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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26688/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roa alla via Bertoloni 26b presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roma al viale Carso n. 23, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, n. 239/01/15 pronunciata in data 25 febbraio 2015 e pubblicata in data 3 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con la sentenza n. 239/01/2015 emessa in data 25 febbraio 2015 e pubblicata in data 3 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, accoglieva solo in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado parzialmente reiettiva del ricorso da essa proposto contro la cartella di pagamento n. 034220090059497979, relativa a Irpef anni 1974 e 1975, di cui rispondeva quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la C.T.R. riteneva infondati i motivi relativi: a) alla inesistenza della notificazione, avvenuta, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, forma di notifica che non necessitava della predisposizione di alcuna relata; b) alla nullità della cartella per difetto di sottoscrizione; c) al difetto di motivazione; riteneva inammissibile il motivo relativo alla mancata valutazione del condono, non essendo formulata censura avverso la specifica statuizione della C.T.P. al riguardo; riteneva invece fondato il motivo con cui l’appellante aveva dedotto che ella, quale erede dell’originario debitore, [OSCURATO:PERSONA], non poteva rispondere dell’intero debito ma solo nei limiti della sua quota ereditaria di un quarto ed in tal senso riformava la sentenza di primo grado.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate, che ha proposto altresì ricorso incidentale.

Si è costituita con controricorso Equitalia sud s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.

Considerato che:

1. La ricorrente principale propone quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce   l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell'art. 17 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, e degli artt. 43, 44, 50, 51 e 65 del d.lgs. 13/04/1999, n. 112, in forma di violazione di legge con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che anche in caso di notifica diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 l’agente della riscossione debba seguire le modalità degli artt. 3 e 14 della l. 20/11/1982, n. 890, redigendo la relata di notifica, apponendo sulla busta numero del registro cronologico, timbro e firma dell’ufficiale notificatore, tutti da considerare elementi essenziali della notifica a pena di inesistenza della medesima.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241 e dell'art. 17 della l. 212 del 2000 per la inesistenza della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società di riscossione.

Deduce infatti che la cartella di pagamento, equivalendo ad un precetto, richieda sempre la firma del rappresentante della società.

Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241 del 1990 e degli artt. 7 e 17 della l. 212 del 2000, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mancando la cartella di una valida motivazione.

Con il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsa applicazione di legge e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e con riferimento all'omesso esame e valutazione dell’eccezione sul condono, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 della l. 7/08/1982, n. 516.

2. L’Agenzia delle entrate affida il ricorso incidentale ad un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 917, dell’art. 68 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove ha ridotto la misura del debito dell’erede al 25% di euro 100.165,17 (somma ingiunta con la cartella), evidenziando che la natura solidale dell’obbligazione tra i soci non si riflettesse sugli eredi della stessa.

L’Agenzia deduce che la C.T.R. abbia errato non considerando che il debito del de cuius era stato, per trasparenza ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917 del 1986, determinato in tale misura nell’avviso di accertamento che era stato a sua volta confermato dalla stessa C.T.R. in altro giudizio, con statuizione divenuta cosa giudicata sul punto; la cartella non poteva che recare la somma come accertata nella sentenza definitiva della C.T.R.

3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. avendo il provvedimento impugnato, su tali punti, deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l’esame dei motivi alcun elemento di novità rispetto ad essi.

Si deve precisare che lo scrutinio ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ognisingolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, fondata su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi (Cass., Sez.

U., 21/03/2017, n. 7155).

4. In merito al primo motivo, premesso che è la stessa ricorrente ad affermare che la notifica è avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973, l’assunto che la notifica dovesse essere effettuata nel rispetto di alcune disposizioni della l. 890 del 1982 confligge infatti con un consolidato orientamento di questa Corte, avallato da Corte Cost. 23/07/2018, n. 175, secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 04/04/2018, n. 8293; Cass. 18/11/2016, n. 23511; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 24/07/2014, n. 16949; Cass. 19/03/2014, n. 6395); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla l. 20/11/1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.149 cod. proc. civ.

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 17/01/2020, n. 946); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n.4275).

Occorre appena evidenziare che questa Corte (Cass.13/07/2017, n. 17248) ha ritenuto, in linea di continuità con quanto in passato ritenuto nella vigenza dell’originario primo comma dell’art. 26 citato, che la notificazione diretta, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione e che Corte Cost. n. 175 del 2018 ha ritenuto non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica direttadelle cartelle esattoriali.

5. Anche il secondo motivo di ricorso , sul tema della sottoscrizione della cartella di pagamento, è inammissibile in quanto esso è contrario al fermo orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvatocon decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 29/03/2021, n. 8688; Cass.16/02/2021, n. 3940; Cass. 23/04/2020, n. 8081; Cass.04/12/2019, n. 31605; Cass. 30/12/2015, n. 26053; Cass.05/12/2014, n. 25773; Cass. 27/07/2012, n. 13461; Cass.05/06/2008, n. 14894) anche perché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Cass. 11/05/2020, n. 8700).

6. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta un errore nel rigettare il motivo di appello relativo alla nullità della cartella per difetto di motivazione, è inammissibile.

La C.T.R. infatti ha fondato la propria decisione non solo sull’argomentazione che il richiamo alle sentenze della C.T.P. e della C.T.R. contenuto in cartella fosse sufficiente ma anche sulla (distinta) argomentazione per cui il difetto di motivazione della cartella che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione in modo non sufficientemente preciso non possa condurre alla dichiarazione di sua nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato di aver piena conoscenza dei presupposti della intimazione, rimanendo a carico del ricorrente di allegare il pregiudizio effettivamente patito; tale argomentazione, conforme al principio anch’esso costantemente ribadito da questa Corte (Cass. 11/07/2018, n. 18224; Cass. 22/06/2017, n. 15580; Cass. 31/01/2013, n. 2373), non è stata in alcun modo censurata dalla ricorrente che ha genericamente dedotto una mancanza di conformità della cartella ai modelli di legge.

7. Anche il quarto motivo, formulato sia in termini di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione che di violazione di legge, in particolare delle norme condonistiche di cui alla l. n. 516 del 1982, è inammissibile.

Dall’esposizione del motivo emerge che la cartella di pagamento opposta abbia avuto origine nell’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio della società di persone F.lli Porco, a carico della quale erano stati accertati maggiori redditi; di [OSCURATO:PERSONA] l’odierna ricorrente è erede ed ella deduce che la società e i soci avevano presentato domanda di condono ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 della l. n. 516 del 1982, fatto che ella avrebbe dimostrato nel giudizio proposto contro la cartella (e in particolare depositando documentazione in allegato alla memoria illustrativa di secondo grado, v. pag. 23), il che avrebbe imposto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il motivo non è ammissibile; la motivazione della C.T.R. sul punto non è solo quella riportata dalla ricorrente (la sig. [OSCURATO:PERSONA] non formula alcuna espressa censura in ordine all’unico motivo in base al quale il primo giudice ha disatteso la doglianza ossia che il presente processo non è previsto nelle previsioni della l. l. 111/2011, che si riferisce alla circostanza, dedotta dall’Agenzia, e che trova conferma nell’esposizione del fatto della ricorrente, che questa a sua volta aveva proposto un’istanza di condono ai sensi della l. 111 del 2011) ma si fonda sulla inammissibilità della ulteriore documentazione prodotta in data 13 maggio 2014 (   trattandosi di produzione inammissibile perché avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 32 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546), statuizione rimasta del tutto priva di censura.

8. A questo punto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, il ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine ex art. 327 cod. proc. civ. (il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato in data 20 novembre 2015 a fronte della sentenza pubblicata in data 3 marzo 2015, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 327 cod. proc. civ. e quindi di un termine lungo semestrale), perde efficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.

9. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, statuizione cui consegue l’attestazione della presenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace, con la precisazione che il raddoppio del versamento del contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti della ricorrente incidentale il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non essete non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di rigetto o ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi previste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18/01/2019, n. 1343; Cass. 25/07/2017, n. 18348).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di entrambe le parti costituite, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre esborsi per euro 200,00, spese generali al 15 per cento, in favore di Equitalia sud s.p.a.; euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roa alla via Bertoloni 26b presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roma al viale Carso n. 23, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, n. 239/01/15 pronunciata in data 25 febbraio 2015 e pubblicata in data 3 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la sentenza n. 239/01/2015 emessa in data 25 febbraio 2015 e pubblicata in data 3 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, accoglieva solo in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado parzialmente reiettiva del ricorso da essa proposto contro la cartella di pagamento n. 034220090059497979, relativa a Irpef anni 1974 e 1975, di cui rispondeva quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la C.T.R. riteneva infondati i motivi relativi: a) alla inesistenza della notificazione, avvenuta, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, forma di notifica che non necessitava della predisposizione di alcuna relata; b) alla nullità della cartella per difetto di sottoscrizione; c) al difetto di motivazione; riteneva inammissibile il motivo relativo alla mancata valutazione del condono, non essendo formulata censura avverso la specifica statuizione della C.T.P. al riguardo; riteneva invece fondato il motivo con cui l’appellante aveva dedotto che ella, quale erede dell’originario debitore, [OSCURATO:PERSONA], non poteva rispondere dell’intero debito ma solo nei limiti della sua quota ereditaria di un quarto ed in tal senso riformava la sentenza di primo grado. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate, che ha proposto altresì ricorso incidentale. Si è costituita con controricorso Equitalia sud s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: 1. La ricorrente principale propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce   l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell'art. 17 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, e degli artt. 43, 44, 50, 51 e 65 del d.lgs. 13/04/1999, n. 112, in forma di violazione di legge con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che anche in caso di notifica diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 l’agente della riscossione debba seguire le modalità degli artt. 3 e 14 della l. 20/11/1982, n. 890, redigendo la relata di notifica, apponendo sulla busta numero del registro cronologico, timbro e firma dell’ufficiale notificatore, tutti da considerare elementi essenziali della notifica a pena di inesistenza della medesima. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241 e dell'art. 17 della l. 212 del 2000 per la inesistenza della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società di riscossione. Deduce infatti che la cartella di pagamento, equivalendo ad un precetto, richieda sempre la firma del rappresentante della società. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241 del 1990 e degli artt. 7 e 17 della l. 212 del 2000, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mancando la cartella di una valida motivazione. Con il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsa applicazione di legge e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e con riferimento all'omesso esame e valutazione dell’eccezione sul condono, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 della l. 7/08/1982, n. 516. 2. L’Agenzia delle entrate affida il ricorso incidentale ad un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 917, dell’art. 68 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove ha ridotto la misura del debito dell’erede al 25% di euro 100.165,17 (somma ingiunta con la cartella), evidenziando che la natura solidale dell’obbligazione tra i soci non si riflettesse sugli eredi della stessa. L’Agenzia deduce che la C.T.R. abbia errato non considerando che il debito del de cuius era stato, per trasparenza ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917 del 1986, determinato in tale misura nell’avviso di accertamento che era stato a sua volta confermato dalla stessa C.T.R. in altro giudizio, con statuizione divenuta cosa giudicata sul punto; la cartella non poteva che recare la somma come accertata nella sentenza definitiva della C.T.R. 3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. avendo il provvedimento impugnato, su tali punti, deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l’esame dei motivi alcun elemento di novità rispetto ad essi. Si deve precisare che lo scrutinio ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ognisingolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, fondata su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155). 4. In merito al primo motivo, premesso che è la stessa ricorrente ad affermare che la notifica è avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973, l’assunto che la notifica dovesse essere effettuata nel rispetto di alcune disposizioni della l. 890 del 1982 confligge infatti con un consolidato orientamento di questa Corte, avallato da Corte Cost. 23/07/2018, n. 175, secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 04/04/2018, n. 8293; Cass. 18/11/2016, n. 23511; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 24/07/2014, n. 16949; Cass. 19/03/2014, n. 6395); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla l. 20/11/1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.149 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 17/01/2020, n. 946); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n.4275). Occorre appena evidenziare che questa Corte (Cass.13/07/2017, n. 17248) ha ritenuto, in linea di continuità con quanto in passato ritenuto nella vigenza dell’originario primo comma dell’art. 26 citato, che la notificazione diretta, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione e che Corte Cost. n. 175 del 2018 ha ritenuto non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica direttadelle cartelle esattoriali. 5. Anche il secondo motivo di ricorso , sul tema della sottoscrizione della cartella di pagamento, è inammissibile in quanto esso è contrario al fermo orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvatocon decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 29/03/2021, n. 8688; Cass.16/02/2021, n. 3940; Cass. 23/04/2020, n. 8081; Cass.04/12/2019, n. 31605; Cass. 30/12/2015, n. 26053; Cass.05/12/2014, n. 25773; Cass. 27/07/2012, n. 13461; Cass.05/06/2008, n. 14894) anche perché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Cass. 11/05/2020, n. 8700). 6. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta un errore nel rigettare il motivo di appello relativo alla nullità della cartella per difetto di motivazione, è inammissibile. La C.T.R. infatti ha fondato la propria decisione non solo sull’argomentazione che il richiamo alle sentenze della C.T.P. e della C.T.R. contenuto in cartella fosse sufficiente ma anche sulla (distinta) argomentazione per cui il difetto di motivazione della cartella che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione in modo non sufficientemente preciso non possa condurre alla dichiarazione di sua nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato di aver piena conoscenza dei presupposti della intimazione, rimanendo a carico del ricorrente di allegare il pregiudizio effettivamente patito; tale argomentazione, conforme al principio anch’esso costantemente ribadito da questa Corte (Cass. 11/07/2018, n. 18224; Cass. 22/06/2017, n. 15580; Cass. 31/01/2013, n. 2373), non è stata in alcun modo censurata dalla ricorrente che ha genericamente dedotto una mancanza di conformità della cartella ai modelli di legge. 7. Anche il quarto motivo, formulato sia in termini di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione che di violazione di legge, in particolare delle norme condonistiche di cui alla l. n. 516 del 1982, è inammissibile. Dall’esposizione del motivo emerge che la cartella di pagamento opposta abbia avuto origine nell’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio della società di persone F.lli Porco, a carico della quale erano stati accertati maggiori redditi; di [OSCURATO:PERSONA] l’odierna ricorrente è erede ed ella deduce che la società e i soci avevano presentato domanda di condono ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 della l. n. 516 del 1982, fatto che ella avrebbe dimostrato nel giudizio proposto contro la cartella (e in particolare depositando documentazione in allegato alla memoria illustrativa di secondo grado, v. pag. 23), il che avrebbe imposto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il motivo non è ammissibile; la motivazione della C.T.R. sul punto non è solo quella riportata dalla ricorrente (la sig. [OSCURATO:PERSONA] non formula alcuna espressa censura in ordine all’unico motivo in base al quale il primo giudice ha disatteso la doglianza ossia che il presente processo non è previsto nelle previsioni della l. l. 111/2011, che si riferisce alla circostanza, dedotta dall’Agenzia, e che trova conferma nell’esposizione del fatto della ricorrente, che questa a sua volta aveva proposto un’istanza di condono ai sensi della l. 111 del 2011) ma si fonda sulla inammissibilità della ulteriore documentazione prodotta in data 13 maggio 2014 (   trattandosi di produzione inammissibile perché avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 32 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546), statuizione rimasta del tutto priva di censura. 8. A questo punto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, il ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine ex art. 327 cod. proc. civ. (il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato in data 20 novembre 2015 a fronte della sentenza pubblicata in data 3 marzo 2015, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 327 cod. proc. civ. e quindi di un termine lungo semestrale), perde efficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. 9. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, statuizione cui consegue l’attestazione della presenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace, con la precisazione che il raddoppio del versamento del contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti della ricorrente incidentale il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non essete non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di rigetto o ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi previste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18/01/2019, n. 1343; Cass. 25/07/2017, n. 18348). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di entrambe le parti costituite, e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre esborsi per euro 200,00, spese generali al 15 per cento, in favore di Equitalia sud s.p.a.; euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp