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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09882/2026

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ante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocure speciali allegate al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo diposta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL];ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 301/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Campania, depositata in data 9 gennaio 2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a [OSCURATO:PERSONA],soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, qualeobbligato in solido, e a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, quale Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CTD), operante per conto delbookmaker privo di concessione, un avviso di accertamento con il quale venivacontestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504/1998, per l'anno 2015, irrogando anche le relative sanzioni.2.Contro l'atto impositivo [OSCURATO:PERSONA] e il CTD proponevano ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. n.4113/2022, lo rigettava.3.L'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva rigettato con lasentenza in epigrafe indicata.4.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e il CTD propongono ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.

Chiedono disporsi il previo rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE,sui quesiti indicati in ricorso.

Sollevano anche questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificatidall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

Formulano,infine, istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20265.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.6.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.7.

I ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.8.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa chiedendo l’accoglimentodel ricorso previo rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea in ordine ai formulati quesiti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In ordine all’istanza di trattazione in pubblica udienza, in adesione all'indirizzogià espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza qualora non si verta in ipotesidi decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez.

U, n. 8093 del 23 aprile 2020).In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé,anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamenteinedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce ilproprio contributo.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione della Leggen. 220/2010 (Legge di stabilità del 2011), con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essereapplicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stante lo svolgimento daparte del bookmaker estero di attività lecita ed essendo l’intento del legislatorequello di sanzionare l’attività di gioco illecita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20263.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.,la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma926 L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. dalla L.111/2011, per avere il giudice di appello ritenuto applicabile nei confronti dellacontribuente la metodologia di calcolo dell’imposta, induttivamente determinata,ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo della mediaprovinciale sebbene: 1) in ragione delle sopravvenienze normative di cui alla L.n. 208/2015, la norma da applicarsi con riferimento all’anno d’imposta oggettod’accertamento (2015) fosse l’art. 24, comma 10, DL. 98/2011 e non già l’art.1,comma 644 lett. g) cit. applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volereritenere tale criterio di calcolo dell’imposta applicabile con riguardo al 2015, talenorma ponesse gravi interrogativi di legittimità costituzionale.

A tal proposito, laricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014, in relazioneagli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.4.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56ss.

TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretatodall’art. 1, commi 64 e 66, della legge n. 220/2010 nonché con riferimento all’art1, comma 644 L. n. 190/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.; sipropone, o invita a sollevare d’ufficio, rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinviointerpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. dellaCorte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento,e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt.56, 57 e 52 del TFUE.

Si chiede, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE,si chiede la disapplicazione dell’art. 1, comma 644, L. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20265.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, per non avereconsiderato le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2,D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, valevano ex se a escludere lacolpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilitàa sanzione tributaria.6.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92c.p.c per avere la CGT confermato la condanna alle spese del grado precedentee condannato gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado diappello (quantificandole in € 10.000/00).

In particolare, ad avviso dei ricorrenti,la CGT avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità e peculiaritàdella materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nel rispetto del citatoart. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.7.I motivi primo e terzo - da trattare congiuntamente concernendo lasoggettività e i presupposti dell’imposta unica sulle scommesse – sono infondati;in particolare, con riguardo al primo motivo, anche ad assumere lapretermissione delle questioni di diritto, le stesse sono state già oggetto di unapprofondito esame da parte di questa Corte.8.Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo alquadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998;art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), dellalegge n. 190 del 2014) - sono già state oggetto di ripetuta e articolata disaminada parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021,seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20269728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024, n. 3052/2025; n. 7673/2025).9.

Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminatole relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettatenell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbiprospettati con il ricorso.10.

La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta,ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nelsenso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche neiconfronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio);tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n.220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento deltributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorieoperanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi diconcessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce ilpresupposto dell'imposizione.11.

A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, aifini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al"gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, posto chel'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determinaanche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.12.

Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondodiverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione edesercizio" delle scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare dellaricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contrattodi scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellaNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026trasmissione al "bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso edel trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker".13.

Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, lagiurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731),neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schema dellasolidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur nonavendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in unaposizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di unrapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020).14.

In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l'imposta in esame ècaratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori rispondedell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senzanecessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salvala possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali.15.

Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlaredi solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker", che a sua volta implical'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i due obbligati procedano adisciplinare pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso inconsiderazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti suirapporti tra "bookmaker" e Amministrazione finanziaria, bensì solo persottolineare che, prima della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1,comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai"bookmaker" da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (orinegoziare) con il "bookmaker" le commissioni in termini economici tali da tenerconto della necessità di pagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque dioperare una parziale traslazione dell'imposta.16.

Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapportoobbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, erafondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo della scommessafatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest'ultima per quegli anni nonNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su unquadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010.17.

Nella specie, la solidarietà è paritetica, poiché anche il "bookmaker" realizzaun fatto di gestione indice di capacità contributiva.

Né viola il principio dellacapacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari dellericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il"bookmaker" sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissionidovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto,ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul “bookmaker" per conto delquale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacitàcontributiva.18.

In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1,comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedonoche, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per contodi soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la giàcristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni traricevitorie e "bookmaker", di poter procedere alla traslazione dell'imposta.

Perle annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitoriema solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazionedegli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della

I. n. 220/10, uscitiindenni dal vaglio di legittimità costituzionale.19.

La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapportisuccessivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per irapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entratain vigore della medesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento perNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapportisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo leparti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare altributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine ditrasferire il carico tributario sul "bookmaker" per conto del quale opera laricevitoria.20.La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazionedell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata dellaregolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapportieconomici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o dinuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume,necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuovaconfigurazione legale del rapporto.21.

Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodod'imposta 2015 e che vengono in rilievo le posizioni del bookmaker e del CTD,le complessive censure sono infondate.22.

Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, che non rilevala conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte delricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascunscommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dallaconsegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.23.

Neppure è condivisibile l'interpretazione della sentenza della Corte cost. n.27/2018, propugnata da parte ricorrente, né è configurabile, alla stregua deiprincipi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativa nellaparte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissaofferte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenutoconto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzatefuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinataNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dallaformazione del movimento netto che determina l'applicazione delle aliquote, conla conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle cheavrebbero dovuto applicarsi per legge.24.

Tale ultimo profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanzache l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sulquale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso di scommettitoreprivo di concessione, avrebbe determinato l'applicazione dell'aliquota massimache diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema,non sarebbe stata applicata.

In realtà, rispetto al criterio di commisurazionedell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs.n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l'attività di raccoltadelle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine alfatto che l'eventuale considerazione delle scommesse "fuori sistema" avrebbepotuto incidere diversamente sulla determinazione dell'imponibile esull'applicazione dell'aliquota operata dall'amministrazione doganale secondo leprescrizioni di legge.25.

Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difensiviprospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale.26.

In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di nondiscriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento.27.

Inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza,sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente,come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; ciò, secondol'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamentefiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con lapronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione laspecificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venutaa trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subitanel tempo dall'autorità nazionale.

La linea difensiva seguita dalla ricorrente, piùin particolare, si fonda sulla considerazione della natura sanzionatoriaNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in essocontenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di unaconseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazionedel principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché dilegittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, uncontrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quellepenali, in ordine alla questione.

Si tratta di considerazioni che non possonotrovare accoglimento.28.

Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le imposte suigiochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE,la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta especifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l'odiernoricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmakers" nazionali e"bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la StanleybetMalta, nello Stato membro interessato».29.

Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondocostante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motiviimperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla liberaprestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazioneunionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere divalutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degliinteressi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisitidi proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8settembre 2009, causa C-42/07).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/202630.

Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca«...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età,dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile egettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimosettore».31.

La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta chegli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai varisistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale(Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1°dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).32.Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra"bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri; anzi, come ha pure sottolineato laCorte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesiprospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: lascelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtàfiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione pergli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero peressere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...».33.

Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, inrelazione al "bookmaker", oltre che stabilire, in via generale, che la liberaprestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o arendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Statomembro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale dicui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso aseconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Statimembri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionaleche svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la StanleybetMalta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neiNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale».

Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 silimita a ribadire che il "bookmaker" estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è perquesto che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediariorisponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della

I. n. 220/10,ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati chetrasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali èdiversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di unoperatore che ha sede in altro Stato membro.34.

La diversità della situazione, pertanto, è "in re ipsa", per il fatto stesso chesi tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un "bookmaker"estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllaregli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamataal punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agliobiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I,n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di ituzionale.

Di quil'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, diqualsiasi restrizione discriminatoria.35.

Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamento sial'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone unaoggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilitàdella pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi e l'assenza,come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza diun contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.36.

La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10/09/2020, n.25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cuiall'art. 4, comma 4-bis, della

I. n. 401 del 1989, ritenendo di dovere escludereNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026la sussistenza del reato "de quo" in base alla considerazione che il ricorrente erastato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possonoessere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989, dovendosidisapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativadell'Unione Europea».

42. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attivitàsvolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessadall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio larealizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazionecontenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, dispostoche: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, dilicenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsipronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusuradell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvistodi tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsipronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco,compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficaciadella concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggettopassivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia dellaconcessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunquemezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata perconto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligatosolidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».37.

L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possaporsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertàdi stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronunciacitata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale laricorrente ha dovuto operare.38.

A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma nonconcretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto cheil bookmaker estero, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestionedella raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati,ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggettopassivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia dellaCorte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionalicitati.39.

Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata inrelazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del2010, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento allaposizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, conla sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalitàrelativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quantoalla posizione del "bookmaker" estero, che la stessa Corte costituzionale non haposto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, dovevaessere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entratain vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazionedel principio del legittimo affidamento.40.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza,non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Cortedi giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione dellaprecedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.41.

Rimangono inalterate le ragioni sopra espresse di insussistenza di ragioniper una nuova sollecitazione della Corte di giustizia anche con riguardoall’assunta contrarietà dell’ art. 1, comma 644 L. 190/2014- in applicazione delquale è stato emesso l’avviso in questione - con il diritto comunitario (artt. 49e 56 TFUE) atteso che questa Corte ha già precisato che la previsione di cuiNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che si limita a stabile i criteridi determinazione della base imponibile di riferimento ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA] la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, sicché in alcunmodo ha natura sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamentoimpositivo posto che è proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionaleche osta ad una valutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui lanecessità di criteri per una determinazione induttiva.

In particolare, l’art. 1,comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione della baseimponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità dellaraccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancatocollegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a carico delcontribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando leconcrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l’effettivoammontare delle giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione dellabase imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie,peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero) (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 3052 del 2025).

Né, alla luce di quanto sopra esposto, siravvisano i presupposti per la richiesta disapplicazione dell’art. 1, comma 644,L. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.42.Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.43.

Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di specificità del ricorsoper cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti dellafase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato ilsuddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad unaverifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181 delNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20262019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del 2007;Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo per omessapronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio dispecificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).

Nellaspecie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso - riproducendo ivi ovveroallegando ad esso l’atto di gravame - il contenuto delle censure proposte conl’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell’errorin procedendo denunciato.44.

Quanto alla prospettata questione di costituzionalità dell’art.1, comma 644,lett. g), L. 190/2014, questa Corte, con ordinanzaSez. 5, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025, ha dichiarato manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014 ( nel testo vigente ratione temporis) in relazione agliartt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che nonaderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sonodecaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario,coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia oveè ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n.3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa laposizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatoridella rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata daquesti soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circal'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell'azione amministrativa.45.

Il quarto motivo è infondato posto che non sussistono i presupposti perritenere l’obiettiva incertezza normativa per il 2015; questa Corte ha, alriguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per loscommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata invigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n.220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo chesoggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attivitàdi gestione delle stesse pur se privo di concessione (Cass., sez. 5, 12 aprile2021, n. 9531; Sez. 5, Ordinanza n. 23310 del 2024; Cass. sez. 5, Ord. n. 24033del 2024).46.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92c.p.c., per avere il giudice di appello disposto la liquidazione delle spese in favoredell'Agenzia delle dogane, rappresentata in giudizio da un proprio funzionariodelegato, in mancanza di documentazione di spese vive e di deposito di appositanota e, in subordine, per non avere disposto la compensazione delle spese, avutoriguardo alla complessità e peculiarità della materia trattata. 60.Il motivo èinammissibile.47.Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/92 «Nella liquidazionedelle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e deisoggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembreNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20261997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto».

La norma prevede la liquidazionedelle spese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionaridell'amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da propridipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con lariduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specificoriferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, siadei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propridipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, aisensi dell'art. 15 cit. (cfr. Cass., sez. 5, n. 23055 del 2019).

Nel caso in esamela ricorrente, in difetto del principio di specificità, non ha precisato, a fronte diuna incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell'Agenzia delle dogane daipropri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all'importo totale delle speseliquidato per il grado di appello, le voci relative alle "spese vive" asseritamentenon documentate, limitandosi ad affermare che l’Amministrazione non avrebbedocumentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. p.51 del ricorso).

Alproposito, questa Corte ha stabilito più volte (cfr. ad es.

Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, apena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie egli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchéle singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.48.

Passibile di inammissibilità è anche il profilo di censura relativo alla assuntamancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo il giudice diappello, nel liquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appellodella contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio dellasoccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese, aisensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabile soltanto«in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragioni che devono essere espressamente motivate».

Peraltro, «In materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici delmerito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non ètenuto a motivare» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez.5, Ord. n. 23310 del 2024).49.

In conclusione, il ricorso va rigettato.50.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.51.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).52.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, dellespese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocure speciali allegate al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo diposta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL];ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 301/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Campania, depositata in data 9 gennaio 2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a [OSCURATO:PERSONA],soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, qualeobbligato in solido, e a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, quale Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CTD), operante per conto delbookmaker privo di concessione, un avviso di accertamento con il quale venivacontestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504/1998, per l'anno 2015, irrogando anche le relative sanzioni.2.Contro l'atto impositivo [OSCURATO:PERSONA] e il CTD proponevano ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. n.4113/2022, lo rigettava.3.L'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva rigettato con lasentenza in epigrafe indicata.4.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e il CTD propongono ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi. Chiedono disporsi il previo rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE,sui quesiti indicati in ricorso. Sollevano anche questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificatidall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Formulano,infine, istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20265.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.6.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.7. I ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.8. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa chiedendo l’accoglimentodel ricorso previo rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea in ordine ai formulati quesiti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In ordine all’istanza di trattazione in pubblica udienza, in adesione all'indirizzogià espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza qualora non si verta in ipotesidi decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé,anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamenteinedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce ilproprio contributo.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione della Leggen. 220/2010 (Legge di stabilità del 2011), con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essereapplicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stante lo svolgimento daparte del bookmaker estero di attività lecita ed essendo l’intento del legislatorequello di sanzionare l’attività di gioco illecita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20263. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.,la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma926 L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. dalla L.111/2011, per avere il giudice di appello ritenuto applicabile nei confronti dellacontribuente la metodologia di calcolo dell’imposta, induttivamente determinata,ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo della mediaprovinciale sebbene: 1) in ragione delle sopravvenienze normative di cui alla L.n. 208/2015, la norma da applicarsi con riferimento all’anno d’imposta oggettod’accertamento (2015) fosse l’art. 24, comma 10, DL. 98/2011 e non già l’art.1,comma 644 lett. g) cit. applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volereritenere tale criterio di calcolo dell’imposta applicabile con riguardo al 2015, talenorma ponesse gravi interrogativi di legittimità costituzionale. A tal proposito, laricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014, in relazioneagli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.4.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretatodall’art. 1, commi 64 e 66, della legge n. 220/2010 nonché con riferimento all’art1, comma 644 L. n. 190/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.; sipropone, o invita a sollevare d’ufficio, rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinviointerpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. dellaCorte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento,e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt.56, 57 e 52 del TFUE. Si chiede, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE,si chiede la disapplicazione dell’art. 1, comma 644, L. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20265. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, per non avereconsiderato le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2,D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, valevano ex se a escludere lacolpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilitàa sanzione tributaria.6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92c.p.c per avere la CGT confermato la condanna alle spese del grado precedentee condannato gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado diappello (quantificandole in € 10.000/00). In particolare, ad avviso dei ricorrenti,la CGT avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità e peculiaritàdella materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nel rispetto del citatoart. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.7.I motivi primo e terzo - da trattare congiuntamente concernendo lasoggettività e i presupposti dell’imposta unica sulle scommesse – sono infondati;in particolare, con riguardo al primo motivo, anche ad assumere lapretermissione delle questioni di diritto, le stesse sono state già oggetto di unapprofondito esame da parte di questa Corte.8.Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo alquadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998;art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), dellalegge n. 190 del 2014) - sono già state oggetto di ripetuta e articolata disaminada parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021,seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20269728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024, n. 3052/2025; n. 7673/2025).9. Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Cortecostituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminatole relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettatenell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbiprospettati con il ricorso.10. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta,ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nelsenso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche neiconfronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio);tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n.220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento deltributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorieoperanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi diconcessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce ilpresupposto dell'imposizione.11. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, aifini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al"gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, posto chel'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determinaanche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.12. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondodiverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione edesercizio" delle scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare dellaricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contrattodi scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellaNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026trasmissione al "bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso edel trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker".13. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, lagiurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731),neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schema dellasolidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur nonavendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in unaposizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di unrapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020).14. In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l'imposta in esame ècaratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori rispondedell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senzanecessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salvala possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali.15. Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlaredi solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker", che a sua volta implical'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i due obbligati procedano adisciplinare pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso inconsiderazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti suirapporti tra "bookmaker" e Amministrazione finanziaria, bensì solo persottolineare che, prima della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1,comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai"bookmaker" da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (orinegoziare) con il "bookmaker" le commissioni in termini economici tali da tenerconto della necessità di pagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque dioperare una parziale traslazione dell'imposta.16. Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapportoobbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, erafondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo della scommessafatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest'ultima per quegli anni nonNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su unquadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010.17. Nella specie, la solidarietà è paritetica, poiché anche il "bookmaker" realizzaun fatto di gestione indice di capacità contributiva. Né viola il principio dellacapacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari dellericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il"bookmaker" sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissionidovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto,ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul “bookmaker" per conto delquale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacitàcontributiva.18. In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1,comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedonoche, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per contodi soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la giàcristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni traricevitorie e "bookmaker", di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Perle annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitoriema solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazionedegli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, uscitiindenni dal vaglio di legittimità costituzionale.19. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapportisuccessivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per irapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entratain vigore della medesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento perNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapportisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo leparti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare altributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine ditrasferire il carico tributario sul "bookmaker" per conto del quale opera laricevitoria.20.La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazionedell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata dellaregolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapportieconomici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o dinuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume,necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuovaconfigurazione legale del rapporto.21. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodod'imposta 2015 e che vengono in rilievo le posizioni del bookmaker e del CTD,le complessive censure sono infondate.22. Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, che non rilevala conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte delricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascunscommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dallaconsegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.23. Neppure è condivisibile l'interpretazione della sentenza della Corte cost. n.27/2018, propugnata da parte ricorrente, né è configurabile, alla stregua deiprincipi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativa nellaparte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissaofferte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenutoconto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzatefuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinataNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dallaformazione del movimento netto che determina l'applicazione delle aliquote, conla conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle cheavrebbero dovuto applicarsi per legge.24. Tale ultimo profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanzache l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sulquale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso di scommettitoreprivo di concessione, avrebbe determinato l'applicazione dell'aliquota massimache diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema,non sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazionedell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs.n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l'attività di raccoltadelle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine alfatto che l'eventuale considerazione delle scommesse "fuori sistema" avrebbepotuto incidere diversamente sulla determinazione dell'imponibile esull'applicazione dell'aliquota operata dall'amministrazione doganale secondo leprescrizioni di legge.25. Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difensiviprospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale.26. In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di nondiscriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento.27. Inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza,sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente,come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; ciò, secondol'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamentefiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con lapronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione laspecificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venutaa trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subitanel tempo dall'autorità nazionale. La linea difensiva seguita dalla ricorrente, piùin particolare, si fonda sulla considerazione della natura sanzionatoriaNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in essocontenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di unaconseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazionedel principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché dilegittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, uncontrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quellepenali, in ordine alla questione. Si tratta di considerazioni che non possonotrovare accoglimento.28. Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le imposte suigiochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE,la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta especifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l'odiernoricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmakers" nazionali e"bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la StanleybetMalta, nello Stato membro interessato».29. Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondocostante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motiviimperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla liberaprestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazioneunionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere divalutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degliinteressi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisitidi proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8settembre 2009, causa C-42/07).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/202630. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nelcomma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca«...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età,dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile egettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimosettore».31. La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta chegli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai varisistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale(Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1°dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).32.Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra"bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri; anzi, come ha pure sottolineato laCorte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesiprospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: lascelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtàfiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione pergli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero peressere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...».33. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, inrelazione al "bookmaker", oltre che stabilire, in via generale, che la liberaprestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o arendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Statomembro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale dicui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso aseconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Statimembri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionaleche svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la StanleybetMalta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neiNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 silimita a ribadire che il "bookmaker" estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è perquesto che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediariorisponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10,ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati chetrasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali èdiversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di unoperatore che ha sede in altro Stato membro.34. La diversità della situazione, pertanto, è "in re ipsa", per il fatto stesso chesi tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un "bookmaker"estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllaregli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamataal punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agliobiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I,n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di ituzionale. Di quil'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, diqualsiasi restrizione discriminatoria.35. Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamento sial'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone unaoggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilitàdella pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi e l'assenza,come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza diun contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.36. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10/09/2020, n.25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cuiall'art. 4, comma 4-bis, della I. n. 401 del 1989, ritenendo di dovere escludereNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026la sussistenza del reato "de quo" in base alla considerazione che il ricorrente erastato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possonoessere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989, dovendosidisapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativadell'Unione Europea». 42. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attivitàsvolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessadall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio larealizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazionecontenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, dispostoche: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, dilicenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsipronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusuradell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvistodi tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsipronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco,compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficaciadella concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggettopassivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia dellaconcessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunquemezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata perconto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligatosolidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».37. L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possaporsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertàdi stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronunciacitata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale laricorrente ha dovuto operare.38. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma nonconcretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto cheil bookmaker estero, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestionedella raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati,ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggettopassivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia dellaCorte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionalicitati.39. Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata inrelazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del2010, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento allaposizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, conla sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalitàrelativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quantoalla posizione del "bookmaker" estero, che la stessa Corte costituzionale non haposto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, dovevaessere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entratain vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazionedel principio del legittimo affidamento.40.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza,non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Cortedi giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione dellaprecedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.41. Rimangono inalterate le ragioni sopra espresse di insussistenza di ragioniper una nuova sollecitazione della Corte di giustizia anche con riguardoall’assunta contrarietà dell’ art. 1, comma 644 L. 190/2014- in applicazione delquale è stato emesso l’avviso in questione - con il diritto comunitario (artt. 49e 56 TFUE) atteso che questa Corte ha già precisato che la previsione di cuiNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che si limita a stabile i criteridi determinazione della base imponibile di riferimento ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA] la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, sicché in alcunmodo ha natura sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamentoimpositivo posto che è proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionaleche osta ad una valutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui lanecessità di criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l’art. 1,comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione della baseimponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità dellaraccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancatocollegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a carico delcontribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando leconcrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l’effettivoammontare delle giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione dellabase imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie,peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero) (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 3052 del 2025). Né, alla luce di quanto sopra esposto, siravvisano i presupposti per la richiesta disapplicazione dell’art. 1, comma 644,L. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.42.Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.43. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudiziodi merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione diun'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudiceanche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio,comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di specificità del ricorsoper cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti dellafase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato ilsuddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad unaverifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181 delNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20262019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del 2007;Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo per omessapronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio dispecificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stessosiano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassuntodel loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questionecontroversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui lecensure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del poteredi diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienzadi esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021). Nellaspecie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso - riproducendo ivi ovveroallegando ad esso l’atto di gravame - il contenuto delle censure proposte conl’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell’errorin procedendo denunciato.44. Quanto alla prospettata questione di costituzionalità dell’art.1, comma 644,lett. g), L. 190/2014, questa Corte, con ordinanzaSez. 5, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025, ha dichiarato manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014 ( nel testo vigente ratione temporis) in relazione agliartt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che nonaderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sonodecaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario,coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia oveè ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n.3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa laposizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatoridella rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata daquesti soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circal'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell'azione amministrativa.45. Il quarto motivo è infondato posto che non sussistono i presupposti perritenere l’obiettiva incertezza normativa per il 2015; questa Corte ha, alriguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per loscommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata invigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n.220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo chesoggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attivitàdi gestione delle stesse pur se privo di concessione (Cass., sez. 5, 12 aprile2021, n. 9531; Sez. 5, Ordinanza n. 23310 del 2024; Cass. sez. 5, Ord. n. 24033del 2024).46.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92c.p.c., per avere il giudice di appello disposto la liquidazione delle spese in favoredell'Agenzia delle dogane, rappresentata in giudizio da un proprio funzionariodelegato, in mancanza di documentazione di spese vive e di deposito di appositanota e, in subordine, per non avere disposto la compensazione delle spese, avutoriguardo alla complessità e peculiarità della materia trattata. 60.Il motivo èinammissibile.47.Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/92 «Nella liquidazionedelle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e deisoggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembreNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/20261997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto». La norma prevede la liquidazionedelle spese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionaridell'amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da propridipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con lariduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specificoriferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, siadei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propridipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, aisensi dell'art. 15 cit. (cfr. Cass., sez. 5, n. 23055 del 2019). Nel caso in esamela ricorrente, in difetto del principio di specificità, non ha precisato, a fronte diuna incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell'Agenzia delle dogane daipropri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all'importo totale delle speseliquidato per il grado di appello, le voci relative alle "spese vive" asseritamentenon documentate, limitandosi ad affermare che l’Amministrazione non avrebbedocumentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. p.51 del ricorso). Alproposito, questa Corte ha stabilito più volte (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, apena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie egli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchéle singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.48. Passibile di inammissibilità è anche il profilo di censura relativo alla assuntamancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo il giudice diappello, nel liquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appellodella contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio dellasoccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese, aisensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabile soltanto«in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliNumero registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragioni che devono essere espressamente motivate». Peraltro, «In materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici delmerito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non ètenuto a motivare» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez.5, Ord. n. 23310 del 2024).49. In conclusione, il ricorso va rigettato.50.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.51.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15961/2024Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 9882/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).52.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, dellespese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris