CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 06184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25184/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42R63 C351 N), rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67B17 B429 C). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RESISTENTE – E F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA– per la cassazione della sentenza n. 3496/9/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 14 aprile 2021. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui alla cartella in atti, avente ad oggetto la somma di 705,60 € per l’omesso versamento della tassa automobilistica per l’anno 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 678/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Catania, assumendo che: - l’agente della riscossione non aveva necessità del provvedimento autorizzativo del giudice per chiamare in causa l’ente impositore; - con l’intervento adesivo, su chiamata libera dell’agente della riscossione, il terzo si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, potendo produrre prove e memorie; - la notifica dell’atto impositivo tramite servizio postale ordinario non prevede alcuna relata di notifica e, se l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario in ragione del principio della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.;F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 - nella specie, stante la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione dell’atto, era stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata del 25 luglio 2011, con la conseguenza che la notifica si doveva considerare avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o dalla data di ritiro del piego, se anteriore; - la citata comunicazione era assistita da fede privilegiata, superabile solo con la querela di falso, anche per contestare la sottoscrizione illeggibile; - i primi Giudici non avevano omesso di pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso, avendoli implicitamente rigettati. 3. La suindicata contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 29 settembre 2021, formulando tre motivi di impugnazione. 4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota con la quale, dando atto di non essersi costituita nei termini, ha riservato la facoltà di partecipare all’udienza di discussione. 5. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, num. 2, d.lgs. n. 546/1992 per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione [concernenti l’«A) omessa compilazione della relata di notifica (II motivo del ricorso); B) decadenza della notifica della Cartella di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 pagamento (III motivo di ricorso); C) inefficacia (IV motivo di ricorso); D) omessa indicazione del responsabile del procedimento (V motivo del ricorso)»] (v. pagina n. 4 del ricorso), i quali erano stati completamente obliterati dal primo Giudice e riproposti in appello, lamentando inoltre come non fosse stata chiarita la ragione per la quale l’omessa valutazione da parte del Commissione provinciale sui predetti motivi avesse comportato il loro implicito rigetto. 1.1. La censura coglie nel segno nella parte in cui contesta la pronuncia in esame per un’omessa statuizione sui motivi di appello. Ricorre nell’elaborazione della Corte l’ordine di idee secondo cui l’ipotesi della motivazione implicita ricorre nei casi in cui la domanda o l’eccezione, benché non espressamente trattate, risultino superate e travolte in ragione della incompatibile soluzione di un'altra domanda e/o eccezione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza, così valorizzandosi la sussistenza e la sufficienza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto tramite una pronuncia incompatibile con l’accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati (cfr. Cass. n. 121318/2023; Cass. n. 2953/2025). In applicazione di tale principio il Giudice regionale ha ritenuto che la decisione, da parte della Commissione provinciale, sul merito della notifica dell’avviso di accertamento prodromico notificato in data 25 luglio 2011, avesse comportato il rigetto implicito dei motivi di impugnazione non esaminati e che non vi fosse stato un vizio di omessa pronuncia. Senonchè, in siffatto modo, la Commissione di appello si è limitata, testualmente, a ritenere che «non ricorre il vizio di omessa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 pronuncia» (così nella sentenza impugnata), così sindacando, impropriamente, (solo) la legittimità del provvedimento impugnato, dimenticando, quale giudice di merito, di esaminare e di pronunciarsi, con una motivazione appena intellegibile, sui motivi di appello con cui dette censure erano state riproposte. A detto vulnus può però porsi rimedio nella presente sede alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale 384, secondo comma, c.p.c., evitando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, non occorrendo accertamenti in fatto ed essendo le eccezioni infondate sul versante giuridico (cfr., tra le tante, Cass.n. 2294/2024 e Cass. n. 17416/2023 e la giurisprudenza ivi menzionata). 1.2. Nella delineata prospettiva, va allora osservato che: - la notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 (circostanza accertata dal Giudice regionale) è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 6702/2025, che cita. Cass. n. 5077/2019, Cass. n. 26688/2022, Cass. n. 28618/2024); - dopo la notifica dell’avviso di accertamento, non vi sono termini decadenziali, ma di prescrizione; risultano, quindi, non conferenti i richiami all’art. 25 d.P.R. 602/1973, come dell’art. 19 d.lgs. 122/1999 (concernente la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta) che ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (v. Cass. n. 24106/2019 e Cass, S.U., 22951/2014); - risulta ex actis, dalla cartella depositata dalla contribuente, l’indicazione del responsabile del procedimento nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione del diritto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonché dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, contestando la valutazione del giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria la notifica dell’intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui la ricorrente era venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia di primo grado. 2.1. La censura non può essere accolta. Il dedotto vizio dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate, per non essere stato notificato alla ricorrente, ha riguardato la partecipazione dell’Agenzia al processo di primo grado. L’Agenzia delle Entrate si è poi costituita in appello, richiamando la documentazione prodotta in prime cure ed acquisita la fascicolo di ufficio a mente dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. In tale contesto, la lamentata irregolarità dell’intervento in primo grado non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente, che ha notificato l’atto di appello all’Agenzia delle Entrate ed ha potuto prendere contezza della documentazione dalla stessa prodotta, così sviluppando un pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa, dovendo sul punto aggiungersi che non è stata allegata sul punto nessuna circostanza idonea a rappresentare il concreto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 pregiudizio al diritto di difesa derivato dall’omessa notifica dell’atto di intervento. In ogni caso, va rammentato che nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14567/2021). Ciò non può che valere anche nel caso in cui l'ente impositore sia intervenuto -come nel caso di specie- nel corso del primo grado di giudizio, ancorché senza notificare l’atto di costituzione ed ancorché la prova della notificazione riguardi gli atti presupposti all'atto impugnato, trattandosi, in ogni caso, di una mera difesa rispetto al thema decidendum cristallizzato con la proposizione dei motivi di ricorso (cfr. Cass. n. 14445/2025), 3. Con la terza ragione di contestazione, la contribuente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 14 della legge 890/1982, oltre che dell’art. 2697 c.c. e 24 Cost., richiamando sul punto il principio espresso della Sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 10012/2021 e con esso la necessità, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, della ricevuta di consegna della seconda raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (cf. C.A.D.), con annotazione da parte dell’agente postale F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna. 3.1. Si tratta di censura infondata. In primo luogo, va osservato che la notifica in questione è stata eseguita, come da accertamento fattuale compiuto dal giudice regionale in data 25 luglio 2011. Va, quindi, ricordato che, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (eseguite cioè direttamente dall’Agenzia tramite il servizio postale, come avvenuto nella specie), deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all’intervento della Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace «a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa» (cosi Cass. n. 8910/2025, che richiama Cass. n. 35692/2021). È stato così affermato il principio secondo il quale, «in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 26, comma 3 (ora comma 4) del d.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell’avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l’effetto retroattivo della stessa» (cfr. Cass. n. 8910/2025 cit.). Nella prima delle ipotesi sopra formulate rientra il caso in esame, posto che la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata in data 25 luglio 2011 (così nella sentenza impugnata, su affermazione non contestata dell’Agenzia delle entrate), sicché alla data del 28 novembre 2012, di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, la notifica dell’avviso era già stata effettuata con le modalità all’epoca previste, ovvero mediante affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, ed erano decorsi i termini di impugnazione (sessanta giorni dal giorno successivo all’affissione, data di perfezionamento della notifica), con conseguente definitività dell’atto. Pertanto, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi rituale in quanto effettuata con le modalità all’epoca previste, ovvero con affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune di residenza del contribuente, senza necessità di altre formalità. 3.2. Va, in secondo luogo, osservato, per completezza di analisi, che il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza n. 10012/2021 è il seguente: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Nella fattispecie in esame, il Giudice regionale ha accertato che la notifica è stata eseguita, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, direttamente dall’Ufficio finanziario, al cui procedimento notificatorio si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale ordinario, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 12494/2022). In particolare, è stato più volte affermato da questa Corte che l’art. 8 della legge n. 890/1982 non è applicabile alle fattispecie in cui la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita tramite posta senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397/2023, pag. 6), applicandosi in tal caso l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii cd. a firma (quali sono le raccomandate), quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Pertanto, in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). In particolare, è stato rimarcato che nel procedimento semplificato, il quale è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. Cass. n. 21847/2025, che cita Cass. n. 26806/2024 e Cass. n. 35397/2023). Tale ordine di idee non è contrastato dal suindicato principio affermato dalle Sezioni Unite, il quale ha riguardato l’ipotesi di notifica eseguita ai sensi della legge n. 890/1982 (cfr., anche, cfr. punto 2 del Considerato dell’ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020 cui è seguita la sentenza delle sezioni unite citata) e dunque in un caso non assimilabile alla fattispecie in esame in cui invece la notifica della cartella è avvenuta tramite invio diretto di lettera raccomandata con A.R. (cfr. sul tema anche Cass. n. 21847/2025 cit.). 4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato. 5. Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese. 6. Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 25184/2021 Numero sezionale 8376/2025 Numero di raccolta generale 6184/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13,