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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 35692/2021

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ORDINANZA sul ricorso 27935-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 590/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 736/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - causa numero 17 -Forcucci contro [OSCURATO:PERSONA] ed al.

1. Con sentenza del 26.5.16, la corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del 15.7.15 del tribunale di Pescara, che aveva respinto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo che aveva fatto seguito a notifica di cartella con la quale era stato intimato al contribuente in epigrafe il pagamento per euro 25.725 per contributi previdenziali per gli anni 2005-2011.

2. La corte ha ritenuto la cartella inopposta a seguito di notifica effettuata - per l'irreperibilità del destinatario- con modalità ex articolo 60 DPR 600 del 1973 ed in particolare con avviso di deposito affisso all'albo comunale.

3. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia resistono con controricorso.

4. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 615, 618 bis, 112 e 437 comma 2 c.p.c., ai sensi del numero 4 dell'art. 360 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che si è contestato il diritto a proporre esecuzione per prescrizione quinquennale del relativo credito (e non opposizione alla cartella ex art. 24 d.lgs. 46/99), e che non vi erano atti interruttivi in quanto la notificazione della cartella non poteva esser considerata tale in quanto non era stata fatta secondo legge.

5. Con il secondo motivo si deduce violazione dell' articolo 24 co. 5 e 6, decreto legislativo 46 del 99, e 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995, nonché 2963 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione era maturata in difetto di notifica della cartella.

6. Con il terzo motivo si deduce violazione dell' articolo 30 legge 87 del 1953 e 136 della Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato la retroattività della sentenza costituzionale che stabiliva l'obbligo di raccomandata informativa in caso di notifica agli irreperibili, con conseguente irritualità della notifica della cartella effettuata al contribuente.

7. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 140 c.p.c., per irritualità della notifica della cartella presupposta.

8. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.

9. La domanda del contribuente sostanzialmente si fonda sulla prescrizione del credito in ragione della irritualità della notifica della cartella presupposta dall'avviso di fermo impugnato. 10.Nella specie, la corte territoriale ha accertato che la notifica della cartella esattoriale presupposta dal preavviso di fermo, nell'irreperibilità relativa del destinatario, era avvenuta con le modalità dell'art. 60 del dpr 600/73, richiamate dall'art. 26 co. 4 dpr 602/73 applicabile nella specie: sulla base di tale procedura, l'atto era stato depositato con avviso affisso all'albo della casa comunale, senza che fosse però mai spedita al destinatario la raccomandata imformativa (all'epoca non prevista). 11.Era quindi intervenuta successivamente la sentenza n. 258/12 della Corte costituzionale che aveva intkg dotto l'obbligo della raccomandata informativa in caso di irrerperibilità relativa del destinatario della notifica. 12.Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30

I. 87/1953, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di perscrizione o di decadenza. 13.Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, qando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge. 14.Nel descritto contesto, il ricorrente sostiene che, essendo la pronuncia della Corte costituzionale retroattiva con il limite solo dei rapporti esauriti, ed essendo il rapporto in questione ancora controverso essendo all'epoca sub judice, l'obbligo della raccomandata informativa debba trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente inidoneità della notifica della cartella, in quanto irritualmente effettuata per mancato rispetto del detto obbligo, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione del credito. 15.La pretesa del ricorrente riposa essenzialmente sul mancato esaurimento del rapporto e sulla correlata applicabilità della sentenza costituzionale. 16.L'assunto del ricorrente non è fondato, atteso che all'epoca in cui intervenne la sentenza costituzionale era già decorso il termine perentorio per fare opposizione alla cartella, notificata ritualmente secondo le norme all'epoca vigenti: il decorso di tale termine, implicava infatti l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella, con conseguente inapplicabilità della sentenza costituzionale alla fattispecie. 17.Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto (pur con riferimento a distinta fattispecie, incisa da diversa pronuncia costituzionale) che la sentenza della Consulta (nella specie era la n. 42 del 1980, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa), mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta.

Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati). ([OSCURATO:PERSONA]. 5-, Sentenza n. 14377 del 09/06/2017, Rv. 644428 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13071 del 25/07/2012, Rv. 623864 - 01). 18.Né può ritenersi che la disciplina che regola la notifica venga ad integrare e completare, costituendone il presupposto normativo, la norma che prevede la decadenza, essendone questa travolta dalla pronuncia costituzionale, e ciò in quanto la notifica resta un presupposto esterno rispetto alla disciplina della decadenza, maturando la stessa in relazione al decorso del termine, ancorato alla notifica effettuata secondo le regole al tempo vigenti. 19.Ne deriva il rigetto del ricorso. 20.Spese secondo soccombenza. 21.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano a favore di ciascuno in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27935-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 590/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 736/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 17 -Forcucci contro [OSCURATO:PERSONA] ed al. 1. Con sentenza del 26.5.16, la corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del 15.7.15 del tribunale di Pescara, che aveva respinto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo che aveva fatto seguito a notifica di cartella con la quale era stato intimato al contribuente in epigrafe il pagamento per euro 25.725 per contributi previdenziali per gli anni 2005-2011. 2. La corte ha ritenuto la cartella inopposta a seguito di notifica effettuata - per l'irreperibilità del destinatario- con modalità ex articolo 60 DPR 600 del 1973 ed in particolare con avviso di deposito affisso all'albo comunale. 3. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia resistono con controricorso. 4. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 615, 618 bis, 112 e 437 comma 2 c.p.c., ai sensi del numero 4 dell'art. 360 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che si è contestato il diritto a proporre esecuzione per prescrizione quinquennale del relativo credito (e non opposizione alla cartella ex art. 24 d.lgs. 46/99), e che non vi erano atti interruttivi in quanto la notificazione della cartella non poteva esser considerata tale in quanto non era stata fatta secondo legge. 5. Con il secondo motivo si deduce violazione dell' articolo 24 co. 5 e 6, decreto legislativo 46 del 99, e 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995, nonché 2963 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione era maturata in difetto di notifica della cartella. 6. Con il terzo motivo si deduce violazione dell' articolo 30 legge 87 del 1953 e 136 della Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato la retroattività della sentenza costituzionale che stabiliva l'obbligo di raccomandata informativa in caso di notifica agli irreperibili, con conseguente irritualità della notifica della cartella effettuata al contribuente. 7. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 140 c.p.c., per irritualità della notifica della cartella presupposta. 8. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione. 9. La domanda del contribuente sostanzialmente si fonda sulla prescrizione del credito in ragione della irritualità della notifica della cartella presupposta dall'avviso di fermo impugnato. 10.Nella specie, la corte territoriale ha accertato che la notifica della cartella esattoriale presupposta dal preavviso di fermo, nell'irreperibilità relativa del destinatario, era avvenuta con le modalità dell'art. 60 del dpr 600/73, richiamate dall'art. 26 co. 4 dpr 602/73 applicabile nella specie: sulla base di tale procedura, l'atto era stato depositato con avviso affisso all'albo della casa comunale, senza che fosse però mai spedita al destinatario la raccomandata imformativa (all'epoca non prevista). 11.Era quindi intervenuta successivamente la sentenza n. 258/12 della Corte costituzionale che aveva intkg dotto l'obbligo della raccomandata informativa in caso di irrerperibilità relativa del destinatario della notifica. 12.Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 I. 87/1953, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di perscrizione o di decadenza. 13.Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, qando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge. 14.Nel descritto contesto, il ricorrente sostiene che, essendo la pronuncia della Corte costituzionale retroattiva con il limite solo dei rapporti esauriti, ed essendo il rapporto in questione ancora controverso essendo all'epoca sub judice, l'obbligo della raccomandata informativa debba trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente inidoneità della notifica della cartella, in quanto irritualmente effettuata per mancato rispetto del detto obbligo, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione del credito. 15.La pretesa del ricorrente riposa essenzialmente sul mancato esaurimento del rapporto e sulla correlata applicabilità della sentenza costituzionale. 16.L'assunto del ricorrente non è fondato, atteso che all'epoca in cui intervenne la sentenza costituzionale era già decorso il termine perentorio per fare opposizione alla cartella, notificata ritualmente secondo le norme all'epoca vigenti: il decorso di tale termine, implicava infatti l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella, con conseguente inapplicabilità della sentenza costituzionale alla fattispecie. 17.Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto (pur con riferimento a distinta fattispecie, incisa da diversa pronuncia costituzionale) che la sentenza della Consulta (nella specie era la n. 42 del 1980, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa), mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta. Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati). ([OSCURATO:PERSONA]. 5-, Sentenza n. 14377 del 09/06/2017, Rv. 644428 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13071 del 25/07/2012, Rv. 623864 - 01). 18.Né può ritenersi che la disciplina che regola la notifica venga ad integrare e completare, costituendone il presupposto normativo, la norma che prevede la decadenza, essendone questa travolta dalla pronuncia costituzionale, e ciò in quanto la notifica resta un presupposto esterno rispetto alla disciplina della decadenza, maturando la stessa in relazione al decorso del termine, ancorato alla notifica effettuata secondo le regole al tempo vigenti. 19.Ne deriva il rigetto del ricorso. 20.Spese secondo soccombenza. 21.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano a favore di ciascuno in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza came
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