CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09745/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.6139/2024, pubblicata il 13.8.2024.Numero registro generale 3017/2025Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 9745/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalData pubblicazione 16/04/2026Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] di Messina-Ufficio controllinotificava alla società [OSCURATO:PERSONA], esercenteTYX03C502108/2018 rispettivamente per gli anni d’imposta 2013 e 2014;successivamente, in data 4/12/2018, veniva notificato l’avviso di accertamentoTYX03C502924/2018 per l’anno d’imposta 2015. Gli accertamenti venivanoemessi sulla base dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazioneredatto in data 2 luglio 2018 dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Taormina,a conclusione di una verifica fiscale relativa agli anni dal 2013 al 2018, e relativiall’indebita deduzione di costi in violazione dei requisiti dell’inerenza e dellacompetenza, di conseguenza ripresi a tassazione ai fini IRES, IRAP ed IVA, conirrogazione delle correlate sanzioni.2. La società spiegava separati ricorsi, rispettivamente in data 29/11/2018 ein data 19/1/2019 (accertamento TYX03C502924/2018) eccependo 1)Inesistenza notifica; 2) Difetto di delega; 3) Illegittimità recupero Irap; 4)Erroneo disconoscimento dei costi.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con la sentenza n.3192/1/20, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], previa riunione, accoglieva parzialmente iricorsi, riducendo il recupero a tassazione degli importi che l’Ufficio avevaritenuto non detraibili o deducibili; inoltre, la Commissione riconosceva la nondebenza dell’Irap per gli anni d’imposta 2013 e 2014 sulla base della disposizioneregionale, Legge Regione Sicilia n. 21 del 2003, recante l’esenzione sulle attivitàproduttive, rilevando che l’Ufficio, sul punto, aveva evidenziato solo il riscontratomaggior valore della produzione in conseguenza di evasione. Per l’annod’imposta 2015, la Corte applicava, in relazione alla sanzione per omessapresentazione della dichiarazione Iva, il più favorevole trattamento sanzionatoriodi cui all’art. 15 del D.lgs. n. 158 del 2015.4. A seguito di appello dell’agenzia, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, con la sentenza n. 6139/2024 depositata il 13 agosto 2024,Numero registro generale 3017/2025Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 9745/2026previa riunione e rilevata la tempestività del gravame della società da qualificarsiData pubblicazione 16/04/2026come incidentale, accoglieva parzialmente entrambi gli appelli e, quantoall’appello principale dell’Agenzia, accoglieva la censura relativa all’inapplicabilitàdell’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015 per non avere il Giudice di prime curesubordinato l’applicazione del vantaggioso jus superveniens alla esposizione, daparte della ricorrente, delle ragioni speciali che giustificavano la retroattivaestensione della norma. Sanciva, inoltre, la non debenza dell’Irap in difetto didimostrazione, da parte dell’Ufficio, di un beneficio esorbitante il “de minimis”,in quanto l’ammontare complessivo dell’esenzione IRAP maturata nell’ultimotriennio non era superiore ai limiti stabiliti dai vigenti regolamenti. Riduceva,inoltre, del 40 % l’importo delle sanzioni complessivamente irrogate negli avvisidi accertamento impugnati, con valutazione equitativa.5. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.6. Non si è costituita la parte intimata.7. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 e 15 della L. R. 29 dicembre 2003, n. 21, nonché violazione dell’art.2697 c.c.Deduce parte ricorrente come la società, indipendentemente dallacircostanza se l’esenzione Irap prevista dalla normativa regionale (L.R. Sicilia n.21 del 2003) potesse configurare o meno un aiuto di Stato vietato ma consentitodal de minimis, e dall’entità dell’imposta complessivamente non versatanell’ultimo triennio, fosse comunque gravata dell’onere di dimostrare di rientrarenel novero dei soggetti ammessi a fruire del beneficio in questione.1.1. Il motivo è fondato.Gli artt. 14 e 15 della L.R. Sicilia n. 21 del 2003 prevedono, infatti,l'esenzione dall'IRAP di durata quinquennale non per tutte le imprese ma soloper quelle che esercitano specifiche attività, ovvero al ricorrere di determinatiNumero registro generale 3017/2025Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 9745/2026presupposti. Più precisamente, l'art. 14, 1° e 2° comma, prevede l'esenzioneData pubblicazione 16/04/2026dall'IRAP per cinque periodi di imposta consecutivi: i) per le imprese turisticheed alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beniculturali, le industrie agroalimentari, le imprese del settore dell'informationtechnology che inizino l'attività dall'anno 2004; ii) per tutte le imprese industrialiche, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10milioni di EUR e che inizino l'attività dall'anno 2004. Il successivo art. 15, 1comma, prevede l'esenzione dall'IRAP per i cinque periodi di imposta successivia quello in corso al 31 dicembre 2003 per le imprese già operanti in Sicilia perla parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche, sicché ilbeneficio non è applicabile alle società costituite dopo l’entrata in vigore dellalegge.Deve ritenersi, pertanto, che incombesse sulla parte richiedente il beneficiol’onere della prova relativo ai requisiti fondanti il beneficio fiscale.Del resto, la CTR non esamina tale tema, nonostante l’appello della Agenziadelle Entrate, volto pacificamente a contestare la sussistenza del diritto,implicasse anche l’esame della sussistenza dei presupposti per accedere albeneficio (si confronti sul punto, Cass. n. 22271/2023).2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c. inrelazione all’art. 1, d.lgs. 546 del 1992, vigente ratione temporis.Deduce parte ricorrente che nel processo tributario non esiste una norma dilegge che riconosce al giudice il potere di decidere secondo equità, come hainvece fatto la CGT2.2.1. Il motivo è fondato.Viene in considerazione, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, per laquale “Il giudice tributario non è infatti dotato di poteri di equità sostitutiva,dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar contoin motivazione in rapporto al materiale istruttorio (v. Cass. n. 16960 del25/06/2019). Invero, ai sensi dell'articolo 113 c.p.c., comma 1 "nel pronunciaresulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gliNumero registro generale 3017/2025Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 9745/2026Data pubblicazione 16/04/2026una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicche'il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa chelo autorizzi” (Cass. n. 13726/2023 nonché Cass. n. 16960/2019).3. Il ricorso, pertanto, è fondato in entrambi i suoi motivi, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese relative al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente