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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05014/2026

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19187del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA]Angelo, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Rocca e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore , in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA]Ampezzon. 217; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Oggetto: Tributi -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 866/17/2024 depositata in data 31.01.2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniaaveva accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliin persona del Direttore legale pro tempore , avverso la sentenza n. 4326/08/2022 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Casertache aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso cartella di pagamentoemessa sulla base dei presupposti avvisi di pagamento n. 2019/A/8625, prot.15415/RU/2019 e n. 2019/A/8620, prot. 15410/RU/2019, dei quali veniva dedotta l’omessa notifica.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado – dopo avere disatteso l’eccezione di tardività dell’appello- ha ritenuto : 1) rituali le notifiche “dirette” effettuate dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982,a mezzo raccomandate postali, dei prodromici avvisi di pagamento, essendo chiaramente gli avvisi di ricevimento riconducibili agli avvisi di pagamento e questi ultimi ai ruoli contenuti nella cartella di pagamento impugnata; 2) tali avvisi di ricevime nto erano stati sottoscritti sia dal consegnatario che dall’Ufficiale postale con apposizione in calce del timbro datario dell’Ufficio postale; 3) trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinarioper la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] per cui la relativa notifica non richiedeva l’adempimento ulteriore dell’invio della CAN di cui all’art. 7 della detta legge (è richiamata Cass.n. 13086 del 2021); 4) nei casi di consegna del plico raccomandato presso il recapito del diretto interessato a persona “abilitata” diversa da quest’ultimo vi era la legittima aspettativa che l’atto notificato fosse stato effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone aventi con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a questo fine e per il quale era stata prescelta una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita ma semplificata (è richiamata Cass.

S.U. n. 10012/2021); 5)era irrilevante lo stato di famiglia esibito in primo grado attraverso il quale il ricorrente intendeva dimostrare l’estraneità del consegnatario al proprio nucleo familiare atteso che,ai sensi dell’art. 27 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA], “sonoabilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi èservizio di portierato, il portiere”.

3. Resiste, con controricorso,l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

5. In data 9 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4c.p.c., “ la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - nullità della sentenza e del procedimento”per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notifica degli atti impositivi presupposti sebbene consegnati ad una persona diversa dal destinatario e, comunque , ad una persona , peraltro neanche ben indicata, estranea al nucleo familiare e non autorizzata al ritiro, senza dare atto delle ricerche effettuate dal messo comunale ovvero d ai messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte e senza che fosse stata inviata la raccomandata informativa (CAN) a mezzo lettera raccomandata “semplice” (senza avviso di ricevimento) quale adempimento essenziale della notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis,del DPR n. 600/1973.

1.1. In primo luogo, il motivo formulato in termini di “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto- nullità della sentenza e del procedimento art.360 c.p.c. n. 3 e n. 4”- si espone ad un profilo di inammissibil ità per difetto di specificità.

Invero, il ricorrente sottopone al vaglio di questa Corte una censura plurima con motivi sovrapposti senza l’indicazione delle norme che si assumono violate, lamenta sia error in judicando sia error in procedendo , dunque, prospetta una promiscua pluralità di doglianze, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione.

A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito(Cass. Civ. Sez.6-5, n. 19959/14; Sez.6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 ). 1.2.In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.

1.3. Va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982. 1.4.Come già precisato da questa Corte“in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”(Cass. civ. , Sez.5 , n. 13086/21, Cass. Civ., Sez.5, n. 29642/19, Cass. civ., S ez. 5 , n. 15315/14) ; “ La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025; nello stesso senso, Cass. n. 5077/2019, Cass. n. 26688/2022, Cass. n. 28618/2024). 1.5.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado,in ossequio ai suddetti principi, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha affermato che le notifiche degli atti presupposti (due avvisi di pagamento) effettuatedirettamente dall’Ufficio, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, erano “valide ed efficaci”, “essendo chiaramente gli avvisi di ricevimento riconducibili agli avvisi di pagamento, e questi ultimi ai ruoli contenuti nella cartella”.

In particolare, il giudice di appello ha accertato che l'avviso di pagamento n. 8625 del 2019, protocollo telematico 15415, notificato a mezzo raccomandata a. r. n. 14756062045−0; il ruolo indicato nella cartella di pagamento è riferito all'avviso di pagamento n. 8625; l'avviso di ricevimento è riportato in calce al file dell'atto nonché separatamente depositato; − l'avviso di pagamento n. 8620 del 2019, protocollo telematico 15410, notificato a mezzo raccomandata a. r. n. 14756062043−7; il ruolo indicato nella cartella di pagamento è riferito all'avviso di pagamento n. 862, senza quindi lo zero finale, ma con indicazione del protocollo telematico 15410; l'avviso di ricevimento è depositato con file separato e numerazione coincidente a quella indicata in atto”; peraltro, dagli atti di causa risultava che “gli avvisi di ricevimento erano sottoscritti sia dal consegnatario che dall'ufficiale postale ed in calce vi è apposto il timbro datario dell'ufficio postale”; ciò implicava una presunzione ( iuris tantum) di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti presupposti pervenuti all'indirizzo del destinatario-circostanza, nella specie, non contestata- e ricevuti da persona “abilitata” diversa da quest’ultimo senza il necessario invio della raccomandata informativa (CAN)di cui all’art. 7 , comma 3, della legge n. 890 del 1982. 2.Con il secondo motivo si denuncia “l’omessa valutazione di prova essenziale” da parte della CGT di II grado quale era quella del certificato dello stato di famiglia del ricorrente dal quale emergeva inequivocabilmente l’estraneità del soggetto che aveva ritirato l’atto al nucleo familiare del contribuente laddove,ai sensi dell’art. 139 c.p.c., il plico poteva essere consegnato soltanto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

2.1. Il motivo è in primo luogo si espone ad un profilo di inammissibilità in quanto per come formulato “in termini di omessa valutazione di prova essenziale” , difetta di specificità non essendo riconducibile ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione”; peraltro, anche a volerlo ricondurre nella categoria di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come novellato) tale vizio richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); in ogni caso, nella specie, la CGT di secondo grado ha espressamente esaminato il certificato di stato di famiglia ritenendolo irrilevante al fine di dimostrare l'estraneità del consegnatario al proprio nucleo familiare, visto che legittimamente avrebbe potuto trattarsi anche di collaboratore familiare o portiere, e ciò in applicazione dell'art. 27 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; peraltro, alla luce di quanto sopra già osservato, non era necessaria alcuna specifica annotazione sugli avvisi di ricevimento in ordine alla qualifica del consegnatario del plico stante l’operatività, salvo prova contraria, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.operante per effetto del solo arrivo dell’atto nel luogo di destinazione. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 5.1.La Corte fissa in euro 5.400,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 2.700,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.800,00per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro

5. 400 ,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna ilricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro

2. 700 ,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19187del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA]Angelo, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Rocca e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore , in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA]Ampezzon. 217; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Oggetto: Tributi -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 866/17/2024 depositata in data 31.01.2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniaaveva accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliin persona del Direttore legale pro tempore , avverso la sentenza n. 4326/08/2022 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Casertache aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso cartella di pagamentoemessa sulla base dei presupposti avvisi di pagamento n. 2019/A/8625, prot.15415/RU/2019 e n. 2019/A/8620, prot. 15410/RU/2019, dei quali veniva dedotta l’omessa notifica. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado – dopo avere disatteso l’eccezione di tardività dell’appello- ha ritenuto : 1) rituali le notifiche “dirette” effettuate dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982,a mezzo raccomandate postali, dei prodromici avvisi di pagamento, essendo chiaramente gli avvisi di ricevimento riconducibili agli avvisi di pagamento e questi ultimi ai ruoli contenuti nella cartella di pagamento impugnata; 2) tali avvisi di ricevime nto erano stati sottoscritti sia dal consegnatario che dall’Ufficiale postale con apposizione in calce del timbro datario dell’Ufficio postale; 3) trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinarioper la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] per cui la relativa notifica non richiedeva l’adempimento ulteriore dell’invio della CAN di cui all’art. 7 della detta legge (è richiamata Cass.n. 13086 del 2021); 4) nei casi di consegna del plico raccomandato presso il recapito del diretto interessato a persona “abilitata” diversa da quest’ultimo vi era la legittima aspettativa che l’atto notificato fosse stato effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone aventi con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a questo fine e per il quale era stata prescelta una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita ma semplificata (è richiamata Cass. S.U. n. 10012/2021); 5)era irrilevante lo stato di famiglia esibito in primo grado attraverso il quale il ricorrente intendeva dimostrare l’estraneità del consegnatario al proprio nucleo familiare atteso che,ai sensi dell’art. 27 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA], “sonoabilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi èservizio di portierato, il portiere”. 3. Resiste, con controricorso,l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5. In data 9 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4c.p.c., “ la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - nullità della sentenza e del procedimento”per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notifica degli atti impositivi presupposti sebbene consegnati ad una persona diversa dal destinatario e, comunque , ad una persona , peraltro neanche ben indicata, estranea al nucleo familiare e non autorizzata al ritiro, senza dare atto delle ricerche effettuate dal messo comunale ovvero d ai messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte e senza che fosse stata inviata la raccomandata informativa (CAN) a mezzo lettera raccomandata “semplice” (senza avviso di ricevimento) quale adempimento essenziale della notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis,del DPR n. 600/1973. 1.1. In primo luogo, il motivo formulato in termini di “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto- nullità della sentenza e del procedimento art.360 c.p.c. n. 3 e n. 4”- si espone ad un profilo di inammissibil ità per difetto di specificità. Invero, il ricorrente sottopone al vaglio di questa Corte una censura plurima con motivi sovrapposti senza l’indicazione delle norme che si assumono violate, lamenta sia error in judicando sia error in procedendo , dunque, prospetta una promiscua pluralità di doglianze, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione. A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito(Cass. Civ. Sez.6-5, n. 19959/14; Sez.6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 ). 1.2.In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. 1.3. Va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982. 1.4.Come già precisato da questa Corte“in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”(Cass. civ. , Sez.5 , n. 13086/21, Cass. Civ., Sez.5, n. 29642/19, Cass. civ., S ez. 5 , n. 15315/14) ; “ La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025; nello stesso senso, Cass. n. 5077/2019, Cass. n. 26688/2022, Cass. n. 28618/2024). 1.5.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado,in ossequio ai suddetti principi, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha affermato che le notifiche degli atti presupposti (due avvisi di pagamento) effettuatedirettamente dall’Ufficio, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, erano “valide ed efficaci”, “essendo chiaramente gli avvisi di ricevimento riconducibili agli avvisi di pagamento, e questi ultimi ai ruoli contenuti nella cartella”. In particolare, il giudice di appello ha accertato che l'avviso di pagamento n. 8625 del 2019, protocollo telematico 15415, notificato a mezzo raccomandata a. r. n. 14756062045−0; il ruolo indicato nella cartella di pagamento è riferito all'avviso di pagamento n. 8625; l'avviso di ricevimento è riportato in calce al file dell'atto nonché separatamente depositato; − l'avviso di pagamento n. 8620 del 2019, protocollo telematico 15410, notificato a mezzo raccomandata a. r. n. 14756062043−7; il ruolo indicato nella cartella di pagamento è riferito all'avviso di pagamento n. 862, senza quindi lo zero finale, ma con indicazione del protocollo telematico 15410; l'avviso di ricevimento è depositato con file separato e numerazione coincidente a quella indicata in atto”; peraltro, dagli atti di causa risultava che “gli avvisi di ricevimento erano sottoscritti sia dal consegnatario che dall'ufficiale postale ed in calce vi è apposto il timbro datario dell'ufficio postale”; ciò implicava una presunzione ( iuris tantum) di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti presupposti pervenuti all'indirizzo del destinatario-circostanza, nella specie, non contestata- e ricevuti da persona “abilitata” diversa da quest’ultimo senza il necessario invio della raccomandata informativa (CAN)di cui all’art. 7 , comma 3, della legge n. 890 del 1982. 2.Con il secondo motivo si denuncia “l’omessa valutazione di prova essenziale” da parte della CGT di II grado quale era quella del certificato dello stato di famiglia del ricorrente dal quale emergeva inequivocabilmente l’estraneità del soggetto che aveva ritirato l’atto al nucleo familiare del contribuente laddove,ai sensi dell’art. 139 c.p.c., il plico poteva essere consegnato soltanto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. 2.1. Il motivo è in primo luogo si espone ad un profilo di inammissibilità in quanto per come formulato “in termini di omessa valutazione di prova essenziale” , difetta di specificità non essendo riconducibile ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione”; peraltro, anche a volerlo ricondurre nella categoria di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come novellato) tale vizio richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); in ogni caso, nella specie, la CGT di secondo grado ha espressamente esaminato il certificato di stato di famiglia ritenendolo irrilevante al fine di dimostrare l'estraneità del consegnatario al proprio nucleo familiare, visto che legittimamente avrebbe potuto trattarsi anche di collaboratore familiare o portiere, e ciò in applicazione dell'art. 27 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; peraltro, alla luce di quanto sopra già osservato, non era necessaria alcuna specifica annotazione sugli avvisi di ricevimento in ordine alla qualifica del consegnatario del plico stante l’operatività, salvo prova contraria, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.operante per effetto del solo arrivo dell’atto nel luogo di destinazione. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 5.1.La Corte fissa in euro 5.400,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 2.700,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.800,00per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 5. 400 ,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna ilricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2. 700 ,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 05014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris