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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 10991/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23382-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 129, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Oggetto R.G.N.23382/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/02/2025 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1123/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 2745/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 23382/22 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al ruolo esattoriale proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA], per difetto d'interesse ad agire, come comprovato, tra l'altro, dall'assenza di ogni minaccia di azione esecutiva.

Ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, il signor [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre l'Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.100 c.p.c., sulla questione della carenza di interesse ad agire, concreto ed attuale del ricorrente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 sulla prescrizione quinquennale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché anche in assenza del compimento di atti esecutivi da parte d ell’ente creditore, l’atto esattoriale costituisce di per sé, un vero e proprio titolo esecutivo.

Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, devono essere dichiarate inammissibili, sulla scorta dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso.

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 - bis, del decreto del Presidente, della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l'estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo); il legislatore puntualizza che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di - cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire, che si atteggia come una condizione dell'azione provvista di natura "dinamica" e perciò, come tale, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

La disposizione menzionata è applicabile anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.

Nei processi pendenti, dev'essere dunque dimostrato specifico interesse ad agire tipizzato dalla previsione in esame e nessuna delle ipotesi enucleate dalla norma è stata allegata nel caso di specie, come anche la parte controricorrente ha evidenziato; né può essere condivisa la prospettazione (pagine 6 e seguenti del ricorso) di un interesse ad agire in re ipsa, disancorato dalle ipotesi che la legge ha definito: tale rilievo si dimostra assorbente.

Nell’istanza di decisione, non si prospetta nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato nel ricorso.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 1.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Condanna parte ricorrente a pagare € 1,500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23382-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 129, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Oggetto R.G.N.23382/2022 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1123/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 2745/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23382/22 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al ruolo esattoriale proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA], per difetto d'interesse ad agire, come comprovato, tra l'altro, dall'assenza di ogni minaccia di azione esecutiva. Ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, il signor [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre l'Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.100 c.p.c., sulla questione della carenza di interesse ad agire, concreto ed attuale del ricorrente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 sulla prescrizione quinquennale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché anche in assenza del compimento di atti esecutivi da parte d ell’ente creditore, l’atto esattoriale costituisce di per sé, un vero e proprio titolo esecutivo. Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, devono essere dichiarate inammissibili, sulla scorta dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso. In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 - bis, del decreto del Presidente, della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l'estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo); il legislatore puntualizza che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di - cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire, che si atteggia come una condizione dell'azione provvista di natura "dinamica" e perciò, come tale, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). La disposizione menzionata è applicabile anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Nei processi pendenti, dev'essere dunque dimostrato specifico interesse ad agire tipizzato dalla previsione in esame e nessuna delle ipotesi enucleate dalla norma è stata allegata nel caso di specie, come anche la parte controricorrente ha evidenziato; né può essere condivisa la prospettazione (pagine 6 e seguenti del ricorso) di un interesse ad agire in re ipsa, disancorato dalle ipotesi che la legge ha definito: tale rilievo si dimostra assorbente. Nell’istanza di decisione, non si prospetta nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato nel ricorso. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 1.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna parte ricorrente a pagare € 1,500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
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