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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12857/2026

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GENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenNtuem e–ro registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026avverso la sentenza n. 3025/2021 della CORTE D'APPELNLumOe rod dii raccolta generale 12857/2026NAPOLI, depositata il 24/06/2021 R.G.N. 5289/2013; Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame econfermava la sentenza di primo grado che aveva accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di inesistenza del diritto aprocedere alla riscossione coattiva, in relazione alle cartelle dipagamento specificamente indicate nella sentenza impugnata,limitatamente ai crediti contributivi in esse riportati, conconseguente dichiarazione di illegittimità dell’iscrizioneipotecaria effettuata ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.s in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo, l’INPS.3.

Resistono con controricorso ADER e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo l’INPS denunzia la violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 617 c.p.c., 29 del d.lgs. n.46 del 1999, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 26, comma 4, deld.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento agli artt. 30 della l. n.87 del 1953 e 132 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.L’ente previdenziale deduce che, essendo state le cartelle dipagamento notificate in data anteriore finanche alla sentenzadella Corte costituzionale n. 3 del 2010, oltre che prima di Cortecost. n. 258 del 2012, esse, effettuate in applicazione dNeumllearo registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026normativa ratione temporis vigente, sono valide, anNcumheero dii nra ccolta generale 12857/2026difetto dell’inoltro della raccomandata informativa Daalt a pubblicazione 06/05/2026destinatario per la sua condizione di irreperibilità relativa,inapplicabili ad esse i principi affermati dalla Consulta, inragione dell’esaurimento dei rapporti.1.1.

Il motivo è fondato in adesione ai principi già da questaCorte affermati in Cass. n. 35692/2021 e nella conf.

Cass. n.8910/2025 al cui percorso motivazionale questo Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. non essendoemerse questioni nuove.Sulla questione, è stato infatti affermato che in tema diriscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartellaesattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario,senza l'invio della raccomandata informativa - non previstasecondo la legislazione vigente al momento di effettuazionedella predetta notifica -, rimane rituale anche dopo lapubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo dellaraccomandata in questione, a condizione che il termineperentorio per proporre opposizione avverso la cartella siadecorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto,ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa.2.

Tanto basta all’accoglimento del ricorso, cui segue lacassazione con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà ad un nuovo esame sulla basedel principio innanzi ricordato, liquidando altresì le spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 753/2022La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaN umero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12857/2026alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, chDeat a pubblicazione 06/05/2026provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12857/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenNtuem e–ro registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026avverso la sentenza n. 3025/2021 della CORTE D'APPELNLumOe rod dii raccolta generale 12857/2026NAPOLI, depositata il 24/06/2021 R.G.N. 5289/2013; Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame econfermava la sentenza di primo grado che aveva accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di inesistenza del diritto aprocedere alla riscossione coattiva, in relazione alle cartelle dipagamento specificamente indicate nella sentenza impugnata,limitatamente ai crediti contributivi in esse riportati, conconseguente dichiarazione di illegittimità dell’iscrizioneipotecaria effettuata ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.s in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo, l’INPS.3. Resistono con controricorso ADER e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo l’INPS denunzia la violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 617 c.p.c., 29 del d.lgs. n.46 del 1999, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 26, comma 4, deld.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento agli artt. 30 della l. n.87 del 1953 e 132 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.L’ente previdenziale deduce che, essendo state le cartelle dipagamento notificate in data anteriore finanche alla sentenzadella Corte costituzionale n. 3 del 2010, oltre che prima di Cortecost. n. 258 del 2012, esse, effettuate in applicazione dNeumllearo registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026normativa ratione temporis vigente, sono valide, anNcumheero dii nra ccolta generale 12857/2026difetto dell’inoltro della raccomandata informativa Daalt a pubblicazione 06/05/2026destinatario per la sua condizione di irreperibilità relativa,inapplicabili ad esse i principi affermati dalla Consulta, inragione dell’esaurimento dei rapporti.1.1. Il motivo è fondato in adesione ai principi già da questaCorte affermati in Cass. n. 35692/2021 e nella conf. Cass. n.8910/2025 al cui percorso motivazionale questo Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. non essendoemerse questioni nuove.Sulla questione, è stato infatti affermato che in tema diriscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartellaesattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario,senza l'invio della raccomandata informativa - non previstasecondo la legislazione vigente al momento di effettuazionedella predetta notifica -, rimane rituale anche dopo lapubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo dellaraccomandata in questione, a condizione che il termineperentorio per proporre opposizione avverso la cartella siadecorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto,ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa.2. Tanto basta all’accoglimento del ricorso, cui segue lacassazione con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà ad un nuovo esame sulla basedel principio innanzi ricordato, liquidando altresì le spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 753/2022La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaN umero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12857/2026alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, chDeat a pubblicazione 06/05/2026provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 753/2022Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12857/2026Data pubblicazione 06/05/2026