definizione del “termine” diefficacia del contratto non può essere condivisa e contraddice iprincipi di libertà contrattuale e sindacale, posto che nell’attualeordinamento non è previsto un obbligo a contrarre e, dunque,deve essere ammesso il recesso da vincoli perpetui.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di dirittocomune, costituendo manifestazione dell'autonomia negozialedegli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambitotemporale concordato dalle parti.

L'opposto principio diultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondoquanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limitealla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe inNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (CasNusm. esroe dzi r.a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026un. n. 11325/2005).Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresìla scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in talcaso di natura pattizia e non eteronoma.

Ciò è quanto accadutonella specie.Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedentiarresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art.4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione dellaperdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazionedev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediantela clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramenteindividuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an,benché privo di una precisa collocazione cronologica ossiaincerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass.n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossiadi efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione ilprincipio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondocui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente primadella scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nellaspecie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambitodel presente giudizio).Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, alquale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavorola possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti,ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di normaprovvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedereunilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendoNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 146Nu7m ecro. cdi. r,a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica,salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore dilavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011;già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da partedel datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppureaccompagnata da un congruo termine di preavviso.

Solo almomento della scadenza contrattuale sarà possibile recederedal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recessodel singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario,essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvoche il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditorialealla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in talcaso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovoCCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo,avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data eracertamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, conconseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.2.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 4, co. 2, CCNL sanità privata19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1419 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola diultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 perla sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.2.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026La clausola non è di contenuto indeterminato, in Nqumuearon dti ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazionedel CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectiusdell’efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell’an – vistoil sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed ilrinnovo del contratto collettivo rappresentano i principalistrumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturataall’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attivitàsindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve leeccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specieinsussistenti).3.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perillogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia direcesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co.2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.

In particolare denunzia lacontraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudicid’appello hanno affermato: “ANLF avrebbe potuto recedere daesso [il CCNL [OSCURATO:PERSONA]] solo ed esclusivamente nelmomento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero allasottoscrizione del nuovo CCNL)”.

Nessun comportamentoconcludente può ritenersi tenuto dall’Associazione quanto allareiterata applicazione del CCNL Sanità privata, non ricorrendo irequisiti della spontaneità, della reiterazione, della noncontestazione e del prolungamento nel tempo.4.

Inoltre, con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA], degli artt. 1 e 4CCNL IRCCS e 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la CorteNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026territoriale accertato un comportamento concludente Nuinmevroe dci era ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026inesistente.5.

I motivi sono infondati, poiché vi è perfetta coerenza fra ilprincipio postulato – conforme a consolidata giurisprudenza dilegittimità – e la decisione assunta.

Quel passo dellamotivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, ilrecesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta cheil termine finale sia scaduto.

Il recesso assumerebbe invecetutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse unadurata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nellaspecie.Inoltre, la comunicazione dell’Associazione ricorrente del27/01/2020 – ossia che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe variato il CCNLapplicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perdutola sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesimaassociazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello intermini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossiaquello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suorinnovo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte territoriale, con unapprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e propriocomportamento concludente contrario a quella comunicazionedel 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ognipossibile rilevanza.

Dunque è esatto in via di principio, comeafferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal08.10.2020 ALNF era libera di applicare il [OSCURATO:PERSONA] o anche dinon applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità delrecesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso percassazione, p. 35).

Ma la Corte d’appello ha accertato chequesta libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuatamediante comportamento concludente, di continuare adNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinNnumoevroa dti ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare il comportamento concludente èstato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione diquel CCNL sanità privata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazionedell’associazione di voler applicare il diverso [OSCURATO:PERSONA],dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormail’associazione “[OSCURATO:PERSONA]” – pur non essendo piùiscritta ad ARIS, ossia ad una delle organizzazioniimprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del CCNL sanitàprivata, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] – mediante quelcomportamento concludente si era vincolata all’applicazione diquel CCNL.I motivi sono, inoltre, per una parte inammissibili perchésollecitano a questa Corte una diversa valutazione deicomportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni resedall’Associazione nel corso del tempo, interdetta in sede dilegittimità in quanto riservata al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto l’accertamento in fatto assegnandosignificato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti,quali la “sospensione” della disdetta del CCNL sanità per ilperiodo 01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazionedi quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivoalla scadenza, cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del suo rinnovo, cheintegrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e chequindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNLormai scaduto) fino al 10/12/2020.Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel [OSCURATO:PERSONA] del 2012in termini di “accordo separato” rappresenta una questionepriva di rilievo a fronte dell’accertamento – compiuto dalla Corteterritoriale in punto di fatto – dell’avvenuta continuataNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo piùche apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativodella volontà dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” dimantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNLsanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDRquand’anche “accordo separato”.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7.

Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzoe quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., inquanto la motivazione della presente ordinanza è conforme allaproposta di decisione accelerata, indice sufficiente, secondo laprevisione legislativa, per configurare un’ipotesi tipizzata di“abuso del processo”, per la quale è stata disciplinata lasanzione (cfr., sul punto, Cass.

S.U. n. 27195/2023; Cass. n.27947/2023).8.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.

Condanna, altresì, parte ricorrente ai sensidell'art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma dieuro 2.500,00 in favore delle parti controricorrenti e, ai sensiNumero registro generale 11715/2025dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della sommaN umero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 20616/2026di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello - ove dovuto - per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BERTARINI2644 ROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOSISIOMARIALUISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]' TERESINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INVERNIZZINumero registro generale 11715/2025NORINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 20616/2026MAGGIONI LOREDANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MASENGU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURICATERINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANELLAROSALBA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RANXHASUZANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ROSANO' MICHELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPAANGELA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 30/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/03/2025 R.G.N. 1018/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diMilano, confermando il provvedimento del giudice di primogrado, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori neiconfronti dell’associazione La nostra Famiglia, di applicazionedel CCNL [OSCURATO:PERSONA] (stipulato nel 2005, rinnovatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e sostituito dall’Associazione, a far datadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il CCNL [OSCURATO:PERSONA]RSAe Centri di Riabilitazione-CDR, modifica contrattuale peraltrosospesa con comunicazione del 18.2.2020 che aveva ripristinatol’applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA]) e di pagamento delleNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026differenze retributive conseguenti alla illegittima dNiusmdereo tdti ara ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026unilaterale del CCNL [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte territoriale ha, in sintesi, richiamato l’orientamentogià espresso dalla Suprema Corte in relazione alla medesimavicenda e sottolineando (con riguardo all’art. 4 del CCNL Sanitàprivata) che la clausola di ultrattività apposta ai CCNLcostituisce un termine di durata (ossia un termine finaledell’efficacia del contratto) con la conseguenza che non èpossibile recedere anticipatamente prima della scadenza deltermine (che, nel caso del CCNL Sanità privata corrispondevaalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, comunque, la possibilità didisdetta dei CCNL spettava alle parti stipulanti (ossia alleassociazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonessendo consentito al singolo datore di lavoro di recedereunilateralmente (salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dalsingolo datore di lavoro con i sindacati locali); che risultava chel’associazione aveva continuato ad applicare il CCNL Sanitàanche dopo detta scadenza (comunicando solamente il10.12.2020 di voler applicare il [OSCURATO:PERSONA]), con conseguentecomportamento concludente circa la volontà il rinnovato CCNLSanità privata; che, poi, il [OSCURATO:PERSONA] era un diverso contrattocollettivo, privo, pertanto, della finalità di sostituirsi, con effettoestintivo, al CCNL Sanità privata.3. Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi. I lavoratori hanno resistitocon controricorso.4. La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato unaproposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso sullascorta di pronunce di legittimità che hanno scrutinato laNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026medesima vicenda e analoghe questioni di diritto (CaNsusm.e ron dni r.a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/202626663, 26666, 26927, 26947, 26958, del 2024).5. Con tempestiva istanza, la ricorrente ha chiesto la decisionedel ricorso. In prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.6. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005,1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1375 c.c., 39 e 41 Cost.,nonché della dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS08/10/2020 per avere la Corte territoriale qualificato la clausoladi ultrattività del CCNL sanità privata del 19/01/2005 comerelativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizionerisolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempoindeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delleparti dopo il 31/12/2005. Tale definizione del “termine” diefficacia del contratto non può essere condivisa e contraddice iprincipi di libertà contrattuale e sindacale, posto che nell’attualeordinamento non è previsto un obbligo a contrarre e, dunque,deve essere ammesso il recesso da vincoli perpetui.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di dirittocomune, costituendo manifestazione dell'autonomia negozialedegli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambitotemporale concordato dalle parti. L'opposto principio diultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondoquanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limitealla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe inNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (CasNusm. esroe dzi r.a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026un. n. 11325/2005).Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresìla scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in talcaso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accadutonella specie.Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedentiarresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art.4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione dellaperdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazionedev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediantela clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramenteindividuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an,benché privo di una precisa collocazione cronologica ossiaincerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass.n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossiadi efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione ilprincipio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondocui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente primadella scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nellaspecie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambitodel presente giudizio).Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, alquale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavorola possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti,ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di normaprovvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedereunilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendoNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 146Nu7m ecro. cdi. r,a ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica,salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore dilavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011;già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da partedel datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppureaccompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo almomento della scadenza contrattuale sarà possibile recederedal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recessodel singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario,essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvoche il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditorialealla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in talcaso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovoCCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo,avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data eracertamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, conconseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 4, co. 2, CCNL sanità privata19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1419 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola diultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 perla sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026La clausola non è di contenuto indeterminato, in Nqumuearon dti ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazionedel CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectiusdell’efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell’an – vistoil sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed ilrinnovo del contratto collettivo rappresentano i principalistrumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturataall’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attivitàsindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve leeccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specieinsussistenti).3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perillogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia direcesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co.2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. In particolare denunzia lacontraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudicid’appello hanno affermato: “ANLF avrebbe potuto recedere daesso [il CCNL [OSCURATO:PERSONA]] solo ed esclusivamente nelmomento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero allasottoscrizione del nuovo CCNL)”. Nessun comportamentoconcludente può ritenersi tenuto dall’Associazione quanto allareiterata applicazione del CCNL Sanità privata, non ricorrendo irequisiti della spontaneità, della reiterazione, della noncontestazione e del prolungamento nel tempo.4. Inoltre, con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA], degli artt. 1 e 4CCNL IRCCS e 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la CorteNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026territoriale accertato un comportamento concludente Nuinmevroe dci era ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026inesistente.5. I motivi sono infondati, poiché vi è perfetta coerenza fra ilprincipio postulato – conforme a consolidata giurisprudenza dilegittimità – e la decisione assunta. Quel passo dellamotivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, ilrecesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta cheil termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invecetutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse unadurata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nellaspecie.Inoltre, la comunicazione dell’Associazione ricorrente del27/01/2020 – ossia che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe variato il CCNLapplicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perdutola sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesimaassociazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello intermini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossiaquello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suorinnovo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale, con unapprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e propriocomportamento concludente contrario a quella comunicazionedel 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ognipossibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, comeafferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal08.10.2020 ALNF era libera di applicare il [OSCURATO:PERSONA] o anche dinon applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità delrecesso/disdetta … comunicati tempestivamente” (v. ricorso percassazione, p. 35). Ma la Corte d’appello ha accertato chequesta libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuatamediante comportamento concludente, di continuare adNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinNnumoevroa dti ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare il comportamento concludente èstato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione diquel CCNL sanità privata anche dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazionedell’associazione di voler applicare il diverso [OSCURATO:PERSONA],dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormail’associazione “[OSCURATO:PERSONA]” – pur non essendo piùiscritta ad ARIS, ossia ad una delle organizzazioniimprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del CCNL sanitàprivata, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] – mediante quelcomportamento concludente si era vincolata all’applicazione diquel CCNL.I motivi sono, inoltre, per una parte inammissibili perchésollecitano a questa Corte una diversa valutazione deicomportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni resedall’Associazione nel corso del tempo, interdetta in sede dilegittimità in quanto riservata al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto l’accertamento in fatto assegnandosignificato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti,quali la “sospensione” della disdetta del CCNL sanità per ilperiodo 01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazionedi quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivoalla scadenza, cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del suo rinnovo, cheintegrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e chequindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNLormai scaduto) fino al 10/12/2020.Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel [OSCURATO:PERSONA] del 2012in termini di “accordo separato” rappresenta una questionepriva di rilievo a fronte dell’accertamento – compiuto dalla Corteterritoriale in punto di fatto – dell’avvenuta continuataNumero registro generale 11715/2025Numero sezionale 2644/2026applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 20616/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo piùche apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativodella volontà dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]” dimantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNLsanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDRquand’anche “accordo separato”.6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.7. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzoe quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., inquanto la motivazione della presente ordinanza è conforme allaproposta di decisione accelerata, indice sufficiente, secondo laprevisione legislativa, per configurare un’ipotesi tipizzata di“abuso del processo”, per la quale è stata disciplinata lasanzione (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 27195/2023; Cass. n.27947/2023).8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge. Condanna, altresì, parte ricorrente ai sensidell'art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma dieuro 2.500,00 in favore delle parti controricorrenti e, ai sensiNumero registro generale 11715/2025dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della sommaN umero sezionale 2644/2026Numero di raccolta generale 20616/2026di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello - ove dovuto - per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris