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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 13726/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13585/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, è elettivamente domiciliata , come da procura in atti, -controricorrente – avverso la sentenza n. 5829/20 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 5829/20, depositata il 2/12/2020, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento catastale in variazionedella rendita della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta con tre distinte dichiarazioni DOCFA nel 2016, relativamente ad unità immobiliari di sua proprietà censite nella cat.

D, immobili speciali a fini produttivi, in Rocchetta e Croce (CE), località Assan o – è stato parzialmente accolto l’appello della Società, riformando la decisione di prime cure.

Le rendite proposte dalla società erano state rettificate dall’Ufficio, che aveva modificato il valore unitario dei singoli elementi di cui si compone il cespite, includendo nella stima anche i pozzi di estrazione dell’acqua.

La CTP rigettava il ricorso.

La CTR, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha statuito che i pozzi di estrazione dell’acqua, compresi nei terreni della società, non potevano essere esclusi dalla stima, come erroneamente dedotto, in quanto pur essendo la [OSCURATO:SOCIETA] uno stabilimento che si occupa dell’estrazione e dell’imbottigliamento delle acque minerali, non si possono considerare i pozzi alla stregua di meri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma piuttosto elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.

Ciò premesso la CTR tuttavia ha affermato che “la vexata quaestio riguarda esclusivamente il valore attribuito ai vari elementi in cui vanno scomposti i cespiti”, e nel caso di specie dall’Ufficio “non sono state per nulla considerate le caratteristiche posizionali e ambientali, che vedono l’immobile circondato da terreni agricoli con la conseguente difficoltà di raggiungere le strade principali.

Non viene considerata la vetustà per alcuni elementi, ormai in stato di abbandono.

Non viene effettuato alcun deprezzamento, in considerazione del fatto che per la gran parte degli elementi trattasi di costruzioni del 1979.

A ciò deve aggiungersi la notevole crisi sia dell’industria che del mercato immobiliare dell’ultimo decennio, la quale ha visto una forte contrazione dei prezzi di locazione-soprattutto p er le grandi aeree - e di vendita degli immobili”.

Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di rettifica dell’avviso impugnato, ha ritenuto “equo diminuire la rendita come accertata del 25% per due dei tre accertamenti e del 20% per il terzo (...).

Giustifica detta soluzione la parziale inattendibilità della valutazione dell’ufficio laddove non ha considerato le caratteristiche specifiche degli immobili considerati, dello stato di vetustà, della ubicazione e delle caratteristiche precipue di essi, in quanto indissolubilmente legate ad uno sfruttamento industriale peculiare”.

Ricorre per la cassazione della indicata sentenza l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non vertendo le doglianze in esso contenuteal riesame del merito della questione, quanto piuttosto a contestare la nullità della sentenza e la violazione delle regole sui criteri normati vi di stima degli immobili speciali a fine produttivo.

2. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, avendo la CTR fondato le proprie determinazioni su un giudizio equitativo, nonostante manchi una norma di legge che riconosca al giudice tributario il potere di decidere secondo equità.

Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 28 del RDL 652/1939, della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio recepita dal comma 244 della legge 190/2014, del D.p.R. n. 1142/1949 nonché del DM 20.01.1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la definizione del valore unitario delle componenti estimative, in cui è stato scisso il bene da stimare, possano essere influenzate dalla crisi del mercato immobiliare e da altre circostanze,considerate invece irrilevanti.

3. I motivi , esaminabili congiuntamente per la loro conn essione , sono fondati nei termini di cui in prosieguo. 3.1.Va rilevato, con riferimento al primo motivo, che la CTR ha deciso sulla base di una valutazione puramente equitativa, come tale non ammissibile nel giudizio tributario, laddove ha affermato che “rebus sic stantibus, nella stima vanni inclusi i quattro pozzi.

Relativamente al quantum , però, andranno applicate le stesse roiduzioni che si andranno appresso ad evidenziare nell’an e nel quantum”..per poi concludere che “in accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell’Avviso, ritiene equo diminuire la rendita come accertata del 25% per due dei tre accertamenti e del 20% per il terzo”. 3.2.Va sul punto ribadito che il ricorso all’equità è precluso nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario.

Il giudice tributario non è infatti dotato di poteri diequità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (v.

Cass.n. 16960 del 25 / 06/2019).

Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c.

"nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità". 3.3.L'equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch ́ il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi.

Poich́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità "sostitutiva", per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest'ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch́ il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986). 3.4.Per questa Corte, dunque, non essendo il giudice tributario dotato di poteri di equità sostitutiva, non pu ò ridurre ad una determinata percentuale la rendita accertata, sulla base peraltro di DOCFA presentate dalla contribuente, senza precisarne le ragioni (cfr. in tema di maggiori ricavi accertati dalla Agenzia delle entrate: Cass., sez. 5, 25 giugno 2019, n. 16960, cit.; Cass., n. 27862/2018; Cass., n. 7534/2018; Cass., n. 3984/2017; Cass., n. 25707/2015; Cass., n. 4442/2010).

3.5. Per il resto , la impugnata sentenza non ha correttamente applicato le norme di riferimento, laddove ritiene consentito alla contribuente di rettificare la dichiarazione DOCFA, presentata per denunciare una mutazione oggettiva del bene – e non per emendare errori- e giustifica la decisione di diminuzione della rendita, come accertata, sulla “parziale inattendibilità della valutazione dell’Ufficio” che non ha considerato le specifiche caratteristiche degli immobili “in quanto legate a uno sfruttamento industriale peculiare”, essendo le circostanze da valutare in sede di stima diretta attinenti al bene suscettibile di utilizzazione produttiva. 3.6.Con particolare riferimento al profilo di contestazione contenuto nel secondo motivo del ricorso, va preso atto che la contribuente ha presentato le dichiarazioni DOCFA in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 20 e 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, costituite dagli immobili rientranti in categorie speciali, determinate con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobil iari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche. 3.7.Nella circolare 30 novembre 2012, n. 6, elevata a rango di norma dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, (legge di stabilità per l’anno 2015) vengono enunciati i criteri di stima per la determinazione della rendita catastale degli indicati immobili, precisandosi che il costo di produzione di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma di valore del lotto (costituito dall’area scopertae dalle aree scoperte, accessorie e pertinenziali), costo di realizzazione e nuovo delle strutture, costo a nuovo degli impianti, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari. 3.8.In particolare si precisa, che con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative cara tteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe.

In tale contesto, la rendita catastale puòessere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto".

Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite.

Il reddito lordo ordinario e il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario.

Il procedimento indiretto è , invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unitàimmobiliari" (deprezzamento)".

4. A tali criteri non si è uniformata la CTR, che ha disapplicato i criteri normativi di stima riferibili alla fattispecie in esame, ricorrendo anche a criteri di equità sostitutiva, non ammessa nel giudizio tributario.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che si atterrà ai corretti criteri normativi di stima dell’immobile, come sopra indicati, e provvederà altresì anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13585/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, è elettivamente domiciliata , come da procura in atti, -controricorrente – avverso la sentenza n. 5829/20 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 5829/20, depositata il 2/12/2020, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento catastale in variazionedella rendita della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta con tre distinte dichiarazioni DOCFA nel 2016, relativamente ad unità immobiliari di sua proprietà censite nella cat. D, immobili speciali a fini produttivi, in Rocchetta e Croce (CE), località Assan o – è stato parzialmente accolto l’appello della Società, riformando la decisione di prime cure. Le rendite proposte dalla società erano state rettificate dall’Ufficio, che aveva modificato il valore unitario dei singoli elementi di cui si compone il cespite, includendo nella stima anche i pozzi di estrazione dell’acqua. La CTP rigettava il ricorso. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha statuito che i pozzi di estrazione dell’acqua, compresi nei terreni della società, non potevano essere esclusi dalla stima, come erroneamente dedotto, in quanto pur essendo la [OSCURATO:SOCIETA] uno stabilimento che si occupa dell’estrazione e dell’imbottigliamento delle acque minerali, non si possono considerare i pozzi alla stregua di meri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma piuttosto elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità. Ciò premesso la CTR tuttavia ha affermato che “la vexata quaestio riguarda esclusivamente il valore attribuito ai vari elementi in cui vanno scomposti i cespiti”, e nel caso di specie dall’Ufficio “non sono state per nulla considerate le caratteristiche posizionali e ambientali, che vedono l’immobile circondato da terreni agricoli con la conseguente difficoltà di raggiungere le strade principali. Non viene considerata la vetustà per alcuni elementi, ormai in stato di abbandono. Non viene effettuato alcun deprezzamento, in considerazione del fatto che per la gran parte degli elementi trattasi di costruzioni del 1979. A ciò deve aggiungersi la notevole crisi sia dell’industria che del mercato immobiliare dell’ultimo decennio, la quale ha visto una forte contrazione dei prezzi di locazione-soprattutto p er le grandi aeree - e di vendita degli immobili”. Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di rettifica dell’avviso impugnato, ha ritenuto “equo diminuire la rendita come accertata del 25% per due dei tre accertamenti e del 20% per il terzo (...). Giustifica detta soluzione la parziale inattendibilità della valutazione dell’ufficio laddove non ha considerato le caratteristiche specifiche degli immobili considerati, dello stato di vetustà, della ubicazione e delle caratteristiche precipue di essi, in quanto indissolubilmente legate ad uno sfruttamento industriale peculiare”. Ricorre per la cassazione della indicata sentenza l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA resiste con controricorso. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non vertendo le doglianze in esso contenuteal riesame del merito della questione, quanto piuttosto a contestare la nullità della sentenza e la violazione delle regole sui criteri normati vi di stima degli immobili speciali a fine produttivo. 2. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, avendo la CTR fondato le proprie determinazioni su un giudizio equitativo, nonostante manchi una norma di legge che riconosca al giudice tributario il potere di decidere secondo equità. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 28 del RDL 652/1939, della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio recepita dal comma 244 della legge 190/2014, del D.p.R. n. 1142/1949 nonché del DM 20.01.1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la definizione del valore unitario delle componenti estimative, in cui è stato scisso il bene da stimare, possano essere influenzate dalla crisi del mercato immobiliare e da altre circostanze,considerate invece irrilevanti. 3. I motivi , esaminabili congiuntamente per la loro conn essione , sono fondati nei termini di cui in prosieguo. 3.1.Va rilevato, con riferimento al primo motivo, che la CTR ha deciso sulla base di una valutazione puramente equitativa, come tale non ammissibile nel giudizio tributario, laddove ha affermato che “rebus sic stantibus, nella stima vanni inclusi i quattro pozzi. Relativamente al quantum , però, andranno applicate le stesse roiduzioni che si andranno appresso ad evidenziare nell’an e nel quantum”..per poi concludere che “in accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell’Avviso, ritiene equo diminuire la rendita come accertata del 25% per due dei tre accertamenti e del 20% per il terzo”. 3.2.Va sul punto ribadito che il ricorso all’equità è precluso nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario. Il giudice tributario non è infatti dotato di poteri diequità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (v. Cass.n. 16960 del 25 / 06/2019). Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c. "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità". 3.3.L'equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch ́ il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi. Poich́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità "sostitutiva", per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest'ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch́ il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986). 3.4.Per questa Corte, dunque, non essendo il giudice tributario dotato di poteri di equità sostitutiva, non pu ò ridurre ad una determinata percentuale la rendita accertata, sulla base peraltro di DOCFA presentate dalla contribuente, senza precisarne le ragioni (cfr. in tema di maggiori ricavi accertati dalla Agenzia delle entrate: Cass., sez. 5, 25 giugno 2019, n. 16960, cit.; Cass., n. 27862/2018; Cass., n. 7534/2018; Cass., n. 3984/2017; Cass., n. 25707/2015; Cass., n. 4442/2010). 3.5. Per il resto , la impugnata sentenza non ha correttamente applicato le norme di riferimento, laddove ritiene consentito alla contribuente di rettificare la dichiarazione DOCFA, presentata per denunciare una mutazione oggettiva del bene – e non per emendare errori- e giustifica la decisione di diminuzione della rendita, come accertata, sulla “parziale inattendibilità della valutazione dell’Ufficio” che non ha considerato le specifiche caratteristiche degli immobili “in quanto legate a uno sfruttamento industriale peculiare”, essendo le circostanze da valutare in sede di stima diretta attinenti al bene suscettibile di utilizzazione produttiva. 3.6.Con particolare riferimento al profilo di contestazione contenuto nel secondo motivo del ricorso, va preso atto che la contribuente ha presentato le dichiarazioni DOCFA in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 20 e 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, costituite dagli immobili rientranti in categorie speciali, determinate con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobil iari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche. 3.7.Nella circolare 30 novembre 2012, n. 6, elevata a rango di norma dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, (legge di stabilità per l’anno 2015) vengono enunciati i criteri di stima per la determinazione della rendita catastale degli indicati immobili, precisandosi che il costo di produzione di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma di valore del lotto (costituito dall’area scopertae dalle aree scoperte, accessorie e pertinenziali), costo di realizzazione e nuovo delle strutture, costo a nuovo degli impianti, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari. 3.8.In particolare si precisa, che con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative cara tteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale puòessere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto". Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario e il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario. Il procedimento indiretto è , invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unitàimmobiliari" (deprezzamento)". 4. A tali criteri non si è uniformata la CTR, che ha disapplicato i criteri normativi di stima riferibili alla fattispecie in esame, ricorrendo anche a criteri di equità sostitutiva, non ammessa nel giudizio tributario. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che si atterrà ai corretti criteri normativi di stima dell’immobile, come sopra indicati, e provvederà altresì anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in mo