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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05237/2026

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 25570del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, rappresentatoe difeso dall’Avv. to [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura speciale su separato foglio allegatoal ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC)[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], IRAP E IVA 2014 [OSCURATO:PERSONA]- INDUTTIVO Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5896/07/2024, depositata il 29.07.2024, notificata il 22.10.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, esercente attività di bar-caffetteria, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 819/01/2021della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Enna che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. deirelativi funzionari : 1) aveva ricostrui to , ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del DPR n. 600/73, maggiori ricavi, essendo emerso dall’esame della dichiarazione dei redditi MU 2015 (annualità di imposta 2014) e del relativo studio di settore, quale anomalia grave un elevato valore di magazz ino (esistenze iniziali pari a euro 89.664,00 e rimanenze finali pari a euro 68.108,00), oltre a una percentuale di ricarico calcolata del 79% inferiore al minimo del range da studio di settore pari al 102% ead una incoerenza all’indice della durata delle scorie; 2) aveva ripreso a tassazione costi ritenuti non di competenza, ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado-confermando la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l’avviso impugnato nella parte in cui non aveva operato le rettifiche intervenute in sede di mediazione- ha osservato che: 1) a seguito di accesso nei locali della ditta per acquisire la documentazione contabilenecessaria per la verifica della correttezza degli adempimenti fiscali, i funzionari dell’Ufficio redigevano, in data 17.11.2017,p.v.c. a chiusura delle operazioni con consegna di una copia alla parte che lo sottoscriveva mentre l’avviso di accertamento veniva notificato in data 5.12.2019, ben oltre i sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per sollevare eventuali contestazioni, nella specie, non effettuate; peraltro, l’emissione dell’atto impugnato era stata preceduta dalla notifica dell’invito c.d. definitorio ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/97 e la parte lo aveva contestato nelle memorie difensive prodotte in data 12.11.2019 e 19.11.2019 con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’accertamento; 2) l’avvisodi accertamento in questione era sufficientemente motivato ai sensi degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 42 del d.P.R. n. 600/73, contenendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese, gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate; come condivisibilmente già affermato dal giudice di primo grado, risultava irrilevante, ai fini della completezza ed idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento, la specifica indicazione del tipo di accertamento condotto in quanto nella fattispecie risultava, in ogni caso, delineato il fatto costitutivo della pretesa così da consentire al contribuente di esercitare, nel modo più efficace,il proprio diritto di difesa;3) l’Ufficio aveva legittimamente accertato, in via parziale, con metodo analitico-induttivo,i maggiori ricavi sulla base della rilevata grave anomalia del livello elevato di magazzino- quale elemento presuntivo stimato grave, preciso e concordante - mentre, in ordine al quantum contestato, il contribuente solo in primo grado - e non in appello - aveva evidenziato alcuni errori commessi dall’Ufficio nella ricostruzione ditalune categorie merceologiche , riproponendo le stesse richieste già avanzate in adesione preventiva, in molti casi integralmente accolte dall’Ufficio nell’elaborazione finale dell’avviso di accertamento; 4) l’invocato divieto di doppia presunzione era, in realtà, inesistente nel nostro ordinamento, non essendo codificato da alcuna disposizione di legge, né essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altra norma; invero, il fatto noto, accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purchè "gravi, precise e concordanti", a sensi dell'art. 2729 c.c., poteva legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l'accertamento delfatto ignoto (sono richiamate, Cass., n. 18915, n. 17166, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015).

3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

5. In data 19.04.2025 il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 113 e 114 c.p.c. per avere la CGT di II gradoconfermato la rideterminazione in via equitativa dei ricavi- già effettuata dal giudice di primo grado - come proposti dall’Ufficio in sede di reclamo-mediazione; al riguardo, il ricorrente evidenzia la violazione da parte del giudice di appello del divieto di ricorso, nel giudizio tributario, alla c.d. equità sostitutiva, dovendo, invece, fondare la propria decisione su giudizi estimativida effettuare in rapporto al materiale istruttorio (è richiamata sul punto Cass. n. 10875 del 2022). 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 61, del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per avere la CGT di II grado confermato la rideterminazione dei ricavi -già effettuata dal giudice di primo grado - come proposti dall’Ufficio, in sede di reclamo-mediazione, senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito e le ragioni di tale decisione.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata concreterebbe una mera adesione alla rideterminazione operata dall’Ufficio in sede di reclamo-mediazione, senza alcuna indicazione dei criteri posti a fondamento della riduzione dell’imponibile e senza tenere conto delle contestazioni mosse dal contribuente (ricostruzione induttiva di maggiori ricavi in contrasto con quanto indicato nel processo di consegna della documentazione nel quale non era stata contestata l’inattendibilità della contabilità ma era stata evidenziata soltanto l’erronea collocazione di alcune voci inserite nello studio di settore; rideterminazione del maggior redditopartendo da un presunto fatto noto, qual era la farina verde e arancione, in realtà non esistente in natura, la cui trasformazione avrebbe comportato una abnorme produzione di pasticceria, pizze etc.).

3. I motivi primo e secondo - da esaminare congiuntamente - sono manifestamente infondati.

3.1. Va sul punto ribadito che il ricorso all’equità è precluso nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario.

Il giudice tributario non è infatti dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (v.

Cass. n. 16960 del 25/06/2019).

Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c.

"nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità". 3.2.L'equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch́ il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi.

Poich́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità "sostitutiva", per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest'ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch́ il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986; Sez.5, Ordinanza n. 13726 del 2023 ). 3.2.Quanto alla denunciata motivazione apparente, questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è tale e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).

Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).

3.3. Nella sentenza impugnata,la CGT di II grado ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui l’Ufficio non aveva operato le rettifiche intervenute in sede di mediazione; in particolare, il giudice di appello - dopo avere ritenuto la legittimità (nell’an) della ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi in quanto fondata sulla rilevata grave anomalia del livello elevato di magazzino (ritenuta più grave degli altri datipure emersi dall’esame della dichi arazione MU 2015 edello studio di settore, quali la percentuale di ricarico dichiarata inferiore al rangedello studio di settore e l’incoerenza dell’indice della durata delle scorte) -senza ricorrere a criteri di valutazione equitativa (c.d. equità sostitutiva), ha sostanzialmente fatto propria la ricostruzione quantitativa dei ricavi operata dall’Ufficio in sede di proposta di mediazione in quanto “in primo grado –ma non in appello –il contribuente aveva evidenziato alcuni errori commessi dall’Ufficio, nella ricostruzione di alcune categorie merceologiche.

Il ricorrente contestava le stesse richieste già evidenziate in adesione preventiva e che l’Ufficio aveva accolto in molti casi integralmente nell’elaborazione finale dell’appello” ..“In appello mancava del tutto una contestazione sul merito”; trattasi di una motivazione non apparente avendo la CGT operato un esame nel merito della pretesa tributaria riconducendola, in base ad un motivat o giudizio estimativ o , alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, nella specie, entro i limiti della proposta di mediazione.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 39 del DPR n. 600/73 e dell’art. 2729 c.c., del divieto di doppie presunzioni e duplicazioni d’imposta.

Motivazione apparente”, per avere la CGT di II grado ritenuto legittima la rideterminazioneanalitico-induttiva dei ricavi - come proposti dall’Ufficio in sede di reclamo- mediazione – sebbene difettassero presunzioni gravi, precise e concordanti (non essendo idonee a concretare una contabilità inattendibile nè la rilevata percentuale di ricarico del 79% rispetto a quella prevista da Gerico del 104% ń la emersa incoerenza dell’indice di durata delle scorte, quali fattori individuati dallo studio di settore;essendo i ricavi dichiarati coerenti con lo studio di settore rielaborato dallo stesso ufficio;non essendo un presunto fatto noto la farina arancio-verde, non esistente in natura, tale da legittimare la ricostruzione dei maggiori ricavi).Peraltro, ad avviso del ricorrente, la CGT avrebbe, altresì, erroneamente rigettato l’eccezione di violazione del divieto di doppie presunzioni e di duplicazione d’imposta. 4.1.Il motivo è manifestamente infondato.

4.2. E' legittimo il ricorso all'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), deld.P.

R. n. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass., 18 gennaio 2022, n. 1427).In tema di onere probatorio, come questa Corte ha avuto modo di affermare, in sede di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, davalutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184).

A differenza dell'accertamento induttivo puro, la «incompletezza, falsità od inesattezza» dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (Cass., 18 dicembre 2019, n. 33604), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184, citata), con la conseguenza che l'onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente (Cass., 2 novembre 2021, n. 30985). 4.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha confermato la legittimità (nell’ an) dell’accertamento ( parziale) analitico- induttivo operato dall’ Ufficio essendo emerso un “livello inconsueto e decisamente elevato di magazzino” (“per il 2014, il contribuente, titolare dell’omonima ditta esercente attività di “[OSCURATO:PERSONA]”, ha dichiarato esistenze iniziali per € 89.664,00 e rimanenze finali per € 68.108,00, valori assolutamente anomali e per niente aderenti alla realtà, se riferiti all’attività svolta che prevede l’utilizzo di una parte consistente di materie prime e semilavorati caratterizzati da repentina deperibilità”), quale elemento presuntivo-stimato grave preciso e concordante – atto a legittimare il ricorso all’art. 39, c. 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (e ritenuto fondante l’accertamento quale una anomalia “ ancora più grave ” d egli altri dati pure emersi dall’esame della dichiarazione MU 2015 e dello studio di settore, quali la percentuale di ricarico dichiarata inferiore al range dello studio di settore e l’incoerenza dell’indice della durata delle scorte); a fronte di tale accertamento, la CGT ha poi aderito nel quantum alla ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio nella proposta di mediazione atteso che in primo grado –ma non in appello – il contribuente evidenziava alcuni errori commessi dall’Ufficio, nella ricostruzione di alcune categorie merceologiche” “In appello mancava del tutto una contestazione sul merito”; va poi osservato che il «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento ben potendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto(ex multis, Cass. sez. 5, n. 20748 del 2019; n. 15003 del 2017; Cass. n. 1289 e n. 9348 del 2015); in particolare, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del 2020).

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/00 per avere la CGT di II grado rigettato l’eccezione del contribuente relativa alla nullità dell’avviso per mancata redazione del p.v.c. ritenendo che, in data17.11.2017, era stato redatto p.v.c. a chiusura delle operazioni, una copia del quale era stato consegnato al contribuente che lo aveva sottoscritto; ciò sebbene si trattasse piuttosto di un verbale di consegna dei documenticontabili da parte del contribuente ( nel quale era stata contestatasoltanto l’errata collocazione di alcune voci nel modello dello studio di settore) che non concreta va il processo verbale di chiusura delle operazioni richiesto ex art. 12 della legge n. 212/00 in caso di accesso nei locali dell’impresa, ń in tale verbale di consegna fosse prevista alcuna facoltà di presentare memorie e osservazioni entro sessanta giorni.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, la parte la CGT avrebbe erroneamente ritenuto che l’accertamento con adesione potesse sanare l’eventuale contraddittorio e mancata emissione del p.v.c. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato. 5.2.Questa Corte ha precisato (Cass. civ. Sez.

V, 22 giugno 2018, n. 16546) che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute; si è, altresì, precisato che, in tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. civ. Sez.

V, 29 dicembre 2017, n. 31120).

Questa Corte ha affermato che "Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo"(Cass. 2 luglio 2014, n. 15010).

Nella detta pronuncia si è precisato che, l'impiego di una locuzione generica come "verbale di chiusura delle operazioni" contenuta nel comma 7, della norma in esame, difatti, comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto, e ciò consegue dall'impiego nel comma 7 dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sè, alla circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali.

Una tale scelta è d'altronde coerente con l'evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni soggettive dell'erario possono esaurirsi nell'esercizio imparziale di un potere ad imperatività mitigata, che si arresta all'acquisizione delle informazioni utilizzabili ed al mero controllo dell'osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti; si è, inoltre, precisato che riconoscere l'esercizio del diritto al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affinch́ l'amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente.

Si è peraltro precisato che le garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6 decreto IVA ovvero dell'art. 33 decreto sull'accertamento; siffatte, garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perchè la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è comunque necessario, anche in caso di accesso breve, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf.

Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perch́, anche in caso di "accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12, peculiarità consistente nella autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutati a lui sfavorevoli" (Cass. sent. n. 11471/2017; cfr. anche n.18110/16; n.25265/17; n.1007/17; n.8246/18); pertanto, si è ritenuto che "in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7" (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17 aprile 2015).

Da ultimo questa Corte ha affermato il principio di diritto cui questo Collegio intende dare seguito secondo cui : " In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della

I. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate" (Cass. Sez. 5, Ord. n. 12094 del 08/05/2019; Sez.5 - , Sentenza n. 11589 del 04/05/2021).

Pertanto,la garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633" (Cass., sez. 5 , n. 15624 del 2014, da ultimo Cass. n. 19259 del 2017);

5.3. N ella specie, la CGT ha accertato , conformemente ai suddetti principi di diritto, che – a fronte di un PVC a chiusura delle operazioni redatto in data 17/11/2017 (nel quale , peraltro , era stata cristallizzata la presentazione, con dati difformi, dello studio di settore relativo all’anno 2014) una copia del quale era stata consegnata alla parte che lo aveva sottoscritto - l’avviso di accertamento era stato notificato il 05/12/2019, ben oltre i sessanta giorni previstidall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per sollevare eventuali contestazioni; in particolare, come precisato dal giudice di appello “ nel caso in esame, come si evincevadal processo verbale di constatazione, non era stata eseguita alcuna verifica fiscale, ma era stato effettuato un accesso al fine di presidiare il territorio per il controllodell’emissione degli scontrini e/o ricevute fiscali, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di “lavorosommerso”, e di richiedere e acquisire la documentazione contabile consegnata dalla Parte in data successiva all’acc esso, come da apposito verbale di consegna documentale del 24/11/2017”per cui ”L’Ufficio, di fatto, anziché richiedere al ricorrente la produzione di documenti ex artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972, avevautilizzato la procedura ex artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 52 del D.P.R. 633/1972, mediante la quale aveva provveduto a prelevare presso la sede della società la documentazione necessaria al fine di verificare successivamente la correttezza degli adempimenti fiscali, in particolare modo la compilazione dello studio di settore”. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 8.1.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 25570del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, rappresentatoe difeso dall’Avv. to [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura speciale su separato foglio allegatoal ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC)[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], IRAP E IVA 2014 [OSCURATO:PERSONA]- INDUTTIVO Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5896/07/2024, depositata il 29.07.2024, notificata il 22.10.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, esercente attività di bar-caffetteria, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 819/01/2021della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Enna che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. deirelativi funzionari : 1) aveva ricostrui to , ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del DPR n. 600/73, maggiori ricavi, essendo emerso dall’esame della dichiarazione dei redditi MU 2015 (annualità di imposta 2014) e del relativo studio di settore, quale anomalia grave un elevato valore di magazz ino (esistenze iniziali pari a euro 89.664,00 e rimanenze finali pari a euro 68.108,00), oltre a una percentuale di ricarico calcolata del 79% inferiore al minimo del range da studio di settore pari al 102% ead una incoerenza all’indice della durata delle scorie; 2) aveva ripreso a tassazione costi ritenuti non di competenza, ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado-confermando la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l’avviso impugnato nella parte in cui non aveva operato le rettifiche intervenute in sede di mediazione- ha osservato che: 1) a seguito di accesso nei locali della ditta per acquisire la documentazione contabilenecessaria per la verifica della correttezza degli adempimenti fiscali, i funzionari dell’Ufficio redigevano, in data 17.11.2017,p.v.c. a chiusura delle operazioni con consegna di una copia alla parte che lo sottoscriveva mentre l’avviso di accertamento veniva notificato in data 5.12.2019, ben oltre i sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per sollevare eventuali contestazioni, nella specie, non effettuate; peraltro, l’emissione dell’atto impugnato era stata preceduta dalla notifica dell’invito c.d. definitorio ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/97 e la parte lo aveva contestato nelle memorie difensive prodotte in data 12.11.2019 e 19.11.2019 con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’accertamento; 2) l’avvisodi accertamento in questione era sufficientemente motivato ai sensi degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 42 del d.P.R. n. 600/73, contenendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese, gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate; come condivisibilmente già affermato dal giudice di primo grado, risultava irrilevante, ai fini della completezza ed idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento, la specifica indicazione del tipo di accertamento condotto in quanto nella fattispecie risultava, in ogni caso, delineato il fatto costitutivo della pretesa così da consentire al contribuente di esercitare, nel modo più efficace,il proprio diritto di difesa;3) l’Ufficio aveva legittimamente accertato, in via parziale, con metodo analitico-induttivo,i maggiori ricavi sulla base della rilevata grave anomalia del livello elevato di magazzino- quale elemento presuntivo stimato grave, preciso e concordante - mentre, in ordine al quantum contestato, il contribuente solo in primo grado - e non in appello - aveva evidenziato alcuni errori commessi dall’Ufficio nella ricostruzione ditalune categorie merceologiche , riproponendo le stesse richieste già avanzate in adesione preventiva, in molti casi integralmente accolte dall’Ufficio nell’elaborazione finale dell’avviso di accertamento; 4) l’invocato divieto di doppia presunzione era, in realtà, inesistente nel nostro ordinamento, non essendo codificato da alcuna disposizione di legge, né essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altra norma; invero, il fatto noto, accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purchè "gravi, precise e concordanti", a sensi dell'art. 2729 c.c., poteva legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l'accertamento delfatto ignoto (sono richiamate, Cass., n. 18915, n. 17166, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015). 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5. In data 19.04.2025 il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 113 e 114 c.p.c. per avere la CGT di II gradoconfermato la rideterminazione in via equitativa dei ricavi- già effettuata dal giudice di primo grado - come proposti dall’Ufficio in sede di reclamo-mediazione; al riguardo, il ricorrente evidenzia la violazione da parte del giudice di appello del divieto di ricorso, nel giudizio tributario, alla c.d. equità sostitutiva, dovendo, invece, fondare la propria decisione su giudizi estimativida effettuare in rapporto al materiale istruttorio (è richiamata sul punto Cass. n. 10875 del 2022). 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 61, del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per avere la CGT di II grado confermato la rideterminazione dei ricavi -già effettuata dal giudice di primo grado - come proposti dall’Ufficio, in sede di reclamo-mediazione, senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito e le ragioni di tale decisione. In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata concreterebbe una mera adesione alla rideterminazione operata dall’Ufficio in sede di reclamo-mediazione, senza alcuna indicazione dei criteri posti a fondamento della riduzione dell’imponibile e senza tenere conto delle contestazioni mosse dal contribuente (ricostruzione induttiva di maggiori ricavi in contrasto con quanto indicato nel processo di consegna della documentazione nel quale non era stata contestata l’inattendibilità della contabilità ma era stata evidenziata soltanto l’erronea collocazione di alcune voci inserite nello studio di settore; rideterminazione del maggior redditopartendo da un presunto fatto noto, qual era la farina verde e arancione, in realtà non esistente in natura, la cui trasformazione avrebbe comportato una abnorme produzione di pasticceria, pizze etc.). 3. I motivi primo e secondo - da esaminare congiuntamente - sono manifestamente infondati. 3.1. Va sul punto ribadito che il ricorso all’equità è precluso nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario. Il giudice tributario non è infatti dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (v. Cass. n. 16960 del 25/06/2019). Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c. "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità". 3.2.L'equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch́ il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi. Poich́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità "sostitutiva", per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest'ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch́ il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986; Sez.5, Ordinanza n. 13726 del 2023 ). 3.2.Quanto alla denunciata motivazione apparente, questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è tale e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). 3.3. Nella sentenza impugnata,la CGT di II grado ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui l’Ufficio non aveva operato le rettifiche intervenute in sede di mediazione; in particolare, il giudice di appello - dopo avere ritenuto la legittimità (nell’an) della ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi in quanto fondata sulla rilevata grave anomalia del livello elevato di magazzino (ritenuta più grave degli altri datipure emersi dall’esame della dichi arazione MU 2015 edello studio di settore, quali la percentuale di ricarico dichiarata inferiore al rangedello studio di settore e l’incoerenza dell’indice della durata delle scorte) -senza ricorrere a criteri di valutazione equitativa (c.d. equità sostitutiva), ha sostanzialmente fatto propria la ricostruzione quantitativa dei ricavi operata dall’Ufficio in sede di proposta di mediazione in quanto “in primo grado –ma non in appello –il contribuente aveva evidenziato alcuni errori commessi dall’Ufficio, nella ricostruzione di alcune categorie merceologiche. Il ricorrente contestava le stesse richieste già evidenziate in adesione preventiva e che l’Ufficio aveva accolto in molti casi integralmente nell’elaborazione finale dell’appello” ..“In appello mancava del tutto una contestazione sul merito”; trattasi di una motivazione non apparente avendo la CGT operato un esame nel merito della pretesa tributaria riconducendola, in base ad un motivat o giudizio estimativ o , alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, nella specie, entro i limiti della proposta di mediazione. 4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 39 del DPR n. 600/73 e dell’art. 2729 c.c., del divieto di doppie presunzioni e duplicazioni d’imposta. Motivazione apparente”, per avere la CGT di II grado ritenuto legittima la rideterminazioneanalitico-induttiva dei ricavi - come proposti dall’Ufficio in sede di reclamo- mediazione – sebbene difettassero presunzioni gravi, precise e concordanti (non essendo idonee a concretare una contabilità inattendibile nè la rilevata percentuale di ricarico del 79% rispetto a quella prevista da Gerico del 104% ń la emersa incoerenza dell’indice di durata delle scorte, quali fattori individuati dallo studio di settore;essendo i ricavi dichiarati coerenti con lo studio di settore rielaborato dallo stesso ufficio;non essendo un presunto fatto noto la farina arancio-verde, non esistente in natura, tale da legittimare la ricostruzione dei maggiori ricavi).Peraltro, ad avviso del ricorrente, la CGT avrebbe, altresì, erroneamente rigettato l’eccezione di violazione del divieto di doppie presunzioni e di duplicazione d’imposta. 4.1.Il motivo è manifestamente infondato. 4.2. E' legittimo il ricorso all'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), deld.P. R. n. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass., 18 gennaio 2022, n. 1427).In tema di onere probatorio, come questa Corte ha avuto modo di affermare, in sede di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, davalutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184). A differenza dell'accertamento induttivo puro, la «incompletezza, falsità od inesattezza» dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (Cass., 18 dicembre 2019, n. 33604), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184, citata), con la conseguenza che l'onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente (Cass., 2 novembre 2021, n. 30985). 4.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha confermato la legittimità (nell’ an) dell’accertamento ( parziale) analitico- induttivo operato dall’ Ufficio essendo emerso un “livello inconsueto e decisamente elevato di magazzino” (“per il 2014, il contribuente, titolare dell’omonima ditta esercente attività di “[OSCURATO:PERSONA]”, ha dichiarato esistenze iniziali per € 89.664,00 e rimanenze finali per € 68.108,00, valori assolutamente anomali e per niente aderenti alla realtà, se riferiti all’attività svolta che prevede l’utilizzo di una parte consistente di materie prime e semilavorati caratterizzati da repentina deperibilità”), quale elemento presuntivo-stimato grave preciso e concordante – atto a legittimare il ricorso all’art. 39, c. 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (e ritenuto fondante l’accertamento quale una anomalia “ ancora più grave ” d egli altri dati pure emersi dall’esame della dichiarazione MU 2015 e dello studio di settore, quali la percentuale di ricarico dichiarata inferiore al range dello studio di settore e l’incoerenza dell’indice della durata delle scorte); a fronte di tale accertamento, la CGT ha poi aderito nel quantum alla ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio nella proposta di mediazione atteso che in primo grado –ma non in appello – il contribuente evidenziava alcuni errori commessi dall’Ufficio, nella ricostruzione di alcune categorie merceologiche” “In appello mancava del tutto una contestazione sul merito”; va poi osservato che il «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento ben potendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto(ex multis, Cass. sez. 5, n. 20748 del 2019; n. 15003 del 2017; Cass. n. 1289 e n. 9348 del 2015); in particolare, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del 2020). 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/00 per avere la CGT di II grado rigettato l’eccezione del contribuente relativa alla nullità dell’avviso per mancata redazione del p.v.c. ritenendo che, in data17.11.2017, era stato redatto p.v.c. a chiusura delle operazioni, una copia del quale era stato consegnato al contribuente che lo aveva sottoscritto; ciò sebbene si trattasse piuttosto di un verbale di consegna dei documenticontabili da parte del contribuente ( nel quale era stata contestatasoltanto l’errata collocazione di alcune voci nel modello dello studio di settore) che non concreta va il processo verbale di chiusura delle operazioni richiesto ex art. 12 della legge n. 212/00 in caso di accesso nei locali dell’impresa, ń in tale verbale di consegna fosse prevista alcuna facoltà di presentare memorie e osservazioni entro sessanta giorni. Peraltro, ad avviso della ricorrente, la parte la CGT avrebbe erroneamente ritenuto che l’accertamento con adesione potesse sanare l’eventuale contraddittorio e mancata emissione del p.v.c. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato. 5.2.Questa Corte ha precisato (Cass. civ. Sez. V, 22 giugno 2018, n. 16546) che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute; si è, altresì, precisato che, in tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. civ. Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 31120). Questa Corte ha affermato che "Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo"(Cass. 2 luglio 2014, n. 15010). Nella detta pronuncia si è precisato che, l'impiego di una locuzione generica come "verbale di chiusura delle operazioni" contenuta nel comma 7, della norma in esame, difatti, comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto, e ciò consegue dall'impiego nel comma 7 dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sè, alla circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali. Una tale scelta è d'altronde coerente con l'evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni soggettive dell'erario possono esaurirsi nell'esercizio imparziale di un potere ad imperatività mitigata, che si arresta all'acquisizione delle informazioni utilizzabili ed al mero controllo dell'osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti; si è, inoltre, precisato che riconoscere l'esercizio del diritto al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affinch́ l'amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente. Si è peraltro precisato che le garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6 decreto IVA ovvero dell'art. 33 decreto sull'accertamento; siffatte, garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perchè la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è comunque necessario, anche in caso di accesso breve, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perch́, anche in caso di "accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12, peculiarità consistente nella autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutati a lui sfavorevoli" (Cass. sent. n. 11471/2017; cfr. anche n.18110/16; n.25265/17; n.1007/17; n.8246/18); pertanto, si è ritenuto che "in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7" (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17 aprile 2015). Da ultimo questa Corte ha affermato il principio di diritto cui questo Collegio intende dare seguito secondo cui : " In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della I. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate" (Cass. Sez. 5, Ord. n. 12094 del 08/05/2019; Sez.5 - , Sentenza n. 11589 del 04/05/2021). Pertanto,la garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive l’art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633" (Cass., sez. 5 , n. 15624 del 2014, da ultimo Cass. n. 19259 del 2017); 5.3. N ella specie, la CGT ha accertato , conformemente ai suddetti principi di diritto, che – a fronte di un PVC a chiusura delle operazioni redatto in data 17/11/2017 (nel quale , peraltro , era stata cristallizzata la presentazione, con dati difformi, dello studio di settore relativo all’anno 2014) una copia del quale era stata consegnata alla parte che lo aveva sottoscritto - l’avviso di accertamento era stato notificato il 05/12/2019, ben oltre i sessanta giorni previstidall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per sollevare eventuali contestazioni; in particolare, come precisato dal giudice di appello “ nel caso in esame, come si evincevadal processo verbale di constatazione, non era stata eseguita alcuna verifica fiscale, ma era stato effettuato un accesso al fine di presidiare il territorio per il controllodell’emissione degli scontrini e/o ricevute fiscali, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di “lavorosommerso”, e di richiedere e acquisire la documentazione contabile consegnata dalla Parte in data successiva all’acc esso, come da apposito verbale di consegna documentale del 24/11/2017”per cui ”L’Ufficio, di fatto, anziché richiedere al ricorrente la produzione di documenti ex artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972, avevautilizzato la procedura ex artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 52 del D.P.R. 633/1972, mediante la quale aveva provveduto a prelevare presso la sede della società la documentazione necessaria al fine di verificare successivamente la correttezza degli adempimenti fiscali, in particolare modo la compilazione dello studio di settore”. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezion ale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 8.1.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test