CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10988del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Aquila rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]’ESTERO-[OSCURATO:PERSONA]-ESCLUSIONEdifensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] - controricorrent e – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 246/2023, depositata in data 10 gennaio2023, non notificata; e ricorso iscritto al numero 11741 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6643/13/2022, depositata in data 12 ottobre 2022, non notificata; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, per entrambi i suddetti procedimenti, il rigetto dei rispettiviricorsi. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento RG 10988/2023, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aquila avverso la sentenza n. 7874 / 12/ 20 21 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso proposto da l suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TF3030202203/2019 con il quale,previo p.v.c. della G.d.F. di Napoli, l’Ufficio aveva contestato, per il 2015, maggiore Ires, Irap e Iva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., cessata per trasferimento della sede legale in [OSCURATO:PERSONA], notificando l’atto impositivo anche a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, quale amministratore di fatto ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73. 2.In punto di diritto, la CTR ha affermato che, nella specie, mancava il presupposto impositivo costituito dalla estinzione e cancellazione della società di cui [OSCURATO:PERSONA]Aquila si assumeva amministratore di fatto, atteso che, essendo avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese non a seguito del compimento del procedimento di liquidazione dell’ente ma come conseguenza del trasferimento all’estero della sua sede sociale, non poteva considerarsi verificata l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2495 c.c. Il trasferimento della sede all’estero non determinava, infatti,il venire meno della continuità giuridica della società trasferitae non ne comportava la cessazione dell’attività per cui quest’ultima rimane va titolare delle obbligazioni tributarie mantenendo la piena capacità sostanziale e processuale. Ne conseguiva l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73 stante il permanere della società non essendo emersa prova dell’esistenza di un bilancio finale di liquidazione o della percezione di somme provenienti dalla società. 3.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Aquila. 4. Con riguardo al procedimento RG 11741/2023, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso affidato a un motivo avverso la sentenza della indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aquila avverso la sentenza n. 9469/21/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di rigettodel ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di contestazione n. TF3CO0200753 delle sanzioni amministrative per il 2015 notificato, ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 472/97,a quest’ultimo quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA].- originante dall’avviso di accertamento n. TF3030202203/2019 emesso, per il medesimo anno, nei confronti della detta società e notificato, ex artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, anche al contribuente quale amministratore di fatto. 5. In punto di diritto, la CTR ha affermato che – premesso che l’atto di contestazione di sanzioniin questione era di stretta derivazione dall’avviso di accertamento (TF3030202203/2019) emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73, anche a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, quale amministratore di fatto della detta società– al momento della notifica dell’atto di contestazione al contribuente, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già trasferito la propria sede nel [OSCURATO:PERSONA] con cancellazione dal Registro delle imprese, ma tale circostanza non determinava alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c. sicché rimanevano fermi la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e la capacità della persona giuridica. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Aquila. 7. Con riguardo al procedimento RG 11741/2023, èstata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 8.La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va disposta la riunione al procedimento iscritto al n. R.G. 10988/2023 di quello portante il n. R.G. 11741/2023, ai sensi dell'art. 274, cod. proc. civ., per connessione soggettiva e oggettiva, in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass., Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050;Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550). Nella fattispecie sussiste connessione soggettiva e oggettiva tra i ricorsi, trattandosi nel secondo procedimento di sanzione relativa ad avviso di accertamento oggetto del primo procedimento ed essendo la controversia relativa alle medesime parti. 2.Nel procedimento RG 10988/2023, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR ritenuto cheil trasferimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’estero non coincideva con la sua cessazione, sebbene dovesse considerarsi cessata la società che aveva, come nella specie, fittiziamente trasferito all’estero la propria sede operativa e l’attività di impresa per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari senza alcuna prosecuzione dell’attività sociale (essendo state, peraltro , le quote cedute ad altra società) , con conseguente applicazione della responsabilità tributaria sussidiaria del contribuente- amministratore di fatto. 3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2728 c.c. in combinato disposto con gli artt. 36 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR, in ogni caso,negato, nella specie, l’applicabilità alla fattispecie dell’ipotesi di responsabilità sussidiaria degli amministratoriviolando la presunzione relativa legale disposta dal novellato art. 36 cit. nonché il principio di riparto dell’onere della prova facendolo gravare indebitamente sull’Ufficio in ordine alla circostanza che la società, nel periodo antecedente al trasferimento all’estero, avesse provveduto alla ripartizione degli utili o all’assegnazione di beni ai soci o che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata escussa dall’Erario per l’adempimento dei debiti. 4.Nel procedimento RG 11741/2023, con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR ritenuto che il trasferimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’estero non coincideva con la sua cessazione sebbene dovesse considerarsi cessata la società che aveva, come nella specie, fittiziamente trasferito all’estero la propria sede operativa e l’attività di impresa per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari senza alcuna prosecuzione dell’attività sociale (essendo state, peraltro, le quote cedute ad altra società), con conseguente applicazione della responsabilità tributaria sussidiaria del contribuente- amministratore di fatto. 5. Il primo motivo del ricorso R . G . 10988/2023 - la cui trattazione assume carattere pregiudiziale afferendo all’impugnativa dell’avviso di accertamento- è infondato. 6.La cancellazione della società dal registro delle imprese nell'ipotesi in cui la società trasferisca all’estero la propria sede non implica la cessazione dell'attività sociale, come si desume agevolmente dagli artt. 2437 co. 1 I. c) e 2473, co. I, sicché, non venendo meno la società, neppure viene meno la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio(Cass., sez. 3, n. 3375/2020; Cass. sez. 5, n.41903 del 2021) . 7.Pertanto, il trasferimento della sede sociale all’estero da parte della società non determina alcun effetto estintivo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., sicché nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente (Cass., sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16775). Peraltro, per questa Corte la previsione dell'art. 10 l.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (fictio iurisdella esistenza “temporanea” in vita della società), non trova applicazione laddove la cancellazione di una società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta società continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c. (Cass., sez. 1, 4 maggio 2018, n. 10793; Cass., sez.un., 11 marzo 2013, n. 5945).8.Nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nell’affermare l’illegittimità della pretesa tributaria nei confronti di Dell’[OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., non trovando, nella specie, applicazione gli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 attesa la mancanza del presupposto impositivo costituito dall’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., nell’ipotesi in cui quest’ultima, come nella specie, abbia trasferito la propria sede sociale all’estero, con conseguente permanere dell’ente medesimo con piena capacità sostanziale e processuale. 9.L’infondatezza del primo motivo per le ragioni sopra indicate comporta l’assorbimento del secondo. 10.Il rigetto del primo motivo del ricorso RG 10988/2023, con passaggio in giudicato della sentenza di appello di conferma dell’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato, ai sensi degli2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, nei confronti del contribuente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. comporta l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del riunito ricorso RG 11741/2023 afferente all’impugnativa dell’atto di contestazione di sanzioni relativo all’avviso di accertamento oggetto del procedimento RG 10988/2023 atteso che il legittimo esercizio del potere di adottare un atto di irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie presuppone che sia legittimamente adottato il prodromico atto di accertamento della violazione finanziaria, sicché l'atto impositivo, una volta annullato, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell'Amministrazione all’adozione di un successivo atto di irrogazione delle sanzioni che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima. Pertanto, l'accertamento, in via definitiva, dell’illegittimità del presupposto avviso di accertamento travolge l’atto di irrogazione delle sanzioni(in tal senso, Cass. n. 24516/2015). 11. In conclusione, previa riunione del ricorso R.G. 11741/2023 a quello RG 10988/2023, va rigettatoil primo motivo, assorbito il secondo, del ricorso RG 10988/2023 e dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseil ricorso RG. 11741/2023.12. In entrambi i procedimenti, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 13.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 14. Nel procedimento RG 11741/2023, stante la sostanziale conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la Corte stima equo fissare in euro 9.000,00la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. 15.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). PQM [OSCURATO:PERSONA] al procedimento R.G. 10988/2023 quello R . G . 11741/2023; con riferimento al procedimento R.G. 10988/2023, rigetta il primo motivo, assorbito il secondo; con riferimento al procedimento R.G. n. 11741/2023, dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso; per entrambi i procedimenti, condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. con riguardo al procedimento R.G. n. 11741/2023, condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 9.000,00 in favore del controricorr